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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/11/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1419 del 2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Adriano Rocco ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte appellante- contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Albanese ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L' ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 815 del 2022, depositata in data 11 aprile 2022, al fine di sentire dichiarare, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Si è costituita in giudizio la parte appellata.
L'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa è stata celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
1 ****
Preliminarmente, va evidenziato che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per essersi la parte appellante avvalsa di un avvocato del libero foro.
Al riguardo, è sufficiente richiamare i principi tracciati dalla Suprema Corte che ha così precisato (cfr. Cass. Civ. n. 15365 del 2024): “Il motivo è fondato e va accolto, alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
225/2016, cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra
Avvocatura dello Stato e n. 36437 del 5 Parte_1
luglio 2017, nonché alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa
Corte del 19 novembre 2019, n. 30008 che, pronunciando al riguardo, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto:
<<l' si avvale: 1) dell'avvocatura dello parte_1
Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_1
2 l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula Pt_1
necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass.
29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, con l'istituzione dell'Agenzia delle
Entrate - IS (ADER) si è passati dalla previsione dell'integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro;
il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Parte_1
, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale
[...]
facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche da propri Pt_1
dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'
[...]
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, Parte_1
secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo Parte_1
dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. L'orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dal d.l. n. 34/2019, art.
4-nonies, convertito dalla legge n. 58/2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' ; detta norma ha fornito Parte_1
invero un'interpretazione autentica del d.I. n. 193/2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello 3 Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l' Parte_1
e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in
[...]
quanto sussista una convenzione fra tali due enti;
e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti (cfr. ex multis, Cass.
27 ottobre 2021, n. 30252) … In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'ADER si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero foro”.
Peraltro, il protocollo d'Intesa stabilisce espressamente che: “L'ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco avvocati, nelle controversie relative …
a liti innanzi al giudice di Pace (compresa la fase di appello)”.
Inoltre, va segnalato che, nel caso che occupa, è stata allegata la procura speciale n. repertorio 177893 e n. raccolta 11776. Infondata è, pertanto, ogni eccezione sul punto.
Il motivo di gravame con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è, invece, meritevole di accoglimento.
A conforto della conclusione che precede giova rilevare:
- che l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- che la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. ordinanza n. 16986 del 25 maggio
2022) ha avuto modo di chiarire: 4 1) che <“Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria). In 5 tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “…se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”. Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite due ulteriori pronunzie di queste Sezioni Unite. Orbene, Cass. S.U., n.12642/2021 ha ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. Sulla base di tali principi, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la 6 prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento>>;
2) che “Sulla stessa linea interpretativa si è infine mossa Cass. S.U.,
n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al
Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”;
3) che, ancora, “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione
è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”.
I canoni ermeneutici appena richiamati sono applicabili al presente giudizio atteso che, nella specie, la controversia ha a oggetto un credito di natura tributaria, non è stata avviata alcuna esecuzione e l'odierna parte appellata ha adito il Giudice di Pace di Vibo Valentia al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito (cfr. sentenza impugnata;
cfr. atto di appello: “Come già argomentato all'atto della costituzione nel precedente grado di giudizio, relativamente alla cartella n. 13920140010611579000, in quanto avente ad oggetto l'omesso versamento di tributi erariali IRPEF e
IVA sussiste la giurisdizione del giudice tributario”; cfr. anche comparsa di costituzione in appello: “procedeva a citare in giudizio l'odierna CP_1 7 convenuta presso il Giudice di Vibo Valentia, promuovendo, per il ruolo esattoriale al quale era sottesa la precitata cartella di pagamento nr.
13920140010611579 per l'importo di € 1.849,29 emessa nell'interesse della
Amministrazione Finanziaria a titolo di IRPEF, Addizionale Regionale all'IRPEF e IVA anno 2011, una azione di accertamento negativa e/o opposizione all'esecuzione ex. artt. 615 c.p.c. diretta ad ottenere l'annullamento del ruolo esattoriale relativo alle precitate cartelle di pagamento”).
Pertanto, in assenza di atti dell'esecuzione forzata tributaria, non può sussistere la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civ. n. 26817 del
2024: “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché
l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla”; cfr. Cass. Civ. n. 32539 del 2024: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”).
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte: “la domanda proposta dalla società, basata sulla questione di prescrizione, in quanto non di carattere meramente esecutivo (Sez. U n. 16986 del 2020, in motivazione: 8 «l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario»), doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento” (cfr. Cass. Civ. n. 32539 del 2024).
L'appello deve essere accolto e va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Resta assorbita ogni altra questione.
Infine, quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle stesse, sia in relazione al giudizio di primo che di secondo grado, in virtù della evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema dei limiti del riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1419 del 2022 R.G., rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
-accoglie l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-rimette le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto,
l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
-compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in data 28 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1419 del 2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Adriano Rocco ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte appellante- contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Albanese ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L' ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 815 del 2022, depositata in data 11 aprile 2022, al fine di sentire dichiarare, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Si è costituita in giudizio la parte appellata.
L'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa è stata celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
1 ****
Preliminarmente, va evidenziato che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per essersi la parte appellante avvalsa di un avvocato del libero foro.
Al riguardo, è sufficiente richiamare i principi tracciati dalla Suprema Corte che ha così precisato (cfr. Cass. Civ. n. 15365 del 2024): “Il motivo è fondato e va accolto, alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
225/2016, cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra
Avvocatura dello Stato e n. 36437 del 5 Parte_1
luglio 2017, nonché alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa
Corte del 19 novembre 2019, n. 30008 che, pronunciando al riguardo, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto:
<<l' si avvale: 1) dell'avvocatura dello parte_1
Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_1
2 l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula Pt_1
necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass.
29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, con l'istituzione dell'Agenzia delle
Entrate - IS (ADER) si è passati dalla previsione dell'integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro;
il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Parte_1
, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale
[...]
facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche da propri Pt_1
dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'
[...]
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, Parte_1
secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo Parte_1
dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. L'orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dal d.l. n. 34/2019, art.
4-nonies, convertito dalla legge n. 58/2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' ; detta norma ha fornito Parte_1
invero un'interpretazione autentica del d.I. n. 193/2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello 3 Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l' Parte_1
e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in
[...]
quanto sussista una convenzione fra tali due enti;
e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti (cfr. ex multis, Cass.
27 ottobre 2021, n. 30252) … In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l'ADER si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero foro”.
Peraltro, il protocollo d'Intesa stabilisce espressamente che: “L'ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco avvocati, nelle controversie relative …
a liti innanzi al giudice di Pace (compresa la fase di appello)”.
Inoltre, va segnalato che, nel caso che occupa, è stata allegata la procura speciale n. repertorio 177893 e n. raccolta 11776. Infondata è, pertanto, ogni eccezione sul punto.
Il motivo di gravame con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è, invece, meritevole di accoglimento.
A conforto della conclusione che precede giova rilevare:
- che l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- che la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. ordinanza n. 16986 del 25 maggio
2022) ha avuto modo di chiarire: 4 1) che <“Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria). In 5 tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “…se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”. Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite due ulteriori pronunzie di queste Sezioni Unite. Orbene, Cass. S.U., n.12642/2021 ha ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. Sulla base di tali principi, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la 6 prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento>>;
2) che “Sulla stessa linea interpretativa si è infine mossa Cass. S.U.,
n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al
Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”;
3) che, ancora, “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione
è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”.
I canoni ermeneutici appena richiamati sono applicabili al presente giudizio atteso che, nella specie, la controversia ha a oggetto un credito di natura tributaria, non è stata avviata alcuna esecuzione e l'odierna parte appellata ha adito il Giudice di Pace di Vibo Valentia al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito (cfr. sentenza impugnata;
cfr. atto di appello: “Come già argomentato all'atto della costituzione nel precedente grado di giudizio, relativamente alla cartella n. 13920140010611579000, in quanto avente ad oggetto l'omesso versamento di tributi erariali IRPEF e
IVA sussiste la giurisdizione del giudice tributario”; cfr. anche comparsa di costituzione in appello: “procedeva a citare in giudizio l'odierna CP_1 7 convenuta presso il Giudice di Vibo Valentia, promuovendo, per il ruolo esattoriale al quale era sottesa la precitata cartella di pagamento nr.
13920140010611579 per l'importo di € 1.849,29 emessa nell'interesse della
Amministrazione Finanziaria a titolo di IRPEF, Addizionale Regionale all'IRPEF e IVA anno 2011, una azione di accertamento negativa e/o opposizione all'esecuzione ex. artt. 615 c.p.c. diretta ad ottenere l'annullamento del ruolo esattoriale relativo alle precitate cartelle di pagamento”).
Pertanto, in assenza di atti dell'esecuzione forzata tributaria, non può sussistere la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civ. n. 26817 del
2024: “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché
l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla”; cfr. Cass. Civ. n. 32539 del 2024: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”).
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte: “la domanda proposta dalla società, basata sulla questione di prescrizione, in quanto non di carattere meramente esecutivo (Sez. U n. 16986 del 2020, in motivazione: 8 «l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario»), doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento” (cfr. Cass. Civ. n. 32539 del 2024).
L'appello deve essere accolto e va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Resta assorbita ogni altra questione.
Infine, quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle stesse, sia in relazione al giudizio di primo che di secondo grado, in virtù della evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema dei limiti del riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1419 del 2022 R.G., rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
-accoglie l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-rimette le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto,
l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
-compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in data 28 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi 9