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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1536/2022 del R.G.A.C., avente a oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, pendente tra
P.i.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore , sita in Lusciano (Ce), alla via dei Gladioli n° 3, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, al corso Garibaldi n° 388, presso lo studio legale degli Avv.ti Palumbo
Ciro (C.f.: ; p.e.c.: e Del Bove Vittorio C.F._1 Email_1
(C.f.: ; p.e.c.: , che la rappresentano C.F._2 Email_2
e difendono in giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attrice -
e
(C.f.: ), già in persona Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 dell'Amministratore delegato sita in Roma, alla via Ombrone n° 2, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Villaricca (Na) alla via della libertà n° 108/25, presso lo studio legale dell'Avv. Barbatelli
Anna (C.f.: ; p.e.c.: , che la rappresenta C.F._3 Email_3
e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/02/2025, le parti hanno concluso riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 03/02/2022, la pasticceria
[...]
(da qui in avanti solo ) ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 Parte_1
a codesto Tribunale la (da qui in avanti solo chiedendo Controparte_1 Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “in accoglimento integrale della domanda, dichiarata l'esclusiva e univoca responsabilità della per l'evento dannoso per cui è causa, condannare parte convenuta al pagamento Controparte_1 in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento, del complessivo importo di € 13.568,00 portato in quanto a € 8.568,00 dai giustificativi delle spese sostenute e a € 5.000,00 per il danno da fermo tecnico/perdita di chance dell'attività commerciale ovvero di quello, minore e/o maggiore, che il Giudice riterrà congruo, sempre nei limiti dell'adita competenza, oltre interessi
e rivalutazione monetaria e spese e compensi di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
A fondamento della pretesa, l'attrice ha dedotto che, il 29 luglio 2021, dalle ore 19:00 circa, la
[...]
, senza darle alcun preavviso, avrebbe interrotto la fornitura di energia elettrica interessante CP_4 il locale nel quale esercita la propria attività commerciale di bar, di pasticceria e di catering, sito in Lusciano, al viale della Libertà; che la somministrazione di energia sarebbe temporaneamente ripresa il giorno successivo, ossia alle ore 9:30 circa del 30 luglio 2021, previo assetto provvisorio installato dalla società di distribuzione;
che l'interruzione della fornitura elettrica avrebbe determinato lo spegnimento dei refrigeratori per tutta la notte e per il primo mattino del giorno successivo, cagionando danni alla pasticceria consistenti nel perimento della produzione dolciaria e nel conseguente fermo tecnico dell'attività commerciale, quotidianamente aperta al pubblico dalle 06:00 alle 22:00 o, nei mesi estivi, alle
24:00; che dell'interruzione della fornitura e delle annesse conseguenza pregiudizievoli per la pasticceria sarebbe stato redatto verbale da parte della Polizia municipale di Lusciano, intervenuta presso il locale il
30 luglio 2021, alle ore 8:30 circa, per effettuare un'ispezione; che l'attrice, dovendo fronteggiare la momentanea emergenza, avrebbe noleggiato un generatore di gasolio autonomo dalla ditta , la Parte_2 quale solo in tarda serata sarebbe riuscita a ripristinare la funzionalità dei macchinari e a salvaguardare solo parzialmente l'intera produzione;
che, ancora, l'attrice avrebbe provveduto allo smaltimento dei prodotti avariatisi, sostenendone i relativi costi;
che il 7 dicembre 2021 vi sarebbe stata nuovamente un'interruzione della fornitura elettrica interessante la pasticceria, non preavvisata, seguita da un'ulteriore interruzione di somministrazione avvenuta il 30 dicembre 2021, preavvisata;
che, all'esito delle dette interruzioni, la pasticceria avrebbe subito un danno quantificabile in € 13.568,00, comprensivo della perdita di chance stimata in € 5.000,00.
Il 09/05/2022, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Rigettare la domanda attorea in mancanza di prova sulla legittimazione attiva ed in ogni caso perché infondata, illegittima nonché non provata;
2) Rigettare qualsiasi richiesta attorea in ordine al quantum perché insussistenti i requisiti
e le condizioni per l'affermazione di qualsiasi responsabilità risarcitoria oltre che per assoluta carenza di prova in ordine agli elementi costitutivi delle pretese risarcitorie;
3) Condannare, infine, l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.”.
A fondamento della difesa, la ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 pasticceria l'omessa prova da parte di quest'ultima dei fatti prospettati in citazione nonché Parte_1 del nesso causale tra l'evento e i danni invocati. La convenuta, ancora, ha dedotto che non le sarebbe in alcun modo imputabile l'interruzione di energia elettrica, attesa l'accidentalità del guasto che avrebbe interessato l'impianto erogatore;
che, in ogni caso, l'interruzione della fornitura avutasi il 30 luglio 2021 sarebbe stata programmata e sarebbe avvenuta per consentire lavori sull'impianto di cui i clienti, tramite affissione di volantini per le strade interessate dall'intervento, sarebbero stati preavvisati;
che sarebbe stato onere della munirsi di apparecchiature emergenziali idonee a evitare danni del tipo di Parte_1 quelli invocati e che, pertanto, il risarcimento andrebbe escluso o quantomeno limitato, in ossequio alle prescrizioni di cui agli artt. 1225 e 1227 c.c.; che, infine, non sussisterebbero i presupposti per la liquidazione del danno da mancato guadagno, attesa l'assoluta carenza probatoria in ordine al patimento degli stessi e l'impossibilità di poterli quantificare in via equitativa.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, su invito di parte attrice, con ordinanza pubblicata il 24/11/2022, “Letto l'art. 185bis c.p.c., formula la seguente proposta conciliativa: definizione del giudizio mediante: pagamento da parte della in favore della Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 6.800,00 per tutte le causali di cui all'atto introduttivo, oltre € 2.264,00, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, a titolo di compenso professionale, con attribuzione ai procuratori anticipatari”; fallito il tentativo conciliativo, sono stati escussi tre testimoni (due su intimazione di parte attrice e uno su intimazione di parte convenuta) e, all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni e ivi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, comma
1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
1. Nel merito
La domanda è fondata e può accogliersi nei limiti di seguito precisati.
Va preliminarmente rilevato che la ha efficacemente dimostrato la propria legittimazione attiva Parte_1 nonché la legittimazione passiva della in considerazione della produzione in atti del Controparte_1 contratto di somministrazione stipulato tra le parti e della specificità dei danni invocati dall'attrice, strettamente riconnessi all'asserito inadempimento contrattuale (benché temporaneo) della convenuta.
La produzione del contratto di somministrazione, inoltre, senz'altro induce e ritenere provata l'esistenza del rapporto di fornitura di energia elettrica dedotto in citazione, la cui sussistenza, invero, essendo risultata pacifica tra le parti, può altresì ritenersi dimostrata anche ai sensi dell'art 115 c.p.c.
La inoltre, ha efficacemente dimostrato l'effettivo verificarsi dell'interruzione della fornitura Parte_1 del 29/07/2021, come evincibile dal “verbale di ispezione attività commerciale” datato 30/07/2021 redatto dal Maresciallo della Polizia Locale di Lusciano , il quale “effettuava attività d'ispezione Persona_1 con riferimento ai danni subiti a seguito di guasto della linea elettrica esterna alla propria attività [quella di Parte_1
CP_
]. Dall'ispezione si è potuto riscontrare che a seguito di guasto delle cabine elettriche esterne, l'attività
[...] rimaneva per diverso tempo senza servizio di fornitura elettrica dalle ore 19:00 del giorno 29/07/2021 fino alle ore 09:30 circa del giorno 30/07/2021. Tale mancanza ha prodotto il deterioramento dei prodotti dolciari freschi conservati all'interno di tre frigoriferi a vetrina marca non funzionanti, in particolare dolci alla crema ed alla frutta rendendoli CP_5 non più idonei al consumo umano. Sul posto era presente […] personale dipendente della ditta […] quale Parte_3 incaricata da […] al conferimento per lo smaltimento dei prodotti artigianali avariati. […] Si precisa Parte_1 inoltre che […] l'alimentazione elettrica dell'attività era prodotta da generatori a gasolio della ditta nonché presente Parte_2
CP_ personale specializzato a lavoro per la messa in sicurezza dell'area e per il ripristino del servizio di energia elettrice che avveniva alle ore 09:15 circa” (cfr. documento “Verbale di verifica Polizia Municipale di Giugliano”, allegato alla citazione).
Invero, nemmeno l'effettivo verificarsi dell'interruzione di fornitura del 29/07/2021, così come di quelle successive del 07/12/2021 e del 30/12/2021, è stato oggetto di contestazione tra le parti, divergendo le prospettazioni di attrice e convenuta, in buona sostanza, solo sulle cause, accidentali o meno, delle stesse.
A tal riguardo, premettendosi che l'escussione dei testi di parte attrice (sulla cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare) ha pienamente confermato la totalità degli assunti della appare doveroso Parte_1 evidenziare che la deposizione di , tecnico intervenuto il 30/07/2021 presso la via ove Testimone_1
è ubicata la pasticceria per riparare il guasto e ripristinare la regolare fornitura di energia elettrica, non può ritenersi sufficiente per addivenire alla conclusione della secondo la quale il guasto Controparte_1 si sia verificato per cause accidentali, anziché per una cattiva e/o omessa manutenzione dell'impianto elettrico.
Il tecnico, difatti, ha dichiarato “sono operaio per […] a conoscenza dei fatti di causa poiché mi sono Controparte_1 recato nel luglio del 2021 sul posto, ossia all'esterno della pasticceria […], poichè era stato aperto un ticket Parte_1 per un guasto. […] quando abbiamo ricevuto la segnalazione il cliente diceva di essere senza corrente, poi quando ci siamo recati sul posto è stato fatto uno scavo e si è verificato che un cavo si era bruciato e quindi è dovuta intervenire un'impresa per il ripristino. […] non è stato possibile individuare la causa del guasto di natura accidentale e a volte riconducibile anche all'azione di animali che si infilano nella cassetta, per cui […] non posso dire precisamente quale sia stata la motivazione.
Io sono intervenuto soltanto nel luglio del 2021 e so che dopo è stata svolta attività di manutenzione ma non so se si siano poi riverificati nuovamente dei guasti. So che nel mese di dicembre del 2021 era stato comunicato un preavviso di interruzione di fornitura per svolgere attività di manutenzione […] l'impianto visibile, cioè le cassette, vengono sottoposte a manutenzione ogni 5/6 mesi con l'esecuzione di prove elettriche mediante strumentazione mentre l'impianto interrato viene visionato solo se presente un problema;
[…] nel mese di dicembre 2021 è stata fatta un'interruzione […] della fornitura per effettuare un intervento di manutenzione ma non so dire se fosse un intervento programmato o successivo ad un guasto segnalato dal cliente;
[…] non so dire se l'intervento effettuato nel dicembre del 2021 […] si riferisse al cavo interrato oggetto del guasto del luglio 2021 oppure ad una manutenzione dell'impianto non interrato. […] non so che intervento è stato fatto. […] preciso che lo scavo è stato effettuato sul marciapiede e una volta individuato il cavo bruciato è stata fatta una giuntura per rimetterlo in servizio e poi è stato richiuso;
a mio avviso […] la bruciatura non può essere dovuta a sbalzi di tensione e non si è bruciato il neutro ma le fasi, quindi è probabile che vi sia stato un intervento di qualche animale o altra causa che ha portato alla bruciatura del cavo;
non posso sapere se il cavo fosse deteriorato per vetustà oppure se sia stato magari mangiucchiato da un animale, poiché quando siamo intervenuti si presentava bruciato” (cfr. verbale d'udienza del
10/09/2024); ebbene, dall'attento vaglio delle dichiarazioni rese può ritenersi:
▪ non sufficientemente acclarata la causa dell'interruzione di fornitura, poiché il tecnico, sebbene abbia più volte ipotizzato che la stessa possa esser dipesa dall'azione di animali introdottisi nella cassetta, ha ripetutamente esplicitato di non poter dire precisamente quale sia stata la motivazione del guasto, non escludendo la possibilità che lo stesso possa essersi verificato anche per un deterioramento del cavo dovuto a vetustà;
▪ che per eseguire l'intervento si è dovuto praticare uno scavo sul marciapiede e che, pertanto, lo stesso ha riguardato l'impianto interrato che, come evidenziato dal teste, non è oggetto di manutenzione periodica (effettuata circa ogni 5/6 mesi) come le cassette ma solo allorquando viene segnalato un problema;
inoltre, l'ipotesi che la manutenzione dell'impianto interrato fosse
“occasionata” prettamente dall'eventuale segnalazione di problemi da parte dell'utenza appare certamente verosimile in virtù dell'effettivo verificarsi delle ripetute interruzioni di fornitura elettrica prospettate dall'attrice e pacificamente ammesse dalla convenuta, la quale, dopo le due improvvise interruzioni di somministrazione del 29/07/2021 e del 07/12/2021, provvedeva a effettuare l'intervento manutentivo del 30/12/2021 dando congruo preavviso dello stesso alla clientela.
In definitiva, attesa l'impossibilità, alla luce del compendio istruttorio, di poter ritenere accidentale la natura del guasto che ha interessato l'impianto interrato erogatore di energia elettrica in favore della pasticceria, può senz'altro addivenirsi alla conclusione secondo la quale il disservizio lamentato dall'attrice ha cagionato alla stessa i danni invocati in citazione.
Quanto alla stima dei danni, va evidenziata l'obiettiva difficoltà di poter addivenire a una congrua valutazione sull'entità del complessivo nocumento patito dalla soprattutto per quanto Parte_1 concerne l'invocata perdita di chance che, attesa la forzata inoperatività dell'attività di pasticceria, si ritiene di poter riconoscere;
tuttavia, a tal uopo, può fungere da utile ausilio al Tribunale il dettato dell'art. 1226
c.c., secondo cui “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal Giudice con valutazione equitativa”.
Difatti, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno senza che, però, essa possa assumere una valenza surrogatoria della prova relativa sia all'esistenza del nocumento e sia alla sussistenza del nesso di causalità giuridica che lega il nocumento medesimo all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale, le quali incombono sempre sull'asserito danneggiatro (cfr. Cassazione Civile, sezione
VI/III, ordinanza n° 8941 del 18 marzo 2022; ordinanza n° 13515 del 29 aprile 2022); la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel sol caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale bensì, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, certo nella sua esistenza ontologica,
e richiede altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue ragioni del processo logico sul quale è fondata, seppur sommaria;
la norma di cui all'art. 1226 c.c., secondo opinione ormai costante di giurisprudenza e dottrina, ha natura “sussidiaria”, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato;
ne consegue, dunque, che il Giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento.
Inoltre, ulteriore presupposto applicativo dell'art. 1226 c.c. è che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno sia oggettiva, ossia positivamente riscontrata e non meramente supposta, e incolpevole, ossia non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova;
la liquidazione equitativa del danno costituisce, infatti, un rimedio fondato sull'equità cosiddetta “integrativa” o
“suppletiva”, ossia l'equità intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto ma quale principio che completa la norma giuridica;
l'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti nei casi dubbi;
se, dunque, essa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che fallirebbe del tutto il suo scopo se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile ma soltanto difficile ovvero quando essa non si sia potuta compiere per la pigrizia o il mal talento delle parti o dei loro procuratori;
in casi simili, “non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n° 26051 del 17 novembre 2020); qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del Giudice (cfr. art. 111 Costituzione e, sull'impossibilità che la liquidazione equitativa possa essere utilizzata per colmare lacune istruttorie imputabili alle parti, si vedano, ex permultis, Cassazione, sezione I, sentenza n° 10850 del 10 luglio 2003; Cassazione, sezione III, sentenza n° 6056 del 16 giugno
1990; Cassazione, sezione III, sentenza n° 3176 del 16 dicembre 1963).
Ciò posto, avendo l'attrice prodotto in atti sia il verbale redatto dalla Polizia locale di Lusciano intervenuta in loco e sia le fatture e i documenti di trasporto attestanti i costi sostenuti dalla per fronteggiare Parte_1
l'improvvisa emergenza dovuta all'interruzione di fornitura del 29/07/2021, possono ritenersi pienamente sussistenti, nel caso di specie, i presupposti evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicabilità dell'art. 1226 c.c. e, pertanto, tenuto conto anche degli importi esplicitamente ed implicitamente risultanti dai documenti istruttori prodotti (rectius, di quello riportato nella fattura emessa dalla ditta per aver concesso in noleggio un generatore di gasolio autonomo nonché di Parte_4 quelli verosimilmente sostenuti per lo smaltimento dei prodotti dolciari avariatisi tramite conferimento degli stessi alla ditta , il complessivo danno patito dalla pasticceria la può Parte_3 Parte_1 equitativamente quantificarsi in € 6.800,00, comprensivi del nocumento patito per la perdita di chance ed escludenti i costi sostenuti per l'acquisto di tre nuovi macchinari utilizzati per l'attività di pasticceria, attesa l'impossibilità di poter ricondurre la sostituzione di quelli precedentemente in uso quale diretta conseguenza dell'interruzione della fornitura elettrica.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che essi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria e né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base a un indice di rivalutazione medio (cfr., ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, n° 1712 del 17 febbraio 1995, nonché Cassazione n° 2796 del 10 marzo 2000).
2. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore degli Avv.ti Palumbo Ciro e Del Bove Vittorio, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, per quello che va da € 5.200,00 fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori dell'attrice, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 1536/2022 del R.G.A.C., avente a oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, pendente tra
[...] ed ogni contraria istanza disattesa, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. accoglie la domanda, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto:
2. Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...] della somma di € 6.800,00 (seimilaottocento/00) a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patito per le interruzioni di fornitura elettrica dedotte in citazione, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data dell'interruzione della fornitura, ossia dal
29/07/2021, fino al deposito della presente sentenza, da calcolarsi sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata al 29/07/2016 (ossia al momento dell'interruzione della fornitura) in base agli indici I.s.t.a.t., da rivalutarsi, a sua volta, anno per anno e fino al momento del deposito della presente decisione, prendendo a riferimento per ogni successiva rivalutazione annuale la somma di volta in volta risultante dalla precedente rivalutazione annuale, con divieto di anatocismo.
3. Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 (trecento/00) Parte_1 per esborsi e in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Palumbo Ciro e Del Bove Vittorio dichiaratisine antistatari.
Così deciso in Aversa, il 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1536/2022 del R.G.A.C., avente a oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, pendente tra
P.i.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore , sita in Lusciano (Ce), alla via dei Gladioli n° 3, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, al corso Garibaldi n° 388, presso lo studio legale degli Avv.ti Palumbo
Ciro (C.f.: ; p.e.c.: e Del Bove Vittorio C.F._1 Email_1
(C.f.: ; p.e.c.: , che la rappresentano C.F._2 Email_2
e difendono in giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attrice -
e
(C.f.: ), già in persona Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 dell'Amministratore delegato sita in Roma, alla via Ombrone n° 2, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Villaricca (Na) alla via della libertà n° 108/25, presso lo studio legale dell'Avv. Barbatelli
Anna (C.f.: ; p.e.c.: , che la rappresenta C.F._3 Email_3
e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/02/2025, le parti hanno concluso riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 03/02/2022, la pasticceria
[...]
(da qui in avanti solo ) ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 Parte_1
a codesto Tribunale la (da qui in avanti solo chiedendo Controparte_1 Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “in accoglimento integrale della domanda, dichiarata l'esclusiva e univoca responsabilità della per l'evento dannoso per cui è causa, condannare parte convenuta al pagamento Controparte_1 in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento, del complessivo importo di € 13.568,00 portato in quanto a € 8.568,00 dai giustificativi delle spese sostenute e a € 5.000,00 per il danno da fermo tecnico/perdita di chance dell'attività commerciale ovvero di quello, minore e/o maggiore, che il Giudice riterrà congruo, sempre nei limiti dell'adita competenza, oltre interessi
e rivalutazione monetaria e spese e compensi di lite, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
A fondamento della pretesa, l'attrice ha dedotto che, il 29 luglio 2021, dalle ore 19:00 circa, la
[...]
, senza darle alcun preavviso, avrebbe interrotto la fornitura di energia elettrica interessante CP_4 il locale nel quale esercita la propria attività commerciale di bar, di pasticceria e di catering, sito in Lusciano, al viale della Libertà; che la somministrazione di energia sarebbe temporaneamente ripresa il giorno successivo, ossia alle ore 9:30 circa del 30 luglio 2021, previo assetto provvisorio installato dalla società di distribuzione;
che l'interruzione della fornitura elettrica avrebbe determinato lo spegnimento dei refrigeratori per tutta la notte e per il primo mattino del giorno successivo, cagionando danni alla pasticceria consistenti nel perimento della produzione dolciaria e nel conseguente fermo tecnico dell'attività commerciale, quotidianamente aperta al pubblico dalle 06:00 alle 22:00 o, nei mesi estivi, alle
24:00; che dell'interruzione della fornitura e delle annesse conseguenza pregiudizievoli per la pasticceria sarebbe stato redatto verbale da parte della Polizia municipale di Lusciano, intervenuta presso il locale il
30 luglio 2021, alle ore 8:30 circa, per effettuare un'ispezione; che l'attrice, dovendo fronteggiare la momentanea emergenza, avrebbe noleggiato un generatore di gasolio autonomo dalla ditta , la Parte_2 quale solo in tarda serata sarebbe riuscita a ripristinare la funzionalità dei macchinari e a salvaguardare solo parzialmente l'intera produzione;
che, ancora, l'attrice avrebbe provveduto allo smaltimento dei prodotti avariatisi, sostenendone i relativi costi;
che il 7 dicembre 2021 vi sarebbe stata nuovamente un'interruzione della fornitura elettrica interessante la pasticceria, non preavvisata, seguita da un'ulteriore interruzione di somministrazione avvenuta il 30 dicembre 2021, preavvisata;
che, all'esito delle dette interruzioni, la pasticceria avrebbe subito un danno quantificabile in € 13.568,00, comprensivo della perdita di chance stimata in € 5.000,00.
Il 09/05/2022, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Rigettare la domanda attorea in mancanza di prova sulla legittimazione attiva ed in ogni caso perché infondata, illegittima nonché non provata;
2) Rigettare qualsiasi richiesta attorea in ordine al quantum perché insussistenti i requisiti
e le condizioni per l'affermazione di qualsiasi responsabilità risarcitoria oltre che per assoluta carenza di prova in ordine agli elementi costitutivi delle pretese risarcitorie;
3) Condannare, infine, l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.”.
A fondamento della difesa, la ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 pasticceria l'omessa prova da parte di quest'ultima dei fatti prospettati in citazione nonché Parte_1 del nesso causale tra l'evento e i danni invocati. La convenuta, ancora, ha dedotto che non le sarebbe in alcun modo imputabile l'interruzione di energia elettrica, attesa l'accidentalità del guasto che avrebbe interessato l'impianto erogatore;
che, in ogni caso, l'interruzione della fornitura avutasi il 30 luglio 2021 sarebbe stata programmata e sarebbe avvenuta per consentire lavori sull'impianto di cui i clienti, tramite affissione di volantini per le strade interessate dall'intervento, sarebbero stati preavvisati;
che sarebbe stato onere della munirsi di apparecchiature emergenziali idonee a evitare danni del tipo di Parte_1 quelli invocati e che, pertanto, il risarcimento andrebbe escluso o quantomeno limitato, in ossequio alle prescrizioni di cui agli artt. 1225 e 1227 c.c.; che, infine, non sussisterebbero i presupposti per la liquidazione del danno da mancato guadagno, attesa l'assoluta carenza probatoria in ordine al patimento degli stessi e l'impossibilità di poterli quantificare in via equitativa.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, su invito di parte attrice, con ordinanza pubblicata il 24/11/2022, “Letto l'art. 185bis c.p.c., formula la seguente proposta conciliativa: definizione del giudizio mediante: pagamento da parte della in favore della Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 6.800,00 per tutte le causali di cui all'atto introduttivo, oltre € 2.264,00, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, a titolo di compenso professionale, con attribuzione ai procuratori anticipatari”; fallito il tentativo conciliativo, sono stati escussi tre testimoni (due su intimazione di parte attrice e uno su intimazione di parte convenuta) e, all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni e ivi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, comma
1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
1. Nel merito
La domanda è fondata e può accogliersi nei limiti di seguito precisati.
Va preliminarmente rilevato che la ha efficacemente dimostrato la propria legittimazione attiva Parte_1 nonché la legittimazione passiva della in considerazione della produzione in atti del Controparte_1 contratto di somministrazione stipulato tra le parti e della specificità dei danni invocati dall'attrice, strettamente riconnessi all'asserito inadempimento contrattuale (benché temporaneo) della convenuta.
La produzione del contratto di somministrazione, inoltre, senz'altro induce e ritenere provata l'esistenza del rapporto di fornitura di energia elettrica dedotto in citazione, la cui sussistenza, invero, essendo risultata pacifica tra le parti, può altresì ritenersi dimostrata anche ai sensi dell'art 115 c.p.c.
La inoltre, ha efficacemente dimostrato l'effettivo verificarsi dell'interruzione della fornitura Parte_1 del 29/07/2021, come evincibile dal “verbale di ispezione attività commerciale” datato 30/07/2021 redatto dal Maresciallo della Polizia Locale di Lusciano , il quale “effettuava attività d'ispezione Persona_1 con riferimento ai danni subiti a seguito di guasto della linea elettrica esterna alla propria attività [quella di Parte_1
CP_
]. Dall'ispezione si è potuto riscontrare che a seguito di guasto delle cabine elettriche esterne, l'attività
[...] rimaneva per diverso tempo senza servizio di fornitura elettrica dalle ore 19:00 del giorno 29/07/2021 fino alle ore 09:30 circa del giorno 30/07/2021. Tale mancanza ha prodotto il deterioramento dei prodotti dolciari freschi conservati all'interno di tre frigoriferi a vetrina marca non funzionanti, in particolare dolci alla crema ed alla frutta rendendoli CP_5 non più idonei al consumo umano. Sul posto era presente […] personale dipendente della ditta […] quale Parte_3 incaricata da […] al conferimento per lo smaltimento dei prodotti artigianali avariati. […] Si precisa Parte_1 inoltre che […] l'alimentazione elettrica dell'attività era prodotta da generatori a gasolio della ditta nonché presente Parte_2
CP_ personale specializzato a lavoro per la messa in sicurezza dell'area e per il ripristino del servizio di energia elettrice che avveniva alle ore 09:15 circa” (cfr. documento “Verbale di verifica Polizia Municipale di Giugliano”, allegato alla citazione).
Invero, nemmeno l'effettivo verificarsi dell'interruzione di fornitura del 29/07/2021, così come di quelle successive del 07/12/2021 e del 30/12/2021, è stato oggetto di contestazione tra le parti, divergendo le prospettazioni di attrice e convenuta, in buona sostanza, solo sulle cause, accidentali o meno, delle stesse.
A tal riguardo, premettendosi che l'escussione dei testi di parte attrice (sulla cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare) ha pienamente confermato la totalità degli assunti della appare doveroso Parte_1 evidenziare che la deposizione di , tecnico intervenuto il 30/07/2021 presso la via ove Testimone_1
è ubicata la pasticceria per riparare il guasto e ripristinare la regolare fornitura di energia elettrica, non può ritenersi sufficiente per addivenire alla conclusione della secondo la quale il guasto Controparte_1 si sia verificato per cause accidentali, anziché per una cattiva e/o omessa manutenzione dell'impianto elettrico.
Il tecnico, difatti, ha dichiarato “sono operaio per […] a conoscenza dei fatti di causa poiché mi sono Controparte_1 recato nel luglio del 2021 sul posto, ossia all'esterno della pasticceria […], poichè era stato aperto un ticket Parte_1 per un guasto. […] quando abbiamo ricevuto la segnalazione il cliente diceva di essere senza corrente, poi quando ci siamo recati sul posto è stato fatto uno scavo e si è verificato che un cavo si era bruciato e quindi è dovuta intervenire un'impresa per il ripristino. […] non è stato possibile individuare la causa del guasto di natura accidentale e a volte riconducibile anche all'azione di animali che si infilano nella cassetta, per cui […] non posso dire precisamente quale sia stata la motivazione.
Io sono intervenuto soltanto nel luglio del 2021 e so che dopo è stata svolta attività di manutenzione ma non so se si siano poi riverificati nuovamente dei guasti. So che nel mese di dicembre del 2021 era stato comunicato un preavviso di interruzione di fornitura per svolgere attività di manutenzione […] l'impianto visibile, cioè le cassette, vengono sottoposte a manutenzione ogni 5/6 mesi con l'esecuzione di prove elettriche mediante strumentazione mentre l'impianto interrato viene visionato solo se presente un problema;
[…] nel mese di dicembre 2021 è stata fatta un'interruzione […] della fornitura per effettuare un intervento di manutenzione ma non so dire se fosse un intervento programmato o successivo ad un guasto segnalato dal cliente;
[…] non so dire se l'intervento effettuato nel dicembre del 2021 […] si riferisse al cavo interrato oggetto del guasto del luglio 2021 oppure ad una manutenzione dell'impianto non interrato. […] non so che intervento è stato fatto. […] preciso che lo scavo è stato effettuato sul marciapiede e una volta individuato il cavo bruciato è stata fatta una giuntura per rimetterlo in servizio e poi è stato richiuso;
a mio avviso […] la bruciatura non può essere dovuta a sbalzi di tensione e non si è bruciato il neutro ma le fasi, quindi è probabile che vi sia stato un intervento di qualche animale o altra causa che ha portato alla bruciatura del cavo;
non posso sapere se il cavo fosse deteriorato per vetustà oppure se sia stato magari mangiucchiato da un animale, poiché quando siamo intervenuti si presentava bruciato” (cfr. verbale d'udienza del
10/09/2024); ebbene, dall'attento vaglio delle dichiarazioni rese può ritenersi:
▪ non sufficientemente acclarata la causa dell'interruzione di fornitura, poiché il tecnico, sebbene abbia più volte ipotizzato che la stessa possa esser dipesa dall'azione di animali introdottisi nella cassetta, ha ripetutamente esplicitato di non poter dire precisamente quale sia stata la motivazione del guasto, non escludendo la possibilità che lo stesso possa essersi verificato anche per un deterioramento del cavo dovuto a vetustà;
▪ che per eseguire l'intervento si è dovuto praticare uno scavo sul marciapiede e che, pertanto, lo stesso ha riguardato l'impianto interrato che, come evidenziato dal teste, non è oggetto di manutenzione periodica (effettuata circa ogni 5/6 mesi) come le cassette ma solo allorquando viene segnalato un problema;
inoltre, l'ipotesi che la manutenzione dell'impianto interrato fosse
“occasionata” prettamente dall'eventuale segnalazione di problemi da parte dell'utenza appare certamente verosimile in virtù dell'effettivo verificarsi delle ripetute interruzioni di fornitura elettrica prospettate dall'attrice e pacificamente ammesse dalla convenuta, la quale, dopo le due improvvise interruzioni di somministrazione del 29/07/2021 e del 07/12/2021, provvedeva a effettuare l'intervento manutentivo del 30/12/2021 dando congruo preavviso dello stesso alla clientela.
In definitiva, attesa l'impossibilità, alla luce del compendio istruttorio, di poter ritenere accidentale la natura del guasto che ha interessato l'impianto interrato erogatore di energia elettrica in favore della pasticceria, può senz'altro addivenirsi alla conclusione secondo la quale il disservizio lamentato dall'attrice ha cagionato alla stessa i danni invocati in citazione.
Quanto alla stima dei danni, va evidenziata l'obiettiva difficoltà di poter addivenire a una congrua valutazione sull'entità del complessivo nocumento patito dalla soprattutto per quanto Parte_1 concerne l'invocata perdita di chance che, attesa la forzata inoperatività dell'attività di pasticceria, si ritiene di poter riconoscere;
tuttavia, a tal uopo, può fungere da utile ausilio al Tribunale il dettato dell'art. 1226
c.c., secondo cui “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal Giudice con valutazione equitativa”.
Difatti, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno senza che, però, essa possa assumere una valenza surrogatoria della prova relativa sia all'esistenza del nocumento e sia alla sussistenza del nesso di causalità giuridica che lega il nocumento medesimo all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale, le quali incombono sempre sull'asserito danneggiatro (cfr. Cassazione Civile, sezione
VI/III, ordinanza n° 8941 del 18 marzo 2022; ordinanza n° 13515 del 29 aprile 2022); la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel sol caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale bensì, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, certo nella sua esistenza ontologica,
e richiede altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue ragioni del processo logico sul quale è fondata, seppur sommaria;
la norma di cui all'art. 1226 c.c., secondo opinione ormai costante di giurisprudenza e dottrina, ha natura “sussidiaria”, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato;
ne consegue, dunque, che il Giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento.
Inoltre, ulteriore presupposto applicativo dell'art. 1226 c.c. è che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno sia oggettiva, ossia positivamente riscontrata e non meramente supposta, e incolpevole, ossia non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova;
la liquidazione equitativa del danno costituisce, infatti, un rimedio fondato sull'equità cosiddetta “integrativa” o
“suppletiva”, ossia l'equità intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto ma quale principio che completa la norma giuridica;
l'equità integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti nei casi dubbi;
se, dunque, essa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che fallirebbe del tutto il suo scopo se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile ma soltanto difficile ovvero quando essa non si sia potuta compiere per la pigrizia o il mal talento delle parti o dei loro procuratori;
in casi simili, “non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n° 26051 del 17 novembre 2020); qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del Giudice (cfr. art. 111 Costituzione e, sull'impossibilità che la liquidazione equitativa possa essere utilizzata per colmare lacune istruttorie imputabili alle parti, si vedano, ex permultis, Cassazione, sezione I, sentenza n° 10850 del 10 luglio 2003; Cassazione, sezione III, sentenza n° 6056 del 16 giugno
1990; Cassazione, sezione III, sentenza n° 3176 del 16 dicembre 1963).
Ciò posto, avendo l'attrice prodotto in atti sia il verbale redatto dalla Polizia locale di Lusciano intervenuta in loco e sia le fatture e i documenti di trasporto attestanti i costi sostenuti dalla per fronteggiare Parte_1
l'improvvisa emergenza dovuta all'interruzione di fornitura del 29/07/2021, possono ritenersi pienamente sussistenti, nel caso di specie, i presupposti evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicabilità dell'art. 1226 c.c. e, pertanto, tenuto conto anche degli importi esplicitamente ed implicitamente risultanti dai documenti istruttori prodotti (rectius, di quello riportato nella fattura emessa dalla ditta per aver concesso in noleggio un generatore di gasolio autonomo nonché di Parte_4 quelli verosimilmente sostenuti per lo smaltimento dei prodotti dolciari avariatisi tramite conferimento degli stessi alla ditta , il complessivo danno patito dalla pasticceria la può Parte_3 Parte_1 equitativamente quantificarsi in € 6.800,00, comprensivi del nocumento patito per la perdita di chance ed escludenti i costi sostenuti per l'acquisto di tre nuovi macchinari utilizzati per l'attività di pasticceria, attesa l'impossibilità di poter ricondurre la sostituzione di quelli precedentemente in uso quale diretta conseguenza dell'interruzione della fornitura elettrica.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che essi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria e né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base a un indice di rivalutazione medio (cfr., ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, n° 1712 del 17 febbraio 1995, nonché Cassazione n° 2796 del 10 marzo 2000).
2. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore degli Avv.ti Palumbo Ciro e Del Bove Vittorio, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, per quello che va da € 5.200,00 fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori dell'attrice, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 1536/2022 del R.G.A.C., avente a oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, pendente tra
[...] ed ogni contraria istanza disattesa, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. accoglie la domanda, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto:
2. Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...] della somma di € 6.800,00 (seimilaottocento/00) a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patito per le interruzioni di fornitura elettrica dedotte in citazione, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data dell'interruzione della fornitura, ossia dal
29/07/2021, fino al deposito della presente sentenza, da calcolarsi sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata al 29/07/2016 (ossia al momento dell'interruzione della fornitura) in base agli indici I.s.t.a.t., da rivalutarsi, a sua volta, anno per anno e fino al momento del deposito della presente decisione, prendendo a riferimento per ogni successiva rivalutazione annuale la somma di volta in volta risultante dalla precedente rivalutazione annuale, con divieto di anatocismo.
3. Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 (trecento/00) Parte_1 per esborsi e in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Palumbo Ciro e Del Bove Vittorio dichiaratisine antistatari.
Così deciso in Aversa, il 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli