Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - II sezione civile
Il giudice della II sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Francesca
Fortuna, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2178 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
nata a [...] il [...] (cpd. Fisc. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Russo per procura per C.F._1
procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Battaglia n. 35, presso lo studio dell'avv. Antonio Marino;
- ATTRICE -
E
già quale impresa territorialmente Controparte_1 Controparte_2
designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Treviso n.4 presso lo studio dell'avv. Salvatore
Attinà, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura generali alle liti del 18.12.2014
n. 186905 rep. e n. 30367 racc., per notar di Treviso, Persona_1
allegata in atti;
- CONVENUTA-
NONCHE'
1
) e domiciliato in Milano Via Piazza Filangieri n. 2, Milano;
[...]
-CONVENUTO CONTUMACE-
avente per OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza all'uopo fissata le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti e scritti difensivi e la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la parte attrice Parte_1
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la società
[...] Controparte_1
nuova denominazione di n.q. di Impresa di impresa designata dal Controparte_2
F.G.V.S. nonché ed esponeva: che in data 9 giugno 2012 alle Controparte_4
ore 23.00 circa essa attrice alla guida della propria autovettura Toyota Yaris percorreva la via Itria, direzione monte-mare di Reggio Calabria;
che detta autovettura, giunta all'intersezione con la Via Sila, veniva urtata dal motociclo IA Liberty con targa
3RG7A (targa risultata rubata come da documento allegato in atti) e telaio n.
ZAPC2820000003239, di proprietà e condotto dal sig. che non Controparte_3
le concedeva la precedenza, nonostante la segnaletica orizzontale e verticale di STOP ivi presente;
che sul luogo del sinistro interveniva il Comando di Polizia Municipale di
Reggio Calabria che redigeva il verbale dell'incidente; che, a causa della violenza dell'urto subito, l'autovettura Toyota Yaris riportava ingenti danni, come da fattura versata in atti;
che anche essa attrice rimaneva ferita tanto da dover essere trasportata presso gli OO.RR. di Reggio Calabria, dove veniva ricoverata;
che i sanitari del predetto Presidio Ospedaliero le diagnosticavano un “frattura acromion con distacco margine inferiore spalla sx. Prognosi clinica gg. 30”; che dal verbale redatto dalla
Polizia Municipale di Reggio Calabria e dagli accertamenti di Polizia Giudiziaria risultava che il motociclo sopracitato di proprietà e condotto da Controparte_4 era privo di copertura assicurativa al momento del sinistro;
che, a norma dell'art. 283 sub b) del Codice delle Assicurazioni, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
2 doveva risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, quando gli stessi non risultavano coperti da assicurazione;
che veniva inviata raccomandata a.r. sia alla Cosap che all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, , poi divenuta CP_2
ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all'art. 283 del Controparte_5
D.Lgs 209/2005, ipotesi b); che, tuttavia, la richiesta di risarcimento per danni subiti dalla persona dell'attrice nonché per quelli riportati dal mezzo rimaneva vana in quanto, nonostante le trattative intercorse, non si giungeva ad una bonaria definizione della vertenza;
che la responsabilità del sinistro era da addebitare all'esclusiva responsabilità del conducente del citato motociclo per la condotta Controparte_4
imprudente e negligente tenuta dal medesimo, in palese violazione degli artt. 140 e 145 del Codice della Strada;
tanto esposto, essa attrice concludeva chiedendo, previa dichiarazione dell'esclusiva responsabilità di nella causazione Controparte_3
del sinistro, la condanna della società n. q. al risarcimento dei Controparte_1
danni al mezzo quantificati nella somma di euro 4.300,00 nonché al ristoro del danno biologico dalla stessa istante subito per invalidità permanente, inabilità temporanea e spese mediche pari ad euro 33.700,00, compreso il rimborso delle spese mediche documentate ( pari ad euro 164,10), per un totale complessivo di euro 38.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo, vinte spese e onorari di causa da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l quale impresa designata per il F.G.V.S. ed Controparte_2
eccepiva preliminarmente sia l'improcedibilità della domanda asserendo che parte attrice non aveva inoltrato alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti della
Consap e dell'Impresa designata, che la prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei danni. Nel merito contestava poi l'esclusiva responsabilità di CP_4
conducente e proprietario del motociclo, nella causazione del sinistro, posto
[...]
che anche parte attrice era tenuta a fornire prova del rispetto delle regole dettate dalle norme sulla circolazione stradale. Rilevava poi che i lamentati danni non risultavano in alcun modo provati ed, in ogni caso, contestava il quantum richiesto poiché eccessivo. Concludeva, pertanto, in via principale per il rigetto della domanda ed, in
3 via subordinata, per il contenimento delle richieste risarcitorie nei limiti del giusto e del provato riservando, in tal caso, azione di regresso nei confronti di CP_3
con rifusione di spese e competenze di causa o, in caso di accoglimento
[...]
parziale, con compensazione delle stesse.
All'udienza del 21 marzo 2017 il precedente giudice istruttore dichiarava la contumacia del convenuto La causa veniva istruita, oltre che mediante acquisizione di documentazione, anche con l'espletamento della prova testimoniale e di c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice.
Tanto premesso in punto di fatto, deve preliminarmente rilevarsi che nel corso del giudizio la convenuta Assicurazione n.q. di impresa designata per il F.G.V.S. rinunciava sia all'eccezione di improcedibilità della domanda che a quella di prescrizione avendo parte attrice prodotto copia della lettera raccomandata a.r. del 3 agosto 2012, con la quale aveva chiesto il risarcimento dei danni, per come previsto dalla normativa in materia.
Ciò chiarito, è possibile ora passare al merito della presente controversia e, nel merito, la domanda è fondata per i motivi e nei limiti appresso indicati.
Al riguardo si deve innanzitutto evidenziare che l'istruttoria espletata ha fornito elementi probatori affidabili per la ricostruzione della dinamica del sinistro nel senso operato da parte attrice.
In particolare la teste , sorella dell'attrice, all'udienza del 6 Testimone_1
febbraio 2018 così testualmente dichiarava:” Ho assistito all'incidente per cui è causa in quanto mi trovavo lungo la Via Itria ed avevo portato fuori i cani. Preciso che quella sera mi ero sentita telefonicamente con mia sorella ed attendevo Parte_1
il suo arrivo per ritornare a casa insieme a lei in macchina. Ad un certo punto ho visto mia sorella alla guida della sua autovettura all'incrocio con la via parallela al Viale
Messina.preciso che mia sorella veniva in direzione monte-mare sulla via Itria, mentre il motorino percorreva la via Sila con direzione sud-nord. Il conducente del motorino, giunto all'intersezione non rispettava il segnale di stop ed entrava in collisione con la vettura Toyota Yaris condotta da mia sorella. L'urto si concretizzava lungo la fiancata sinistra dell'autovettura e, precisamente, tra la parte anteriore del ciclomotore e la
4 parte sinistra dell'autovettura. A seguito dell'impatto il conducente del motociclo ed il motociclo cadevano per terra. Mia sorella a seguito dell'impatto si lamentava per il dolore ed è stato necessario l'intervento del 118….Al momento dell'incidente mi trovavo a circa dieci metri dal luogo in cui si è verificato il sinistro, ho avuto modo di vedere la dinamica del sinistro in quanto la zona era illuminata da lampioni e comunque io attendevo mia sorella, che avevo già visto qualche istante prima del verificarsi del sinistro”.
Ancora, dal rapporto della Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza sul luogo del sinistro la dinamica dello stesso risulta ricostruita per come prospettata da parte attrice e risulta, altresì, che al conducente del motociclo è stata contestata, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (Stop), di cui alla segnaletica presente all'incrocio.
Orbene, le emergenze istruttorie portano a ritenere senz'altro in colpa il conducente del motociclo per inosservanza della predetta segnaletica e, comunque, per aver avere tenuto una condotta imprudente.
Ciò chiarito, ritiene tuttavia il giudicante che, alla luce delle risultanze probatorie, non possa affermarsi la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo.
Ed invero, costituisce principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione quello secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione anche grave , come l'inosservanza del diritto di precedenza, commesso da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (ex multis Cassazione
Civile, sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20814).
5 Invero, l'art. 141 C.d.S. prevede l'obbligo per il conducente di regolare la velocità del veicolo in relazione alle condizioni della strada e del traffico e, in particolare, in prossimità delle intersezioni. Da ciò si deduce che il solo fatto che il conducente goda del diritto di precedenza non lo esonera dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, obbligo che consiste nell'uso della dovuta attenzione, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (Cass. civ. sezione III, 10 maggio 2005 n. 9750), con la conseguenza che il conducente, che pure gode del diritto di precedenza, deve comunque usare la massima attenzione al fine di evitare incidenti, usando la necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni della strada e del traffico. In buona sostanza, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie e specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visività e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Ciò premesso, ad avviso di questo giudice, nella fattispecie in esame, nonostante l'accertata colpa del conducente del motociclo, non è stata superata la presunzione del concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento, non Parte_1
risultando che ella abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero che, anche se fosse stata massimamente attenta o prudente, l'incidente si sarebbe ugualmente verificato a causa della condotta colposa del conducente del motociclo.
Invero, dai rilevi effettuati dalla polizia municipale dopo il sinistro emerge che la vettura dell'attrice era ferma ben oltre l'incrocio ed a notevole distanza dal motociclo- rimasto in terra sul punto d'urto- e ciò rivela che l'attrice ha affrontato l'incrocio mantenendo una velocità eccessiva e, comunque, non ha prestato la dovuta attenzione ed adottato la necessaria prudenza così da non essersi accorta del sopraggiungere del motociclo, tanto più che -sebbene l'incidente sia avvenuto di sera- la zona per come riferito dalla stessa teste di parte attrice era illuminata da lampioni.
Anche la quindi, deve ritenersi in colpa non avendo fornito la prova Parte_1
liberatoria.
6 In conclusione, alla stregua delle superiori considerazioni, la responsabilità del sinistro in argomento va posto per il 30% a carico dell'attrice e per il restante 70% a carico del conducente del motociclo e, di conseguenza, l'ammontare del risarcimento va ridotto in misura corrispondente.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, adeguatamente provato appare il nesso di causalità tra l'evento di danno e le lesioni subite da Parte_1
anche alla stregua dell'accertamento condotto dal nominato C.T.U. dott. Persona_2
le cui valutazioni, esaurientemente motivate, sono pienamente condivise dal
Giudicante, atteso che le conclusioni del C.T.U. hanno esaustivamente considerato il danno biologico subito dall'attrice, in quanto basate su un attento esame anamnestico e su un obiettivo ed adeguato studio della documentazione medica prodotta. In particolare, il predetto CTU ha evidenziato che l'attrice ha subito, in conseguenza del sinistro per cui è causa “Frattura dell'estremità distale della clavicola sinistra con modesta alterazione del normale profilo anatomico della regione acromiale e sfumata dolorabilità presente solo ai gradi estremi dell'articolarità attiva e passiva dell'arto superiore sinistro in paziente destrimane” e che da ciò è derivato un periodo di invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 75% ed un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale di 26 giorni al 50%, nonché postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 3%.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico, trattandosi di lesioni micropermanenti, occorre fare riferimento ai parametri indicati nelle tabelle allegate all'art. 139, quarto comma, del Codice delle Assicurazioni per il calcolo del danno biologico..
Alla luce dei predetti parametri di valutazione a (nata il il Parte_1
28.11.1982) tenuto conto della percentuale 3% di invalidità permanente rilevata dal
CTU ed avuto riguardo all'età (29 anni) della stessa al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (essendo questo il momento in cui si consolidano gli esiti permanenti), la misura del risarcimento spettante per invalidità permanente va determinata in euro 2.160,41 (importo già ridotto tenuto conto del concorso di colpa della danneggiata pari al 30%).
7 Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, il danno risarcibile va calcolato nella misura di un determinato importo per ogni giorno di invalidità, pari ad euro 55,24, per l'invalidità temporanea assoluta e ad una corrispondente percentuale di detta misura per quella parziale. Nel caso di specie non è stata accertata dal c.t.u. inabilità temporanea totale ma solo parziale e, pertanto, per tale voce di danno (I.T.P.) va, di conseguenza, liquidata la complessiva somma di euro 1.372,71, somma anch'essa già ridotta, tenuto conto del concorso di colpa della danneggiata quantificato in misura del
30%.
In definitiva, a titolo di danno biologico sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.), va liquidato l'importo complessivo e già ridotto del 30% di euro
3.533,12 (tremilacinquecentotrentatre/12).
Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di danno morale, risultando questo già compreso nella somma liquidata a titolo di danno biologico.
Ed, invero, conformemente al recente orientamento espresso dalla S.U. della
Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 26972/2008), la sofferenza morale, integrante il c.d. danno morale soggettivo, integra sì un pregiudizio risarcibile, ma deve trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. In particolare, hanno osservato le S.U., la sofferenza derivante da lesione dell'integrità psicofisica costituisce “voce” del danno biologico
“del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”, sicché determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale così inteso, sovente liquidato in percentuale
(da un terzo alla metà) del primo, dovendo il giudice, ove si avvalga delle note tabelle, procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Con riferimento al caso di specie l'importo sopra determinato a titolo di danno biologico si ritiene perfettamente rispondente alla concreta entità del danno, onde non necessitano variazioni equitative in più, tenuto conto del fatto che non sono state dimostrate nella specie condizioni soggettive tali da giustificare le suddette variazioni.
8 Pertanto, in ragione del ritenuto concorso di responsabilità a carico dell'attrice come sopra determinato, il totale del danno non patrimoniale riconosciuto ammonta ad euro 3.533,12, in valori attuali, oltre interessi legali.
Sulla somma sopradetta, infatti, vanno aggiunti, attesa la natura di debito di valore dell'obbligo di risarcire il danno da responsabilità extracontrattuale, gli interessi cosiddetti compensativi, che rappresentano una sorta di compenso del danno dal creditore sofferto per la mancata disponibilità della somma di denaro, così coprendo il c.d. lucro cessante, laddove invece la rivalutazione, reintegrando il patrimonio del soggetto leso, tende a porre il creditore-vittima nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, agendo così sotto il mero profilo del danno emergente (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 1712 del 1995).
Detti interessi vanno corrisposti al tasso legale e calcolati, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non già sulla somma rivalutata definitivamente, ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anche essi, senza alcun fondamento legale, ma sulla somma ottenuta e liquidata all'attualità, devalutata alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro (7 giugno 2012), e via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data della liquidazione giudiziale, il debito di valore si converte in debito di valuta, sicché saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
In conclusione l'attrice ha diritto a vedersi corrispondere Parte_1
dalla convenuta n.q. la somma già rivalutata di euro Controparte_6
3.533,12 (euro tremilacinquecentotrentatre/12), oltre interessi legali come sopra specificato.
L'attrice, ha, altresì, diritto al rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro nella misura richiesta di euro 164,10
9 (centosessantaquattro/10) ritenuta congrua dal ctu dott. (ved. pag. 3 della Per_2
consulenza).
Nulla può, invece, essere liquidato per i lamentati danni alla vettura. Invero, sebbene risulti che la vettura abbia riportato danni, parte attrice si limita a formulare richiesta di risarcimento degli stessi esclusivamente sulla base dell'esibizione di una fattura, senza però provare che le singole voci indicate nella fattura medesima siano danni causalmente riconducibili al sinistro in argomento. Ma vi è di più, detta fattura è stata solo esibita ma non risulta in alcun modo confermato che l'importo ivi indicato per la riparazione della vettura sia stato effettivamente pagato. Al riguardo giova evidenziare che, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la fattura non costituisce di per sé prova del danno, tanto più se- come nel caso di specie- non è accompagnata da una quietanza (v. Cass. n. 15176/2015 e Cass. n. 15832/2011).
Quanto infine alle spese di lite, secondo questo decidente il notevole divario dell'importo dei danni accertati rispetto a quello richiesto con la domanda giudiziale ed il ritenuto concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro fanno ritenere sussistenti gli eccezionali motivi che giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio che, per come già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta n. q. di impresa territorialmente Controparte_6
designata per il F.G.V.S., con diritto di parte attrice al rimborso di quanto a detto titolo anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Fortuna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2178/2016 R.G., così provvede:
a) condanna la convenuta n.q. di impresa designata per il Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento danni per le causali di cui sopra – tenendo conto del
[...]
10 concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, ed essendo per il restante 70% responsabile nella causazione dell'evento della somma Controparte_3
complessiva già rivalutata di euro 3.533,12 (tremilacinquecentotrentatre/12), oltre interessi legali da calcolarsi come specificato in parte motiva, nonché al rimborso delle spese mediche nella misura richiesta e documentata di euro 164,10
(centosessantaquattro/10);
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, che pone invece integralmente a carico della convenuta con Controparte_7
diritto della parte attrice al rimborso di quanto a detto titolo anticipato.
Così deciso in Reggio Calabria, il 10 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Fortuna)
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