Decreto cautelare 1 luglio 2024
Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Sentenza 8 febbraio 2025
Decreto collegiale 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 08/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00080/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2024, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gia Retail Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-dell’ordinanza n.167 del 03.05.2024, con la quale il competente ufficio comunale ha disposto l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione dell’impianto LT117,
-del provvedimento del 16.05.2024, con il quale l’autorità comunale ha confermato la sospensione dei lavori, precisando che la stessa avrebbe dovuto intendersi sine die, con sua revoca subordinata all’ottenimento di ulteriori autorizzazioni;
-del provvedimento del 17.06.2024, con il quale l’autorità comunale, nel comunicare l’avvio del procedimento per la sospensione dell’efficacia del titolo formatosi in conferenza, ha diffidato la Wind Tre dal proseguire i lavori, la cui ripresa è stata subordinata alla conclusione favorevole di una nuova Conferenza di servizi;
-di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio e del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con rituale ricorso Wind Tre ha dedotto che:
-in data 21.10.2022 presentava un’istanza ex art. 44 CCE al Comune di Gaeta – ritualmente trasmessa anche ad ARPA ai fini dei controlli radio protezionistici sull’osservanza, a tutela della salute collettiva, dei “valori soglia” di cui al DPCM 08.07.2003- preordinata alla realizzazione di un nuovo impianto su terreno, oggetto di locazione, in località̀ Monte Conca, di proprietà della società Gia Retail Estate s.r.l.;
-l’intervento in questione consisteva nella realizzazione di una nuova stazione radio base, mediante installazione di un palo metallico porta-antenne con relativi manufatti accessori;
-la conferenza di servizi all’uopo indetta, preso atto dei pareri favorevolmente espressi anche per silenzio da tutti gli Enti coinvolti, si concludeva con determinazione n.493 del 26.05.2023 di conclusione positiva ex art. 14, co.2, L.241/90;
-la predetta determina veniva fatta oggetto, in data 14.06.23, di una prima sospensione dell’efficacia (riconducibile al paradigma di cui all’art. 21 quater L.241/90), successivamente revocata, in data 30.06.2023;
- all’esito di apposito sopralluogo in contraddittorio tra le parti, ad eccezione di alcuni errori marginali, privi di rilevanza, veniva accertata la conformità dello stato dei luoghi a quello di progetto, escludendosi problemi di accesso al sito e di invasione dei fondi limitrofi. Inoltre, nel revocare la sospensione del titolo l’autorità comunale aveva modo di precisare che la Wind Tre, in occasione dell’imminente deposito della comunicazione di inizio lavori (CIL), avrebbe dovuto procedere anche all’individuazione della linea di alimentazione dell’energia elettrica;
-in data 19.04.2024, il progettista incaricato dalla Wind Tre presentava rituale CIL, producendo, come da richiesta comunale del 30.06.2023, un elaborato finalizzato a descrivere il tracciato del cavidotto, indispensabile a garantire il collegamento dell’impianto al punto di fornitura dell’energia elettrica. In particolare, si rappresentava, con apposita planimetria, che i lavori di collegamento alla fornitura elettrica, con realizzazione di un cavidotto interrato, non avrebbero più interessato lo stradello demaniale di accesso al sito, bensì solo la particella n.83 alla quale è riconducibile l’area destinata al nuovo impianto;
-in data 03.05.2024, l’autorità comunale, con il primo dei provvedimenti impugnati in questa sede, disponeva la sospensione dei lavori alla luce dei seguenti rilievi, legati ad interventi eseguiti asseritamente in difformità dal titolo edilizio: (i) ampliamento dello stradello di accesso al sito senza i dovuti titoli edilizi; (ii) necessità dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, ossia Agenzia del Demanio, per la realizzazione del cavidotto di adduzione alla fornitura elettrica; (iii) insufficienza nella descrizione dell’accesso all’area di cantiere in relazione allo stradello demaniale; (iv) esecuzione di scavi e movimenti terra sulla particella (n.265) limitrofa a quella che identifica l’area di cantiere;
-con successivo provvedimento di conferma del 16.05.2024, l’amministrazione, in riscontro alle osservazioni presentate dalla Wind Tre il 13.05.24, ribadiva la sospensione in precedenza disposta;
-da ultimo l’autorità comunale, con provvedimento del 17.06.2024, comunicava anche un avvio del procedimento finalizzato alla sospensione dell’efficacia del titolo formatosi in conferenza, tenuto conto delle seguenti circostanze: (i) il tracciato per le adduzioni all’energia elettrica non risulterebbe conforme al progetto approvato in Conferenza di Servizi; (ii) le opere ad oggi eseguite hanno comunque interessato lo stradello di accesso all’area di cantiere e, quindi, la proprietà demaniale. Con il medesimo provvedimento ribadiva la sospensione sine die dei lavori.
2. Così rappresentati i fatti del giudizio, con un unico e articolato motivo (rubricato “ I- violazione di legge – violazione dell’art. 27, co.3, tu edilizia – difetto di istruttoria -travisamento dei fatti – violazione dell’art. 21 quater l.241/90 – eccesso di potere per inosservanza del canone di proporzionalità dell’azione amministrativa” ) ha dedotto, in primo luogo, che i provvedimenti impugnati (del 3.05.2024, del 13.05.2024 e del 17.06.2024) realizzano una sospensione temporalmente indefinita e contraria a quanto previsto sia dall’art. 27 del DPR 380/2001 che dall’art. 21 quater l. 241/1990.
2.1. I provvedimenti, in secondo luogo, sarebbero viziati per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Inoltre, a fronte della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, risalente al 26.05.2023, l’amministrazione ha disposto, in aggiunta alla “sospensione lavori”, una “sospensione del titolo” solo in data 17.06.2024, proprio allo spirare del termine di 45 giorni ex art. 27, co.3 cit. (decorrente dalla precedente sospensione lavori del 03.05.24), con il fine di far perdurare il blocco delle lavorazioni mediante un’illegittima “sospensione del titolo”.
2.2. In terzo luogo, ha censurato i provvedimenti impugnati per difetto di proporzionalità, in quanto per l’intervento di realizzazione del cavidotto di adduzione nella particella 83 (già preannunciato nella CIL del 19.04.2024) avrebbe dovuto limitarsi a segnalare la necessità di una “variante minore”, secondo quanto previsto all’art. 22 TU edilizia.
3. Si sono costituite l’Agenzia del Demanio e il Comune per resistere al ricorso.
4. All’udienza del 9.09.2024 è stata accolta la domanda cautelare.
5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 cpa, ribadendo le proprie difese.
6. La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 14 gennaio 2025.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
8. Risulta in atti ed è pacifico che l’odierna ricorrente ha ottenuto, all’esito della conclusione positiva della conferenza di servizi, l’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base in Gaeta, località Monte Conca, in un appezzamento privato censito al catasto al foglio 12 particella 83.
Con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione comunale ha disposto e reiterato dapprima la sospensione dei lavori, e da ultimo (con l’ordinanza del 17.06.2024) la sospensione dell’efficacia del titolo sino alla conclusione di una nuova conferenza di servizi.
9. Emergono le seguenti ragioni a fondamento delle disposte sospensioni:
- per consentire l'accesso ai mezzi all'area di cantiere lo stradello che si diparte dalla strada di "Via Forte Emilio Savio" fino ai pressi del lotto di proprietà "Gia Retail Estate S.R.L." è stato ampliato, specie nel tratto più a valle, senza i dovuti titoli edilizi, in particolare: N.O. Vincolo Idrogeologico, N.O. Vincolo Paesaggistico, titolo edilizio reso ai sensi del D.p.r. 380/01 e smi, e soprattutto N.O. dell'Ente proprietario del suolo, ovvero l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio;
- nel grafico di progetto relativo allo stradello di cui trattasi è rappresentato un "cavidotto interrato di adduzione", e nella succitata comunicazione di inizio lavori non risulta essere presente l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario del terreno (Agenzia del Demanio) all'esecuzione dello stesso;
- nel grafico di progetto non è stato riportato in modo idoneo l'accesso alla particella n. 83 in relazione allo stradello demaniale esistente;
-risultano essere stati effettuati vistosi scavi e movimenti di terra non autorizzati, finalizzati alla realizzazione della stazione radio base nella particella n. 265 di altra proprietà, adiacente la particella n. 83 di proprietà della Gia Retail Estate S.R.L.
-infine, alcune opere hanno interessato la particella demaniale 612.
9.1. Per giurisprudenza costante il potere di sospensione cautelare previsto dall'art. 21 quater, comma 2, l. 241 del 1990 può essere legittimamente esercitato solo in presenza di gravi ragioni, cioè in circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide (cfr. Cons. di Stato sent. n. 2393/2024).
La sospensione degli effetti dell'atto deve, inoltre, essere necessariamente accompagnata dalla previsione di un termine al fine di salvaguardare l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte e di scongiurare il rischio che, attraverso una sospensione sine dine , si dia luogo ad una revoca del provvedimento in difetto dei relativi presupposti. Il suddetto parametro temporale risulta oggi rigidamente presidiato da una disposizione di chiusura, introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. c), l. 124 n. del 2015 ed a mente della quale " La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies".
9.2. Ritiene il Collegio, alla luce del compendio documentale in atti, che sussista il denunciato vizio di istruttoria e travisamento dei fatti.
9.3. Consta che già in sede di sopralluogo in occasione della revoca della (prima) sospensione, disposta in data 30.06.23, era emersa la possibilità di accedere all’area di cantiere senza invasione delle proprietà confinanti (cfr. doc. 7 di parte ricorrente, ovi si legge “…l’ipotesi progettuale di accesso a monte dell’appezzamento di terreno appare attuabile senza invadere le proprietà dei confinanti” e ancora “ è stata, inoltre, verificata sul confine inferiore del terreno l’esistenza di altro accesso alla proprietà, regolarmente recintata e dotata di ampio cancello in ferro scorrevole, da traversa lastricata che si diparte da via Forte Emilio Savio”).
9.3. Dalla documentazione fotografica versata in atti dalla ricorrente (doc. 11) emerge che è stata effettuata un’opera di mera pulizia dello stradello demaniale. A fronte di tali riscontri, il Comune non fornisce prova alcuna degli asseriti vistosi movimenti di terra sulla particella la 265, confinante con la particella 83, dove deve essere realizzata la stazione radio base.
È del tutto generica la sospensione nella parte in cui addebita alla società ricorrente la realizzazione di opere non autorizzate nella vicina particella demaniale 612. Non è chiaro, infatti, in cosa tali opere consistano, in disparte la questione relativa allo stradello demaniale preesistente, che attraversa la predetta particella, e che ha formato oggetto, come rilevato, di una mera pulizia da erbacce, che non ne ha in alcun modo alterato la consistenza.
9.4. Inoltre, sempre nella predetta revoca (cfr. punto 9.2.) la società ricorrente veniva invitata ad individuare la linea di alimentazione dell’energia elettrica. La ricorrente ha chiarito, nella CIL del 19.04.2024, che il percorso di collegamento alla fornitura elettrica avrebbe interessato solo ed esclusivamente la particella n.83, con definitiva rinuncia alla realizzazione, in parte qua , del titolo formatosi sull’originaria istanza, che, invece, prevedeva un altro tracciato di alimentazione interrato in corrispondenza dello stradello demaniale (cfr. docc. 1 e 2 del Comune di Gaeta).
Rispetto al tracciato che ricomprende solo la particella 83 il Comune non specifica, incorrendo nuovamente in un’asserzione generica, quali siano i nulla osta necessari in considerazione dei vincoli sul terreno.
9.5. È fondato il profilo di censura secondo cui il Comune avrebbe dovuto valutare se il nuovo tracciato potesse essere qualificato quale variante in corso d'opera autorizzabile ai sensi dell'art. 22 d.p.r. 380/2001. Tale carenza di istruttoria e di motivazione è ancora più evidente ove si consideri che nel sopralluogo del 30.06.2023 il Comune, pur a fronte della formazione del titolo autorizzatorio che già prevedeva un tracciato del cavidotto di alimentazione, aveva invitato la ricorrente ad individuare la linea di alimentazione dell’energia elettrica.
9.6. In definitiva, per un verso, le circostanze addotte dal Comune a sostegno della sospensione non hanno trovato adeguato riscontro probatorio, mentre la ricorrente ha supportato le proprie asserzioni in via documentale; per altro verso, non sono emerse gravi ragioni di opportunità correlate alla necessità di preservare il substrato fattuale su cui il provvedimento autorizzatorio è destinato ad incidere. Per tutte le ragioni esposte i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.
10. Le spese tra la parte ricorrente e il Comune di Gaeta seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo. Si stima equa la compensazione delle spese con l’Agenzia del Demanio, che non ha dato causa all’introduzione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Compensa le spese tra la ricorrente e l’Agenzia del Demanio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO
CORREZIONE ERRORE MATERIALECon il decreto collegiale n. 397/2025, del 24.04.2025, è stata disposta la correzione dell’errore materiale presente nella sentenza n. 80 dell’08.02.2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 434 del 2024, disponendo l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, del codice del processo amministrativo, come di seguito specificato: “che la locuzione “Condanna il Comune alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 oltre spese generali ed accessori di legge” deve essere correttamente sostituita con la seguente: “Condanna il Comune alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, in favore dell’avv. Giuseppe Sartorio, dichiaratosi antistatario”;LA, 24 aprile 2025 Il Segretario