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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 3780/2024 R.G.
* * *
Oggi 11 febbraio 2025 h. 14.36 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: nessuno per parte convenuta: avv. BRAKUS VALENTINO ALESSIO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Parte convenuta discute la causa e richiama la decisione della Corte di Cassazione n.
1615 del 2025 e visto che siamo nel giudizio di opposizione alla convalida non vi è alcun onere di richiedere il differimento dell'udienza per proporre in via riconvenzionale la domanda di risoluzione e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3780/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino al Corso Controparte_1
Potenza n. 113 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Romeo che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
elettivamente domiciliato in Torino alla via Pietro Bagetti n. 15 presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Valentino Brakus che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso decreto ingiuntivo in tema di canoni di locazione.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte opponente: “nel merito per i motivi su esposti accertare e dichiarare che l'intimazione di sfratto per morosità, il relativo decreto di convalida e il decreto ingiuntivo emesso non sono stati regolarmente notificati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e il decreto di convalida dello sfratto per morosità. Vittoria di spese ai sensi del
DM 55/2014 da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito”.
* * * Per parte convenuta opposta: “respingere e disattendere l'interposta opposizione poiché non fondata in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo ingiuntivo 7242/2023 e l'ordinanza di convalida di sfratto 6.12.23 resi dal Tribunale
Ordinario di Torino. In via subordinata, pronunciare la risoluzione del contratto di locazione per cui è lite per grave inadempimento del conduttore;
dichiarare tenuto e condannare l'attore opponente al pagamento a favore Controparte_1 del Sig. dell'importo di Euro 5.250,00, oltre cannoni/indennità mensile di Euro CP_2
420,00 a partire dal mese di maggio 2024 (incluso) fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi ex art. 1284, comma I cc dalla scadenza alla notifica dell'intimazione di sfratto ed ex art. 1284, comma IV cc da tale ultima data all'effettivo saldo. Con il favore delle spese di lite”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
La domanda giudiziale è proponibile avendo le parti esperito senza esito positivo la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del 2010 e s.m.i. così come disposta da questo giudice con ordinanza del 19 giugno 2024.
2. Ricostruzione dei fatti.
Parte opponente propone una opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 7742/2023 emesso nell'ambito di un procedimento di convalida dello sfratto per morosità ed indica un solo motivo di opposizione, ossia l'omessa notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità con richiesta di d.i, e precisamente per aver notificato l'atto “alla pec della ditta individuale notifica non valida, Email_1
essendo il contratto di locazione ad uso abitativo e non commerciale” e poiché “l'attore non possiede un indirizzo digitale personale quale cittadino (INAD) per ricevere gli atti”.
3. Qualificazione della domanda.
In merito, si evidenzia che l'assenza dell'intimato all'udienza di convalida dello sfratto per non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione avrebbe dovuto essere eccepita, per poter chiedere la sospensione dell'ordinanza di convalida, a norma dell'art. 668 c.p.c., e non ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (disposizione soltanto richiamata dall'art. 668, comma terzo, c.p.c. ai fini dell'individuazione delle modalità dell'opposizione).
4. Notificazione atti giudiziari a mezzo p.e.c. ed eventuale sanatoria.
In tema di domicilio digitale, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”
(Cass. civ., Sez. I, 6 maggio 2024, n. 12134, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita, nonché, recentemente:
Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2025, n. 1615).
La difesa del creditore opposto ha correttamente evidenziato che per poter richiedere agli
Ufficiali Giudiziari la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo ex art. 137, comma terzo, c.p.c., la stessa avrebbe dovuto falsamente dichiarare che il destinatario “non possiede un indirizzo di posta elettronica certificata”.
Anche se superfluo, si condivide quanto evidenziato dalla difesa di parte opposta secondo cui “qualora l'ingiunto, opponente tardivo, non abbia, con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest'ultima risulta sanata per effetto dell'opposizione stessa (Sez. 2,
Sentenza n. 1038 del 28/01/1995, Rv. 490073 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5907 del
04/11/1980, Rv. 409701 - 01) (Cass. civ., Sez. VI-III, 15 novembre 2019, n. 29729).
Riassumendo, nel caso di specie, l'intimante ha correttamente notificato l'atto di citazione al domicilio digitale del conduttore ed il debitore opponente, in questo giudizio, non ha neppure contestato la morosità intimata, con la conseguenza che l'opposizione non avrebbe meritato accoglimento neppure ove fosse stata ritenuta nulla la notificazione dell'intimazione di sfratto con richiesta di emissione di d.i.
Per questi motivi
l'opposizione non viene accolta.
* * *
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) si condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta opposta come liquidate in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore della controversia da € 1.101,00 ad € 5.200,00, tariffa media per le prime due fasi attesa la non particolare complessità della causa e minima per le restanti attesa l'assenza di attività istruttoria e la semplicità della discussione).
La mancata partecipazione del debitore opponente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo impone la sua condanna ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 e s.m.i. al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.
p.q.m.
il giudice, visti gli artt. 429 e 650 c.p.c.
- rigetta l'opposizione;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento a favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.702,00 per competenze professionali (di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 426,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti;
visto l'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 e s.m.i.
- dichiara tenuta e condanna il sig. al versamento Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Torino, 11 febbraio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 3780/2024 R.G.
* * *
Oggi 11 febbraio 2025 h. 14.36 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: nessuno per parte convenuta: avv. BRAKUS VALENTINO ALESSIO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Parte convenuta discute la causa e richiama la decisione della Corte di Cassazione n.
1615 del 2025 e visto che siamo nel giudizio di opposizione alla convalida non vi è alcun onere di richiedere il differimento dell'udienza per proporre in via riconvenzionale la domanda di risoluzione e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3780/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino al Corso Controparte_1
Potenza n. 113 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Romeo che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
elettivamente domiciliato in Torino alla via Pietro Bagetti n. 15 presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Valentino Brakus che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
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Oggetto: opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso decreto ingiuntivo in tema di canoni di locazione.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte opponente: “nel merito per i motivi su esposti accertare e dichiarare che l'intimazione di sfratto per morosità, il relativo decreto di convalida e il decreto ingiuntivo emesso non sono stati regolarmente notificati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e il decreto di convalida dello sfratto per morosità. Vittoria di spese ai sensi del
DM 55/2014 da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito”.
* * * Per parte convenuta opposta: “respingere e disattendere l'interposta opposizione poiché non fondata in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo ingiuntivo 7242/2023 e l'ordinanza di convalida di sfratto 6.12.23 resi dal Tribunale
Ordinario di Torino. In via subordinata, pronunciare la risoluzione del contratto di locazione per cui è lite per grave inadempimento del conduttore;
dichiarare tenuto e condannare l'attore opponente al pagamento a favore Controparte_1 del Sig. dell'importo di Euro 5.250,00, oltre cannoni/indennità mensile di Euro CP_2
420,00 a partire dal mese di maggio 2024 (incluso) fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi ex art. 1284, comma I cc dalla scadenza alla notifica dell'intimazione di sfratto ed ex art. 1284, comma IV cc da tale ultima data all'effettivo saldo. Con il favore delle spese di lite”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
La domanda giudiziale è proponibile avendo le parti esperito senza esito positivo la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del 2010 e s.m.i. così come disposta da questo giudice con ordinanza del 19 giugno 2024.
2. Ricostruzione dei fatti.
Parte opponente propone una opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 7742/2023 emesso nell'ambito di un procedimento di convalida dello sfratto per morosità ed indica un solo motivo di opposizione, ossia l'omessa notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità con richiesta di d.i, e precisamente per aver notificato l'atto “alla pec della ditta individuale notifica non valida, Email_1
essendo il contratto di locazione ad uso abitativo e non commerciale” e poiché “l'attore non possiede un indirizzo digitale personale quale cittadino (INAD) per ricevere gli atti”.
3. Qualificazione della domanda.
In merito, si evidenzia che l'assenza dell'intimato all'udienza di convalida dello sfratto per non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione avrebbe dovuto essere eccepita, per poter chiedere la sospensione dell'ordinanza di convalida, a norma dell'art. 668 c.p.c., e non ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (disposizione soltanto richiamata dall'art. 668, comma terzo, c.p.c. ai fini dell'individuazione delle modalità dell'opposizione).
4. Notificazione atti giudiziari a mezzo p.e.c. ed eventuale sanatoria.
In tema di domicilio digitale, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”
(Cass. civ., Sez. I, 6 maggio 2024, n. 12134, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita, nonché, recentemente:
Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2025, n. 1615).
La difesa del creditore opposto ha correttamente evidenziato che per poter richiedere agli
Ufficiali Giudiziari la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo ex art. 137, comma terzo, c.p.c., la stessa avrebbe dovuto falsamente dichiarare che il destinatario “non possiede un indirizzo di posta elettronica certificata”.
Anche se superfluo, si condivide quanto evidenziato dalla difesa di parte opposta secondo cui “qualora l'ingiunto, opponente tardivo, non abbia, con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest'ultima risulta sanata per effetto dell'opposizione stessa (Sez. 2,
Sentenza n. 1038 del 28/01/1995, Rv. 490073 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5907 del
04/11/1980, Rv. 409701 - 01) (Cass. civ., Sez. VI-III, 15 novembre 2019, n. 29729).
Riassumendo, nel caso di specie, l'intimante ha correttamente notificato l'atto di citazione al domicilio digitale del conduttore ed il debitore opponente, in questo giudizio, non ha neppure contestato la morosità intimata, con la conseguenza che l'opposizione non avrebbe meritato accoglimento neppure ove fosse stata ritenuta nulla la notificazione dell'intimazione di sfratto con richiesta di emissione di d.i.
Per questi motivi
l'opposizione non viene accolta.
* * *
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) si condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta opposta come liquidate in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore della controversia da € 1.101,00 ad € 5.200,00, tariffa media per le prime due fasi attesa la non particolare complessità della causa e minima per le restanti attesa l'assenza di attività istruttoria e la semplicità della discussione).
La mancata partecipazione del debitore opponente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo impone la sua condanna ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 e s.m.i. al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.
p.q.m.
il giudice, visti gli artt. 429 e 650 c.p.c.
- rigetta l'opposizione;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento a favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.702,00 per competenze professionali (di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 426,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti;
visto l'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 e s.m.i.
- dichiara tenuta e condanna il sig. al versamento Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Torino, 11 febbraio 2025.
Il giudice
Ivana Peila