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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2024, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6913 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Assunta Schirru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Mellino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/08/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 4 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza dove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi mutamenti di residenza o di domicilio.
b) La casa coniugale sita in Pula, via delle Mimose 26, viene assegnata unitamente agli arredi ivi presenti alla GN che vi dimorerà unitamente CP_1 alla figlia , ove quest'ultima avrà stabile residenza;
il signor Per_1 Pt_1
ha già provveduto al ritiro dei propri effetti personali.
[...]
c) Il signor si obbliga a saldare interamente il passivo del conto Parte_1 corrente, di cui i due coniugi sono contitolari, aperto presso la Banca Intesa
SanPaolo, filiale di Pula, di euro 1.000,00, come risulta dall'ultimo estratto conto di luglio 2024, in parte utilizzando i soldi derivanti dal rimborso IRPEF spettante ai due coniugi sulla dichiarazione dei redditi e la restante parte con soldi propri.
d) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 dai quali continuerà a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
e) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, mentre adotteranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per la figlia, tra cui le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione delle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività sportive e ricreative, queste in particolare quando necessitano di un esborso economico significativo.
Pag. 2 di 4 f) La minore verrà collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre ove verrà fissata la residenza, e il padre potrà stare con la figlia due volte a Per_1 settimana nei giorni che vorrà, con semplice preavviso alla GN , e CP_1 compatibilmente alle esigenze scolastiche e ricreative della minore, mentre la domenica starà con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diversi accordi tra i coniugi.
g) La minore trascorrerà le festività di Natale o di fine anno, ad anni alterni, con ciascun genitore, così anche alternativamente la festività della Pasqua e quella di pasquetta;
mentre per le vacanze estive trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi previ accordi con la madre.
h) Nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi per il rispettivo mantenimento, in quanto risultano entrambi economicamente autosufficienti.
i) Il signor si obbliga a versare alla GN , entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, presso il suo domicilio, la somma mensile di euro 270,00
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
l) Il signor si obbliga a concorrere al pagamento del canone di locazione Pt_1 dell'abitazione dove risiede la figlia minore con la madre, sino all'autonomia economica della medesima figlia, con il versamento di euro 200,00 mensili.
m) L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno unico) e qualsiasi bonus di natura economica devoluto per la figlia minore sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, in maniera esclusiva alla GN . CP_1
n) Le spese ordinarie e le spese straordinarie (sia quelle obbligatorie nelle quali non è richiesta la concertazione, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori) per la figlia sono individuate e determinate, su accordo delle Per_1 parti, sulla base delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, e le parti dichiarano di averne preso già visione.
o) Le spese straordinarie resteranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%, e fra queste sono ricomprese, su accordo delle parti, anche le spese per la mensa scolastica, per le tasse scolastiche, per il doposcuola e per il trasporto per recarsi a scuola per la figlia minore (sebbene nel protocollo del CNF siano indicate fra le spese ordinarie).
p) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, ecc.), qualora si trovi in disaccordo dovrà manifestare il proprio dissenso motivato entro dieci giorni dalla data del ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
q) Le spese straordinarie verranno rimborsate pro-quota al genitore anticipatario entro il mese successivo (da corrispondere unitamente all'assegno di
Pag. 3 di 4 mantenimento) dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dei documenti attestanti la spesa.
r) Le spese straordinarie sostenute per la figlia verranno scaricate Per_1 fiscalmente al 50% da ciascun genitore e pertanto la documentazione utile per la detrazione fiscale dovrà essere scambiata reciprocamente tra le parti.
s) I genitori esprimono sin d'ora il loro consenso all'autorizzazione del rilascio del passaporto e degli altri documenti occorrenti all'espatrio per la figlia minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6913 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Assunta Schirru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Mellino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/08/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 4 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza dove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi mutamenti di residenza o di domicilio.
b) La casa coniugale sita in Pula, via delle Mimose 26, viene assegnata unitamente agli arredi ivi presenti alla GN che vi dimorerà unitamente CP_1 alla figlia , ove quest'ultima avrà stabile residenza;
il signor Per_1 Pt_1
ha già provveduto al ritiro dei propri effetti personali.
[...]
c) Il signor si obbliga a saldare interamente il passivo del conto Parte_1 corrente, di cui i due coniugi sono contitolari, aperto presso la Banca Intesa
SanPaolo, filiale di Pula, di euro 1.000,00, come risulta dall'ultimo estratto conto di luglio 2024, in parte utilizzando i soldi derivanti dal rimborso IRPEF spettante ai due coniugi sulla dichiarazione dei redditi e la restante parte con soldi propri.
d) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 dai quali continuerà a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
e) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, mentre adotteranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per la figlia, tra cui le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione delle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività sportive e ricreative, queste in particolare quando necessitano di un esborso economico significativo.
Pag. 2 di 4 f) La minore verrà collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre ove verrà fissata la residenza, e il padre potrà stare con la figlia due volte a Per_1 settimana nei giorni che vorrà, con semplice preavviso alla GN , e CP_1 compatibilmente alle esigenze scolastiche e ricreative della minore, mentre la domenica starà con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo diversi accordi tra i coniugi.
g) La minore trascorrerà le festività di Natale o di fine anno, ad anni alterni, con ciascun genitore, così anche alternativamente la festività della Pasqua e quella di pasquetta;
mentre per le vacanze estive trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi previ accordi con la madre.
h) Nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi per il rispettivo mantenimento, in quanto risultano entrambi economicamente autosufficienti.
i) Il signor si obbliga a versare alla GN , entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, presso il suo domicilio, la somma mensile di euro 270,00
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
l) Il signor si obbliga a concorrere al pagamento del canone di locazione Pt_1 dell'abitazione dove risiede la figlia minore con la madre, sino all'autonomia economica della medesima figlia, con il versamento di euro 200,00 mensili.
m) L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno unico) e qualsiasi bonus di natura economica devoluto per la figlia minore sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, in maniera esclusiva alla GN . CP_1
n) Le spese ordinarie e le spese straordinarie (sia quelle obbligatorie nelle quali non è richiesta la concertazione, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori) per la figlia sono individuate e determinate, su accordo delle Per_1 parti, sulla base delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, e le parti dichiarano di averne preso già visione.
o) Le spese straordinarie resteranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%, e fra queste sono ricomprese, su accordo delle parti, anche le spese per la mensa scolastica, per le tasse scolastiche, per il doposcuola e per il trasporto per recarsi a scuola per la figlia minore (sebbene nel protocollo del CNF siano indicate fra le spese ordinarie).
p) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, ecc.), qualora si trovi in disaccordo dovrà manifestare il proprio dissenso motivato entro dieci giorni dalla data del ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
q) Le spese straordinarie verranno rimborsate pro-quota al genitore anticipatario entro il mese successivo (da corrispondere unitamente all'assegno di
Pag. 3 di 4 mantenimento) dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dei documenti attestanti la spesa.
r) Le spese straordinarie sostenute per la figlia verranno scaricate Per_1 fiscalmente al 50% da ciascun genitore e pertanto la documentazione utile per la detrazione fiscale dovrà essere scambiata reciprocamente tra le parti.
s) I genitori esprimono sin d'ora il loro consenso all'autorizzazione del rilascio del passaporto e degli altri documenti occorrenti all'espatrio per la figlia minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 07/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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