Articolo 4 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1074
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 gennaio 1972
Art. 4.
In ogni sede di capoluogo di regione e' costituita una commissione regionale, presieduta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e composta:
di due ispettori centrali nominati dal Ministro per la pubblica istruzione;
di due docenti universitari nominati dal sovrintendente su designazione delle universita' della regione o, in difetto, dell'universita' piu' vicina;
di cinque fra presidi e professori di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria della regione, e di un capo di istituto o docente di ruolo di istituto di istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente;
dell'assessore regionale all'istruzione;
di tre membri, scelti dal sovrintendente su designazione sindacale.
La commissione viene integrata, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente.
Essa, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3:
a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;
b) nomina il personale docente;
c) approva le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attivita' formulate dal Corpo docente di ciascun corso. Queste si intendono approvate qualora decorrano inutilmente quindici giorni dalla data in cui sono ricevute.
I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.
Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della commissione di cui al primo comma, sono costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1972