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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/07/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 854 /2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte opposta l'Avv. Claudia Cerri in sostituzione dell'avv. Ludovico Massimo Russo, la quale, stante la mancata procedura di media-conciliazione esperita, riportandosi integralmente alle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18.6.25, chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione con condanna alle spese e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; nessuno è presente, alle 10.36, per parte opponente;
Il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 04/07/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 854/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. IV ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Scalea (CS), alla via T.
Campanella n. 261, presso lo studio dell'avv. Roberta Sette che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
(Partita IV , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, dall'avv. Ludovico Massimo Russo ed elettivamente domiciliata come in atti giusta procura allegata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 9.1.25 il Giudice accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e, per l'effetto, dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, rinviando la causa all'udienza del 18.6.25 ore 9,30, “onerando parte opponente di attivare il richiamato tentativo obbligatorio di conciliazione presentando la relativa istanza entro 15 giorni dalla comunicazione” della predetta ordinanza.
Nella parte motiva di quest'ultima si evidenziava che l'opposta, nella comparsa di risposta, aveva eccepito “il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 3 del regolamento TICO” e che “in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda;
ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all'esito di esso” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 8241 del 28/04/2020).
Nondimeno, come rilevato con ordinanza del 18/06/2025, l'opponente, entro la predetta udienza, all'uopo fissata, non depositava note scritte in sostituzione della stessa, né dava prova, per come osservato anche da parte opposta, di aver quantomeno avviato il disposto tentativo di conciliazione.
“Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore opposto non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa di cui all'art. 6 del Testo Integrato
Conciliazione di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 209 del 2016, essendo tale incombente posto a carico dell'utente finale” (Cass. ord. n. 1498/2025).
Dato atto che parte opposta, nelle note scritte depositate in sostituzione della menzionata udienza, deduceva che “parte opponente ha disatteso il provvedimento del Giudice di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione”, chiedendo, dunque, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del giudizio, con condanna della parte opponente “alla soccombenza delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” e, soltanto “in subordine”, “-accertare e dichiarare che l'opponente ha agito con colpa grave o gravissima e che a causa del suo incauto comportamento l'opposta CP_1
è costretta a resistere in un giudizio ingiusto, infondato e temerario;
- per l'effetto si chiede
[...] ex art 96 cpc il risarcimento del danno per lite temeraria, sulla cui determinazione dell'ammontare, ci si rimette all'equa valutazione del Giudice adito”.
Va comunque respinta la spiegata domanda ex art. 96 c.p.c.
L'art. 96 comma 1 c.p.c., essendo un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale, postula la domanda di parte, nonché la prova di tutti gli elementi oggettivi (condotta illecita, danno ingiusto e nesso di causalità) e soggettivo (mala fede o colpa grave) dell'illecito. Quanto agli elementi oggettivi, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. “non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015). Nel caso in esame, l'opposta non ha tempestivamente allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, che non è in re ipsa, e, comunque, non risulta provato il presupposto soggettivo comune ad entrambe le ipotesi previste dall'art. 96 commi 1 e 3
c.p.c.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo;
si conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte opponente va condannata alla loro rifusione in favore della società opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo il vigente
D.M. n. 147 del 13.08.2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito delle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. da parte opposta, e di quelli medi per le altre fasi, con attribuzione all'avv. Ludovico Massimo Russo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 854/2024 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
3) condanna parte opponente, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Ludovico Massimo Russo
Paola, lì 4.7.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte opposta l'Avv. Claudia Cerri in sostituzione dell'avv. Ludovico Massimo Russo, la quale, stante la mancata procedura di media-conciliazione esperita, riportandosi integralmente alle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18.6.25, chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione con condanna alle spese e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; nessuno è presente, alle 10.36, per parte opponente;
Il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 04/07/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 854/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. IV ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Scalea (CS), alla via T.
Campanella n. 261, presso lo studio dell'avv. Roberta Sette che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
(Partita IV , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, dall'avv. Ludovico Massimo Russo ed elettivamente domiciliata come in atti giusta procura allegata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 9.1.25 il Giudice accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e, per l'effetto, dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, rinviando la causa all'udienza del 18.6.25 ore 9,30, “onerando parte opponente di attivare il richiamato tentativo obbligatorio di conciliazione presentando la relativa istanza entro 15 giorni dalla comunicazione” della predetta ordinanza.
Nella parte motiva di quest'ultima si evidenziava che l'opposta, nella comparsa di risposta, aveva eccepito “il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 3 del regolamento TICO” e che “in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda;
ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all'esito di esso” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 8241 del 28/04/2020).
Nondimeno, come rilevato con ordinanza del 18/06/2025, l'opponente, entro la predetta udienza, all'uopo fissata, non depositava note scritte in sostituzione della stessa, né dava prova, per come osservato anche da parte opposta, di aver quantomeno avviato il disposto tentativo di conciliazione.
“Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore opposto non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa di cui all'art. 6 del Testo Integrato
Conciliazione di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 209 del 2016, essendo tale incombente posto a carico dell'utente finale” (Cass. ord. n. 1498/2025).
Dato atto che parte opposta, nelle note scritte depositate in sostituzione della menzionata udienza, deduceva che “parte opponente ha disatteso il provvedimento del Giudice di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione”, chiedendo, dunque, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del giudizio, con condanna della parte opponente “alla soccombenza delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” e, soltanto “in subordine”, “-accertare e dichiarare che l'opponente ha agito con colpa grave o gravissima e che a causa del suo incauto comportamento l'opposta CP_1
è costretta a resistere in un giudizio ingiusto, infondato e temerario;
- per l'effetto si chiede
[...] ex art 96 cpc il risarcimento del danno per lite temeraria, sulla cui determinazione dell'ammontare, ci si rimette all'equa valutazione del Giudice adito”.
Va comunque respinta la spiegata domanda ex art. 96 c.p.c.
L'art. 96 comma 1 c.p.c., essendo un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale, postula la domanda di parte, nonché la prova di tutti gli elementi oggettivi (condotta illecita, danno ingiusto e nesso di causalità) e soggettivo (mala fede o colpa grave) dell'illecito. Quanto agli elementi oggettivi, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. “non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21798 del 27 ottobre 2015). Nel caso in esame, l'opposta non ha tempestivamente allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, che non è in re ipsa, e, comunque, non risulta provato il presupposto soggettivo comune ad entrambe le ipotesi previste dall'art. 96 commi 1 e 3
c.p.c.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo;
si conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte opponente va condannata alla loro rifusione in favore della società opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo il vigente
D.M. n. 147 del 13.08.2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata al deposito delle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. da parte opposta, e di quelli medi per le altre fasi, con attribuzione all'avv. Ludovico Massimo Russo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 854/2024 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
3) condanna parte opponente, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opposta, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Ludovico Massimo Russo
Paola, lì 4.7.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero