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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 2266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2025 promossa da:
C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sabrina Favali e dall'avv. Flavia Pugliese, elettivamente domiciliata in Torino, c.so
Moncalieri n. 1 presso lo studio dell'avv. Favali;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, elettivamente domiciliato in Torino, via
Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Torino;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito – assegno sociale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: CP_
“- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all' a titolo di assegno sociale per il periodo dal 17/08/2022 al 30/09/2022 con conseguente annullamento dell'indebito di € 974,15;
In via subordinata: CP_
− Limitare l'importo dovuto dalla ricorrente all' a titolo di indebito sull'assegno sociale ai periodi dal 17/09/2022 al 30/09/2022 per complessivi € 309,82. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Per parte convenuta:
1 “in via principale, previa sospensione del giudizio, allo stato rigettare il ricorso coltivato da
[...]
CP_
siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo così l' dalle Pt_1 domande tutte ex adverso proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Spese come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 la sig.ra premesso di Parte_1 essere cittadina in Italia dal 2014, soggiornante in Italia dal 1993 e titolare dell'assegno sociale con decorrenza dall'1.5.2013, agisce in giudizio per l'accertamento della illegittimità del provvedimento dell' datato 16.5.2023 con il quale l' ha CP_1 CP_1 dichiarato indebite le somme erogate a titolo di assegno sociale per il periodo 1.8.2022-
30.9.2022 per un totale di euro 974,15.
L' , regolarmente costituito nel presente giudizio, si oppone all'accoglimento della CP_1 domanda, ponendo a fondamento della domanda di restituzione delle somme erogate gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Caselle Torinese, dai quali sarebbe emerso che nel 2022 la sig.ra avrebbe soggiornato in Marocco Pt_1 dal 17.8.2022 al 30.9.2022, dunque per un periodo superiore a 29 giorni, con conseguente venir meno del requisito della residenza fissa, effettiva, stabile e abituale nel territorio italiano.
*
1.
Preliminarmente deve essere respinta l'istanza dell' di sospensione del processo in CP_1 attesa di definizione del processo penale, posto che “da una panoramica complessiva del sistema normativo vigente e della giurisprudenza costituzionale sul tema dei rapporti tra giudizio civile e penale emerge come l'attuale sistema si caratterizzi per la pressoché completa autonomia e separazione tra i due giudizi, per cui il giudizio civile inizia e procede senza essere condizionato da quello penale” (Cass. civ. sez. lav.,
13/07/2023, n. 20090).
Infatti, “in applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75 c.p.p., comma 3, detto processo deve proseguire il proprio corso senza essere influenzato da quello penale, accertando il giudice civile in maniera autonoma i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato 2 alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale” (Cass. civ. sez. lav.,
14/12/2022, n. 36668).
In particolare, “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale” (Cass. civ. sez. II,
30/06/2023, n. 18553).
Così non è nel caso di specie, non derivando l'indebito dalla commissione del reato, ma dall'accertamento da parte dell' del venir meno di un requisito necessario per CP_1 beneficiare della prestazione.
2.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata.
Ai sensi dell'art. 20 co. 10 d.l. n. 12/2008, conv. in l. n. 133/2008 “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale […] non può essere configurato come un limite alla libertà di circolazione di cui all'art. 16 Cost., comma 2, ed agli artt. 21 e 45 del T.F.E.U. (ex artt.
18 e 39 del Trattato della Comunità Europea) non contenendo alcun divieto violativo della libera scelta del singolo ed anche in considerazione del fatto che la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale” (Cass. civ., sez. lav., 25/06/2019, n. 16989).
3 La giurisprudenza di merito afferma che occorre “accertare se, nell'arco dei dieci anni, il richiedente abbia mantenuto un radicamento nello Stato italiano, e una simile verifica non può che riguardare il decennio nel suo complesso ed adottando un criterio di prevalenza, e non considerando separatamente i singoli anni che compongono detto decennio” (App. Torino sez. lav., 27/09/2019, n.707) e ammette che il requisito della permanenza in Italia possa ricavarsi dallo svolgimento in Italia della vita di relazione e affettiva (App. Torino sez. lav., 31/10/2022, n. 538).
Quanto alla domanda formulata dalla difesa dell' di sospensione della prestazione CP_1 per i periodi di assenza dall'Italia superiori ai 29 giorni, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità “la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicchè concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento
(Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali)” (Cass. civ. sez. lav., 05/07/2019, n. 18189).
Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che richiedendo la legge n. 335/95 il solo requisito della residenza ed essendo definita la residenza dall'art. 43 c.c. come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, sostenere che gli allontanamenti temporanei, quand'anche superiori a 29 giorni, facciano venire meno il requisito richiesto dall'art. 3 della legge n. 335/1995, quando comunque la persona vi ritorni “e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (Css.791/1985 e 1738/1986), “costituisce una violazione di detta norma e snatura il concetto giuridico di residenza” (Trib. Teramo sez. lav., 21/03/2022, n. 40; nello stesso senso Trib. Torino, 18/03/2025, n. 729; Trib.
Torino, 19/02/2025, n. 505; Trib. Torino, 17/07/2024, n. 2015; Trib. Torino,
18/06/2024, n. 1674).
Nel caso di specie, la ricorrente risulta avere lavorato in Italia dal 1995 al 2012 (doc. 3 di parte ricorrente) ed è residente dal 2020 all'indirizzo di Torino, c.so Taranto n. 181 con la sorella (doc. 2 di parte ricorrente). La documentazione medica prodotta conferma la stabile e duratura presenza della ricorrente nel Comune di Torino (doc. 12 di parte ricorrente).
4 Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali e delle evidenze documentali, deve escludersi che l'allontanamento accertato (di soli 44 giorni nel periodo estivo del
2022) in questa sede possa determinare di per sé la sospensione della prestazione e il recupero dell'indebito a partire dall'inizio della permanenza all'estero (cfr. messaggio n. 3239 del 04.08.2017, richiamato nella relazione della Guardia di Finanza). CP_1
Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, proprio con riferimento a tale circolare, “l'istituto della sospensione non trova fondamento in alcuna disposizione normativa. Non può attribuirsi alcuna rilevanza al messaggio - da cui parte resistente fa discendere l'interruzione della continuità del soggiorno qualora il beneficiario trascorra più di 29 giorni all'estero -, posto che le circolari emanate dalla pubblica amministrazione non costituiscono fonte del diritto, sono atti di rilevanza interna e come tali privi di efficacia vincolante” (Trib. Modena, 28 febbraio 2023).
Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Favali e dell'avv. Pugliese antistatarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che nulla è dovuto dalla sig.ra ll' a titolo di Parte_1 CP_1 assegno sociale per il periodo dal 1.8.2022 al 30.9.2022 e che non sussiste l'indebito di € 974,15;
2. condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute e 15% per spese generali, con distrazione in solido in favore dell'avv. Sabrina Favali e dell'avv.
Flavia Pugliese, antistatarie.
Torino, 24/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2025 promossa da:
C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sabrina Favali e dall'avv. Flavia Pugliese, elettivamente domiciliata in Torino, c.so
Moncalieri n. 1 presso lo studio dell'avv. Favali;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, elettivamente domiciliato in Torino, via
Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Torino;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito – assegno sociale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: CP_
“- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all' a titolo di assegno sociale per il periodo dal 17/08/2022 al 30/09/2022 con conseguente annullamento dell'indebito di € 974,15;
In via subordinata: CP_
− Limitare l'importo dovuto dalla ricorrente all' a titolo di indebito sull'assegno sociale ai periodi dal 17/09/2022 al 30/09/2022 per complessivi € 309,82. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Per parte convenuta:
1 “in via principale, previa sospensione del giudizio, allo stato rigettare il ricorso coltivato da
[...]
CP_
siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, assolvendo così l' dalle Pt_1 domande tutte ex adverso proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Spese come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 la sig.ra premesso di Parte_1 essere cittadina in Italia dal 2014, soggiornante in Italia dal 1993 e titolare dell'assegno sociale con decorrenza dall'1.5.2013, agisce in giudizio per l'accertamento della illegittimità del provvedimento dell' datato 16.5.2023 con il quale l' ha CP_1 CP_1 dichiarato indebite le somme erogate a titolo di assegno sociale per il periodo 1.8.2022-
30.9.2022 per un totale di euro 974,15.
L' , regolarmente costituito nel presente giudizio, si oppone all'accoglimento della CP_1 domanda, ponendo a fondamento della domanda di restituzione delle somme erogate gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Caselle Torinese, dai quali sarebbe emerso che nel 2022 la sig.ra avrebbe soggiornato in Marocco Pt_1 dal 17.8.2022 al 30.9.2022, dunque per un periodo superiore a 29 giorni, con conseguente venir meno del requisito della residenza fissa, effettiva, stabile e abituale nel territorio italiano.
*
1.
Preliminarmente deve essere respinta l'istanza dell' di sospensione del processo in CP_1 attesa di definizione del processo penale, posto che “da una panoramica complessiva del sistema normativo vigente e della giurisprudenza costituzionale sul tema dei rapporti tra giudizio civile e penale emerge come l'attuale sistema si caratterizzi per la pressoché completa autonomia e separazione tra i due giudizi, per cui il giudizio civile inizia e procede senza essere condizionato da quello penale” (Cass. civ. sez. lav.,
13/07/2023, n. 20090).
Infatti, “in applicazione del nuovo codice di procedura penale il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile, previste dall'art. 75 c.p.p., comma 3, detto processo deve proseguire il proprio corso senza essere influenzato da quello penale, accertando il giudice civile in maniera autonoma i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato 2 alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale” (Cass. civ. sez. lav.,
14/12/2022, n. 36668).
In particolare, “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale” (Cass. civ. sez. II,
30/06/2023, n. 18553).
Così non è nel caso di specie, non derivando l'indebito dalla commissione del reato, ma dall'accertamento da parte dell' del venir meno di un requisito necessario per CP_1 beneficiare della prestazione.
2.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata.
Ai sensi dell'art. 20 co. 10 d.l. n. 12/2008, conv. in l. n. 133/2008 “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale […] non può essere configurato come un limite alla libertà di circolazione di cui all'art. 16 Cost., comma 2, ed agli artt. 21 e 45 del T.F.E.U. (ex artt.
18 e 39 del Trattato della Comunità Europea) non contenendo alcun divieto violativo della libera scelta del singolo ed anche in considerazione del fatto che la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale” (Cass. civ., sez. lav., 25/06/2019, n. 16989).
3 La giurisprudenza di merito afferma che occorre “accertare se, nell'arco dei dieci anni, il richiedente abbia mantenuto un radicamento nello Stato italiano, e una simile verifica non può che riguardare il decennio nel suo complesso ed adottando un criterio di prevalenza, e non considerando separatamente i singoli anni che compongono detto decennio” (App. Torino sez. lav., 27/09/2019, n.707) e ammette che il requisito della permanenza in Italia possa ricavarsi dallo svolgimento in Italia della vita di relazione e affettiva (App. Torino sez. lav., 31/10/2022, n. 538).
Quanto alla domanda formulata dalla difesa dell' di sospensione della prestazione CP_1 per i periodi di assenza dall'Italia superiori ai 29 giorni, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità “la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicchè concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento
(Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali)” (Cass. civ. sez. lav., 05/07/2019, n. 18189).
Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che richiedendo la legge n. 335/95 il solo requisito della residenza ed essendo definita la residenza dall'art. 43 c.c. come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, sostenere che gli allontanamenti temporanei, quand'anche superiori a 29 giorni, facciano venire meno il requisito richiesto dall'art. 3 della legge n. 335/1995, quando comunque la persona vi ritorni “e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (Css.791/1985 e 1738/1986), “costituisce una violazione di detta norma e snatura il concetto giuridico di residenza” (Trib. Teramo sez. lav., 21/03/2022, n. 40; nello stesso senso Trib. Torino, 18/03/2025, n. 729; Trib.
Torino, 19/02/2025, n. 505; Trib. Torino, 17/07/2024, n. 2015; Trib. Torino,
18/06/2024, n. 1674).
Nel caso di specie, la ricorrente risulta avere lavorato in Italia dal 1995 al 2012 (doc. 3 di parte ricorrente) ed è residente dal 2020 all'indirizzo di Torino, c.so Taranto n. 181 con la sorella (doc. 2 di parte ricorrente). La documentazione medica prodotta conferma la stabile e duratura presenza della ricorrente nel Comune di Torino (doc. 12 di parte ricorrente).
4 Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali e delle evidenze documentali, deve escludersi che l'allontanamento accertato (di soli 44 giorni nel periodo estivo del
2022) in questa sede possa determinare di per sé la sospensione della prestazione e il recupero dell'indebito a partire dall'inizio della permanenza all'estero (cfr. messaggio n. 3239 del 04.08.2017, richiamato nella relazione della Guardia di Finanza). CP_1
Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, proprio con riferimento a tale circolare, “l'istituto della sospensione non trova fondamento in alcuna disposizione normativa. Non può attribuirsi alcuna rilevanza al messaggio - da cui parte resistente fa discendere l'interruzione della continuità del soggiorno qualora il beneficiario trascorra più di 29 giorni all'estero -, posto che le circolari emanate dalla pubblica amministrazione non costituiscono fonte del diritto, sono atti di rilevanza interna e come tali privi di efficacia vincolante” (Trib. Modena, 28 febbraio 2023).
Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve trovare integrale accoglimento.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Favali e dell'avv. Pugliese antistatarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che nulla è dovuto dalla sig.ra ll' a titolo di Parte_1 CP_1 assegno sociale per il periodo dal 1.8.2022 al 30.9.2022 e che non sussiste l'indebito di € 974,15;
2. condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute e 15% per spese generali, con distrazione in solido in favore dell'avv. Sabrina Favali e dell'avv.
Flavia Pugliese, antistatarie.
Torino, 24/07/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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