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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/07/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 17 luglio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Alessandro Albini in sostituzione dell'avv. Marzia Contucci per parte attrice e l'avv. Marco Perfetti per parte convenuta.
L'Avv. Albini, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della prima memoria dell'art. 183 comma 6 c.p.c., ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Perfetti, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della prima memoria dell'art. 183 comma 6 c.p.c., ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2916 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
( ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Marzia Contucci sito in Roma viale G. Mazzini n. 134, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( ) e CP_1 C.F._2 CP_2
, el ti presso C.F._3
Marco Perfetti sito in Tolfa via Canale n. 14, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA NONCHE'
AN FEULA;
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e deducendo: -che era comproprietaria, con l'ex CP_1 CP_2 io ell'immobile sito in Civitavecchia, Via degli Agricoltori n. 50 sin dal 21.05.1999 e viveva nell'immobile insieme al figlio
, di anni 17 in quanto assegnataria sin dall'epoca della separazione;
- Per_1 azione di era sita all'ultimo piano di una palazzina di n. 6 piani Pt_1 ed era composta di un appartamento e di una terrazza con tettoia ad uso esclusivo della stessa;
-che l'utilizzo della terrazza, tuttavia, era da anni estremamente limitato a causa delle immissioni di fumo proveniente dalla canna fumaria a servizio dell'abitazione di proprietà di e CP_1 [...]
sita al piano 5 del medesimo condominio;
-che la canna fumaria era CP_2
n violazione della normativa vigente e le immissioni di fumo erano illegittime in quanto superiori alla normale tollerabilità; -che la problematica era iniziata e si era protratta da oltre 15 anni, comprimendo il godimento dell'immobile ed arrecando un danno alla salute all'attrice. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “
1. Accertare e dichiarare che la canna fumaria a servizio dell'appartamento dei IG.ri e sito in CP_1 Parte_2
Civitavecchia, Via degli Agricoltori n. 50 è posizioinata illegalmente rispetto all'appartamento della IG.ra ; - Per l'effetto, condannare i IG.ri Parte_1
e rietari dell'appartamento sito al CP_1 Parte_2
e 50 Civitavecchia a rimuovere la canna fumaria a servizio del loro immobile o a riposizionarla in modo tale da non cagionare danni alla salute della IG.ra e del figlio;
2. Accertare e Parte_1 Per_1 dichiarare che la condotta dai IG.ri e CP_1 [...]
ha causato un duplice danno all'odierna att pe Pt_2 anni il diritto alla salute della IG.ra e di suo figlio Parte_1
; - Per l'effetto, condannare i IG.ri e Persona_2 CP_1 Parte_2
o del danno alla salute in favor Parte_1
nella somma di € 5,00 (cinque/00) per og la Persona_2 erpetrata, a decorrere dalla data del primo esposto – 01.11.2005
- e fino alla data di cessazione della lesione che, alla data del 25.06.2021, trascorsi 5715 giorni, è così quantificato: per la IG.ra : € 5,00 x Parte_1
5715 giorni: € 28.575,00; per il figlio : € 5,00 x 8.575,00 Per_1 per la complessiva di € 57.150,00 (cinquantasettemilacentocinquanta/00) o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. • Ha leso per oltre 15 anni il diritto al godimento della terrazza di proprietà esclusiva dell'abitazione della IG.ra ; - Per Parte_1
l'effetto condannare i IG.ri e to del CP_1 Parte_2 danno da mancato godimento della terrazza di proprietà della IG.ra Pt_1
in favore della IG.ra quantificato nella mis
[...] Parte_1
0 (mille/00) per ogni an zione si è perpetrata, a decorrere dalla data del primo esposto – 01.11.2005 - e fino alla data di cessazione della lesione. Danno che, alla data odierna, trascorsi 15 anni, è quantificato in € 15.000,00 (quindicimila/00) o nella diversa misura ritenuta di giustizia”.
2.Si costituiva in giudizio e contestando la CP_1 CP_2 fondatezza della domanda sulla base dei seguenti motivi: 1) Legittimità della canna fumaria dei convenuti al momento della sua costruzione sia rispetto al D.P.R. del 22.12.1970 n. 1391 che rispetto al regolamento d'Igiene del Comune di Civitavecchia;
2) Intervenuta prescrizione dell'azione; 3) Insussistenza del danno;
4) Carenza di legittimazione attiva in relazione ai danni richiesti per conto del figlio. Proponevano poi domanda riconvenzionale per sentire accertare il diritto a mantenere la canna fumaria nelle attuali distanze e misure rispetto all'appartamento in comproprietà dell'attrice e di EU NI per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. oppure, in subordine, per intervenuta usucapione ordinaria. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludevano nel seguente modo: “1) in via preliminare, autorizzare i convenuti e CP_1 CP_2
a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. il terzo nella persona di EU
[...] nni facendo contestualmente istanza al G.I. ex art. 269 c.p.c. di spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare le domande svolte dall'attrice nei confronti dei convenuti con l'atto di citazione notificato in data 28.07.2021 per l'asserito illegale posizionamento della loro canna fumaria rispetto all'immobile dell'attrice siccome infondate, sia in fatto che in diritto, non provate nonché estinte per intervenuta prescrizione ordinaria;
3) rigettare le domande risarcitorie svolte dell'attrice nei confronti dei convenuti con l'atto di citazione notificato in data 28.07.2021 siccome infondate, non provate e, comunque, escludendo dal risarcimento quelli richiesti per conto del figlio per difetto di legittimazione attiva nonché tutti quegli importi relativi agli anni in cui il diritto al risarcimento risulta non dovuto per intervenuta e maturata prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. ; 4) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare per destinazione del padre di famiglia ex artt. 1061 c.c. e 1062 c.c. ovvero, in subordine, per intervenuta usucapione ordinaria costituito il diritto dei convenuti in favore del proprio immobile a mantenere la canna fumaria ed il terminale comignolo alla distanza ed all' altezza attuale rispetto all'immobile dei coniugi e EU Parte_1
Govanni. Con vittoria di spese e dei compensi professio 5/2014, oltre al rimborso forfetario sulle spese generali ex art. 2 ed agli accessori di legge (CPA ed IVA come per legge)”.
3.Veniva autorizzata la chiamata in causa di AN FEULA il quale non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, veniva svolta la prova testimoniale e la ctu. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 5.Dall'esame della documentazione e del corredo fotografico in atti, nonché dalle conclusioni dell'elaborato peritale a firma dell'Ing. si Persona_3 evince che “
1. il camino è posto sulla sommità del lastrico s le che copre la porzione del fabbricato verso Nord ed insiste integralmente sopra l'abitazione di parte convenuta. L'unità immobiliare di proprietà di parte attrice
è invece posta nella parte centrale del fabbricato ed è sopraelevata di un Pt_1 ispetto a quella di proprietà 2- Dalla ricostruzione temporale CP_1 dedotta dai rogiti notarili e dal titolo sanatoria per l'unità immobiliare di parte attrice, la destinazione d'uso che gli immobili di proprietà delle parti hanno assunto nel tempo è la seguente: - l'unità immobiliare di parte attrice è stata acquistata il 6 maggio 1999 con la destinazione di locale di sgombero con annessa terrazza a livello, e successivamente in data 11/01/2007 ha ottenuto la sanatoria edilizia per il cambio di destinazione di uso a residenza. - l'unità immobiliare di parte convenuta è stata acquistata il 21.12.1999 con la destinazione residenziale e con il camino già realizzato.
3- Considerata la preesistenza del camino nella foto aerea del 2 settembre 1998 (fonte IGM) ne deriva la priorità d'uso e di insediamento della canna fumaria impressa dal costruttore del fabbricato già prima dell'acquisto delle unità immobiliari nelle date del 6/05/99 (parte attrice) e 21/12/99 (parte convenuta). 4- - Vista la distanza di 11,15 ml > 10,0 ml da ostacoli diversi, la canna fumaria risulta conforme alla normativa applicabile ai camini nell'anno 1999, come previsto dall'articolo 6.15 del DPR 1391 del 22/12/1970 ( G.U. n. 59 del 8/03/1971) che stabilisce un altezza minima di un metro oltre il colmo del tetto o qualsiasi altro ostacolo ad una distanza inferiore a 10 ml.
5- Dalla data del 14 aprile 2006, tenuto conto il concreto utilizzo come abitazione dell'unità immobiliare di parte attrice, (visto il successivo rilascio del Pdc in sanatoria in data 11/01/2007), il punto 2.10 dell'allegato IX della parte II del Dlgs 152/2006, statuisce che in caso di “locali abitati” a distanza tra 10 e 50 ml, la bocca di espulsione dei camini deve essere posizionata a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. In questo caso la bocca del camino deve essere posta a ml 2,10 ml dalla quota del terrazzo , (pari all'altezza della finestra della cucina di parte Pt_1 attrice). Ne deriva endo l'altezza del camino di parte convenuta pari a 1,10 ml dalla quota del calpestio del lastrico solare soprastante l'interno 25, il camino a partire dalla data del 14/04/2006 non rispetta le indicazioni normative previste nel Dlgs 152/2006 e deve essere innalzato di almeno un metro lineare per rispettare la norma citata.
6- Al momento della prova con il fumogeno effettuata durante il sopralluogo su Civitavecchia spirava un vento proveniente da Est e la propagazione dei fumi non ha interessato l'abitazione di parte attrice come evidente dal filmato allegato. Pertanto nessuna valutazione è stata effettuata in ordine alle immissioni di fumi all'interno dell'abitazione e sul terrazzo di parte attrice. Il balcone e l'abitazione di parte attrice sono soggette alle emissioni del camino oggetto di causa esclusivamente quando il vento spira verso l'abitazione di parte attrice da Nord-NE. Esaminando le elaborazioni statistiche della banca dati citata in relazione nel periodo invernale, sussiste la possibilità che il vento predominante provenga da Nord mediamente per circa il 30% del tempo.
7- Le parti hanno sottoscritto nel verbale di sopralluogo la rinuncia alla effettuazione di prove tecniche di laboratorio per stabilire la salubrità o meno delle emissioni di fumo tenuto anche conto della variabilità dei materiali che possono essere introdotti nel caminetto.
8- Considerata la possibilità seppur circoscritta e determinata da due precise precondizioni che devono risultare contemporanee: vento proveniente da Nord e accensione della stufa a cura di parte convenuta, il sottoscritto ritiene che il rimedio per ricondurre le immissioni di fumo di camino entro i limiti della tollerabilità nei periodi di uso della stufa coincidenti con vento proveniente da Nord sia quello di alzare il camino di circa 1,5 ml rispetto alla quota attuale”. E', in particolare, documentalmente provato e confermato dal ctu che
[...]
e hanno acquistato l'appartamento posto ai piani CP_1 CP_2
, 'interno 25 con accesso da Via degli Agricoltori n. 50 e distinto in catasto fabbricati al foglio 20 particella 1597 sub 633 con atto a rogito Notaio Rep. 40.188 e Racc. n. 20.609 in data 21.12.1999 Persona_4 direttamente struttrice dell'intero edificio “Putzu Costruzioni s.r.l.”. Viceversa, ha acquistato la proprietà di ½ del locale di Parte_1 sgombero sesto con annesso balcone e terrazzo a livello con atto a rogito dott. in data 6/05/1999, Rep. 39.260 e Racc. n. Persona_4
20.137 distinto n cati al foglio 20 particella 1597 sub. 627 sempre dalla medesima società costruttrice. Solo successivamente ha variato la destinazione in Catasto Parte_1
Fabbricati il 4.05.2006 nella categoria A/2, classe 2 sup. catastale mq 97, rendita € 433,82. In particolare, la parte attrice con il Permesso di Costruzione in sanatoria n. 5 del 11.01.2007 ha regolarizzato dal punto di vista urbanistico il cambio di destinazione da locale di sgombero (soffitta) ad abitazione, aggiornando anche gli atti catastali fin dal 4.05.2006. E' altrettanto acclarato che già in precedenza alle vendite delle porzioni immobiliari a terzi il costruttore avesse realizzato la canna fumaria oggetto di controversia (cfr. scatto aereo del 2.09.1998 riportato in ctu).
6.Il ctu con motivazione condivisibile e immune da censure e da contestazioni di parte ha evidenziato che la normativa applicabile ai camini nell'anno 1999 per il distacco verso ambienti a destinazione non residenziale (come l'unità immobiliare di parte attrice al momento del rogito notarile) è riferibile al solo articolo 6.15 del DPR 1391 del 22/12/1970 ( G.U. n. 59 del 8/03/1971 ) che stabilisce un'altezza minima di un metro oltre il colmo del tetto o qualsiasi altro ostacolo ad una distanza inferiore a 10 ml. Secondo questa norma, quindi, il camino essendo a distanza di 11,15 ml > 10,0 ml da ostacoli diversi è da ritenersi conforme alla legge vigente in quel momento. L'articolo 41 del Regolamento di igiene del Comune di Civitavecchia prevede:
“Nella città e nei centri dell'abitato i fumaioli dei camini dovranno elevarsi al di sopra della copertura della casa e dove questa sia più bassa delle contigue, dovranno prolungarsi fino ad un'altezza sufficiente per evitare danno ed incomodo ai vicini“, ma tale disposizione si rivolge alle ipotesi delle “case”, ipotesi non ricorrente al momento della costruzione del camino, quando l'immobile oggi di proprietà dell'attrice non aveva destinazione e natura abitativa e residenziale. Solo dalla data del 14.04.2006, tenuto conto il concreto utilizzo come abitazione dell'unità immobiliare di parte attrice, (visto il successivo rilascio del Pdc in sanatoria in data 11.01.2007), per effetto dell'entrata in vigore del Dlgs 152/2006, la canna fumaria si è posta in contrasto con il punto 2.10 dell'allegato IX della parte II laddove ha stabilito che in caso di “locali abitati” a distanza tra 10 e 50 ml, “la bocca di espulsione dei camini deve essere posizionata a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. In questo caso la bocca del camino deve essere posta a ml 2,10 ml dalla quota del terrazzo , (pari all'altezza della finestra della cucina di parte Pt_1 attrice). Ne deriva endo l'altezza del camino di parte convenuta pari a 1,10 ml dalla quota del calpestio del lastrico solare soprastante l'interno 25, il camino non rispetta le indicazioni normative previste nel Dlgs 152/2006 e deve essere innalzato di almeno un metro lineare per rispettare la norma citata”. Tuttavia, al riguardo, occorre richiamare che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “nel caso di successione nel tempo di norme edilizie, se le norme successive siano più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte” (cfr Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 13/05/2021, n. 12717; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 23/10/2018, n. 26886). Dunque, al momento della entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006 e della variazione di destinazione dell'immobile di proprietà dell'attrice, la canna fumaria realizzata dal costruttore rispondeva alle disposizioni normative dell'epoca, mentre lo ius superveniens maggiormente restrittivo, sulla scorta del principio sopra richiamato, non risulta opponibile.
7.Rimane il profilo relativo al superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. per le immissioni di fumo subite dalla proprietà attrice. Parte convenuta ha domandato in via riconvenzionale il riconoscimento di una servitù ex art. 1062 c.c. del buon padre di famiglia essendo le porzioni immobiliari in proprietà dell'unico costruttore che poi le ha vendute con la canna fumaria nella posizione che rivesta ancora attualmente. In ordine alla costituzione per destinazione del padre di famiglia, occorre chiarire che essa, ai sensi dell'art. 1062 c.c., si intende stabilita quando due fondi, originariamente di proprietà di un unico soggetto, siano stati posti da quell'unico proprietario in una situazione di subordinazione tale da integrare il contenuto di una servitù e che tale situazione sia perdurata al momento della alienazione di uno dei fondi ad altro proprietario. Il presupposto della situazione di asservimento o subordinazione di un fondo all'altro - che deve risultare in modo non equivoco da segni ed opere idonei a dimostrarlo - deve essere accertato tramite una ricostruzione dello stato dei luoghi esistente al momento in cui i due fondi, per effetto dell'alienazione di uno o di entrambi, hanno cessato di appartenere all'unico proprietario. Perché la servitù possa dirsi costituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 1062 c.c., è sufficiente che l'unico proprietario non abbia, neppure implicitamente, disposto in alcun modo al riguardo. La volontà contraria alla costituzione della servitù non può desumersi, infatti, per "facta concludentia", ma deve essere rinvenuta in una clausola contrattuale in cui espressamente si conviene di voler escludere la nascita della servitù, o in una qualsiasi altra clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata quella situazione di fatto idonea a determinare, ope legis, il sorgere della servitù. Tale disposizione opera anche tra singoli piani o porzioni di piano di un unico edificio in proprietà originariamente di un solo proprietario. Infatti, secondo la Suprema Corte atteso che l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, tali operazioni determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 cod. civ.) e l'insorgere del condominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema assimilabile a quello dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia (cfr Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 07/04/2015, n. 6923; Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 12/06/2025) 17/06/2025, n. 16349). Le limitazioni all'applicazione delle norme sulle distanze negli edifici in regime in condominio, anche nei rapporti tra le proprietà individuali, hanno origine nella esistenza di una serie di servitù reciproche tra gli appartamenti componenti il condominio, le quali servitù sono costituite per destinazione del padre di famiglia nel caso del costruttore dell'edificio, che successivamente proceda alla sua vendita frazionata (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 28/06/2022) 03/08/2022, n. 24072). La costituzione della servitù "per destinazione del padre di famiglia", presuppone, quindi, che, come nel caso di specie, l'unico proprietario abbia eseguito opere all'interno delle singole porzioni materiali, in vista delle future vendite, trasferendo poi gli alloggi agli acquirenti, in tal modo costituendo servitù a vantaggio ed a carico delle singole unità abitative acquistate in proprietà esclusiva (cfr ancora Cass. sent. n. 6923 del 07.04.2015). L'ulteriore requisito per l'acquisto di tale servitù è la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili, che si concretino, anche qui ricorrenti nella specie, in opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù, rivelatrici della sua esistenza, come è la chiara posizione e conformazione della canna fumaria sul lastrico solare sovrastante la proprietà di parte convenuta. Ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla norma deve ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. la servitù anche in termini di servitù di immissione cd immateriale al di là della normale tollerabilità, ad esempio di “fumi immittendi”, che dunque comporta il rigetto della domanda attorea anche laddove basata sul superamento della tollerabilità ex art. 844 c.c..
8.Va, in conclusione, respinta la domanda attorea ed accolta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, accertando la costituzione per destinazione del padre di famiglia a favore dei convenuti della servitù di mantenere ed utilizzare la canna fumaria nelle condizioni attuali.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore indeterminabile della domanda, della complessità e dell'attività processuale svolta. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -RIGETTA la domanda di parte attrice;
-ACCOGLIE la domanda riconvenzionale ex art. 1062 c.c., accertando la costituzione per destinazione del padre di famiglia in favore dei convenuti della servitù di mantenere ed utilizzare la canna fumaria oggetto di causa nelle condizioni attuali;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente giudizio da liquidarsi nella CP_2
euro 9.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-PONE definitivamente le spese di ctu a carico della parte attrice.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
All'udienza del giorno 17 luglio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Alessandro Albini in sostituzione dell'avv. Marzia Contucci per parte attrice e l'avv. Marco Perfetti per parte convenuta.
L'Avv. Albini, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della prima memoria dell'art. 183 comma 6 c.p.c., ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Perfetti, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della prima memoria dell'art. 183 comma 6 c.p.c., ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2916 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
( ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Marzia Contucci sito in Roma viale G. Mazzini n. 134, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
( ) e CP_1 C.F._2 CP_2
, el ti presso C.F._3
Marco Perfetti sito in Tolfa via Canale n. 14, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA NONCHE'
AN FEULA;
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e deducendo: -che era comproprietaria, con l'ex CP_1 CP_2 io ell'immobile sito in Civitavecchia, Via degli Agricoltori n. 50 sin dal 21.05.1999 e viveva nell'immobile insieme al figlio
, di anni 17 in quanto assegnataria sin dall'epoca della separazione;
- Per_1 azione di era sita all'ultimo piano di una palazzina di n. 6 piani Pt_1 ed era composta di un appartamento e di una terrazza con tettoia ad uso esclusivo della stessa;
-che l'utilizzo della terrazza, tuttavia, era da anni estremamente limitato a causa delle immissioni di fumo proveniente dalla canna fumaria a servizio dell'abitazione di proprietà di e CP_1 [...]
sita al piano 5 del medesimo condominio;
-che la canna fumaria era CP_2
n violazione della normativa vigente e le immissioni di fumo erano illegittime in quanto superiori alla normale tollerabilità; -che la problematica era iniziata e si era protratta da oltre 15 anni, comprimendo il godimento dell'immobile ed arrecando un danno alla salute all'attrice. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “
1. Accertare e dichiarare che la canna fumaria a servizio dell'appartamento dei IG.ri e sito in CP_1 Parte_2
Civitavecchia, Via degli Agricoltori n. 50 è posizioinata illegalmente rispetto all'appartamento della IG.ra ; - Per l'effetto, condannare i IG.ri Parte_1
e rietari dell'appartamento sito al CP_1 Parte_2
e 50 Civitavecchia a rimuovere la canna fumaria a servizio del loro immobile o a riposizionarla in modo tale da non cagionare danni alla salute della IG.ra e del figlio;
2. Accertare e Parte_1 Per_1 dichiarare che la condotta dai IG.ri e CP_1 [...]
ha causato un duplice danno all'odierna att pe Pt_2 anni il diritto alla salute della IG.ra e di suo figlio Parte_1
; - Per l'effetto, condannare i IG.ri e Persona_2 CP_1 Parte_2
o del danno alla salute in favor Parte_1
nella somma di € 5,00 (cinque/00) per og la Persona_2 erpetrata, a decorrere dalla data del primo esposto – 01.11.2005
- e fino alla data di cessazione della lesione che, alla data del 25.06.2021, trascorsi 5715 giorni, è così quantificato: per la IG.ra : € 5,00 x Parte_1
5715 giorni: € 28.575,00; per il figlio : € 5,00 x 8.575,00 Per_1 per la complessiva di € 57.150,00 (cinquantasettemilacentocinquanta/00) o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. • Ha leso per oltre 15 anni il diritto al godimento della terrazza di proprietà esclusiva dell'abitazione della IG.ra ; - Per Parte_1
l'effetto condannare i IG.ri e to del CP_1 Parte_2 danno da mancato godimento della terrazza di proprietà della IG.ra Pt_1
in favore della IG.ra quantificato nella mis
[...] Parte_1
0 (mille/00) per ogni an zione si è perpetrata, a decorrere dalla data del primo esposto – 01.11.2005 - e fino alla data di cessazione della lesione. Danno che, alla data odierna, trascorsi 15 anni, è quantificato in € 15.000,00 (quindicimila/00) o nella diversa misura ritenuta di giustizia”.
2.Si costituiva in giudizio e contestando la CP_1 CP_2 fondatezza della domanda sulla base dei seguenti motivi: 1) Legittimità della canna fumaria dei convenuti al momento della sua costruzione sia rispetto al D.P.R. del 22.12.1970 n. 1391 che rispetto al regolamento d'Igiene del Comune di Civitavecchia;
2) Intervenuta prescrizione dell'azione; 3) Insussistenza del danno;
4) Carenza di legittimazione attiva in relazione ai danni richiesti per conto del figlio. Proponevano poi domanda riconvenzionale per sentire accertare il diritto a mantenere la canna fumaria nelle attuali distanze e misure rispetto all'appartamento in comproprietà dell'attrice e di EU NI per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. oppure, in subordine, per intervenuta usucapione ordinaria. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludevano nel seguente modo: “1) in via preliminare, autorizzare i convenuti e CP_1 CP_2
a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. il terzo nella persona di EU
[...] nni facendo contestualmente istanza al G.I. ex art. 269 c.p.c. di spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare le domande svolte dall'attrice nei confronti dei convenuti con l'atto di citazione notificato in data 28.07.2021 per l'asserito illegale posizionamento della loro canna fumaria rispetto all'immobile dell'attrice siccome infondate, sia in fatto che in diritto, non provate nonché estinte per intervenuta prescrizione ordinaria;
3) rigettare le domande risarcitorie svolte dell'attrice nei confronti dei convenuti con l'atto di citazione notificato in data 28.07.2021 siccome infondate, non provate e, comunque, escludendo dal risarcimento quelli richiesti per conto del figlio per difetto di legittimazione attiva nonché tutti quegli importi relativi agli anni in cui il diritto al risarcimento risulta non dovuto per intervenuta e maturata prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. ; 4) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare per destinazione del padre di famiglia ex artt. 1061 c.c. e 1062 c.c. ovvero, in subordine, per intervenuta usucapione ordinaria costituito il diritto dei convenuti in favore del proprio immobile a mantenere la canna fumaria ed il terminale comignolo alla distanza ed all' altezza attuale rispetto all'immobile dei coniugi e EU Parte_1
Govanni. Con vittoria di spese e dei compensi professio 5/2014, oltre al rimborso forfetario sulle spese generali ex art. 2 ed agli accessori di legge (CPA ed IVA come per legge)”.
3.Veniva autorizzata la chiamata in causa di AN FEULA il quale non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, veniva svolta la prova testimoniale e la ctu. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 5.Dall'esame della documentazione e del corredo fotografico in atti, nonché dalle conclusioni dell'elaborato peritale a firma dell'Ing. si Persona_3 evince che “
1. il camino è posto sulla sommità del lastrico s le che copre la porzione del fabbricato verso Nord ed insiste integralmente sopra l'abitazione di parte convenuta. L'unità immobiliare di proprietà di parte attrice
è invece posta nella parte centrale del fabbricato ed è sopraelevata di un Pt_1 ispetto a quella di proprietà 2- Dalla ricostruzione temporale CP_1 dedotta dai rogiti notarili e dal titolo sanatoria per l'unità immobiliare di parte attrice, la destinazione d'uso che gli immobili di proprietà delle parti hanno assunto nel tempo è la seguente: - l'unità immobiliare di parte attrice è stata acquistata il 6 maggio 1999 con la destinazione di locale di sgombero con annessa terrazza a livello, e successivamente in data 11/01/2007 ha ottenuto la sanatoria edilizia per il cambio di destinazione di uso a residenza. - l'unità immobiliare di parte convenuta è stata acquistata il 21.12.1999 con la destinazione residenziale e con il camino già realizzato.
3- Considerata la preesistenza del camino nella foto aerea del 2 settembre 1998 (fonte IGM) ne deriva la priorità d'uso e di insediamento della canna fumaria impressa dal costruttore del fabbricato già prima dell'acquisto delle unità immobiliari nelle date del 6/05/99 (parte attrice) e 21/12/99 (parte convenuta). 4- - Vista la distanza di 11,15 ml > 10,0 ml da ostacoli diversi, la canna fumaria risulta conforme alla normativa applicabile ai camini nell'anno 1999, come previsto dall'articolo 6.15 del DPR 1391 del 22/12/1970 ( G.U. n. 59 del 8/03/1971) che stabilisce un altezza minima di un metro oltre il colmo del tetto o qualsiasi altro ostacolo ad una distanza inferiore a 10 ml.
5- Dalla data del 14 aprile 2006, tenuto conto il concreto utilizzo come abitazione dell'unità immobiliare di parte attrice, (visto il successivo rilascio del Pdc in sanatoria in data 11/01/2007), il punto 2.10 dell'allegato IX della parte II del Dlgs 152/2006, statuisce che in caso di “locali abitati” a distanza tra 10 e 50 ml, la bocca di espulsione dei camini deve essere posizionata a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. In questo caso la bocca del camino deve essere posta a ml 2,10 ml dalla quota del terrazzo , (pari all'altezza della finestra della cucina di parte Pt_1 attrice). Ne deriva endo l'altezza del camino di parte convenuta pari a 1,10 ml dalla quota del calpestio del lastrico solare soprastante l'interno 25, il camino a partire dalla data del 14/04/2006 non rispetta le indicazioni normative previste nel Dlgs 152/2006 e deve essere innalzato di almeno un metro lineare per rispettare la norma citata.
6- Al momento della prova con il fumogeno effettuata durante il sopralluogo su Civitavecchia spirava un vento proveniente da Est e la propagazione dei fumi non ha interessato l'abitazione di parte attrice come evidente dal filmato allegato. Pertanto nessuna valutazione è stata effettuata in ordine alle immissioni di fumi all'interno dell'abitazione e sul terrazzo di parte attrice. Il balcone e l'abitazione di parte attrice sono soggette alle emissioni del camino oggetto di causa esclusivamente quando il vento spira verso l'abitazione di parte attrice da Nord-NE. Esaminando le elaborazioni statistiche della banca dati citata in relazione nel periodo invernale, sussiste la possibilità che il vento predominante provenga da Nord mediamente per circa il 30% del tempo.
7- Le parti hanno sottoscritto nel verbale di sopralluogo la rinuncia alla effettuazione di prove tecniche di laboratorio per stabilire la salubrità o meno delle emissioni di fumo tenuto anche conto della variabilità dei materiali che possono essere introdotti nel caminetto.
8- Considerata la possibilità seppur circoscritta e determinata da due precise precondizioni che devono risultare contemporanee: vento proveniente da Nord e accensione della stufa a cura di parte convenuta, il sottoscritto ritiene che il rimedio per ricondurre le immissioni di fumo di camino entro i limiti della tollerabilità nei periodi di uso della stufa coincidenti con vento proveniente da Nord sia quello di alzare il camino di circa 1,5 ml rispetto alla quota attuale”. E', in particolare, documentalmente provato e confermato dal ctu che
[...]
e hanno acquistato l'appartamento posto ai piani CP_1 CP_2
, 'interno 25 con accesso da Via degli Agricoltori n. 50 e distinto in catasto fabbricati al foglio 20 particella 1597 sub 633 con atto a rogito Notaio Rep. 40.188 e Racc. n. 20.609 in data 21.12.1999 Persona_4 direttamente struttrice dell'intero edificio “Putzu Costruzioni s.r.l.”. Viceversa, ha acquistato la proprietà di ½ del locale di Parte_1 sgombero sesto con annesso balcone e terrazzo a livello con atto a rogito dott. in data 6/05/1999, Rep. 39.260 e Racc. n. Persona_4
20.137 distinto n cati al foglio 20 particella 1597 sub. 627 sempre dalla medesima società costruttrice. Solo successivamente ha variato la destinazione in Catasto Parte_1
Fabbricati il 4.05.2006 nella categoria A/2, classe 2 sup. catastale mq 97, rendita € 433,82. In particolare, la parte attrice con il Permesso di Costruzione in sanatoria n. 5 del 11.01.2007 ha regolarizzato dal punto di vista urbanistico il cambio di destinazione da locale di sgombero (soffitta) ad abitazione, aggiornando anche gli atti catastali fin dal 4.05.2006. E' altrettanto acclarato che già in precedenza alle vendite delle porzioni immobiliari a terzi il costruttore avesse realizzato la canna fumaria oggetto di controversia (cfr. scatto aereo del 2.09.1998 riportato in ctu).
6.Il ctu con motivazione condivisibile e immune da censure e da contestazioni di parte ha evidenziato che la normativa applicabile ai camini nell'anno 1999 per il distacco verso ambienti a destinazione non residenziale (come l'unità immobiliare di parte attrice al momento del rogito notarile) è riferibile al solo articolo 6.15 del DPR 1391 del 22/12/1970 ( G.U. n. 59 del 8/03/1971 ) che stabilisce un'altezza minima di un metro oltre il colmo del tetto o qualsiasi altro ostacolo ad una distanza inferiore a 10 ml. Secondo questa norma, quindi, il camino essendo a distanza di 11,15 ml > 10,0 ml da ostacoli diversi è da ritenersi conforme alla legge vigente in quel momento. L'articolo 41 del Regolamento di igiene del Comune di Civitavecchia prevede:
“Nella città e nei centri dell'abitato i fumaioli dei camini dovranno elevarsi al di sopra della copertura della casa e dove questa sia più bassa delle contigue, dovranno prolungarsi fino ad un'altezza sufficiente per evitare danno ed incomodo ai vicini“, ma tale disposizione si rivolge alle ipotesi delle “case”, ipotesi non ricorrente al momento della costruzione del camino, quando l'immobile oggi di proprietà dell'attrice non aveva destinazione e natura abitativa e residenziale. Solo dalla data del 14.04.2006, tenuto conto il concreto utilizzo come abitazione dell'unità immobiliare di parte attrice, (visto il successivo rilascio del Pdc in sanatoria in data 11.01.2007), per effetto dell'entrata in vigore del Dlgs 152/2006, la canna fumaria si è posta in contrasto con il punto 2.10 dell'allegato IX della parte II laddove ha stabilito che in caso di “locali abitati” a distanza tra 10 e 50 ml, “la bocca di espulsione dei camini deve essere posizionata a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. In questo caso la bocca del camino deve essere posta a ml 2,10 ml dalla quota del terrazzo , (pari all'altezza della finestra della cucina di parte Pt_1 attrice). Ne deriva endo l'altezza del camino di parte convenuta pari a 1,10 ml dalla quota del calpestio del lastrico solare soprastante l'interno 25, il camino non rispetta le indicazioni normative previste nel Dlgs 152/2006 e deve essere innalzato di almeno un metro lineare per rispettare la norma citata”. Tuttavia, al riguardo, occorre richiamare che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “nel caso di successione nel tempo di norme edilizie, se le norme successive siano più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte” (cfr Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 13/05/2021, n. 12717; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 23/10/2018, n. 26886). Dunque, al momento della entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006 e della variazione di destinazione dell'immobile di proprietà dell'attrice, la canna fumaria realizzata dal costruttore rispondeva alle disposizioni normative dell'epoca, mentre lo ius superveniens maggiormente restrittivo, sulla scorta del principio sopra richiamato, non risulta opponibile.
7.Rimane il profilo relativo al superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. per le immissioni di fumo subite dalla proprietà attrice. Parte convenuta ha domandato in via riconvenzionale il riconoscimento di una servitù ex art. 1062 c.c. del buon padre di famiglia essendo le porzioni immobiliari in proprietà dell'unico costruttore che poi le ha vendute con la canna fumaria nella posizione che rivesta ancora attualmente. In ordine alla costituzione per destinazione del padre di famiglia, occorre chiarire che essa, ai sensi dell'art. 1062 c.c., si intende stabilita quando due fondi, originariamente di proprietà di un unico soggetto, siano stati posti da quell'unico proprietario in una situazione di subordinazione tale da integrare il contenuto di una servitù e che tale situazione sia perdurata al momento della alienazione di uno dei fondi ad altro proprietario. Il presupposto della situazione di asservimento o subordinazione di un fondo all'altro - che deve risultare in modo non equivoco da segni ed opere idonei a dimostrarlo - deve essere accertato tramite una ricostruzione dello stato dei luoghi esistente al momento in cui i due fondi, per effetto dell'alienazione di uno o di entrambi, hanno cessato di appartenere all'unico proprietario. Perché la servitù possa dirsi costituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 1062 c.c., è sufficiente che l'unico proprietario non abbia, neppure implicitamente, disposto in alcun modo al riguardo. La volontà contraria alla costituzione della servitù non può desumersi, infatti, per "facta concludentia", ma deve essere rinvenuta in una clausola contrattuale in cui espressamente si conviene di voler escludere la nascita della servitù, o in una qualsiasi altra clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata quella situazione di fatto idonea a determinare, ope legis, il sorgere della servitù. Tale disposizione opera anche tra singoli piani o porzioni di piano di un unico edificio in proprietà originariamente di un solo proprietario. Infatti, secondo la Suprema Corte atteso che l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, tali operazioni determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 cod. civ.) e l'insorgere del condominio, e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema assimilabile a quello dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia (cfr Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 07/04/2015, n. 6923; Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 12/06/2025) 17/06/2025, n. 16349). Le limitazioni all'applicazione delle norme sulle distanze negli edifici in regime in condominio, anche nei rapporti tra le proprietà individuali, hanno origine nella esistenza di una serie di servitù reciproche tra gli appartamenti componenti il condominio, le quali servitù sono costituite per destinazione del padre di famiglia nel caso del costruttore dell'edificio, che successivamente proceda alla sua vendita frazionata (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 28/06/2022) 03/08/2022, n. 24072). La costituzione della servitù "per destinazione del padre di famiglia", presuppone, quindi, che, come nel caso di specie, l'unico proprietario abbia eseguito opere all'interno delle singole porzioni materiali, in vista delle future vendite, trasferendo poi gli alloggi agli acquirenti, in tal modo costituendo servitù a vantaggio ed a carico delle singole unità abitative acquistate in proprietà esclusiva (cfr ancora Cass. sent. n. 6923 del 07.04.2015). L'ulteriore requisito per l'acquisto di tale servitù è la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili, che si concretino, anche qui ricorrenti nella specie, in opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù, rivelatrici della sua esistenza, come è la chiara posizione e conformazione della canna fumaria sul lastrico solare sovrastante la proprietà di parte convenuta. Ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla norma deve ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. la servitù anche in termini di servitù di immissione cd immateriale al di là della normale tollerabilità, ad esempio di “fumi immittendi”, che dunque comporta il rigetto della domanda attorea anche laddove basata sul superamento della tollerabilità ex art. 844 c.c..
8.Va, in conclusione, respinta la domanda attorea ed accolta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, accertando la costituzione per destinazione del padre di famiglia a favore dei convenuti della servitù di mantenere ed utilizzare la canna fumaria nelle condizioni attuali.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore indeterminabile della domanda, della complessità e dell'attività processuale svolta. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -RIGETTA la domanda di parte attrice;
-ACCOGLIE la domanda riconvenzionale ex art. 1062 c.c., accertando la costituzione per destinazione del padre di famiglia in favore dei convenuti della servitù di mantenere ed utilizzare la canna fumaria oggetto di causa nelle condizioni attuali;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente giudizio da liquidarsi nella CP_2
euro 9.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-PONE definitivamente le spese di ctu a carico della parte attrice.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani