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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/11/2024, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice dott.ssa Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 939/2023 V.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. EUFEMIA MARUSKA FRIGERIO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MAURA BENZONI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Data della decisione: 31.10.2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso il padre sintantoché i Servizi Sociali incaricati, all'esito del percorso terapeutico che sta seguendo , e degli incontri di monitoraggio con i membri della famiglia, non prenda la Per_1
definitiva determinazione sul punto
- La madre vedrà e la terrà con sé conformemente al calendario di visita e le indicazioni dei Per_1
Servizi Sociali incaricati
- Entrambi i genitori si impegnano a restare raggiungibili telefonicamente l'uno con l'altro quando
è con loro Per_1
- Mantenere il contributo al mantenimento di da parte della signora nella misura Per_1 Parte_1 concordata di € 250,00 e le spese extra assegno al 50%
- L'assegno unico sarà percepito dal genitore collocatario prevalente
Per Controparte_1
✓ La figlia minore sarà affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso il Persona_2
domicilio del padre;
✓ La Sig.ra potrà esercitare il diritto di visita di nel rispetto delle Parte_1 Per_1
esigenze scolastiche, ricreative e sportive della stessa, e più precisamente secondo le seguenti modalità: il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 sino alle 21.00; a settimane alterne, dal sabato mattina sino alle ore 21.00 della domenica, compreso il pernottamento. Durante le vacanze estive, la madre potrà tenere con sé la minore 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Per quanto attiene le vacanze di Natale, trascorrerà, ad anni Per_1 alterni, dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore.
Tutte le altre festività saranno alternate. Naturalmente tali modalità dovranno essere effettuate alla sola presenza della madre e non anche del compagno della stessa.
✓ La Sig.ra si impegna ad essere raggiungibile quando sarà con lei, così come Parte_1 Per_1
farà il Sig. CP_1
✓ Versamento da parte della madre di un assegno di mantenimento per la minore non inferiore ad €
400,00 mensili da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, con aggiornamento
ISTAT annuale, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie per la minore così come previsto dal protocollo del Tribunale di Como. Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali che saranno effettuate al 100% dal Sig. CP_1 . Il rimborso del 50% delle spese straordinarie dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del
[...]
mese successivo alla rendicontazione effettuata dal genitore che avrà anticipato l'esborso.
✓ Rilascio dell'autorizzazione per i documenti necessari per l'espatrio per la minore
✓ Riconoscimento a favore del Sig. dell'assegno unico per la minore nella sua Controparte_1
totalità, con impegno della Sig.ra a sottoscrivere i moduli a ciò necessari. Parte_1
✓ Spese di causa rifuse
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e intrattenevano una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio, da cui nasceva in data 12.5.2011 la figlia . Per_1
2. Con ricorso depositato il 23.3.2023 chiedeva disporsi Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché determinarsi in € 450 il contributo mensile da porsi a carico del resistente a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Con istanza del 4.7.2023 si costituiva in giudizio il quale domandava, Controparte_1
inaudita altera parte, il collocamento momentaneo e immediato della minore presso di Per_1
sé, allegando denuncia-querela depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como in data 4.7.2023 nei confronti dell'attuale compagno convivente della madre della minore, (nato a [...] il [...], residente in [...]
n.7, domiciliato in Cantù, via Vicenza n. 38), per il delitto di cui all'art. 572 c.p. o per le altre fattispecie che avessero dovuto essere ravvisate, per fatti asseritamente commessi in danno della convivente e dei due figli di quest'ultima ( , nato da una precedente relazione della Per_4
, e , figlia delle parti); con successiva memoria difensiva chiedeva, nel merito, Parte_1 Per_1
l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita materno, la determinazione in € 450 del contributo mensile da porsi a carico della madre a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese extra assegno, con percezione integrale a proprio favore dell'assegno unico.
4. Con decreto del 13.7.2023 il Giudice designato riservava ogni decisione sul collocamento di all'udienza già fissata per il 22.9.2023 nel contraddittorio tra le parti, disponendo nelle Per_1
more l'espletamento di un'indagine psicosociale sul nucleo familiare a cura dei Servizi Sociali di Cantù, con incarico di descrivere le situazioni abitative delle parti, gli eventuali conviventi e con specificazione delle migliori modalità di collocamento e affidamento di e di quali Per_1
eventuali supporti necessitasse la minore e/o i suoi genitori.
5. All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 22.9.2023 venivano sentite entrambe le parti, le quale meglio illustravano la propria situazione personale e familiare anche sotto il profilo economico;
con separata ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. del 3.10.2023, il Giudice affidava la minore in via condivisa a entrambi i genitori, la collocava presso il padre, incaricava i Servizi
Sociali di Cantù di mantenere la presa in carico del nucleo provvedendo, in particolare, a regolamentare le frequentazioni tra madre e figlia, a svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo e ad avviare tutti gli interventi di supporto;
determinava in € 250 il contribuito al mantenimento della minore da porsi a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie - recependo l'accordo economico raggiunto dalle parti in udienza -; rigettava le prove offerte dalla sola ricorrente e rinviava il procedimento all'udienza di discussione ex art. 473 bis.28 c.p.c., assegnando i termini di cui alle lettere a), b) e c) della norma succitata per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6. Acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e la documentazione economica delle parti, all'udienza del 23.10.2024, tenutasi in forma scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
b) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI
VISITA
In punto responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che possa essere confermato l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, come richiesto concordemente dalle parti, Per_1
configurandosi peraltro la predetta modalità di affidamento quale regime ordinario previsto dal legislatore a garanzia della bigenitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti;
e invero, i Servizi Sociali hanno evidenziato che la capacità dei genitori dimostrata in questo anno di condividere le questioni importanti della figlia e la possibilità di parlarne autonomamente, raggiungendo un buon compromesso (cfr. relazione
STM del 5.9.2024).
Deve essere mantenuto anche l'attuale regime di collocamento della minore presso il padre, apparendo necessario anzitutto garantire e tutelare la stabilità emotiva della minore e il diritto della stessa a vivere in un contesto familiare sereno e a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive;
come riferito dai Servizi, ciò si rende opportuno al fine di preservarne le routine acquisite e soprattutto, vista la solidità, la sicurezza e la prevedibilità che la stessa trova in questo ambiente di vita (cfr. relazione STM del 5.9.2024).
Appare infine opportuno proseguire l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti
(Comune di Cantù) di regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto anche conto dell'andamento del percorso terapeutico avviato dalla minore volto a restituirle maggiore serenità e fiducia per riprendere una frequentazione più regolare con la sig.ra (cfr. relazione STM del 5.9.2024). Parte_1
I Servizi Sociali provvederanno a introdurre il calendario di visita richiesto dal padre -come di seguito riportato- non appena ravviseranno i presupposti per la sua applicazione: il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 sino alle 21.00; a settimane alterne, dal sabato mattina sino alle ore 21.00 della domenica, compreso il pernottamento. Durante le vacanze estive, la madre potrà tenere con sé la minore 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Per quanto attiene le vacanze di Natale, trascorrerà, Per_1
ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con
l'altro genitore. Tutte le altre festività saranno alternate. Naturalmente tali modalità dovranno essere effettuate alla sola presenza della madre e non anche del compagno della stessa.
Data la complessa storia familiare e al fine di assicurare, anche dopo l'uscita dalla cornice processuale, il monitoraggio del benessere psicofisico della minore, deve essere altresì dato espresso incarico ai Servizi Sociali del Comune di Cantù di continuare a svolgere un'attenta attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione della minore e della coppia genitoriale, con incarico di attivare ogni ulteriore intervento di sostegno per la minore e per i genitori, ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'esclusivo interesse d , segnalando in ogni caso Per_1
immediatamente all'Autorità Giudiziaria competente eventuali nuove situazioni di pregiudizio per la minore.
c) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva la ricorrente ha chiesto la conferma in € 250 del contributo mensile da porsi a suo carico a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale da parte del genitore collocatario dell'assegno unico e universale;
il resistente invece ha domandato la determinazione del contributo da porsi a carico della madre in € 400 mensili, ferma la ripartizione al 50% delle spese extra assegno e la percezione integrale dell'assegno unico in proprio favore.
ha dichiarato di svolgere attività lavorativa di impiegata con Parte_1 stipendio mensile di € 1.500, a cui si aggiungono € 58 a titolo di assegno unico per la figlia (cfr. autodichiarazione); dalla documentazione economica versata in atti la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 1.595 nel 2021 (CU 2020)
e di € 1.612 nel 2022 (CU 2023), mente nel 2024 ha percepito una busta paga mensile di € 2.020
(media buste paga marzo-maggio 2024). La ricorrente sopporta oneri abitativi pari a € 650 mensili a titolo di canone di locazione ed è gravata da un finanziamento con rata mensile di €
166 per l'acquisito dello scooter, riferendo di non convivere più con l'ex compagno. ha dichiarato di essere pensionato e di percepire un'invalidità nella Controparte_1 misura di € 1.500 mensili, come risultante invero dalla documentazione prodotta;
il resistente vive con la madre nella casa di proprietà di quest'ultima, che risulta percettrice di un reddito mensile di € 1.380 su tredici mensilità (cfr. autodichiarazione).
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età della minore, alla sua socialità e agli effettivi tempi di permanenza della stessa presso la madre - reputa il Collegio congruo porre a carico di quest'ultima l'obbligo di versare al resistente un contributo mensile pari a € 300 a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Como. Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dal padre, quale genitore collocatario di . Per_1
d) ULTERIORI DOMANDE
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
e) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali devono, a giudizio del Collegio, essere integralmente compensate tra le parti, attese le statuizioni sulla prole minore e la soccombenza reciproca rispetto alle domande in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. la figlia minore (nata il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con CP_2 Per_1
collocamento presso il padre;
2. INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di Cantù) di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, introducendo il calendario di visita richiesto dal padre come meglio indicato in parte motiva ove ne sussistano i presupposti, nonché a svolgere un'attenta attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione della minore e della coppia genitoriale, attivando ogni ulteriore intervento di sostegno per la minore e per i genitori, ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'esclusivo interesse della minore stessa, segnalando, in ogni caso, immediatamente all'Autorità
Giudiziaria competente eventuali nuove situazioni di pregiudizio per la minore;
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 300,00 - somma
[...]
da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat- oltre al
50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Como;
4. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito da CP_1
[...]
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 31.10.2024 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice dott.ssa Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 939/2023 V.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. EUFEMIA MARUSKA FRIGERIO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MAURA BENZONI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Data della decisione: 31.10.2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso il padre sintantoché i Servizi Sociali incaricati, all'esito del percorso terapeutico che sta seguendo , e degli incontri di monitoraggio con i membri della famiglia, non prenda la Per_1
definitiva determinazione sul punto
- La madre vedrà e la terrà con sé conformemente al calendario di visita e le indicazioni dei Per_1
Servizi Sociali incaricati
- Entrambi i genitori si impegnano a restare raggiungibili telefonicamente l'uno con l'altro quando
è con loro Per_1
- Mantenere il contributo al mantenimento di da parte della signora nella misura Per_1 Parte_1 concordata di € 250,00 e le spese extra assegno al 50%
- L'assegno unico sarà percepito dal genitore collocatario prevalente
Per Controparte_1
✓ La figlia minore sarà affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso il Persona_2
domicilio del padre;
✓ La Sig.ra potrà esercitare il diritto di visita di nel rispetto delle Parte_1 Per_1
esigenze scolastiche, ricreative e sportive della stessa, e più precisamente secondo le seguenti modalità: il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 sino alle 21.00; a settimane alterne, dal sabato mattina sino alle ore 21.00 della domenica, compreso il pernottamento. Durante le vacanze estive, la madre potrà tenere con sé la minore 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Per quanto attiene le vacanze di Natale, trascorrerà, ad anni Per_1 alterni, dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore.
Tutte le altre festività saranno alternate. Naturalmente tali modalità dovranno essere effettuate alla sola presenza della madre e non anche del compagno della stessa.
✓ La Sig.ra si impegna ad essere raggiungibile quando sarà con lei, così come Parte_1 Per_1
farà il Sig. CP_1
✓ Versamento da parte della madre di un assegno di mantenimento per la minore non inferiore ad €
400,00 mensili da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, con aggiornamento
ISTAT annuale, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie per la minore così come previsto dal protocollo del Tribunale di Como. Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali che saranno effettuate al 100% dal Sig. CP_1 . Il rimborso del 50% delle spese straordinarie dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del
[...]
mese successivo alla rendicontazione effettuata dal genitore che avrà anticipato l'esborso.
✓ Rilascio dell'autorizzazione per i documenti necessari per l'espatrio per la minore
✓ Riconoscimento a favore del Sig. dell'assegno unico per la minore nella sua Controparte_1
totalità, con impegno della Sig.ra a sottoscrivere i moduli a ciò necessari. Parte_1
✓ Spese di causa rifuse
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e intrattenevano una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio, da cui nasceva in data 12.5.2011 la figlia . Per_1
2. Con ricorso depositato il 23.3.2023 chiedeva disporsi Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché determinarsi in € 450 il contributo mensile da porsi a carico del resistente a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Con istanza del 4.7.2023 si costituiva in giudizio il quale domandava, Controparte_1
inaudita altera parte, il collocamento momentaneo e immediato della minore presso di Per_1
sé, allegando denuncia-querela depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como in data 4.7.2023 nei confronti dell'attuale compagno convivente della madre della minore, (nato a [...] il [...], residente in [...]
n.7, domiciliato in Cantù, via Vicenza n. 38), per il delitto di cui all'art. 572 c.p. o per le altre fattispecie che avessero dovuto essere ravvisate, per fatti asseritamente commessi in danno della convivente e dei due figli di quest'ultima ( , nato da una precedente relazione della Per_4
, e , figlia delle parti); con successiva memoria difensiva chiedeva, nel merito, Parte_1 Per_1
l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita materno, la determinazione in € 450 del contributo mensile da porsi a carico della madre a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese extra assegno, con percezione integrale a proprio favore dell'assegno unico.
4. Con decreto del 13.7.2023 il Giudice designato riservava ogni decisione sul collocamento di all'udienza già fissata per il 22.9.2023 nel contraddittorio tra le parti, disponendo nelle Per_1
more l'espletamento di un'indagine psicosociale sul nucleo familiare a cura dei Servizi Sociali di Cantù, con incarico di descrivere le situazioni abitative delle parti, gli eventuali conviventi e con specificazione delle migliori modalità di collocamento e affidamento di e di quali Per_1
eventuali supporti necessitasse la minore e/o i suoi genitori.
5. All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 22.9.2023 venivano sentite entrambe le parti, le quale meglio illustravano la propria situazione personale e familiare anche sotto il profilo economico;
con separata ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. del 3.10.2023, il Giudice affidava la minore in via condivisa a entrambi i genitori, la collocava presso il padre, incaricava i Servizi
Sociali di Cantù di mantenere la presa in carico del nucleo provvedendo, in particolare, a regolamentare le frequentazioni tra madre e figlia, a svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo e ad avviare tutti gli interventi di supporto;
determinava in € 250 il contribuito al mantenimento della minore da porsi a carico della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie - recependo l'accordo economico raggiunto dalle parti in udienza -; rigettava le prove offerte dalla sola ricorrente e rinviava il procedimento all'udienza di discussione ex art. 473 bis.28 c.p.c., assegnando i termini di cui alle lettere a), b) e c) della norma succitata per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6. Acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e la documentazione economica delle parti, all'udienza del 23.10.2024, tenutasi in forma scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
b) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI
VISITA
In punto responsabilità genitoriale, ritiene il Collegio che possa essere confermato l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, come richiesto concordemente dalle parti, Per_1
configurandosi peraltro la predetta modalità di affidamento quale regime ordinario previsto dal legislatore a garanzia della bigenitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti;
e invero, i Servizi Sociali hanno evidenziato che la capacità dei genitori dimostrata in questo anno di condividere le questioni importanti della figlia e la possibilità di parlarne autonomamente, raggiungendo un buon compromesso (cfr. relazione
STM del 5.9.2024).
Deve essere mantenuto anche l'attuale regime di collocamento della minore presso il padre, apparendo necessario anzitutto garantire e tutelare la stabilità emotiva della minore e il diritto della stessa a vivere in un contesto familiare sereno e a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive;
come riferito dai Servizi, ciò si rende opportuno al fine di preservarne le routine acquisite e soprattutto, vista la solidità, la sicurezza e la prevedibilità che la stessa trova in questo ambiente di vita (cfr. relazione STM del 5.9.2024).
Appare infine opportuno proseguire l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti
(Comune di Cantù) di regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto anche conto dell'andamento del percorso terapeutico avviato dalla minore volto a restituirle maggiore serenità e fiducia per riprendere una frequentazione più regolare con la sig.ra (cfr. relazione STM del 5.9.2024). Parte_1
I Servizi Sociali provvederanno a introdurre il calendario di visita richiesto dal padre -come di seguito riportato- non appena ravviseranno i presupposti per la sua applicazione: il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 sino alle 21.00; a settimane alterne, dal sabato mattina sino alle ore 21.00 della domenica, compreso il pernottamento. Durante le vacanze estive, la madre potrà tenere con sé la minore 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Per quanto attiene le vacanze di Natale, trascorrerà, Per_1
ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con
l'altro genitore. Tutte le altre festività saranno alternate. Naturalmente tali modalità dovranno essere effettuate alla sola presenza della madre e non anche del compagno della stessa.
Data la complessa storia familiare e al fine di assicurare, anche dopo l'uscita dalla cornice processuale, il monitoraggio del benessere psicofisico della minore, deve essere altresì dato espresso incarico ai Servizi Sociali del Comune di Cantù di continuare a svolgere un'attenta attività di monitoraggio sull'evoluzione della situazione della minore e della coppia genitoriale, con incarico di attivare ogni ulteriore intervento di sostegno per la minore e per i genitori, ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'esclusivo interesse d , segnalando in ogni caso Per_1
immediatamente all'Autorità Giudiziaria competente eventuali nuove situazioni di pregiudizio per la minore.
c) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva la ricorrente ha chiesto la conferma in € 250 del contributo mensile da porsi a suo carico a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale da parte del genitore collocatario dell'assegno unico e universale;
il resistente invece ha domandato la determinazione del contributo da porsi a carico della madre in € 400 mensili, ferma la ripartizione al 50% delle spese extra assegno e la percezione integrale dell'assegno unico in proprio favore.
ha dichiarato di svolgere attività lavorativa di impiegata con Parte_1 stipendio mensile di € 1.500, a cui si aggiungono € 58 a titolo di assegno unico per la figlia (cfr. autodichiarazione); dalla documentazione economica versata in atti la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 1.595 nel 2021 (CU 2020)
e di € 1.612 nel 2022 (CU 2023), mente nel 2024 ha percepito una busta paga mensile di € 2.020
(media buste paga marzo-maggio 2024). La ricorrente sopporta oneri abitativi pari a € 650 mensili a titolo di canone di locazione ed è gravata da un finanziamento con rata mensile di €
166 per l'acquisito dello scooter, riferendo di non convivere più con l'ex compagno. ha dichiarato di essere pensionato e di percepire un'invalidità nella Controparte_1 misura di € 1.500 mensili, come risultante invero dalla documentazione prodotta;
il resistente vive con la madre nella casa di proprietà di quest'ultima, che risulta percettrice di un reddito mensile di € 1.380 su tredici mensilità (cfr. autodichiarazione).
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età della minore, alla sua socialità e agli effettivi tempi di permanenza della stessa presso la madre - reputa il Collegio congruo porre a carico di quest'ultima l'obbligo di versare al resistente un contributo mensile pari a € 300 a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Como. Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dal padre, quale genitore collocatario di . Per_1
d) ULTERIORI DOMANDE
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
e) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali devono, a giudizio del Collegio, essere integralmente compensate tra le parti, attese le statuizioni sulla prole minore e la soccombenza reciproca rispetto alle domande in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. la figlia minore (nata il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con CP_2 Per_1
collocamento presso il padre;
2. INCARICA i Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di Cantù) di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia con progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, introducendo il calendario di visita richiesto dal padre come meglio indicato in parte motiva ove ne sussistano i presupposti, nonché a svolgere un'attenta attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione della minore e della coppia genitoriale, attivando ogni ulteriore intervento di sostegno per la minore e per i genitori, ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'esclusivo interesse della minore stessa, segnalando, in ogni caso, immediatamente all'Autorità
Giudiziaria competente eventuali nuove situazioni di pregiudizio per la minore;
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 300,00 - somma
[...]
da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat- oltre al
50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di
Como;
4. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito da CP_1
[...]
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 31.10.2024 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao