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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Chiara Bitozzi Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 338/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CASINI ROPA IACOPO Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Paganin Gianna Convenuta CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- in via istruttoria: come da proprie memorie ex art. 473 bis 17, commi 1 e 3, c.p.c. in atti, depositate rispettivamente il 19/04/2024 ed il 03/05/2024;
- nel merito: come da propria memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c. in atti, depositata il 19/04/2024.
Per parte attrice nel merito, come indicato nella memoria:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale emissione dei provvedimento temporanei ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità con quanto di seguito indicato:
pagina 1 di 15 1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 21/08/1999 in Comune di Tropea, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Padova al N. 263 P. 2, serie B, vol. 02, anno 1999, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di effettuare le conseguenziali annotazioni;
2) confermare l'affido condiviso della figli ad entrambi i genitori con residenza anagrafica PE1 e collocazione prevalente presso la madre;
3) disporre che il SI possa vedere e tenere con sé la figli quando Parte_1 PE1 vuole, previo accordo con la madre, e quantomeno come segue: a) ogni settimana il mercoledì ed il giovedì dalle ore 19:30 fino al mattino seguente quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico, ovvero a casa della madre nel periodo non scolastico;
b) a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico, o a casa della madre nel periodo non scolastico;
4) disporre che il SI. si occupi dei compiti di cura ed assistenza delle Parte_1 figlie (oltre ai periodi di permanenza delle stesse presso la sua abitazione), anche tutti i mercoledì ed i giovedì dalle ore 08:30 in poi nonché, a settimane alterne, il venerdì dalle ore 08:30 in poi;
5) confermare che la figli trascorra in modo alternato le festività con ciascun genitore, e
PE1 quindi: a) durante le vacanze natalizie, trascorra la settimana di Natale (dal 25 dicembre al 30
PE1 dicembre) o la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con ciascun genitore, ad anni alterni;
b) durante le vacanze pasquali, trascorra tre giorni consecutivi con ciascun genitore,
PE1 alternando negli anni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; c trascorra in modo alternato le ulteriori festività con ciascun genitore;
PE1 d) durante le vacanze estive, trascorra sino a n° 4 settimane, anche consecutive, con
PE1 ciascun genitore, con alternanza dei relativi periodi negli anni;
6) disponga l'obbligo a carico del SI di versare alla SI.r , Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile per l'importo ritenuto congruo e comunque non superiore ad € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG;
tale PE1 contributo dovrà ritenersi comprensivo della retta per la scuola privata frequentata dalla minore;
con automatica rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere dalla data di emissione del provvedimento conclusivo del giudizio;
7) disponga l'obbligo di ciascun genitore di rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per la IG (con applicazione di quanto previsto dal Protocollo adottato dal PE1 Tribunale di Padova oppure forfettizzabili in accordo tra i genitori) ad esclusione della retta per la scuola privata frequentata da , ricompresa nella determinazione dell'importo PE1 dell'assegno di mantenimento ordinario;
8) revochi ogni obbligo a carico del ricorrente di somministrazione periodica a favore della resistente. Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di ingiustificata opposizione.”
Per parte convenuta:
nel merito: come da propria memoria, in atti, depositata in data 5 aprile 2024; in via istruttoria: come da propria memoria, in atti, depositata in data 29 aprile 2024.
Per parte convenuta nel merito, come indicato nella memoria:
pagina 2 di 15 Tanto premesso, la resistente, ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'Autorità Intestata voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
o affidare la IG minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre. I genitori PE1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la IG, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fintantoché la IG permarrà con ciascuno di loro;
o La casa coniugale, sita a Padova, Via G. Verci n. 7, int. 4, viene assegnata alla madre, la quale continuerà a risiedervi con le figlie e;
PE2 PE1
o Il padre potrà vedere e tenere con sé la IG quando vuole, previo accordo con la madre PE1
e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la IG secondo il seguente calendario:
o a weekend alternati, dal venerdì, con pernotto, fino al lunedì mattina, quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico o a casa dalla madre nel periodo non scolastico;
o tutte le settimane, nelle giornate del martedì e del mercoledì dalle ore 19:30 fino al mattino successivo, quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico o a casa dalla madre nel periodo non scolastico.
o In ordine alle principali festività, i genitori terranno con sé la IG secondo il seguente calendario:
o quanto alle vacanze natalizie, continuerà a trascorrere, come da tradizione, la Vigilia di PE1
Natale (24 dicembre) con la madre. Inoltre, le IG trascorrerà la settimana di Natale (dal 25 Dicembre al 30 Dicembre con pernotto) o la settimana di Capodanno (dal 31 Dicembre al 06
Gennaio con pernotto) con ciascun genitore, ad anni alterni;
o quanto alle vacanze pasquali, la IG trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
o la IG trascorrerà, poi, le ulteriori festività con ciascun genitore secondo il consueto principio dell'alternanza.
o In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé la IG per un mese, anche consecutivo, da concordare tra loro di anno in anno entro il mese di maggio.
o quanto alla IG , il padre corrisponderà alla signora un assegno mensile a PE1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della IG pari ad € 1.400,00, entro e non oltre il giorno PE1
15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova, ad esclusione della retta per la scuola privata di , ricompresa PE1 nell'assegno di mantenimento ordinario;
c. quanto alla moglie, il signor orrisponderà alla stessa, a titolo di assegno Parte_1 divorzile, un assegno mensile di € 600,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 15 nato il [...] a [...] , e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...] , contraevano matrimonio concordatario in
[...]
data 31.08.1999 in DI , trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Padova al n. 263 p. II S.B anno 1999 .
PE Dalla loro unione nascevano le figlie in data 24/02/2001 ed in data PE1
01/11/2010.
Con ricorso congiunto depositato in data 14/08/2019 avanti al Tribunale di Padova, rubricato al n° 5883/2019 RG, i coniugi e chiedevano disporsi la Parte_1 CP_1
separazione personale, alle condizioni ivi indicate. Al termine del procedimento il Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi con decreto n° cron. 10120/2019 del
24/12/2019.
Nelle more, la SI.ra veniva nominata dal Giudice Tutelare del Tribunale CP_1
PE di Padova quale amministratrice di sostegno della IG .
In data 17.01.2024 epositava ricorso chiedendo che Parte_1
venisse pronunciata la sentenza di divorzio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
La convenuta si costituiva, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle proprie condizioni.
All'udienza del 09.05.2024 comparivano entrambe le parti e, il Giudice, sentitele tentata inutilmente la conciliazione, si riservava;
quindi, con separata ordinanza emanava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 cpc: “
1) dispone l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
2) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con la IG minore;
3) conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IG minore, la somma di euro 1.400,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo
Tribunale;
pagina 4 di 15 4) conferma a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla convenuta, entro il giorno
5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento, che, tuttavia, riduce (con decorrenza dalla data odierna) alla somma di euro 500,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
dal canto suo, non risulta che la madre percepisca alcun compenso per l'attività di ADS a favore della IG primogenita (il cui patrimonio e reddito non può essere considerato a vantaggio della madre)
5) dispone che la IG possa incontrare il padre e stare da lui quando vuole, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, previo accordo tra i genitori;
in particolare, dispone che la IG soggiornerà presso il padre almeno secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico, o a casa della madre nel periodo non scolastico;
- durante le vacanze natalizie, la settimana di Natale (dal 25 dicembre al 30 dicembre)
o la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con ciascun genitore, ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando negli anni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- in modo alternato le ulteriori festività con ciascun genitore”;
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice non ammetteva ulteriori prove ed invitava le parti a produrre in vista della successiva udienza le dichiarazioni dei redditi nel frattempo depositate.
Il Giudice rilevava, inoltre, che non era stato prodotto il certificato integrale dell'atto di matrimonio ed invitava le parti a produrlo e fissava la udienza di remissione della causa in decisione al 24.10.24 in modalità cartolare ed assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis
28 cpc.
Entrambe le parti depositavano entro i termini previsti le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
****
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Giudice.
pagina 5 di 15 Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
***
Quanto ai provvedimenti inerenti alla IG minore si osserva quanto segue.
Alla luce delle circostanze dedotte in atti, ricorrono tutte le condizioni per confermare l'affidamento condiviso della minore, considerato che entrambi i genitori appaiono idonei a ricoprire il ruolo di figure genitoriali, con la capacità di garantire alla minore un ambiente equilibrato e stabile.
Inoltre, è stato accertato che le parti sono concordi circa il collocamento prevalente della minore presso la madre, la sig.ra alla quale sarà, pertanto, assegnata la casa CP_1
coniugale al fine di continuare a viverci con la IG minorenne;
l'assegnazione della residenza presso la madre, infatti, contribuirà a mantenere inalterate le abitudini e le relazioni familiari e sociali della minore, così da tutelarne al meglio il benessere e la serenità.
Quanto al mantenimento di , sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a PE1
contribuire al suo mantenimento, così come confermato dalla giurisprudenza di legittimità
“la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei rispettivi redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggi di proprietà (cfr. Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti (Cass.
n. 4811/2018, Cass. n. 16739/2020, Cass. n. 19299/2020, Cass. n. 28483/2022; Cass. n.
4145/2023), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013), in osservanza di un principio di proporzionalità, che non va attuato considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell'assegno perequativo, ma che va perseguito sia comparando le condizioni economiche dei genitori, sia focalizzando le esigenze del figlio che l'assegno è volto a soddisfare, alla luce dei criteri indicati dall'art. 337 ter c.c., per la corretta commisurazione del contributo” (Cass. n.
15215/2023);
pagina 6 di 15 In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., è, pertanto, necessario considerare vari aspetti della situazione economica e professionale dei genitori, al fine di adottare la decisione più equa per il benessere di . PE1
In particolare, la madre, che risiede nella casa familiare insieme alla IG, provvede in via prevalente alla cura e all'accudimento della minore, dovendo altresì garantire vitto e alloggio e provvedere al pagamento delle spese di mantenimento dell'immobile, comprese le utenze, la manutenzione e altre spese correnti, ad eccezione delle rate mensili del mutuo di cui si fa carico il sig. Parte_1
La sig.ra svolge un'attività lavorativa come gestore di un bar;
come risulta dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi e dagli estratti conto bancari della moglie (doc. 4 e 5), l'attività relativa al bar-chiosco non assicura alla moglie, per il momento, la doverosa autosufficienza economica. Il chiosco, invero, risulta avere avuto perdite nel 2022 e un utile esiguo nel 2023
(doc. 6 e 10 nella dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023 come reddito da partecipazione in società è indicato l'importo di euro 3.072); come socia accomandataria della società
URCA S.a.s. di IO LA & C., risulta avere percepito, stando al bilancio del 2023, un utile annuo di 4.387,44 euro (doc.6). Non può essere considerato ai fini delle statuizioni economiche della presente pronuncia il fatto che la moglie abbia negli anni percepito 2000 euro di assegno di mantenimento (per sé e per la minore) ed abbia girato sul suo conto 1200
PE euro al mese dal conto della IG maggiorenne nonché l'affitto per l'immobile di (così le qualifica il marito stesso), perché emolumenti che sono andati al mantenimento rispettivamente proprio (600 euro), della minore (1400 euro) e della maggiorenne (1200 euro oltre affitto) che vive con lei e presenta anche problemi di salute (la somma prelevata dal PE conto di non è il compenso della madre quale ads della stessa, neppure previsto).
In verità, il marito indica come reddito della moglie la somma di euro 31.885, ma ciò
è riferito al 2021, non appare riproposto negli anni seguenti e in ogni caso, ricomprende anche l'assegno da lui pagato per l'importo di 7.500 euro;
quanto al bar, il marito sostiene che i bassi redditi della moglie abbiano “margini di miglioramento”, perché i beni produttivi potrebbero avere una resa maggiore ed adombra il fatto che vi siano entrate non dichiarate;
le affermazioni restano, tuttavia, sfornite di prova, mentre resta provato in causa l'esiguità del reddito della moglie nel presente periodo, come, peraltro, si evince anche dagli estratti conto.
pagina 7 di 15 Il sig. libero professionista, presenta una situazione economica Parte_1
decisamente più favorevole, come risulta dalle dichiarazioni rese in udienza e dai documenti allegati agli atti. Il suo reddito mensile, da lui dichiarato in udienza, è pari a circa 5.000 euro netti (4.000+1000). Il fatto che sia socio e amministratore unico della società Parte_2
nonché della , rafforza ulteriormente la sua posizione economica,
[...] Controparte_2
decisamente più solida rispetto a quella della moglie.
Sul punto la moglie nella propria conclusionale evidenzia che il marito opera, oltre che con la ditta individuale, con le seguenti società:
Part 1) la società di cui il marito è Amministratore unico (doc. 2); Parte_2
2) la società (doc. 3), che si occupa di servizi di organizzazione Controparte_2
di eventi in conto proprio. Si consideri che la nuova società ha incassato ingenti utili CP_2
da una società collegata, g&g srl, per euro 90.167 nel 2021 e sta iniziando una nuova attività nel 2024 (cfr. doc. 3 e 7). Attualmente l'attore non risulta più socio della società collegata, g&g srl, ragione per cui si deduce che abbia ceduto le relative quote a fronte di un corrispettivo;
3) la società Cooofe Srl di cui il sig. possiede una partecipazione per la Parte_1
quota del 5,03%. Dalla documentazione allegata dal ricorrente (cfr. doc. 22 – 24 di controparte), emerge che la società si occupa, tra l'altro, di: acquisto, vendita, gestione di ambienti e di esercizi di ristorazione e di bar;
locazione
e sub locazione di impianti, attrezzature, macchinari e degli ambienti relativi a locali;
produzione e distribuzione all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari in genere, freschi e/o conservati, nonché di bevande, alcoolici, superalcoolici in osservanza alle disposizioni comunali e di pubblica sicurezza e, in particolare, torrefazione ed il commercio di caffè; prestazione di servizi di assistenza e consulenza, nel campo della commercializzazione di prodotti alimentari e della gestione della formazione del personale.
Inoltre, la società possiede tre unità locali e ha ben 10 dipendenti (Cfr. Doc. 22 – 24 di controparte).
Dato che il marito imprenditore opera non solo attraverso la ditta individuale, ma anche mediante le tre società sopraddette, le dichiarazioni dei redditi PERSONE FISICHE
pagina 8 di 15 prodotte da controparte, rappresentano fiscalmente solo una parte della sua attività imprenditoriale.
La moglie precisa ancora che Dall'analisi del conto corrente 53570 del marito, si ricava che egli percepisce i seguenti ulteriori importi (relativi in particolare a compensi e rimborso spese come Amministratore e compensi relativi ad associazioni sportive) che non risultano nelle dichiarazioni dei redditi
Anno 2021
€ 2.000,00 – rimborso spese amministratore CP_2
€ 2.000,00 – Parte_2
€ 4.000,00 - Parte_2
Anno 2022
€ 11.500,00 – rimborso spese amministratore CP_2
€ 10.000,00 – compenso amministratore CP_2
€ 12.200,00 – rimborso spese Parte_2
€ 18.500,00 – restituzione di un prestito
Anno 2023
€ 10.000,00 – rimborso spese Parte_2
€ 17.000,00 – riceve la restituzione di un finanziamento Parte_2
€ 8.500,00 – versamenti in contanti di cui non vi è causale
€ 8.000,00 – ASD compensi sportivi (esenti IRPEF e quindi non indicati in dichiarazione).
La moglie lamenta che il marito sostenga erroneamente di percepire solo le somme indicate nella dichiarazione dei redditi, perché le spese da lui stesso indicate in 6.000 euro circa al mese ed afferenti al suo tenore di vita, sono ben maggiori di tali redditi, che, evidentemente, sarebbero superiori e idonei a sostenere le spese. A tale proposito, scrive la moglie: Dal modello reddituale del 2023 al quadro LM risulta, infatti, un reddito mensile di
€ 3.171,70 (reddito retto 40.064,00 – imposta netta 2003,00 = 3171,70), reddito che è pari alla metà delle spese sostenute dal sig. Parte_1
L'esistenza di ulteriori redditi non menzionati, anche se verisimile, resta priva di riscontro per importi eccedenti la somma di 5.000 (4000+1000) euro al mese, dallo stesso pagina 9 di 15 marito indicata in udienza come suo reddito mensile (il marito quantifica in 4000 euro le proprie spese fisse personali - cfr pag. 8 della conclusionale).
E' stata, quindi, provata la disparità reddituale tra i coniugi e un miglioramento della situazione economica del marito, che, come da lui dichiarato in udienza, ha iniziato una altra collaborazione con una azienda e vende dolci;
questo lavoro gli rende circa 1.000 euro netti al mese;
anche la moglie ha migliorato la propria situazione perché lavora e percepisce degli utili, anche se modesti;
in definitiva, entrambi hanno visto migliorare le loro condizioni economiche, ma il marito in misura ben maggiore.
Quanto al fatto che il marito si è spogliato di proprietà a favore della moglie e delle figlie, la circostanza appare in questo caso irrilevante rispetto all'assegno per la minore, perché in tal modo egli garantisce l'abitazione alla famiglia, pur continuando a percepire un reddito significativo;
verrà, invece, considerata per l'assegno alla moglie.
Ulteriore aspetto da considerare è che la sig.ra è assegnataria della casa CP_1
familiare, il che comporta per lei un risparmio significativo, in quanto non è tenuta a sostenere il pagamento di un canone di locazione. Al contrario, il sig. si trova a Parte_1
dover affrontare il pagamento di un canone mensile per l'abitazione in cui risiede, pari a
1.000 euro al mese, nonché la rata del mutuo sulla casa familiare (1000 euro al mese circa).
Quanto al fatto che il marito sosterrebbe personalmente spese per la minore quando è presso di lui, la circostanza non appare idonea a motivare la riduzione richiesta dell'assegno per la minore perché già in sede di separazione si prevedeva che il padre trascorresse del tempo con la IG. Peraltro, le esigenze della IG sono aumentate con la sua crescita.
Non risultando modifiche sostanziali rispetto alla situazione in essere al momento dell'ordinanza che conteneva i provvedimenti provvisori, si ritiene opportuno confermare quanto disposto in tale sede. Pertanto, si considera congruo mantenere il contributo di mantenimento della IG minore, a carico del padre, nella misura di € 1.400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Padova del 17 gennaio 2017, nelle spese straordinarie non è compresa la retta per la scuola privata frequentata da , ricompresa invece nella determinazione PE1 dell'importo dell'assegno di mantenimento ordinario.
***
pagina 10 di 15 Quanto al diritto di visita di , si conferma quanto disposto in sede di provvisori PE1
essendo le proposte avanzate dalle parti non dissimili tra loro e non essendo stata mossa alcuna doglianza specifica in ordine alle previsioni dei provvisori;
si ritiene, pertanto, opportuno dare seguito al piano condiviso, che prevede, innanzitutto, una libertà di visita a favore del padre, compatibile con gli impegni e le necessità della minore, e previo accordo con la madre. Tale soluzione risulta conforme all'interesse superiore della minore, che ha il diritto di vedere e soggiornare presso il padre quando lo desideri, sempre nel rispetto delle necessità organizzative e degli impegni di entrambi i genitori.
Tuttavia, è necessario stabilire un regime minimo di visita non derogabile, che si rifà
a quanto proposto dal padre, in quanto si ritiene che, nelle fasce orarie da lui indicate, egli sia nelle condizioni migliori per poter seguire e accudire la minore.
***
Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento della moglie, quello previsto in sede di omologa della separazione è stato ridotto con la ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc da 600 a 500 euro, perché la moglie ha trovato una occupazione anche se il reddito ricavato appare modesto;
fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'assegno conserva natura di assegno di mantenimento, mentre il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone l'avvenuta pronuncia della sentenza di divorzio (e decorrerà dal passaggio in giudicato della stessa)
Quanto all'assegno divorzile, va ricordato che secondo la Corte di Cassazione a SSUU
(Sentenza n. 18287 del 11/07/2018) all'assegno divorzile deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970; il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di pagina 11 di 15 quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Inoltre, all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Peraltro, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Tale orientamento della Suprema Corte a SSUU è stato anche di recente ribadito, con ulteriori precisazioni dalla stessa Cassazione, secondo cui l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cass. Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 ).
Ciò posto in linea generale, appare necessario procedere all'esame della situazione economica delle parti come documentata in causa delle stesse.
Parte ricorrente ha prodotto nel ricorso introduttivo le Dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2022, 2023, ove per l'anno 2020 (periodo di imposta 2019) risulta un
REDDITO REGIME FORFETARIO pari a 43.215,00 euro, per l'anno 2022 (periodo di pagina 12 di 15 imposta 2021) di ammontare pari a 43.550,00 euro (reddito regime forfettario) e per l'anno
2023 (periodo di imposta 2022) pari a 43.009,00 euro (reddito regime forfettario); per l'anno
2023, dichiarazione del 2024 il reddito complessivo è stato di 46.554 euro. Lo stesso ha, inoltre, dichiarato in sede di udienza di percepire circa 5.000,00 euro al mese, avendo iniziato una collaborazione con una società che gli procura un'entrata ulteriore pari a euro 1000,00 al mese.
Il sig. ha poi precisato di farsi attualmente carico della spesa di ammontare Parte_1
pari a € 1.000,00 circa per rata del mutuo ipotecario sulla casa familiare;
nonché di €
1.045,00 per canone di locazione della casa dove vive.
Passando, quindi, all'esame della situazione economica della resistente, la stessa ha allegato le Dichiarazione dei redditi relative agli anni 2021, 2022 e 2023 da cui emerge, per il 2021 (periodo di imposta 2020), un REDDITO COMPLESSIVO pari a 7.832,00 euro, per il 2022 (periodi di imposta 2021), pari a 31.885,00, per il 2023 (periodo di imposta 2022), pari a euro 8.881,00; per il 2023 dichiarazione 2024 il reddito complessivo è stato di euro
8788; la sig.ra risulta essere socia accomandataria della società URCA S.a.s. di IO CP_1
LA & C., la quale, stando al bilancio del 2023, le ha corrisposto un utile annuo di 4.387,44 euro. La resistente gode, infine, del diritto di usufrutto vita natural durante dell'abitazione familiare (appartamento e garage).
Il matrimonio è durato circa 25 anni e parte resistente ha dedotto di aver rinunciato, di comune accordo con il coniuge, a lavorare durante il matrimonio per occuparsi in via
PE prevalente della cura della famiglia, in particolar modo per accudire la IG , invalida dalla nascita, e dal 2010 anche della secondogenita . È solo dal 2019 che la sig.ra PE1
ha ottenuto la concessione comunale per gestire un “chiosco” stagionale, sull'argine CP_1
di Terranegra.
Il sig. ha, invece, sempre lavorato e ciò gli ha consentito di progredire con Parte_1
la propria carriera imprenditoriale nonché di incrementare le proprie entrate mensili.
Alla luce, quindi, della documentazione prodotta e sopra esaminata, considerata la durata del matrimonio, l'età della resistente (52 anni), le difficoltà ulteriori che la sig.ra PE affronta e, ha dovuto affrontare, nel crescere e prendersi cura della IG , la sua CP_1
perdita di chance lavorative (e pensionistiche) dovuta alla decisione, secondo lei presa di comune accordo con il marito, ma quanto meno accettata di fatto e quindi condivisa dallo pagina 13 di 15 stesso, di dedicarsi esclusivamente alla famiglia ricoprendo il ruolo di casalinga fino al 2019, nonché la differenza tra i redditi dichiarati da entrambi i coniugi, si ritine opportuno riconoscere nei confronti della sig. un assegno divorzile di ammontare pari ad euro CP_1
500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. La decisione tiene conto anche della attribuzione alla moglie dell'usufrutto sulla casa familiare e del fatto che anche lei deve contribuire al mantenimento della minore.
Quanto alle spese legali, attesa la natura della causa e la prevalente soccombenza di parte ricorrente, le spese del procedimento vengono poste a carico del sig. Parte_1
secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022 in
€ 7.616,00 (pari ad € 1.701 per fase di studio ed € 1.204 per fase introduttiva, € 1.806 per fase istruttoria e € 2.905,00 per fare decisionale) oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al
15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
, contratto in data 31.08.1999 in DI , trascritto nel Parte_1 CP_1
relativo registro degli atti di Stato Civile di quel comune e del Comune di Padova al n. 263
p. II S.B anno 1999; ordina all'ufficiale di Stato Civile dei predetti Comuni di procedere alle annotazioni di rito;
2) conferma l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con la IG minore;
4) conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IG minore, la somma di euro 1400,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo
Tribunale; pagina 14 di 15 5) pone a carico del sig. il versamento in favore della ricorrente, a mezzo Parte_1
di bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 500,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
6) conferma che la IG minore possa incontrare il padre e stare da lui quando vuole, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, previo accordo tra i genitori;
in particolare, dispone che la IG minore soggiornerà presso il padre almeno secondo il seguente calendario:
a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando la riporterà
a scuola nel periodo scolastico, o a casa della madre nel periodo non scolastico;
durante le vacanze natalizie, la settimana di Natale (dal 25 dicembre al 30 dicembre)
o la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con ciascun genitore, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando negli anni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
in modo alternato le ulteriori festività con ciascun genitore;
7) condanna il sig. in quanto soccombente, al pagamento alla controparte Parte_1
delle spese legali che ammontano, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M.
147/2022 in € 7.616,00 (pari ad € 1.701 per fase di studio ed € 1.204 per fase introduttiva,
€ 1.806 per fase istruttoria e € 2.905,00 per fare decisionale) oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 5.11. 2024.
Il Presidente Cinzia Balletti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Chiara Bitozzi Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 338/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CASINI ROPA IACOPO Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Paganin Gianna Convenuta CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- in via istruttoria: come da proprie memorie ex art. 473 bis 17, commi 1 e 3, c.p.c. in atti, depositate rispettivamente il 19/04/2024 ed il 03/05/2024;
- nel merito: come da propria memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c. in atti, depositata il 19/04/2024.
Per parte attrice nel merito, come indicato nella memoria:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale emissione dei provvedimento temporanei ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità con quanto di seguito indicato:
pagina 1 di 15 1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 21/08/1999 in Comune di Tropea, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Padova al N. 263 P. 2, serie B, vol. 02, anno 1999, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di effettuare le conseguenziali annotazioni;
2) confermare l'affido condiviso della figli ad entrambi i genitori con residenza anagrafica PE1 e collocazione prevalente presso la madre;
3) disporre che il SI possa vedere e tenere con sé la figli quando Parte_1 PE1 vuole, previo accordo con la madre, e quantomeno come segue: a) ogni settimana il mercoledì ed il giovedì dalle ore 19:30 fino al mattino seguente quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico, ovvero a casa della madre nel periodo non scolastico;
b) a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico, o a casa della madre nel periodo non scolastico;
4) disporre che il SI. si occupi dei compiti di cura ed assistenza delle Parte_1 figlie (oltre ai periodi di permanenza delle stesse presso la sua abitazione), anche tutti i mercoledì ed i giovedì dalle ore 08:30 in poi nonché, a settimane alterne, il venerdì dalle ore 08:30 in poi;
5) confermare che la figli trascorra in modo alternato le festività con ciascun genitore, e
PE1 quindi: a) durante le vacanze natalizie, trascorra la settimana di Natale (dal 25 dicembre al 30
PE1 dicembre) o la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con ciascun genitore, ad anni alterni;
b) durante le vacanze pasquali, trascorra tre giorni consecutivi con ciascun genitore,
PE1 alternando negli anni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; c trascorra in modo alternato le ulteriori festività con ciascun genitore;
PE1 d) durante le vacanze estive, trascorra sino a n° 4 settimane, anche consecutive, con
PE1 ciascun genitore, con alternanza dei relativi periodi negli anni;
6) disponga l'obbligo a carico del SI di versare alla SI.r , Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile per l'importo ritenuto congruo e comunque non superiore ad € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG;
tale PE1 contributo dovrà ritenersi comprensivo della retta per la scuola privata frequentata dalla minore;
con automatica rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere dalla data di emissione del provvedimento conclusivo del giudizio;
7) disponga l'obbligo di ciascun genitore di rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per la IG (con applicazione di quanto previsto dal Protocollo adottato dal PE1 Tribunale di Padova oppure forfettizzabili in accordo tra i genitori) ad esclusione della retta per la scuola privata frequentata da , ricompresa nella determinazione dell'importo PE1 dell'assegno di mantenimento ordinario;
8) revochi ogni obbligo a carico del ricorrente di somministrazione periodica a favore della resistente. Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di ingiustificata opposizione.”
Per parte convenuta:
nel merito: come da propria memoria, in atti, depositata in data 5 aprile 2024; in via istruttoria: come da propria memoria, in atti, depositata in data 29 aprile 2024.
Per parte convenuta nel merito, come indicato nella memoria:
pagina 2 di 15 Tanto premesso, la resistente, ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'Autorità Intestata voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
o affidare la IG minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre. I genitori PE1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la IG, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fintantoché la IG permarrà con ciascuno di loro;
o La casa coniugale, sita a Padova, Via G. Verci n. 7, int. 4, viene assegnata alla madre, la quale continuerà a risiedervi con le figlie e;
PE2 PE1
o Il padre potrà vedere e tenere con sé la IG quando vuole, previo accordo con la madre PE1
e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la IG secondo il seguente calendario:
o a weekend alternati, dal venerdì, con pernotto, fino al lunedì mattina, quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico o a casa dalla madre nel periodo non scolastico;
o tutte le settimane, nelle giornate del martedì e del mercoledì dalle ore 19:30 fino al mattino successivo, quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico o a casa dalla madre nel periodo non scolastico.
o In ordine alle principali festività, i genitori terranno con sé la IG secondo il seguente calendario:
o quanto alle vacanze natalizie, continuerà a trascorrere, come da tradizione, la Vigilia di PE1
Natale (24 dicembre) con la madre. Inoltre, le IG trascorrerà la settimana di Natale (dal 25 Dicembre al 30 Dicembre con pernotto) o la settimana di Capodanno (dal 31 Dicembre al 06
Gennaio con pernotto) con ciascun genitore, ad anni alterni;
o quanto alle vacanze pasquali, la IG trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
o la IG trascorrerà, poi, le ulteriori festività con ciascun genitore secondo il consueto principio dell'alternanza.
o In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé la IG per un mese, anche consecutivo, da concordare tra loro di anno in anno entro il mese di maggio.
o quanto alla IG , il padre corrisponderà alla signora un assegno mensile a PE1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della IG pari ad € 1.400,00, entro e non oltre il giorno PE1
15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova, ad esclusione della retta per la scuola privata di , ricompresa PE1 nell'assegno di mantenimento ordinario;
c. quanto alla moglie, il signor orrisponderà alla stessa, a titolo di assegno Parte_1 divorzile, un assegno mensile di € 600,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 15 nato il [...] a [...] , e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...] , contraevano matrimonio concordatario in
[...]
data 31.08.1999 in DI , trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Padova al n. 263 p. II S.B anno 1999 .
PE Dalla loro unione nascevano le figlie in data 24/02/2001 ed in data PE1
01/11/2010.
Con ricorso congiunto depositato in data 14/08/2019 avanti al Tribunale di Padova, rubricato al n° 5883/2019 RG, i coniugi e chiedevano disporsi la Parte_1 CP_1
separazione personale, alle condizioni ivi indicate. Al termine del procedimento il Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi con decreto n° cron. 10120/2019 del
24/12/2019.
Nelle more, la SI.ra veniva nominata dal Giudice Tutelare del Tribunale CP_1
PE di Padova quale amministratrice di sostegno della IG .
In data 17.01.2024 epositava ricorso chiedendo che Parte_1
venisse pronunciata la sentenza di divorzio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
La convenuta si costituiva, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle proprie condizioni.
All'udienza del 09.05.2024 comparivano entrambe le parti e, il Giudice, sentitele tentata inutilmente la conciliazione, si riservava;
quindi, con separata ordinanza emanava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 cpc: “
1) dispone l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
2) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con la IG minore;
3) conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IG minore, la somma di euro 1.400,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo
Tribunale;
pagina 4 di 15 4) conferma a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla convenuta, entro il giorno
5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento, che, tuttavia, riduce (con decorrenza dalla data odierna) alla somma di euro 500,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
dal canto suo, non risulta che la madre percepisca alcun compenso per l'attività di ADS a favore della IG primogenita (il cui patrimonio e reddito non può essere considerato a vantaggio della madre)
5) dispone che la IG possa incontrare il padre e stare da lui quando vuole, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, previo accordo tra i genitori;
in particolare, dispone che la IG soggiornerà presso il padre almeno secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico, o a casa della madre nel periodo non scolastico;
- durante le vacanze natalizie, la settimana di Natale (dal 25 dicembre al 30 dicembre)
o la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con ciascun genitore, ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando negli anni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- in modo alternato le ulteriori festività con ciascun genitore”;
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice non ammetteva ulteriori prove ed invitava le parti a produrre in vista della successiva udienza le dichiarazioni dei redditi nel frattempo depositate.
Il Giudice rilevava, inoltre, che non era stato prodotto il certificato integrale dell'atto di matrimonio ed invitava le parti a produrlo e fissava la udienza di remissione della causa in decisione al 24.10.24 in modalità cartolare ed assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis
28 cpc.
Entrambe le parti depositavano entro i termini previsti le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
****
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Giudice.
pagina 5 di 15 Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
***
Quanto ai provvedimenti inerenti alla IG minore si osserva quanto segue.
Alla luce delle circostanze dedotte in atti, ricorrono tutte le condizioni per confermare l'affidamento condiviso della minore, considerato che entrambi i genitori appaiono idonei a ricoprire il ruolo di figure genitoriali, con la capacità di garantire alla minore un ambiente equilibrato e stabile.
Inoltre, è stato accertato che le parti sono concordi circa il collocamento prevalente della minore presso la madre, la sig.ra alla quale sarà, pertanto, assegnata la casa CP_1
coniugale al fine di continuare a viverci con la IG minorenne;
l'assegnazione della residenza presso la madre, infatti, contribuirà a mantenere inalterate le abitudini e le relazioni familiari e sociali della minore, così da tutelarne al meglio il benessere e la serenità.
Quanto al mantenimento di , sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a PE1
contribuire al suo mantenimento, così come confermato dalla giurisprudenza di legittimità
“la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei rispettivi redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggi di proprietà (cfr. Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti (Cass.
n. 4811/2018, Cass. n. 16739/2020, Cass. n. 19299/2020, Cass. n. 28483/2022; Cass. n.
4145/2023), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013), in osservanza di un principio di proporzionalità, che non va attuato considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell'assegno perequativo, ma che va perseguito sia comparando le condizioni economiche dei genitori, sia focalizzando le esigenze del figlio che l'assegno è volto a soddisfare, alla luce dei criteri indicati dall'art. 337 ter c.c., per la corretta commisurazione del contributo” (Cass. n.
15215/2023);
pagina 6 di 15 In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., è, pertanto, necessario considerare vari aspetti della situazione economica e professionale dei genitori, al fine di adottare la decisione più equa per il benessere di . PE1
In particolare, la madre, che risiede nella casa familiare insieme alla IG, provvede in via prevalente alla cura e all'accudimento della minore, dovendo altresì garantire vitto e alloggio e provvedere al pagamento delle spese di mantenimento dell'immobile, comprese le utenze, la manutenzione e altre spese correnti, ad eccezione delle rate mensili del mutuo di cui si fa carico il sig. Parte_1
La sig.ra svolge un'attività lavorativa come gestore di un bar;
come risulta dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi e dagli estratti conto bancari della moglie (doc. 4 e 5), l'attività relativa al bar-chiosco non assicura alla moglie, per il momento, la doverosa autosufficienza economica. Il chiosco, invero, risulta avere avuto perdite nel 2022 e un utile esiguo nel 2023
(doc. 6 e 10 nella dichiarazione dei redditi 2024 per il 2023 come reddito da partecipazione in società è indicato l'importo di euro 3.072); come socia accomandataria della società
URCA S.a.s. di IO LA & C., risulta avere percepito, stando al bilancio del 2023, un utile annuo di 4.387,44 euro (doc.6). Non può essere considerato ai fini delle statuizioni economiche della presente pronuncia il fatto che la moglie abbia negli anni percepito 2000 euro di assegno di mantenimento (per sé e per la minore) ed abbia girato sul suo conto 1200
PE euro al mese dal conto della IG maggiorenne nonché l'affitto per l'immobile di (così le qualifica il marito stesso), perché emolumenti che sono andati al mantenimento rispettivamente proprio (600 euro), della minore (1400 euro) e della maggiorenne (1200 euro oltre affitto) che vive con lei e presenta anche problemi di salute (la somma prelevata dal PE conto di non è il compenso della madre quale ads della stessa, neppure previsto).
In verità, il marito indica come reddito della moglie la somma di euro 31.885, ma ciò
è riferito al 2021, non appare riproposto negli anni seguenti e in ogni caso, ricomprende anche l'assegno da lui pagato per l'importo di 7.500 euro;
quanto al bar, il marito sostiene che i bassi redditi della moglie abbiano “margini di miglioramento”, perché i beni produttivi potrebbero avere una resa maggiore ed adombra il fatto che vi siano entrate non dichiarate;
le affermazioni restano, tuttavia, sfornite di prova, mentre resta provato in causa l'esiguità del reddito della moglie nel presente periodo, come, peraltro, si evince anche dagli estratti conto.
pagina 7 di 15 Il sig. libero professionista, presenta una situazione economica Parte_1
decisamente più favorevole, come risulta dalle dichiarazioni rese in udienza e dai documenti allegati agli atti. Il suo reddito mensile, da lui dichiarato in udienza, è pari a circa 5.000 euro netti (4.000+1000). Il fatto che sia socio e amministratore unico della società Parte_2
nonché della , rafforza ulteriormente la sua posizione economica,
[...] Controparte_2
decisamente più solida rispetto a quella della moglie.
Sul punto la moglie nella propria conclusionale evidenzia che il marito opera, oltre che con la ditta individuale, con le seguenti società:
Part 1) la società di cui il marito è Amministratore unico (doc. 2); Parte_2
2) la società (doc. 3), che si occupa di servizi di organizzazione Controparte_2
di eventi in conto proprio. Si consideri che la nuova società ha incassato ingenti utili CP_2
da una società collegata, g&g srl, per euro 90.167 nel 2021 e sta iniziando una nuova attività nel 2024 (cfr. doc. 3 e 7). Attualmente l'attore non risulta più socio della società collegata, g&g srl, ragione per cui si deduce che abbia ceduto le relative quote a fronte di un corrispettivo;
3) la società Cooofe Srl di cui il sig. possiede una partecipazione per la Parte_1
quota del 5,03%. Dalla documentazione allegata dal ricorrente (cfr. doc. 22 – 24 di controparte), emerge che la società si occupa, tra l'altro, di: acquisto, vendita, gestione di ambienti e di esercizi di ristorazione e di bar;
locazione
e sub locazione di impianti, attrezzature, macchinari e degli ambienti relativi a locali;
produzione e distribuzione all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari in genere, freschi e/o conservati, nonché di bevande, alcoolici, superalcoolici in osservanza alle disposizioni comunali e di pubblica sicurezza e, in particolare, torrefazione ed il commercio di caffè; prestazione di servizi di assistenza e consulenza, nel campo della commercializzazione di prodotti alimentari e della gestione della formazione del personale.
Inoltre, la società possiede tre unità locali e ha ben 10 dipendenti (Cfr. Doc. 22 – 24 di controparte).
Dato che il marito imprenditore opera non solo attraverso la ditta individuale, ma anche mediante le tre società sopraddette, le dichiarazioni dei redditi PERSONE FISICHE
pagina 8 di 15 prodotte da controparte, rappresentano fiscalmente solo una parte della sua attività imprenditoriale.
La moglie precisa ancora che Dall'analisi del conto corrente 53570 del marito, si ricava che egli percepisce i seguenti ulteriori importi (relativi in particolare a compensi e rimborso spese come Amministratore e compensi relativi ad associazioni sportive) che non risultano nelle dichiarazioni dei redditi
Anno 2021
€ 2.000,00 – rimborso spese amministratore CP_2
€ 2.000,00 – Parte_2
€ 4.000,00 - Parte_2
Anno 2022
€ 11.500,00 – rimborso spese amministratore CP_2
€ 10.000,00 – compenso amministratore CP_2
€ 12.200,00 – rimborso spese Parte_2
€ 18.500,00 – restituzione di un prestito
Anno 2023
€ 10.000,00 – rimborso spese Parte_2
€ 17.000,00 – riceve la restituzione di un finanziamento Parte_2
€ 8.500,00 – versamenti in contanti di cui non vi è causale
€ 8.000,00 – ASD compensi sportivi (esenti IRPEF e quindi non indicati in dichiarazione).
La moglie lamenta che il marito sostenga erroneamente di percepire solo le somme indicate nella dichiarazione dei redditi, perché le spese da lui stesso indicate in 6.000 euro circa al mese ed afferenti al suo tenore di vita, sono ben maggiori di tali redditi, che, evidentemente, sarebbero superiori e idonei a sostenere le spese. A tale proposito, scrive la moglie: Dal modello reddituale del 2023 al quadro LM risulta, infatti, un reddito mensile di
€ 3.171,70 (reddito retto 40.064,00 – imposta netta 2003,00 = 3171,70), reddito che è pari alla metà delle spese sostenute dal sig. Parte_1
L'esistenza di ulteriori redditi non menzionati, anche se verisimile, resta priva di riscontro per importi eccedenti la somma di 5.000 (4000+1000) euro al mese, dallo stesso pagina 9 di 15 marito indicata in udienza come suo reddito mensile (il marito quantifica in 4000 euro le proprie spese fisse personali - cfr pag. 8 della conclusionale).
E' stata, quindi, provata la disparità reddituale tra i coniugi e un miglioramento della situazione economica del marito, che, come da lui dichiarato in udienza, ha iniziato una altra collaborazione con una azienda e vende dolci;
questo lavoro gli rende circa 1.000 euro netti al mese;
anche la moglie ha migliorato la propria situazione perché lavora e percepisce degli utili, anche se modesti;
in definitiva, entrambi hanno visto migliorare le loro condizioni economiche, ma il marito in misura ben maggiore.
Quanto al fatto che il marito si è spogliato di proprietà a favore della moglie e delle figlie, la circostanza appare in questo caso irrilevante rispetto all'assegno per la minore, perché in tal modo egli garantisce l'abitazione alla famiglia, pur continuando a percepire un reddito significativo;
verrà, invece, considerata per l'assegno alla moglie.
Ulteriore aspetto da considerare è che la sig.ra è assegnataria della casa CP_1
familiare, il che comporta per lei un risparmio significativo, in quanto non è tenuta a sostenere il pagamento di un canone di locazione. Al contrario, il sig. si trova a Parte_1
dover affrontare il pagamento di un canone mensile per l'abitazione in cui risiede, pari a
1.000 euro al mese, nonché la rata del mutuo sulla casa familiare (1000 euro al mese circa).
Quanto al fatto che il marito sosterrebbe personalmente spese per la minore quando è presso di lui, la circostanza non appare idonea a motivare la riduzione richiesta dell'assegno per la minore perché già in sede di separazione si prevedeva che il padre trascorresse del tempo con la IG. Peraltro, le esigenze della IG sono aumentate con la sua crescita.
Non risultando modifiche sostanziali rispetto alla situazione in essere al momento dell'ordinanza che conteneva i provvedimenti provvisori, si ritiene opportuno confermare quanto disposto in tale sede. Pertanto, si considera congruo mantenere il contributo di mantenimento della IG minore, a carico del padre, nella misura di € 1.400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Padova del 17 gennaio 2017, nelle spese straordinarie non è compresa la retta per la scuola privata frequentata da , ricompresa invece nella determinazione PE1 dell'importo dell'assegno di mantenimento ordinario.
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pagina 10 di 15 Quanto al diritto di visita di , si conferma quanto disposto in sede di provvisori PE1
essendo le proposte avanzate dalle parti non dissimili tra loro e non essendo stata mossa alcuna doglianza specifica in ordine alle previsioni dei provvisori;
si ritiene, pertanto, opportuno dare seguito al piano condiviso, che prevede, innanzitutto, una libertà di visita a favore del padre, compatibile con gli impegni e le necessità della minore, e previo accordo con la madre. Tale soluzione risulta conforme all'interesse superiore della minore, che ha il diritto di vedere e soggiornare presso il padre quando lo desideri, sempre nel rispetto delle necessità organizzative e degli impegni di entrambi i genitori.
Tuttavia, è necessario stabilire un regime minimo di visita non derogabile, che si rifà
a quanto proposto dal padre, in quanto si ritiene che, nelle fasce orarie da lui indicate, egli sia nelle condizioni migliori per poter seguire e accudire la minore.
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Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento della moglie, quello previsto in sede di omologa della separazione è stato ridotto con la ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc da 600 a 500 euro, perché la moglie ha trovato una occupazione anche se il reddito ricavato appare modesto;
fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'assegno conserva natura di assegno di mantenimento, mentre il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone l'avvenuta pronuncia della sentenza di divorzio (e decorrerà dal passaggio in giudicato della stessa)
Quanto all'assegno divorzile, va ricordato che secondo la Corte di Cassazione a SSUU
(Sentenza n. 18287 del 11/07/2018) all'assegno divorzile deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970; il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di pagina 11 di 15 quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Inoltre, all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Peraltro, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Tale orientamento della Suprema Corte a SSUU è stato anche di recente ribadito, con ulteriori precisazioni dalla stessa Cassazione, secondo cui l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cass. Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 ).
Ciò posto in linea generale, appare necessario procedere all'esame della situazione economica delle parti come documentata in causa delle stesse.
Parte ricorrente ha prodotto nel ricorso introduttivo le Dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2022, 2023, ove per l'anno 2020 (periodo di imposta 2019) risulta un
REDDITO REGIME FORFETARIO pari a 43.215,00 euro, per l'anno 2022 (periodo di pagina 12 di 15 imposta 2021) di ammontare pari a 43.550,00 euro (reddito regime forfettario) e per l'anno
2023 (periodo di imposta 2022) pari a 43.009,00 euro (reddito regime forfettario); per l'anno
2023, dichiarazione del 2024 il reddito complessivo è stato di 46.554 euro. Lo stesso ha, inoltre, dichiarato in sede di udienza di percepire circa 5.000,00 euro al mese, avendo iniziato una collaborazione con una società che gli procura un'entrata ulteriore pari a euro 1000,00 al mese.
Il sig. ha poi precisato di farsi attualmente carico della spesa di ammontare Parte_1
pari a € 1.000,00 circa per rata del mutuo ipotecario sulla casa familiare;
nonché di €
1.045,00 per canone di locazione della casa dove vive.
Passando, quindi, all'esame della situazione economica della resistente, la stessa ha allegato le Dichiarazione dei redditi relative agli anni 2021, 2022 e 2023 da cui emerge, per il 2021 (periodo di imposta 2020), un REDDITO COMPLESSIVO pari a 7.832,00 euro, per il 2022 (periodi di imposta 2021), pari a 31.885,00, per il 2023 (periodo di imposta 2022), pari a euro 8.881,00; per il 2023 dichiarazione 2024 il reddito complessivo è stato di euro
8788; la sig.ra risulta essere socia accomandataria della società URCA S.a.s. di IO CP_1
LA & C., la quale, stando al bilancio del 2023, le ha corrisposto un utile annuo di 4.387,44 euro. La resistente gode, infine, del diritto di usufrutto vita natural durante dell'abitazione familiare (appartamento e garage).
Il matrimonio è durato circa 25 anni e parte resistente ha dedotto di aver rinunciato, di comune accordo con il coniuge, a lavorare durante il matrimonio per occuparsi in via
PE prevalente della cura della famiglia, in particolar modo per accudire la IG , invalida dalla nascita, e dal 2010 anche della secondogenita . È solo dal 2019 che la sig.ra PE1
ha ottenuto la concessione comunale per gestire un “chiosco” stagionale, sull'argine CP_1
di Terranegra.
Il sig. ha, invece, sempre lavorato e ciò gli ha consentito di progredire con Parte_1
la propria carriera imprenditoriale nonché di incrementare le proprie entrate mensili.
Alla luce, quindi, della documentazione prodotta e sopra esaminata, considerata la durata del matrimonio, l'età della resistente (52 anni), le difficoltà ulteriori che la sig.ra PE affronta e, ha dovuto affrontare, nel crescere e prendersi cura della IG , la sua CP_1
perdita di chance lavorative (e pensionistiche) dovuta alla decisione, secondo lei presa di comune accordo con il marito, ma quanto meno accettata di fatto e quindi condivisa dallo pagina 13 di 15 stesso, di dedicarsi esclusivamente alla famiglia ricoprendo il ruolo di casalinga fino al 2019, nonché la differenza tra i redditi dichiarati da entrambi i coniugi, si ritine opportuno riconoscere nei confronti della sig. un assegno divorzile di ammontare pari ad euro CP_1
500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. La decisione tiene conto anche della attribuzione alla moglie dell'usufrutto sulla casa familiare e del fatto che anche lei deve contribuire al mantenimento della minore.
Quanto alle spese legali, attesa la natura della causa e la prevalente soccombenza di parte ricorrente, le spese del procedimento vengono poste a carico del sig. Parte_1
secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022 in
€ 7.616,00 (pari ad € 1.701 per fase di studio ed € 1.204 per fase introduttiva, € 1.806 per fase istruttoria e € 2.905,00 per fare decisionale) oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al
15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
, contratto in data 31.08.1999 in DI , trascritto nel Parte_1 CP_1
relativo registro degli atti di Stato Civile di quel comune e del Comune di Padova al n. 263
p. II S.B anno 1999; ordina all'ufficiale di Stato Civile dei predetti Comuni di procedere alle annotazioni di rito;
2) conferma l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con la IG minore;
4) conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IG minore, la somma di euro 1400,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo
Tribunale; pagina 14 di 15 5) pone a carico del sig. il versamento in favore della ricorrente, a mezzo Parte_1
di bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 500,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
6) conferma che la IG minore possa incontrare il padre e stare da lui quando vuole, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, previo accordo tra i genitori;
in particolare, dispone che la IG minore soggiornerà presso il padre almeno secondo il seguente calendario:
a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando la riporterà
a scuola nel periodo scolastico, o a casa della madre nel periodo non scolastico;
durante le vacanze natalizie, la settimana di Natale (dal 25 dicembre al 30 dicembre)
o la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con ciascun genitore, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando negli anni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
in modo alternato le ulteriori festività con ciascun genitore;
7) condanna il sig. in quanto soccombente, al pagamento alla controparte Parte_1
delle spese legali che ammontano, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M.
147/2022 in € 7.616,00 (pari ad € 1.701 per fase di studio ed € 1.204 per fase introduttiva,
€ 1.806 per fase istruttoria e € 2.905,00 per fare decisionale) oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 5.11. 2024.
Il Presidente Cinzia Balletti
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