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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9627 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17117/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
RI EL CC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 17117/2018
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) rappresentato e difeso, giusto mandato alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giulio Abbate nonché, in virtù di mandato alle liti allegato alla comparsa in sostituzione, dall'avv. Maria Fisciani
ATTORE
E
CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello
Bastone in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 6 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 conveniva in giudizio Con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2018,
concessionario di veicoli, deducendo che:-in datadinanzi a questo Tribunale CP 1
27.09.2017 aveva consegnato alla società convenuta il motociclo YM LYKE 200 cc targato
DV78622 di sua proprietà, unitamente al relativo libretto di circolazione e a copia del proprio documento d'identità; - il motociclo era stato consegnato "in conto vendita" nelle mani del legale rappresentante della società, Persona 1 ed avrebbe dovuto essere esposto presso i locali del concessionario affinché altri potessero acquistarlo;
- agli inizi del mese di ottobre 2017, il legale rappresentante di CP 1 aveva convocato l'attore per informarlo che il suo motociclo non era stato venduto ma, invece, era stato rottamato e contestualmente gli aveva rilasciato il certificato A.C.I. attestante la presentazione di una nuova formalità presso il Pubblico Registro
Automobilistico; - tuttavia, a differenza di quanto dichiarato dal concessionario, la certificazione dava conto della presentazione di una denuncia perdita di possesso;
- in particolare, in seguito ad accertamento presso il PRA, era emerso la denuncia era stata presentata, apparentemente a firma dell'attore, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la seguente dicitura:
"dichiara ai soli fini tributari...di aver perduto il possesso del veicolo targato DV78622 in data
08.03.2017 e di non aver potuto effettuare la formalità P.R.A. a seguito di vendita a soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini P.R.A....".
Sul presupposto della falsità della firma apposta in calce alla denuncia di perdita di possesso (e alla relativa annotazione PRA di iscrizione della formalità), ritenendo che La CP 1 avesse
abusato della propria posizione di custode del motociclo ricevuto in consegna, "avendone indebitamente ed arbitrariamente disposto, con modalità e per fini del tutto sconosciuti all'attore",
Controparte_2 adiva questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1)
accertare e dichiarare che il motociclo YM LYKE 200 cc targato DV78622 è stato consegnato in conto vendita dall'attore a CP 1 e che quest'ultima non ha mai restituito il predetto veicolo, avendone invece disposto in difformità ai patti assunti;
2) accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alla dichiarazione di perdita di possesso depositata al P.R.A. in data
05.10.2017, dichiarare che l'attore ha perduto la disponibilità del proprio veicolo esclusivamente a causa dell'illecito comportamento della convenuta;
3) condannare CP 1 al risarcimento dei
danni morali provocati all'attore per avergli causato un grave e costante turbamento dello stato d'animo, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 2059 c.c.".
Resisteva la convenuta la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e,
deducendone l'infondatezza, concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita dal Tribunale in diversa composizione con l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'esito, all'udienza del 6 giugno 2025, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
1. Le domande avanzate da Parte 1 non possono essere accolte.
Al riguardo, appare assorbente la valutazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, rispetto alla quale le domande con cui l'attore ha chiesto accertare, per un verso, la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alla dichiarazione di perdita di possesso depositata al P.R.A. in data
05.10.2017 e, per altro concorrente (anzi, conseguente) verso, l'inadempimento della convenuta al contratto (qualificato dall'istante in termini di mandato) stipulato tra le parti, assumono natura meramente strumentale.
Valgano le considerazioni che seguono.
Il Pt 1 ha agito al fine di ottenere il risarcimento "dei danni morali provocati all'attore per avergli causato un grave e costante turbamento dello stato d'animo", chiedendo che gli stessi fossero quantificati "in via equitativa ai sensi dell'art. 2059 c.c. (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione).
Ora, deve considerarsi che l'invocato esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa: esso, pertanto, da un lato
è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass. n. 4310/2018).
Pertanto, grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento (ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa) ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.
Calando al caso concreto le coordinate ermeneutiche appena esposte, deve concludersi nel senso che l'attore non abbia adempiuto l'onere di cui era gravato, non avendo offerto prova adeguata e, prima ancora, specifica allegazione - del danno che assume di aver subito per effetto della presunta condotta inadempiente della controparte.
Invero, dalla nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona. In particolare, per quanto qui rileva, "sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, "un grado minimo di tolleranza".
Tanto chiarito in termini generali, va premesso che l'odierno attore ha vagamente individuato il danno non patrimoniale che assume di aver patito nel "forte e persistente turbamento d'animo".
Orbene, ritiene il Tribunale che il pregiudizio esistenziale lamentato peraltro nemmeno provato, posto che la difesa del Pt 1 sul punto è stata limitata alla citata apodittica espressione,
contenuta nell'atto introduttivo e non ulteriormente specificata o precisata nei successivi scritti difensivi, di aver patito un grave turbamento d'animo - non abbia in ogni caso superato "quella soglia di sufficiente gravità e compromissione del o dei diritti lesi" individuata in via interpretativa dalle menzionate Sezioni Unite del 2008 quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale (cfr., da ultimo, Cass. n. 10596/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande attoree vanno rigettate.
2. Non merita accoglimento, infine, la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Come è stato chiarito dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 22405/2018), la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c.,
realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è
preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità
dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Quanto al contenuto dei due presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità
per lite temeraria, poi, ritiene il Tribunale che per mala fede si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere la veridicità di una certa questione di fatto.
Per colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o dell'eccezione; la gravità della condotta non è necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente);
quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa.
Tali profili, in sintesi, distinguono la difesa infondata, anche manifestamente infondata, dalla difesa temeraria.
Ora, ritornando al caso di specie, occorre rilevare come l'insieme delle difese di parte attrice,
pur tutte manifestamente infondate, non siano caratterizzate da colpa grave né da mala fede.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad €
26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art
4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.R.G. 17117/2018 così provvede:
A) Rigetta le domande attoree;
B) Rigetta la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.,
C) Condanna l'opponente Parte 2 al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marcello Bastone
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 24 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
RI EL CC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 17117/2018
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) rappresentato e difeso, giusto mandato alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giulio Abbate nonché, in virtù di mandato alle liti allegato alla comparsa in sostituzione, dall'avv. Maria Fisciani
ATTORE
E
CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello
Bastone in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 6 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 conveniva in giudizio Con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2018,
concessionario di veicoli, deducendo che:-in datadinanzi a questo Tribunale CP 1
27.09.2017 aveva consegnato alla società convenuta il motociclo YM LYKE 200 cc targato
DV78622 di sua proprietà, unitamente al relativo libretto di circolazione e a copia del proprio documento d'identità; - il motociclo era stato consegnato "in conto vendita" nelle mani del legale rappresentante della società, Persona 1 ed avrebbe dovuto essere esposto presso i locali del concessionario affinché altri potessero acquistarlo;
- agli inizi del mese di ottobre 2017, il legale rappresentante di CP 1 aveva convocato l'attore per informarlo che il suo motociclo non era stato venduto ma, invece, era stato rottamato e contestualmente gli aveva rilasciato il certificato A.C.I. attestante la presentazione di una nuova formalità presso il Pubblico Registro
Automobilistico; - tuttavia, a differenza di quanto dichiarato dal concessionario, la certificazione dava conto della presentazione di una denuncia perdita di possesso;
- in particolare, in seguito ad accertamento presso il PRA, era emerso la denuncia era stata presentata, apparentemente a firma dell'attore, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la seguente dicitura:
"dichiara ai soli fini tributari...di aver perduto il possesso del veicolo targato DV78622 in data
08.03.2017 e di non aver potuto effettuare la formalità P.R.A. a seguito di vendita a soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini P.R.A....".
Sul presupposto della falsità della firma apposta in calce alla denuncia di perdita di possesso (e alla relativa annotazione PRA di iscrizione della formalità), ritenendo che La CP 1 avesse
abusato della propria posizione di custode del motociclo ricevuto in consegna, "avendone indebitamente ed arbitrariamente disposto, con modalità e per fini del tutto sconosciuti all'attore",
Controparte_2 adiva questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1)
accertare e dichiarare che il motociclo YM LYKE 200 cc targato DV78622 è stato consegnato in conto vendita dall'attore a CP 1 e che quest'ultima non ha mai restituito il predetto veicolo, avendone invece disposto in difformità ai patti assunti;
2) accertata la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alla dichiarazione di perdita di possesso depositata al P.R.A. in data
05.10.2017, dichiarare che l'attore ha perduto la disponibilità del proprio veicolo esclusivamente a causa dell'illecito comportamento della convenuta;
3) condannare CP 1 al risarcimento dei
danni morali provocati all'attore per avergli causato un grave e costante turbamento dello stato d'animo, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 2059 c.c.".
Resisteva la convenuta la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e,
deducendone l'infondatezza, concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita dal Tribunale in diversa composizione con l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'esito, all'udienza del 6 giugno 2025, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
1. Le domande avanzate da Parte 1 non possono essere accolte.
Al riguardo, appare assorbente la valutazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, rispetto alla quale le domande con cui l'attore ha chiesto accertare, per un verso, la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alla dichiarazione di perdita di possesso depositata al P.R.A. in data
05.10.2017 e, per altro concorrente (anzi, conseguente) verso, l'inadempimento della convenuta al contratto (qualificato dall'istante in termini di mandato) stipulato tra le parti, assumono natura meramente strumentale.
Valgano le considerazioni che seguono.
Il Pt 1 ha agito al fine di ottenere il risarcimento "dei danni morali provocati all'attore per avergli causato un grave e costante turbamento dello stato d'animo", chiedendo che gli stessi fossero quantificati "in via equitativa ai sensi dell'art. 2059 c.c. (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione).
Ora, deve considerarsi che l'invocato esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa: esso, pertanto, da un lato
è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass. n. 4310/2018).
Pertanto, grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento (ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa) ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.
Calando al caso concreto le coordinate ermeneutiche appena esposte, deve concludersi nel senso che l'attore non abbia adempiuto l'onere di cui era gravato, non avendo offerto prova adeguata e, prima ancora, specifica allegazione - del danno che assume di aver subito per effetto della presunta condotta inadempiente della controparte.
Invero, dalla nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona. In particolare, per quanto qui rileva, "sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, "un grado minimo di tolleranza".
Tanto chiarito in termini generali, va premesso che l'odierno attore ha vagamente individuato il danno non patrimoniale che assume di aver patito nel "forte e persistente turbamento d'animo".
Orbene, ritiene il Tribunale che il pregiudizio esistenziale lamentato peraltro nemmeno provato, posto che la difesa del Pt 1 sul punto è stata limitata alla citata apodittica espressione,
contenuta nell'atto introduttivo e non ulteriormente specificata o precisata nei successivi scritti difensivi, di aver patito un grave turbamento d'animo - non abbia in ogni caso superato "quella soglia di sufficiente gravità e compromissione del o dei diritti lesi" individuata in via interpretativa dalle menzionate Sezioni Unite del 2008 quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale (cfr., da ultimo, Cass. n. 10596/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande attoree vanno rigettate.
2. Non merita accoglimento, infine, la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Come è stato chiarito dalla Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 22405/2018), la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c.,
realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è
preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità
dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Quanto al contenuto dei due presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità
per lite temeraria, poi, ritiene il Tribunale che per mala fede si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere la veridicità di una certa questione di fatto.
Per colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o dell'eccezione; la gravità della condotta non è necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente);
quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa.
Tali profili, in sintesi, distinguono la difesa infondata, anche manifestamente infondata, dalla difesa temeraria.
Ora, ritornando al caso di specie, occorre rilevare come l'insieme delle difese di parte attrice,
pur tutte manifestamente infondate, non siano caratterizzate da colpa grave né da mala fede.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad €
26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art
4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.R.G. 17117/2018 così provvede:
A) Rigetta le domande attoree;
B) Rigetta la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.,
C) Condanna l'opponente Parte 2 al pagamento in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marcello Bastone
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 24 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi