Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/12/2025, n. 8007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8007 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08007/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05231/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5231 del 2022, proposto da
RI US, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, NAlisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa in Napoli, p.zza Municipio, p.zzo San Giacomo;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della disposizione dirigenziale n. 459 del 20/07/2022, recante il diniego alla richiesta di subentro della ricorrente nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa IV EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’odierna ricorrente ha chiesto al Comune di Napoli di poter subentrare nell’assegnazione dell’alloggio ubicato in Napoli alla via Marco Aurelio n. 167, in qualità di figlia convivente con la precedente assegnataria AS NA, deceduta il 14/6/2021. L’istanza è stata negativamente riscontrata dal Comune di Napoli in ragione del superamento del limito di reddito (avendo l’istante un reddito ISEE superiore ad euro 22.500,00).
Avverso tale diniego (recante contestuale diffida al rilascio dell’alloggio) è insorta la ricorrente, lamentando in estrema sintesi:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 19 DEL REG. N. 11 DEL 28/10/2019 E SUCC. MODIFICHE. ECCESSO DI POTERE
2) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 19 co.4 e 28 DEL REG. N. 11 DEL 28/10/2019 E SUCC. MODIFICHE. ECCESSO DI POTERE.
2 – Il Comune intimato ha resistito all’impugnativa, chiedendone il rigetto.
3 - All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5/12/2025 il ricorso è transitato in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73 co. 3 c.p.a. della possibile inammissibilità dell’impugnativa per carenza di giurisdizione.
3- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
3.1 – Di recente, le SS.UU. della S.C. hanno statuito: “ La giurisprudenza di queste Sezioni unite in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare è ferma nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass., Sez. [un.,] 9 ottobre 2013, n. 22957; 21 luglio 2011, n. 15977; 28 gennaio 2005, n. 1731; 26 febbraio 2004, n. 3946; 11 marzo 2003, n. 5051; 7 marzo 2002, n. 3389; 10 agosto 2000, n. 563; 23 febbraio 2001, n. 67; 18 dicembre 1998, n. 12703). [OMISSIS] Quale efficace sintesi della materia è utile qui trascrivere la motivazione della recente Cass., Sez. un., 15 gennaio 2021, n. 621: "nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. un., 26 febbraio 2020, n. 5253). [OMISSIS]. Il subentro nell'assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l'altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. un., 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. un., 16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. un., 5 aprile 2019, n. 9683, cit.; Cass., Sez. un., 24 maggio 2019, n. 14267, cit.): il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio". [OMISSIS] Conformemente alla giurisprudenza di queste Sezioni unite, il subentro, corrispondendo ad un diritto soggettivo, non è soggetto ad esercizio di discrezionalità da parte dell'ente amministrativo, tale da configurare una nuova assegnazione, sia pure con titolo preferenziale rappresentato dall'appartenenza al nucleo familiare. Il subentro nell'assegnazione, come si è visto, costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso, ed è sottoposto all'assenza di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio ” – sent. n. 20761/21.
Tali assunti, anche da ultimo, sono stati fatti propri da questo Tribunale (sez. III, sent. n. 6267/25) che in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame (diniego di subentro e susseguente ordinanza di sgombero), richiamando molteplici precedenti (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3 febbraio 2025, n. 871, 5 giugno 2024, n. 3563, 19 aprile 2023, n. 2401 e 17 febbraio 2022, n. 1081) ha declinato la giurisdizione rimarcando che “ la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267)- (così Cass. Civ., SS.UU., 15 gennaio 2021 n. 621 .. ”.
3.2 - Il presente ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunto nei termini di legge, ex art. 11 c.p.a.
4 - Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
5 - La manifesta inammissibilità del gravame determina la reiezione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cui in via anticipata e provvisoria la ricorrente era stata ammessa con decreto n. 100/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Patrocinio a spese dello Stato non ammesso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ER, Presidente
IV EN, Consigliere, Estensore
EL BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IV EN | LO ER |
IL SEGRETARIO