Art. 4.
In ogni sede di capoluogo di regione e' costituita una commissione regionale, presieduta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e composta:
di due ispettori centrali nominati dal Ministro per la pubblica istruzione;
di due docenti universitari nominati dal sovrintendente su designazione delle universita' della regione o, in difetto, dell'universita' piu' vicina;
di cinque fra presidi e professori di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria della regione, e di un capo di istituto o docente di ruolo di istituto di istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente;
dell'assessore regionale all'istruzione;
di tre membri, scelti dal sovrintendente su designazione sindacale.
La commissione viene integrata, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente.
Essa, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3:
a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;
b) nomina il personale docente;
c) approva le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attivita' formulate dal Corpo docente di ciascun corso. Queste si intendono approvate qualora decorrano inutilmente quindici giorni dalla data in cui sono ricevute.
I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.
Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della commissione di cui al primo comma, sono costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.
In ogni sede di capoluogo di regione e' costituita una commissione regionale, presieduta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e composta:
di due ispettori centrali nominati dal Ministro per la pubblica istruzione;
di due docenti universitari nominati dal sovrintendente su designazione delle universita' della regione o, in difetto, dell'universita' piu' vicina;
di cinque fra presidi e professori di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria della regione, e di un capo di istituto o docente di ruolo di istituto di istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente;
dell'assessore regionale all'istruzione;
di tre membri, scelti dal sovrintendente su designazione sindacale.
La commissione viene integrata, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente.
Essa, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3:
a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;
b) nomina il personale docente;
c) approva le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attivita' formulate dal Corpo docente di ciascun corso. Queste si intendono approvate qualora decorrano inutilmente quindici giorni dalla data in cui sono ricevute.
I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.
Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della commissione di cui al primo comma, sono costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.