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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7049/2019 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.06.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MANZINI MASSIMO come da Parte_1
procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. DECENTE SONIA come da procura in Controparte_1
atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 31.07.2019, ha Parte_1
esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 23.09.2000; - che dal matrimonio sono nati due figli, (12.04.2003) e (11.12.2006); - di essersi Persona_1 Persona_2
separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologa di questo Tribunale depositato in data 22.02.2011; - che, in sede di separazione, il ricorrente si impegnava a versare un contributo di mantenimento mensile in favore della moglie e dei figli pari a complessivi € 700,00 (ovvero € 500,00 per i figli ed € 200,00 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie, e a pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, assegnata alla resistente, fino alla scadenza dello stesso;
- che la resistente lavora come commessa con contratto a tempo indeterminato in un negozio di calzature a Formia;
- di essere agente di Polizia Penitenziaria e di percepire una retribuzione mensile netta di circa € 1.290,00; - di essere gravato da molteplici spese tra cui il mutuo della casa coniugale e due trattenute derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio, rispettivamente di € 290,00 ed € 185,00 mensili;
- che i figli della coppia non frequentano regolarmente la scuola;
- che tale circostanza gli è stata segnalata direttamente dagli istituti scolastici presso cui i minori sono iscritti;
- di vivere ad Alessandria e di vedere i ragazzi una settimana al mese;
- di non essere più nella condizione economica adeguata per continuare a pagare il mutuo della casa coniugale.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revocarsi il contributo di mantenimento previsto in favore della moglie e l'obbligo, previsto a proprio carico, di provvedere al pagamento dei ratei del mutuo della casa coniugale;
- confermarsi, per il resto, le condizioni della separazione prevedendo, però, che nulla sia dovuto per il mantenimento dei figli durante il periodo estivo quando gli stessi sono con il padre.
Si è costituita la resistente, la quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo: - che il matrimonio è naufragato dopo pochi anni a causa dei tradimenti del ricorrente;
- che lo stesso, spostatosi a vivere ad Alessandria per lavoro, ha abbandonato la moglie e i figli piccoli;
- che, dopo un periodo di separazione di fatto, i coniugi decidevano di ricorrere al Tribunale per definire i rapporti tra di essi e i figli;
- che a seguito della separazione, il ricorrente non ha mai versato il contributo di mantenimento in favore della moglie e, spesso, non è stato puntuale nel versamento di quello previsto per la prole;
- di essere stata costretta, quindi, a cercare un'occupazione che le consentisse di mantenere i figli;
- di lavorare, allo stato, con contratto part-time a tempo determinato e prossimo alla scadenza;
- che il ricorrente gode di proventi extra derivanti da lavori di falegnameria realizzati nel tempo libero oltre dei ricavi dell'affitto o della vendita dell'immobile acquistato nel 2006 a Quargnento (AL); - che non corrisponde al vero quanto riferito dal ricorrente con riguardo ai figli della coppia;
- di occuparsi a tempo pieno degli stessi;
- che i disagi manifestati dai ragazzi attengono, piuttosto, al fatto che gli stessi sono cresciuti senza il padre.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto rigettarsi tutte le avverse domande e confermarsi la disciplina della separazione.
All'esito dell'udienza del 05.02.2020, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha aumentato a € 600,00 mensili il contributo di mantenimento in favore dei figli minori, ha revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie e ha fissato in almeno un fine settimana al mese il diritto di visita del padre.
Con la memoria integrativa parte resistente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo dei figli della coppia a sé.
Con provvedimento del 10.02.2021 è stata pronunciata sentenza sullo status.
Effettuata l'audizione del minore , la causa è stata riservata alla decisione Persona_3
del Collegio.
Ciò posto, nelle more del giudizio, entrambi i figli della coppia sono divenuti maggiorenni.
Nulla, pertanto, va previsto in punto di affido, collocamento e diritto di visita degli stessi.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico occorre osservare quanto segue.
Il Tribunale ritiene di confermare, in quanto ritenuto congruo, il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli della coppia, già previsto in sede presidenziale.
Il ricorrente, pertanto, dovrà contribuire al mantenimento di e , Per_1 Per_2 versando alla resistente la somma mensile di € 600,00 (ovvero € 300,00 ciascuno) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo è proporzionale al reddito del resistente (cfr. CUD 2019, reddito complessivo annuo di circa € 30.000,00).
Con riguardo alla circostanza che il ricorrente ha formato un nuovo nucleo familiare, dal quale è nata una figlia nel 2021, occorre evidenziare che il nulla ha specificato in merito Pt_1
alla situazione reddituale e patrimoniale della nuova compagna, non consentendo pertanto al
Tribunale di valutare l'incidenza di siffatto evento sulla propria situazione reddituale e patrimoniale.
Va, peraltro, rigettata la richiesta di versamento diretto avanzata da parte ricorrente in favore dei figli della coppia, stante l'assenza di domanda da parte degli stessi.
Parte resistente ha formulato domanda di assegno divorzile.
In merito, la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018).
Sulla base di tale assunto, il giudice di legittimità ha sostenuto che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre, in primis, procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e, qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre accertarne rigorosamente le cause ovvero stabilire se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio (Cass.
SS.UU. n. 18287 del 2018; Cass. n. 10782 del 2019).
Una volta accertate le predette condizioni, l'assegno divorzile va quantificato in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287 del 2018).
Applicando al caso di specie tali principi, che il Collegio condivide e intende far propri, la domanda avanzata dalla resistente risulta infondata.
Invero, la non ha fornito prova dei fatti costitutivi della domanda, soprattutto se si CP_1
considera che la resistente ha concluso senza insistere nella suddetta domanda.
Ciò posto, va dichiarata inammissibile la domanda formulata da parte ricorrente ed avente ad oggetto la revoca dell'obbligo posto, a suo carico in sede di separazione, di corrispondere le rate del mutuo relative alla casa familiare.
Ciò in quanto, trattasi di accordo negoziale, su cui non è possibile incidere in questa sede.
Va, altresì, dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno endo-familiare avanzata da parte resistente, in quanto tardiva perchè proposta soltanto nella memoria ex art. 183, sesto comma, I termine, c.p.c.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al n. 7049/2019, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, la somma mensile complessiva di € 600,00 (ovvero € 300,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
2. rigetta la domande di assegno divorzile;
3. dichiara inammissibili le altre domande formulate;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 20.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio