Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Franca D’Amario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Fonte Regina n. 3;
contro
Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente, nell’ambito del medesimo Reparto Operativo - Nucleo Informativo del Comando Provinciale di -OMISSIS-, da addetto al Nucleo Informativo ad addetto all’Aliquota Notifiche;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RO LI;
Udito l’avvocato Franca D’Amario per la parte ricorrente;
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio, preso atto della predetta dichiarazione, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
La definizione in rito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RM NZ, Presidente
RO LI, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LI | RM NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.