Ordinanza collegiale 3 novembre 2021
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-ricorrente- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fabrizio Enrico Vecchione, Riccardo Vecchione e GI Passero, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , anche per l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino, e ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
nei confronti
Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Torino, Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, -OMISSIS- s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, nonché dei ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 16/07/2021, in data 13/01/2022 e in data 09/05/2022:
- del provvedimento del Prefetto di Torino del -OMISSIS-, Fasc. n. -OMISSIS- Area I bis-Ant., di informazione d’interdittiva antimafia, del seguente tenore, « Ritenuto che la società -ricorrente- Srl sia assoggettata al pericolo di permeabilità al condizionamento della criminalità organizzata di tipo mafioso… Visto il DLGS 159/2011 e s.m.i. Informa che nei confronti della società -ricorrente- Srl… sussistono elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle stesse, pur non sussistendo nei confronti degli attuali titolari ed amministratori cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 DLGS 159/2011 »;
- del provvedimento dell’ANAC -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui viene segnalato l’inserimento nel casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi del DLGS 18 aprile 2016, n. 50, art. 213, comma 10, dell’annotazione relativa all’informazione dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Torino;
- del rapporto informativo della Questura di Torino n. -OMISSIS-, non noto;
- dei rapporti informativi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;
- del rapporto informativo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino n.-OMISSIS-;
Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di avere accesso ai documenti richiesti alla Prefettura di Torino con istanza inviata a mezzo PEC in data 5 maggio 2021 e per l’adozione del conseguente ordine di esibizione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GI AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -ricorrente- s.r.l. (di seguito anche “ -ricorrente- ”) ha impugnato, con ricorso principale e tre ricorsi per motivi aggiunti (notificati rispettivamente in data 16/07/2021, in data 13/01/2022 e in data 09/05/2022), l’informativa antimafia del -OMISSIS- n. -OMISSIS- emessa a proprio carico dalla Prefettura di Torino, nonché la correlata Comunicazione di avvenuto inserimento della società ricorrente nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di ANAC. A fondamento delle proprie impugnazioni -ricorrente- ha posto quattro motivi di doglianza, diretti a denunciare, sotto distinti ma convergenti profili, la lacunosità dell’istruttoria procedimentale svolta e l’assenza di indicatori o di elementi di prova univoci circa l’esistenza di un rischio concreto che la società ricorrente potesse essere oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. – Le Amministrazioni intimate si sono ritualmente costituite in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione della pretesa avversa. La Difesa erariale ha richiamato la gravità e la consistenza degli elementi raccolti a carico della società ricorrente, in particolare l’attribuzione di un ruolo gestorio di rilievo a una persona avente consolidati rapporti con la malavita organizzata. Ha quindi rivendicato la piena idoneità di tali elementi a comprovare, sia pure sulla scorta del criterio del id quod plerumque accidit , la potenziale soggezione di -ricorrente- a condizionamenti mafiosi.
3. – Con ordinanza del 03/11/2021, il Tribunale ha accolto l’istanza di accesso documentale ex art. 116 c.p.a., contenuta nel ricorso introduttivo, e ha conseguentemente ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere al deposito del testo integrale dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino (R.G. G.I.P. -OMISSIS-). Versata in atti tale documentazione, le parti hanno depositato ex art. 73 co. 1 c.p.a. le proprie memorie conclusive.
4. – Nel corso dell’udienza pubblica del 28/01/2026, il Tribunale ha reso l’avviso ex art. 73, co. 3 c.p.a. circa la sussistenza di possibili profili di improcedibilità dei ricorsi, per sopravvenuta inefficacia della determinazione gravata. Il procuratore attoreo ha quindi dichiarato che la società ricorrente ha perso interesse alla coltivazione del ricorso, anche ai fini di cui all’art. 34, co. 3 c.p.a. All’esito della discussione, la causa è stata infine introitata per la decisione.
5. – I ricorsi, principale e per motivi aggiunti, sono divenuti improcedibili.
Dalle memorie conclusive delle parti si apprende che, nelle more di questo giudizio, -ricorrente- ha formulato istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5 d.lgs. 159/2011 dell’interdittiva antimafia emessa a proprio carico. La Prefettura si è pronunciata con decreto del -OMISSIS-, dichiarando la sussistenza di perduranti rischi di infiltrazione mafiosa e conseguentemente respingendo l’istanza attorea. Tale determinazione è stata impugnata in sede giudiziale e, dopo la reiezione del ricorso in primo grado (TAR Piemonte, Sez. I 16/07/2024 n. 901), è stata annullata dal Giudice amministrativo di appello, che ha restituito gli atti all’Amministrazione procedente per il riesame dell’istanza proposta da -ricorrente- (Cons. Stato, Sez. III, 16/09/2025 n. 7330: cfr. nota del 16/09/2025).
La determinazione prefettizia n. -OMISSIS- ha comportato la sopravvenuta inefficacia del provvedimento gravato in questo giudizio, giacché ha inciso in modo innovativo e con efficacia ex nunc sull’informativa precedente (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 24/07/2025, n. 5553; Id. Sez. I, 03/04/2025, n. 2779; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10/07/2025, n. 1219; Id. 5/02/2025, n. 232).
A nulla rileva che i due provvedimenti abbiano contenuto omologo, in quanto l’aggiornamento del giudizio di permeabilità mafiosa ex art. 91, co. 5 d.lgs. 159/2011 comporta l’apertura di una nuova istruttoria, estesa – anche – all’esame di circostanze, fatti ed elementi nuovi rispetto al precedente materiale istruttorio e probatorio, di talché la determinazione sopravvenuta non concreta un atto meramente confermativo (Cons. Stato, Sez. III, 19/12/2017, n. 5963; Id. 03/05/2016, n. 1743). Parimenti irrilevante, ai fini della procedibilità dei ricorsi, è che la determinazione prefettizia n. -OMISSIS- sia stata annullata in sede giudiziale, giacché il provvedimento non si qualifica come atto di secondo grado e, dunque, il suo travolgimento non comporta la reviviscenza dell’informativa antimafia emessa in precedenza. L’interesse della ricorrente è infatti definitivamente radicato nell’istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5 d.lgs. 159/2011 e nelle conseguenti determinazioni amministrative (in senso conforme Cons. Stato, Sez. IV, 29/04/2022 n. 3397).
In definitiva, a fronte della sopravvenuta inefficacia della determinazione gravata in questo giudizio, la società ricorrente non può avere alcun interesse alla statuizione demolitoria e, dunque, le impugnazioni dalla stessa proposte si appalesano improcedibili.
Il Tribunale ha evidenziato tali circostanze nel corso dell’udienza pubblica del 28/01/2026, anche ai fini di cui all’art. 73, co. 3 c.p.a., e il procuratore attoreo, presone atto, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito. Su espressa sollecitazione del Collegio, egli ha escluso che -ricorrente- abbia interesse all’accertamento dell’illegittimità della determinazione gravata, a fini di risarcitori ex art. 34, co. 3 c.p.a.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale non può che limitarsi alla declaratoria di improcedibilità dei ricorsi, principale e per motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.
6. – L’obiettiva peculiarità della vicenda controversa, connotata dal susseguirsi di pronunce giudiziali di opposto tenore, a fronte di un quadro indiziario sostanzialmente immutato, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara i ricorsi, principale e per motivi aggiunti, improcedibili ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento della denominazione nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente, ad esclusione espressa delle generalità dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE OS, Presidente
GI AN ON, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AN ON | LE OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.