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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4609 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3198 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Conte
PARTE OPPONENTE
e
e per essa quale mandataria in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio
Ludini
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione, il Sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 22.12.2023 dalla e Controparte_1
per essa, quale mandataria, la con cui gli veniva intimato, CP_2
congiuntamente ai Sig.ri , Parte_2 Parte_3 CP_3 Pt_4
e di pagare, in via solidale tra loro, la somma di € 1.537.688,88,
[...] Parte_5
oltre interessi, in dipendenza del Decreto Ingiuntivo n. 2440/2015 emesso a beneficio della dal Tribunale Civile di Velletri, dichiarato esecutivo ex Controparte_4
art. 648 c.p.c. in data 20.12.2016 e munito di formula esecutiva in data 21.03.2018.
Il titolo traeva origine da un atto di fideiussione “omnibus”, ad importo massimo garantito, sottoscritto dai predetti fideiussori in data 29.12.2006 a garanzia delle obbligazioni della società Controparte_5
Premetteva in fatto che in data 28.06.2019 era stato sottoscritto un atto di transazione tra la Banca procedente e tutti i soggetti fideiussori e concordato, previo riconoscimento di Cont credito da parte della nei confronti dei Debitori della complessiva somma di €
2.402.920,79, una definizione bonaria della controversia con il pagamento in via solidale dell'importo di € 2.350.000,00 (comprensivo delle spese legali) da parte dei fideiussori firmatari da versare in diverse scadenze, di cui la prima (per un importo di €
1.300.000,00) al 30.06.2019.
Il Sig. provvedeva alla corresponsione della prima rata mediante lo Parte_1
Cont svincolo ed espressa autorizzazione alla apprensione a favore di di saldi attivi presenti su diversi libretti per l'importo complessivo di € 1.272.701,82.
Successivamente, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2020, veniva versato dai cofideiussori un importo complessivo di € 234.000,00, non sufficiente al saldo della ulteriore rata concordata (pari, invece, a € 400.000,00) e la Controparte_4
(originaria creditrice) dichiarava risolta la transazione e riattivava le procedure esecutive immobiliari già intraprese nei confronti dei debitori.
Poste tali premesse, invocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e a fondamento dell'opposizione eccepiva:
- la nullità della cessione del contratto di fideiussione in quanto contratto autonomo di garanzia e, come tale, intrasferibile. In particolare, invocando la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione prestata dall'opponente, rilevava come la stessa fosse intrasferibile eccependo la nullità della cessione e, di conseguenza, la nullità ed inefficacia del precetto notificato al sig. Pt_1
- il difetto di legittimazione attiva della per carenza Controparte_7 di iscrizione nell'Albo di cui all'art. 106 TUB;
- la nullità del mandato al recupero del credito per indeterminatezza dello stesso.
Rilevava, in particolare, che la Società avrebbe conferito incarico a CP_7
TH Service S.p.A. (Master Servicer) in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e che, tuttavia, il precetto opposto è stato intimato dalla società nella qualità di mandataria della , contestando la CP_2 CP_1
genericità e totale indeterminatezza delle attività delegate a quale CP_2
Parte_6
- l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto per genericità dell'avviso pubblicato in G.U. ex art. 58 comma 2 TUB;
Pag. 2 di 7 - l'inesattezza della somma richiesta. Su un debito totale di € 2.402.929.79, la avrebbe intimato il pagamento di € 1.537.688,88, nonostante – prima CP_2
della cessione del credito – la avesse incassato dai garanti Controparte_4 somme per un ammontare complessivo di € 1.534.000.00 (per cui il credito residuo ceduto ammonterebbe ad € 868.929,79).
Tanto premesso così concludeva in atto di citazione: “Voglia codesto Ecc.mo
Tribunale: In via preliminare ed urgente, anche inaudita altera parte: sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo. In via preliminare: a) dichiarare la nullità del precetto per intrasferibilità del contratto autonomo di garanzia e il conseguente difetto di legittimazione attiva della soc. cessionaria e della sua mandante a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. . b) dichiarare il difetto di Parte_1
legittimazione attiva della società cessionaria e della società mandataria o di anche una sola di esse, ad agire in esecuzione contro l'opponente, per mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. c) dichiarare la nullità del mandato conferito dalla soc. cessionaria contemporaneamente alla soc. TH e alla Controparte_7 soc. per i motivi di cui in narrativa. d) accertare e dichiarare l'inidoneità Pt_7 dell'avviso di cessione del credito a mezzo mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per come siffatta in maniera del tutto generica e tutta incentrata su criteri intellegibili solo alla banca cedente e agli “addetti ai lavori” e pertanto dichiarare nullo il precetto quivi opposto. NEL MERITO, in via principale: dichiarare che l'opponente nulla deve alla e per essa, quale mandataria, la in Controparte_1 CP_2
forza del titolo azionato in quanto il credito invocato è non cedibile assolutamente indeterminato e generico, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 22.12.2023; Nel merito, in via subordinata: dichiarare che
l'opponente deve una minor somma alla e per essa, quale Controparte_1
mandataria, la in quanto il credito invocato è parzialmente estinto per CP_2
le ragioni dedotte in narrativa con ogni conseguente effetto sul precetto notificato. Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Pag. 3 di 7 Emettendo il decreto ex art. 171-bis c.p.c. il presente giudice dichiarava la contumacia della parte convenuta sospendendo l'efficacia Controparte_1
esecutiva del titolo e differendo la data della prima udienza al 12.06.2024.
In data 11.06.2024, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 bis c.p.c., si costituiva in giudizio la , rilevando l'assoluta Controparte_1
infondatezza della proposta opposizione e della pedissequa domanda di sospensione. In ordine alla eccepita nullità del precetto per intrasferibilità del contratto autonomo di garanzia, rappresentava che, in tema di cessione in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1263 c.c. e 58 co. 3 t.u.b. e 4 l. 130/1999, insieme con il credito ceduto devono considerarsi trasferite tutte le garanzie, personali e reali e gli accessori, tra cui anche la garanzia autonoma.
Quanto al difetto di legittimazione attiva della società cessionaria e della società mandataria rilevava che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, non ravvisandosi alcun difetto di rappresentanza. A dimostrazione della propria legittimazione nonché della titolarità del credito oggetto di cartolarizzazione, anch'essa oggetto di censura da parte dell'opponente, depositava unitamente alla comparsa di costituzione copia della procura generale conferita da a Controparte_1 quale “special servicer”, pubblicazione della avvenuta cessione nella Gazzetta CP_2
Ufficiale, l'estratto dell'elenco previsto dall'art. 106 TUB recante l'iscrizione del master servicer. Sulla scorta della documentazione prodotta, ribadiva la legittimità della cessione in blocco e produceva altresì la dichiarazione, resa dalla cedente su propria carta intestata, di conferma della cessione del credito a sofferenza in favore di nonché l'elenco dei crediti (e soggetti) ceduti in blocco. Precisava, nel CP_1
merito, che alla data del 20.09.2023 il residuo credito che vantava nei CP_1 confronti dei garanti in forza del decreto ingiuntivo del 2015 ammontava a €.
1.336.243,14.
Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali e i documenti di cui in premessa, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettare integralmente la presente opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c. in
Pag. 4 di 7 quanto infondata in diritto ed in fatto e destituita di ogni supporto probatorio, accertando, per l'effetto, la piena legittimità ed efficacia del precetto oggetto di opposizione”.
All'udienza dell'11.09.2024 il presente giudice ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione e concesso i termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Veniva depositata comparsa conclusionale dalla sola parte opponente che, in quella sede, contestava tra l'altro la tardività della costituzione della convenuta.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 26.02.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod.proc.civ..
DIRITTO – L'opposizione è meritevole di accoglimento.
Parte opponente contesta, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva della
[...]
la nullità del mandato conferito dalla società cessionaria Controparte_7 CP_7
contemporaneamente alla società TH e alla società nonché
[...] Pt_7
l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto per genericità dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Parte opposta, nel costituirsi in giudizio ha contestato i predetti motivi di opposizione producendo svariata documentazione a sostegno della propria legittimazione, nonché della titolarità del credito oggetto di cartolarizzazione.
Come tuttavia rilevato anche dall'opponente in comparsa conclusionale, la comparsa di costituzione è stata depositata tardivamente, successivamente alla dichiarazione di contumacia e precisamente in data 11.06.2024, ovvero un giorno prima dell'udienza di trattazione, quando era già scaduto qualunque termine per deposito di documentazione.
Ferma la possibilità per il convenuto di costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, la predetta tardività ha travolto inevitabilmente anche i documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in quanto, se è vero che l'art. 293, co. 2 c.p.c., prevede che il contumace possa costituirsi mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti, cionondimeno tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in
Pag. 5 di 7 cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
Più in particolare, seguendo l'orientamento della Suprema Corte, “l'art. 293 cod. proc. civ. consente al contumace la costituzione tardiva, e il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito – e non siano, al contrario, tardivi – alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016).
Ancor più recentemente è stato chiarito che “in tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile” (Cassazione Civile, Ordinanza 3 gennaio 2024 n. 108).
In altri termini la comparsa giunge dopo il superamento dell'ultima barriera preclusiva per il deposito di documenti, posta dalle memorie di cui all'art. 171 bis c.p.c.
Conseguentemente, la convenuta va ritenuta decaduta dal diritto di effettuare produzioni documentali, ed è inammissibile qualunque sanatoria e/o rimessione in termini, atteso, fra l'altro, che non risultano effettuate, dalla convenuta, richieste di tale tenore.
In base al principio della “ragione più liquida”, dettata da esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c.” (così, da ultimo,
Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363), può essere omesso l'esame delle altre questioni sollevate.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione va dichiarata l'illegittimità del precetto oggetto del presente giudizio per difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta.
Pag. 6 di 7 Esistono giusti motivi, in considerazione della natura meramente processuale della presente decisone, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara l'illegittimità del precetto oggetto del presente giudizio per difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3198 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Conte
PARTE OPPONENTE
e
e per essa quale mandataria in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio
Ludini
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione, il Sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 22.12.2023 dalla e Controparte_1
per essa, quale mandataria, la con cui gli veniva intimato, CP_2
congiuntamente ai Sig.ri , Parte_2 Parte_3 CP_3 Pt_4
e di pagare, in via solidale tra loro, la somma di € 1.537.688,88,
[...] Parte_5
oltre interessi, in dipendenza del Decreto Ingiuntivo n. 2440/2015 emesso a beneficio della dal Tribunale Civile di Velletri, dichiarato esecutivo ex Controparte_4
art. 648 c.p.c. in data 20.12.2016 e munito di formula esecutiva in data 21.03.2018.
Il titolo traeva origine da un atto di fideiussione “omnibus”, ad importo massimo garantito, sottoscritto dai predetti fideiussori in data 29.12.2006 a garanzia delle obbligazioni della società Controparte_5
Premetteva in fatto che in data 28.06.2019 era stato sottoscritto un atto di transazione tra la Banca procedente e tutti i soggetti fideiussori e concordato, previo riconoscimento di Cont credito da parte della nei confronti dei Debitori della complessiva somma di €
2.402.920,79, una definizione bonaria della controversia con il pagamento in via solidale dell'importo di € 2.350.000,00 (comprensivo delle spese legali) da parte dei fideiussori firmatari da versare in diverse scadenze, di cui la prima (per un importo di €
1.300.000,00) al 30.06.2019.
Il Sig. provvedeva alla corresponsione della prima rata mediante lo Parte_1
Cont svincolo ed espressa autorizzazione alla apprensione a favore di di saldi attivi presenti su diversi libretti per l'importo complessivo di € 1.272.701,82.
Successivamente, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2020, veniva versato dai cofideiussori un importo complessivo di € 234.000,00, non sufficiente al saldo della ulteriore rata concordata (pari, invece, a € 400.000,00) e la Controparte_4
(originaria creditrice) dichiarava risolta la transazione e riattivava le procedure esecutive immobiliari già intraprese nei confronti dei debitori.
Poste tali premesse, invocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e a fondamento dell'opposizione eccepiva:
- la nullità della cessione del contratto di fideiussione in quanto contratto autonomo di garanzia e, come tale, intrasferibile. In particolare, invocando la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione prestata dall'opponente, rilevava come la stessa fosse intrasferibile eccependo la nullità della cessione e, di conseguenza, la nullità ed inefficacia del precetto notificato al sig. Pt_1
- il difetto di legittimazione attiva della per carenza Controparte_7 di iscrizione nell'Albo di cui all'art. 106 TUB;
- la nullità del mandato al recupero del credito per indeterminatezza dello stesso.
Rilevava, in particolare, che la Società avrebbe conferito incarico a CP_7
TH Service S.p.A. (Master Servicer) in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e che, tuttavia, il precetto opposto è stato intimato dalla società nella qualità di mandataria della , contestando la CP_2 CP_1
genericità e totale indeterminatezza delle attività delegate a quale CP_2
Parte_6
- l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto per genericità dell'avviso pubblicato in G.U. ex art. 58 comma 2 TUB;
Pag. 2 di 7 - l'inesattezza della somma richiesta. Su un debito totale di € 2.402.929.79, la avrebbe intimato il pagamento di € 1.537.688,88, nonostante – prima CP_2
della cessione del credito – la avesse incassato dai garanti Controparte_4 somme per un ammontare complessivo di € 1.534.000.00 (per cui il credito residuo ceduto ammonterebbe ad € 868.929,79).
Tanto premesso così concludeva in atto di citazione: “Voglia codesto Ecc.mo
Tribunale: In via preliminare ed urgente, anche inaudita altera parte: sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo. In via preliminare: a) dichiarare la nullità del precetto per intrasferibilità del contratto autonomo di garanzia e il conseguente difetto di legittimazione attiva della soc. cessionaria e della sua mandante a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. . b) dichiarare il difetto di Parte_1
legittimazione attiva della società cessionaria e della società mandataria o di anche una sola di esse, ad agire in esecuzione contro l'opponente, per mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. c) dichiarare la nullità del mandato conferito dalla soc. cessionaria contemporaneamente alla soc. TH e alla Controparte_7 soc. per i motivi di cui in narrativa. d) accertare e dichiarare l'inidoneità Pt_7 dell'avviso di cessione del credito a mezzo mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per come siffatta in maniera del tutto generica e tutta incentrata su criteri intellegibili solo alla banca cedente e agli “addetti ai lavori” e pertanto dichiarare nullo il precetto quivi opposto. NEL MERITO, in via principale: dichiarare che l'opponente nulla deve alla e per essa, quale mandataria, la in Controparte_1 CP_2
forza del titolo azionato in quanto il credito invocato è non cedibile assolutamente indeterminato e generico, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 22.12.2023; Nel merito, in via subordinata: dichiarare che
l'opponente deve una minor somma alla e per essa, quale Controparte_1
mandataria, la in quanto il credito invocato è parzialmente estinto per CP_2
le ragioni dedotte in narrativa con ogni conseguente effetto sul precetto notificato. Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Pag. 3 di 7 Emettendo il decreto ex art. 171-bis c.p.c. il presente giudice dichiarava la contumacia della parte convenuta sospendendo l'efficacia Controparte_1
esecutiva del titolo e differendo la data della prima udienza al 12.06.2024.
In data 11.06.2024, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 bis c.p.c., si costituiva in giudizio la , rilevando l'assoluta Controparte_1
infondatezza della proposta opposizione e della pedissequa domanda di sospensione. In ordine alla eccepita nullità del precetto per intrasferibilità del contratto autonomo di garanzia, rappresentava che, in tema di cessione in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1263 c.c. e 58 co. 3 t.u.b. e 4 l. 130/1999, insieme con il credito ceduto devono considerarsi trasferite tutte le garanzie, personali e reali e gli accessori, tra cui anche la garanzia autonoma.
Quanto al difetto di legittimazione attiva della società cessionaria e della società mandataria rilevava che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, non ravvisandosi alcun difetto di rappresentanza. A dimostrazione della propria legittimazione nonché della titolarità del credito oggetto di cartolarizzazione, anch'essa oggetto di censura da parte dell'opponente, depositava unitamente alla comparsa di costituzione copia della procura generale conferita da a Controparte_1 quale “special servicer”, pubblicazione della avvenuta cessione nella Gazzetta CP_2
Ufficiale, l'estratto dell'elenco previsto dall'art. 106 TUB recante l'iscrizione del master servicer. Sulla scorta della documentazione prodotta, ribadiva la legittimità della cessione in blocco e produceva altresì la dichiarazione, resa dalla cedente su propria carta intestata, di conferma della cessione del credito a sofferenza in favore di nonché l'elenco dei crediti (e soggetti) ceduti in blocco. Precisava, nel CP_1
merito, che alla data del 20.09.2023 il residuo credito che vantava nei CP_1 confronti dei garanti in forza del decreto ingiuntivo del 2015 ammontava a €.
1.336.243,14.
Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali e i documenti di cui in premessa, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettare integralmente la presente opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c. in
Pag. 4 di 7 quanto infondata in diritto ed in fatto e destituita di ogni supporto probatorio, accertando, per l'effetto, la piena legittimità ed efficacia del precetto oggetto di opposizione”.
All'udienza dell'11.09.2024 il presente giudice ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione e concesso i termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Veniva depositata comparsa conclusionale dalla sola parte opponente che, in quella sede, contestava tra l'altro la tardività della costituzione della convenuta.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 26.02.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod.proc.civ..
DIRITTO – L'opposizione è meritevole di accoglimento.
Parte opponente contesta, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva della
[...]
la nullità del mandato conferito dalla società cessionaria Controparte_7 CP_7
contemporaneamente alla società TH e alla società nonché
[...] Pt_7
l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto per genericità dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Parte opposta, nel costituirsi in giudizio ha contestato i predetti motivi di opposizione producendo svariata documentazione a sostegno della propria legittimazione, nonché della titolarità del credito oggetto di cartolarizzazione.
Come tuttavia rilevato anche dall'opponente in comparsa conclusionale, la comparsa di costituzione è stata depositata tardivamente, successivamente alla dichiarazione di contumacia e precisamente in data 11.06.2024, ovvero un giorno prima dell'udienza di trattazione, quando era già scaduto qualunque termine per deposito di documentazione.
Ferma la possibilità per il convenuto di costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, la predetta tardività ha travolto inevitabilmente anche i documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in quanto, se è vero che l'art. 293, co. 2 c.p.c., prevede che il contumace possa costituirsi mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti, cionondimeno tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in
Pag. 5 di 7 cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
Più in particolare, seguendo l'orientamento della Suprema Corte, “l'art. 293 cod. proc. civ. consente al contumace la costituzione tardiva, e il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito – e non siano, al contrario, tardivi – alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016).
Ancor più recentemente è stato chiarito che “in tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile” (Cassazione Civile, Ordinanza 3 gennaio 2024 n. 108).
In altri termini la comparsa giunge dopo il superamento dell'ultima barriera preclusiva per il deposito di documenti, posta dalle memorie di cui all'art. 171 bis c.p.c.
Conseguentemente, la convenuta va ritenuta decaduta dal diritto di effettuare produzioni documentali, ed è inammissibile qualunque sanatoria e/o rimessione in termini, atteso, fra l'altro, che non risultano effettuate, dalla convenuta, richieste di tale tenore.
In base al principio della “ragione più liquida”, dettata da esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c.” (così, da ultimo,
Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363), può essere omesso l'esame delle altre questioni sollevate.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione va dichiarata l'illegittimità del precetto oggetto del presente giudizio per difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta.
Pag. 6 di 7 Esistono giusti motivi, in considerazione della natura meramente processuale della presente decisone, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara l'illegittimità del precetto oggetto del presente giudizio per difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 7 di 7