Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1301/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difesi ai sensi Controparte_1 dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. Massimiliano Rallo
- resistente -
OGGETTO: pagamento ex indennità integrativa speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e nei rispettivi atti difensivi.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., del 20.2.2025, esaminate le note scritte, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 27.9.2022, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, deducendo: Controparte_1
− di essere dipendente dell'Amministrazione convenuta in qualità di docente di scuola elementare/materna;
− di avere prestato servizio presso istituzioni scolastiche estere dal 4.10.2018 al
31.8.2020;
− che il resistente, nel periodo di servizio svolto all'estero le ha corrisposto CP_1
l'Indennità Integrativa Speciale e, successivamente, ne ha chiesto la restituzione,
331,95 da effettuarsi sino a settembre 2023;
− che detta trattenuta risulta illegittima in quanto prevista da nota a verbale in calce all'art. 76, comma 3 del CCNL Comparto Scuola stipulato in data 24.7.2003- in relazione al conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare- ma non ripetuta nei successivi contratti collettivi del 7.12.2005 e del
29.11.2007.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e Parte_1
dichiarare l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall'Amministrazione resistente, nei riguardi dell'odierna ricorrente, per un importo corrispondente all'ex voce
Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.), relativamente al periodo di servizio svolto all'estero dal 4.10.2018 al 31.8.2020 ; - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, relative alla ex Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.), durante il suddetto servizio svolto all'estero, pari all'importo mensile di Euro €331,95, applicate sullo stipendio mensile nel periodo da ottobre 2020 a settembre 2023 ; e per l'effetto, - Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, relative all'ex indennità integrativa speciale (I.I.S.), pari all'importo mensile di Euro €331,95 nel periodo da ottobre 2020 a settembre 2023 oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il si è costituito in giudizio chiedendo il CP_2
rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria delle spese di lite
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire l'intero trattamento retributivo, comprensivo della ex voce indennità integrativa speciale in relazione al periodo in cui ha prestato servizio all'estero, già corrisposta dal e CP_1
Pag. 2 di 7 successivamente oggetto di recupero mediante una trattenuta mensile operata sullo stipendio a partire da ottobre 2020.
La pretesa restitutoria del ministero convenuto muove dall'art. 76 del CCNL Comparto
Scuola stipulato in data 24.07.2003 (quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003) e, in particolare, dalla nota a verbale posta in calce al suddetto articolo.
La norma pattizia evocata prevede che “A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”.
Con nota a verbale in calce al suddetto articolo è stato poi precisato che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti”.
Sulla interpretazione della disposizione pattizia da ultimo riportata, deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 17517/2023 e precedenti in essa citati: Cass.
10 luglio 2013 n. 17134; Cass. 8 11.2019 n. 28941) secondo cui la suddetta nota a verbale “va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 (CCNL 2006/2009), non essendo in tale contratto reiterata tale previsione.
Il successivo CCNL Comparto Scuola stipulato il 7.12.2005 (secondo biennio economico
2004-2005) non contiene infatti alcun riferimento all'indennità integrativa speciale, né riporta il contenuto della citata “nota a verbale” relativa alla trattenuta della detta indennità ai danni del personale in servizio all'estero. Parimenti, il CCNL Comparto Scuola sottoscritto in data
29.11.2007 (quadriennio giuridico 2006/2009, per il primo biennio economico 2006-2007) - dopo aver ribadito che l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare - non contiene la suindicata disposizione in ordine alla trattenuta della suddetta indennità con riguardo al personale che lavora all'estero.
Pag. 3 di 7 Difetta dunque, nel caso di specie, il titolo contrattuale fondante il diritto alla ripetizione delle somme già corrisposte dall'Amministrazione convenuta, individuato nella nota a verbale sopra richiamata, nella parte in cui stabiliva l'applicazione di una ritenuta sullo stipendio del personale in servizio all'estero, in misura pari alla indennità integrativa speciale.
Pienamente condivisibili risultano le argomentazioni della Corte d'Appello di Roma rese in fattispecie sovrapponibile alla odierna (sentenza n. 2705/2022) che qui si richiamano ex art. 118 disp att. c.p.c.: “È opportuno premettere che del d.lgs n. 165/2001, gli artt. 2 e 45 riservano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ed attribuiscono alla stessa il potere di derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse (cfr. fra le tante Cass. n. 10064/2016); che l'indennità integrativa speciale è stata istituita con la legge n. 324/1959, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta ad adeguamento periodico con decreto ministeriale, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall' ISTAT, adeguamento inizialmente previsto con cadenza annuale e poi divenuto, in successione, semestrale (legge n. 364/1975), trimestrale (legge n. 334/1979) e nuovamente semestrale (d.P.R. n. 13/1986); che a partire dal 1° maggio 1992 il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso ed è stata congelata la misura dell'indennità fino a quel momento maturata, nell'importo risultante all'esito del parziale conglobamento nel trattamento stipendiale dei pubblici dipendenti, disposto per legge (legge n. 37/1990, di conversione del d.l. n.
413/1989); che per effetto dei richiamati interventi normativi l'indennità in esame ha perduto nel tempo l'originaria natura, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima in aggiunta alla tredicesima mensilità (dall'anno 1976, in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 364/1975); che in conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. per il Comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sé stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio
1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002-2005, economico 2002-2003), all'art. 75, ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del
29 novembre 2007 - art. 77 - tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009); che
Pag. 4 di 7 l'importo di tale indennità concorre quindi, sulla base della previsione pattizia del 2003, a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sé stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959, laddove aveva previsto, all'art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 324/1959 (come modificato dalla legge n.
185/1960) che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge n. 13/1951, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile.
In altri termini, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede, attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, in quanto finalizzata all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, e ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero, perché diversamente vi sarebbe stata una duplicazione di emolumenti aventi la medesima finalità.
Successivamente, con la trasformazione della natura dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta emolumento retributivo
(si vedano anche, nello stesso senso, ancorché con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. nn.
27219/2017; Cass. n. 27220/2017; Cass. n. 23058/2014), sicché non si ravvisano ragioni che possano indurre a rimeditare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio, già resa dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 17134/2013, secondo cui la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. per il Comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo c.c.n.l. per il Comparto scuola del 29 novembre
2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione.
Tale orientamento resiste ai rilievi critici di frequente mossi, che partono da un presupposto erroneo, perché svalutano gli effetti del conglobamento e pretendono di continuare a valorizzare, nonostante la diversa volontà manifestata dalle parti collettive, l'originaria natura dell'indennità, ormai priva di significatività una volta mutato il titolo di corresponsione dell'importo, divenuto parte integrante del trattamento retributivo.
Pag. 5 di 7 Il richiamo alle disposizioni di legge con le quali, in occasione di precedenti conglobamenti, il legislatore ha espressamente escluso che gli stessi potessero produrre effetti sul complessivo trattamento economico spettante ai dipendenti in servizio presso sedi estere, non
è utile al riguardo, sia perché si invocano norme inapplicabili alla fattispecie, sia perché le stesse, indirettamente, confermano il principio, sul quale fa leva l'orientamento qui ribadito, secondo cui una volta divenuta l'indennità parte integrante del trattamento retributivo non vi
è più spazio per l'applicazione di quelle norme che presupponevano, invece, una diversa natura dell'emolumento, con la conseguenza che solo una espressa manifestazione di volontà del legislatore o delle parti collettive può impedire che il conglobamento produca anche effetti sul complessivo trattamento retributivo e sulla quantificazione di quegli emolumenti che assumono a base di calcolo lo stipendio tabellare.
A tal fine non è sufficiente il richiamo contenuto nell'art. 78 del c.c.n.l. de 29 novembre 2007 all'art. 2, comma 2, del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 che a sua volta rinvia agli “stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto per il predetto comparto il 24 luglio 2003”, perché attraverso il duplice rinvio viene confermato solo il conglobamento, ossia la ricomprensione nello stipendio tabellare delle somme originariamente corrisposte a titolo di indennità integrativa speciale, e quindi dal previsto aggiornamento delle tabelle retributive, nelle quali erano inseriti gli importi conglobati, non si può desumere la perdurante vigenza della disciplina dettata dall'art. 76 del c.c.n.l. del 2003 quanto agli effetti della nuova struttura della retribuzione”.
Non risulta condivisibile l'interpretazione offerta dal , (attraverso il richiamo CP_1 all'orientamento fornita dall' - cfr. doc. 2, fascicolo di parte resistente), il quale CP_3 sostiene che con l'art. 36, comma 3 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, laddove afferma: “Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare”, le parti contrattuali abbiano inteso far rivivere la nota a verbale all'art. 76, comma 3 del CCNL di
Comparto del 24.7.2003.
La ritenuta operata nei confronti del personale in servizio all'estero sullo stipendio metropolitano in misura corrispondente all'ex Indennità Integrativa Speciale non costituisce infatti effetto del conglobamento della stessa nella retribuzione, bensì una deroga a tale regola generale, espressione di una scelta delle parti contraenti di esclusione della corresponsione dell'importo conglobato nei confronti della specifica categoria. Trattasi di una deroga alla regola generale di cui all'art. 76 in danno del personale in servizio all'estero mai più reiterata
Pag. 6 di 7 nei successivi contratti e su cui l'art. 36, comma 3 del CCNL 2018 non influisce in alcun modo.
Alla luce di tali considerazioni, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio prestato all'estero.
Va in conseguenza dichiarata l'illegittimità della trattenuta operata sullo stipendio della ricorrente pari all'importo mensile di € 331,95 a titolo di all'indennità integrativa speciale per il periodo di servizio svolto all'estero (4.10.2018-31.8.2020) e, per l'effetto, va disposta la condanna del convenuto alla restituzione, in suo favore, di quanto trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo.
Il convenuto va, infine, condannato alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile- complessità bassa), applicando i valori minimi, in ragion dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
accerta l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio, per il periodo ottobre 2020-settembre
2023, di importo pari alla misura dell'indennità integrativa speciale, pari ad € 331,95 mensili;
accerta il diritto di a percepire integralmente lo stipendio tabellare per Parte_1
tutto il periodo di servizio svolto all'estero (4.10.2018- 31.8.2020) senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale;
dichiara il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute nel periodo ottobre 2020-settembre 2023 e, per l'effetto, condanna il , al pagamento di CP_2
quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di € 3.689,00, oltre spese CP_1 generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso, antistatario.
Così deciso in Sciacca, il 19.3.2025
IL GIUDICE
Leonardo Modica
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