TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4748/2024 RG promossa da
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Parte_1
CIAROCCHI
contro
nato in [...] l'[...], detenuto presso la Casa Circondariale di Controparte_1
Pavia, contumace e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni della parte ricorrente:
1) Disporsi l'affidamento c.d. super esclusivo alla ricorrente Signora dei Parte_1
due figli minori e (tenendo presente che il Persona_1 Persona_2
secondogenito è già stato affidato in via esclusiva alla madre), Persona_2
data l'assoluta inidoneità del padre e il suo completo disinteresse, con facoltà per la stessa di assumere tutte le decisioni necessarie per la loro crescita, le attività ludiche sportive, religiose, l'istruzione, le cure, anche mediche e con divieto per il convenuto di qualunque contatto con lei e i due figli minori.
Dandosi atto dei provvedimenti già assunti in sede penale nei confronti del Signor
e conseguentemente disponendo ogni misura ulteriore che dovesse Controparte_1
risultare necessaria alla tutela della ricorrente e dei due minori, escludendo sin d'ora la possibilità di comparizione contestuale delle parti per l'audizione delle stesse.
2) Disporsi un contributo di mantenimento a carico del padre per il mantenimento dei due minori, di almeno € 150,00 mensili per ciascun figlio (già previsto per il figlio minore e mai onorato), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
3) Spese rifuse in caso di opposizione.
4) Chiede altresì per entrambi i minori la sospensione, allo stato, del diritto di visita paterno, dato che il convenuto è ristretto in carcere e gli è stata sospesa la responsabilità genitoriale per il periodo di esecuzione della pena, nonché applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due con prescrizione di non avvicinarsi
2 alla persona offesa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 7.11.2024 adiva l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento della GL minore
, nata il [...], dalla relazione con . Persona_1 Controparte_1
Esponeva la ricorrente che la coppia aveva avuto anche un secondo figlio,
[...]
nato a [...] il [...], il quale con decreto n. 2964/2021, reso dal Per_2
Tribunale di Vicenza, era già stato affidato in via esclusiva ad essa ricorrente, con facoltà di assumere da sola le decisioni maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza ed obbligo a carico del padre di contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di euro 150, oltre al 50%
delle spese straordinarie;
che il citato decreto nulla aveva disposto riguardo all'affidamento / mantenimento della GL , in quanto la stessa era all'epoca Per_1
residente presso un parente in Algeria;
che nel gennaio del 2024 la minore era rientrata in Italia e si era ricongiunta con la madre ed il fratello;
che , durante Controparte_1
la convivenza, l'aveva sottoposta a gravi violenze fisiche e psicologiche per le quali,
con sentenza n. 1380/2023, era stato condannato dal Tribunale Penale di Vicenza alla pena di anni nove di reclusione;
che tale condanna era stata confermata dalla Corte
d'Appello di Venezia con sentenza n.1559/2024 e che il resistente stava scontando la pena in carcere.
Tanto premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo anche della GL , attesa Per_1
la assoluta inidoneità del padre a svolgere il ruolo genitoriale e la previsione di un contributo a carico dello stesso per il mantenimento della minore.
3 Benché ritualmente citato presso la Casa Circondariale di Pavia, Controparte_1
non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 21.2.2025 fissata,
avanti il Giudice Relatore, per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva invece la ricorrente, rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Senza alcuna attività istruttoria, nella contumacia del resistente, il procuratore di Pt_1
precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e discuteva oralmente la
[...]
causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio.
Ritiene il Collegio che sia conforme alle esigenze di tutela materiale e morale della minore prevedere il suo affidamento in via esclusiva alla madre, Persona_1
così come richiesto in ricorso .
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nei comportamenti violenti e prevaricatori del resistente e nel disinteresse (confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio) morale e materiale manifestato verso la GL.
Le affermazioni accusatorie della ricorrente, la quale rappresenta di essere stata fatta oggetto, durante la convivenza, di violenze fisiche e psicologiche da parte dell'ex compagno, sono adeguatamente riscontrate dagli atti del procedimento penale a carico di , prodotti in causa in relazione ai delitti di maltrattamenti in Controparte_1
4 famiglia, lesioni, violenza sessuale e minaccia, per i quali l'odierno convenuto è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione.
Tali condotte, sintomatiche della inidoneità del resistente ad assumere le responsabilità che l'affido condiviso comporta, giustificano pienamente la richiesta della madre (la quale costituisce l'unica figura genitoriale di riferimento per la minore)
di ottenere l'affidamento esclusivo della GL ai sensi dell'art. 337 quater c.c..
va altresì autorizzata ad assumere da sola tutte le decisioni, comprese Parte_1
quelle di maggior interesse, per la GL.
Va inoltre sospeso, allo stato e con riferimento ad entrambi i figli minori, ogni diritto di visita del padre, il quale risulta essere ristretto in carcere ed anche sospeso dalla responsabilità genitoriale per il periodo di esecuzione della pena.
Quanto infine alle statuizioni di natura economica, tenuto conto delle esigenze della minore e della condizione della madre (la quale lavora in un fast food ed è gravata del pagamento del canone di locazione dell'immobile dove vive con i due figli), nonché
della capacità potenziale di guadagno del resistente (attraverso lo svolgimento di attività lavorative di tipo operario), appare equo determinare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della GL in euro 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nulla va disposto riguardo alle spese, avendone chiesto la rifusione solo Parte_1
per il caso di opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando, così provvede:
a)affida la minore in via esclusiva alla madre , Persona_1 Parte_1
autorizzando quest'ultima ad assumere da sola le decisioni maggiore interesse per la
5 GL, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
b)sospende il diritto di visita paterno nei confronti dei figli e Persona_1
Persona_2
c)fa obbligo a di contribuire al mantenimento della GL Controparte_1 Per_1
corrispondendo a , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma
[...] Parte_1
di euro 150 (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT) e di sostenere, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie alla GL, come da protocollo di questo Tribunale;
d)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 6.3.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6