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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
IACOVONE MARIA, Giudice
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 852/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030903805-2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030903805-2018 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030903805-2018 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Resistente: chiede dichiararsi estinzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1043/8/2020 depositata il 6 ottobre 2020, la Commissione tributaria provinciale (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Bari accoglieva il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TVF030903805/2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi,
Ade) con riferimento al periodo d'imposta 2014.
Avverso detta pronuncia l'Ufficio proponeva appello e con sentenza 2635/2/2024 depositata il 17 luglio
2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs. 546 del 1992, rimetteva la causa innanzi al giudice di primo grado.
Disposta la prosecuzione del giudizio, l'Ade chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta conclusione della procedura di liquidazione giudiziale della Ricorrente_1 s.r.l. con cancellazione della società dal Registro delle imprese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto di quanto innanzi, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Bari, 15 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
IACOVONE MARIA, Giudice
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 852/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030903805-2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030903805-2018 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030903805-2018 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Resistente: chiede dichiararsi estinzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1043/8/2020 depositata il 6 ottobre 2020, la Commissione tributaria provinciale (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Bari accoglieva il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TVF030903805/2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi,
Ade) con riferimento al periodo d'imposta 2014.
Avverso detta pronuncia l'Ufficio proponeva appello e con sentenza 2635/2/2024 depositata il 17 luglio
2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs. 546 del 1992, rimetteva la causa innanzi al giudice di primo grado.
Disposta la prosecuzione del giudizio, l'Ade chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta conclusione della procedura di liquidazione giudiziale della Ricorrente_1 s.r.l. con cancellazione della società dal Registro delle imprese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto di quanto innanzi, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Bari, 15 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis