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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/08/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 14/5/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.3095/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
,nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'Avv. Salvatore Mascolo, presso il cui studio elett.te domicilia in Castellammare di
Stabia (NA) alla Via Santa Maria Dell'Orto n. 38
ricorrente
E CP_1 in persona del legale rapp.te p.t. '
convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere la condanna della al pagamento della complessiva somma di euro CP_1
3.587,02, oltre accessori, a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori proprie della categoria B espletate nel periodo dal 1/7/2012 al 31/12/2014, differenze riconosciute dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con la sentenza n.
537/2023 del 10/3/2023, prodotta in atti.
Più specificamente, la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n. 2180/19, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato la appellata al pagamento delle differenze retributive per la superiore categoria B, maturate nel periodo sopraindicato, maggiorate dei soli interessi legali, somme da quantificarsi in separato giudizio.
,nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo La CP_1
decreto di fissazione (cfr. documentazione in atti), non si è costituita ed è rimasta contumace.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta. Deve preliminarmente rilevarsi che il diritto di Parte_1 a percepire le differenze retributive di cui sopra è stato già riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello in atti, e non può più essere messo in discussione nel presente giudizio.
Si osserva altresì che la CP_1 non si è costituita ed è rimasta contumace, per cui non è stato provato né il pagamento della prestazione, né che avverso la pronunzia della Corte di Appello sia stato proposto ricorso in Cassazione.
Per la quantificazione delle somme dovute possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa del ricorrente unitamente all'atto introduttivo del giudizio;
detti conteggi, infatti, appaiono precisi e dettagliati, non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili e sono stati correttamente formulati sulla base delle previsioni contrattuali e della documentazione in atti.
Si osserva altresì che i suddetti conteggi sono stati formulati in conformità ai criteri già utilizzati dal CTU nominato nel precedente giudizio iscritto al N.R.G. 1041/2016, conclusosi con la sentenza n.2180/2019, poi parzialmente riformata dalla Corte di
Appello (cfr. consulenza acquisita agli atti).
Si sottolinea, peraltro, che la convenuta, rimasta contumace, non solo non ha contestato i conteggi prodotti, ma non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 15/5/2023 nei confronti dell' CP_1Parte_1 così CP_1provvede: a)accoglie la domanda del ricorrente, e per l'effetto condanna la
[...] al pagamento della complessiva somma di euro 3.587,02 dovuta per il titolo in motivazione, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b)condanna la CP_1 al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.314,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 49,00 a titolo di Contributo Unificato.
Così deciso in Torre Annunziata, il 9/8/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 14/5/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.3095/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
,nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'Avv. Salvatore Mascolo, presso il cui studio elett.te domicilia in Castellammare di
Stabia (NA) alla Via Santa Maria Dell'Orto n. 38
ricorrente
E CP_1 in persona del legale rapp.te p.t. '
convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere la condanna della al pagamento della complessiva somma di euro CP_1
3.587,02, oltre accessori, a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori proprie della categoria B espletate nel periodo dal 1/7/2012 al 31/12/2014, differenze riconosciute dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con la sentenza n.
537/2023 del 10/3/2023, prodotta in atti.
Più specificamente, la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n. 2180/19, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato la appellata al pagamento delle differenze retributive per la superiore categoria B, maturate nel periodo sopraindicato, maggiorate dei soli interessi legali, somme da quantificarsi in separato giudizio.
,nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo La CP_1
decreto di fissazione (cfr. documentazione in atti), non si è costituita ed è rimasta contumace.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta. Deve preliminarmente rilevarsi che il diritto di Parte_1 a percepire le differenze retributive di cui sopra è stato già riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello in atti, e non può più essere messo in discussione nel presente giudizio.
Si osserva altresì che la CP_1 non si è costituita ed è rimasta contumace, per cui non è stato provato né il pagamento della prestazione, né che avverso la pronunzia della Corte di Appello sia stato proposto ricorso in Cassazione.
Per la quantificazione delle somme dovute possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa del ricorrente unitamente all'atto introduttivo del giudizio;
detti conteggi, infatti, appaiono precisi e dettagliati, non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili e sono stati correttamente formulati sulla base delle previsioni contrattuali e della documentazione in atti.
Si osserva altresì che i suddetti conteggi sono stati formulati in conformità ai criteri già utilizzati dal CTU nominato nel precedente giudizio iscritto al N.R.G. 1041/2016, conclusosi con la sentenza n.2180/2019, poi parzialmente riformata dalla Corte di
Appello (cfr. consulenza acquisita agli atti).
Si sottolinea, peraltro, che la convenuta, rimasta contumace, non solo non ha contestato i conteggi prodotti, ma non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 15/5/2023 nei confronti dell' CP_1Parte_1 così CP_1provvede: a)accoglie la domanda del ricorrente, e per l'effetto condanna la
[...] al pagamento della complessiva somma di euro 3.587,02 dovuta per il titolo in motivazione, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b)condanna la CP_1 al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.314,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 49,00 a titolo di Contributo Unificato.
Così deciso in Torre Annunziata, il 9/8/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco