Sentenza 30 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2004, n. 14550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14550 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET BE, AU GI, IT NI, ET AN, SA RE, IB GI, DEL RIO IA ROSARIA, LI UI, LI TE, CH IN, CC AN IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CROCE 78/A, presso lo studio dell'avvocato IA CARSANA, difesi dall'avvocato BRUNO MACCIOTTA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AR & TA SDF, in persona dei soci contitolari IO AR e PA MU nonché degli stessi soci in proprio, TA PA, AR IO, in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA A. BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO BIAGETTI, che li difende unitamente all'avvocato ANTONELLO ANGIONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 132/00 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 21/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dal 17/03/04 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato BIAGETTI Vittorio, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.5.1990 IA AR CC più altri 23 attori convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari ZI AS e CI SA, titolari dell'omonima società di fatto, e, premesso di essere proprietari di tredici unità immobiliari ricomprese nello stabile sito in Cagliari, via Grecale 21, a suo tempo edificato dai convenuti, assumevano che in tutti gli appartamenti di loro proprietà si erano verificate delle vistose lesioni alla pavimentazione;
chiedevano quindi una condanna del AS e del SA al pagamento della somma di lire 237.237.000 a titolo di risarcimento danni derivanti Dalla responsabilità del costruttore ai sensi dell'art. 1669 c.c.. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando il fondamento della domanda di cui chiedevano il rigetto.
Con sentenza del 28.3.1996 l'adito Tribunale rigettava la domanda. A seguito di gravame da parte della CC più altri 23 appellanti cui resistevano il AS ed il SA, la Corte di Appello di Cagliari rigettava l'impugnazione.
Il giudice di appello, premesso di condividere l'impostazione del giudice di primo grado, che aveva inquadrato la domanda nell'ambito della previsione di cui all'art. 1669 c.c., assumeva che ai fini di accertare se la denuncia dei vizi fosse avvenuta tempestivamente entro un anno dalla loro scoperta, occorreva distinguere i vizi apparenti da quelli non apparenti, posto che solo in tale seconda ipotesi colui che intende denunciarli al costruttore dello stabile potrà sostenere di aver avuto completa cognizione della loro gravità soltanto all'esito dell'esame eseguito da un tecnico;
viceversa, nel caso di vizi immediatamente riscontrabili, l'interessato dovrà dimostrare in quale epoca l'entità delle anomalie abbia raggiunto un livello tale da determinare nell'osservatore il convincimento della gravità del danno. La Corte territoriale riteneva a tal punto che nella fattispecie le lesioni estese che interessavano la pavimentazione di ciascuna delle unità immobiliari dovevano configurarsi come vizi apparenti, cosicché non poteva essere condivisa la tesi degli appellanti tendente a far coincidere il momento della scoperta dei vizi con quello del sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato ingegnere RI (10.5.1989) o con quello della consegna della relazione da lui redatta (20.5.1989); infatti, assumeva il giudice di appello, le lesioni in questione si erano sicuramente sviluppate nel giro di parecchi mesi da piccole fratture iniziali, e d'altra parte gli appellanti, proprietari delle unità immobiliari interessate ai gravi difetti, avevano avuto modo di seguire progressivamente lo sviluppo delle crepe e delle fessure nella pavimentazione delle loro abitazioni;
pertanto doveva ritenersi raggiunta per via logica e presuntiva la prova che gli appellanti avessero acquisito la certezza della gravità dei difetti alla pavimentazione in un momento molto anteriore al conferimento dell'incarico peritale all'ingegner RI nel maggio 1989; era pur vero che non si poteva affermare con sicurezza che tale certezza fosse stata raggiunta oltre un anno prima della denuncia dei vizi ai costruttori, avvenuta nel novembre 1989; e tuttavia gli appellanti avrebbero dovuto fornire elementi di prova positiva, documentali o testimoniali, dai quali poter desumere con assoluta chiarezza che le lesioni alle pavimentazioni delle singole unità immobiliari avessero raggiunto una entità tale da assumere il connotato della gravità in un periodo di tempo di non oltre un anno dalla denuncia.
Per la cassazione di tale sentenza la CC più altri dieci ricorrenti hanno proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui la società di fatto SA e AS resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo articolato i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 1669 c.c., censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva la denuncia dei difetti da parte degli esponenti sul presupposto che nella specie si trattava di un fenomeno esteso ed apparente, cosicché il suo apprezzamento visivo coincideva con la consapevolezza dell'attribuzione causale di esso al costruttore. I ricorrenti in proposito rilevano che il concetto di consapevolezza è stato inteso riduttivamente dal giudice di appello come riferibile alla sola valutazione della gravità del difetto e della sua apparenza senza alcun collegamento con l'attività di esecuzione dell'opera; in realtà gli esponenti avevano acquisito tale consapevolezza solo all'esito della perizia tecnica redatta dal tecnico incaricato ingegner RI relativa ai difetti riscontrati nei loro appartamenti ed alla causa di essi;
sarebbe stata quindi rilevante e la prova dedotta, tendente a dimostrare la data di acquisizione di quel ragionevole grado di conoscenza dei difetti costituente presupposto per la decorrenza del ne per la denuncia. La censura è infondata.
Il giudice di appello ha ritenuto che la scoperta dei difetti rilevati dagli appellanti, consistenti in estese lesioni che interessavano la pavimentazione di ciascuna delle unità immobiliari di loro proprietà, era risalente in via logica e presuntiva ad epoca antecedente al sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato o alla consegna della relazione da quest'ultimo redatta;
in proposito ha ritenuto che tali lesioni, per loro natura, si erano sviluppate nel giro di parecchi mesi a partire da piccole fratture iniziali, e che tale aggravamento della situazione era stato facilmente percepibile dai proprietari dei diversi appartamenti in cui si erano verificati tali fenomeni, avendo essi potuto verificare giorno per giorno la crescita delle crepe e delle fessure nella pavimentazione, considerato anche il presumibile scambio di informazioni sul punto tra i condomini, elemento ulteriore idoneo a far acquisire a ciascuno di essi la certezza della gravità del fenomeno in quanto esteso all'intero stabile.
Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto del momento nel quale gli appellanti avevano acquisito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto, come tale insindacabile in questa sede (vedi tra le più recenti pronunce di questa Corte sui limiti del sindacato di legittimità in tale materia Cass.
7.1.2000 n. 81; Cass. 29.3.2002 n. 4622). Alla luce dell'apprezzamento in proposito svolto dalla Corte territoriale si rivela quindi infondato il profilo di censura attinente ad una pretesa mancata considerazione da parte della sentenza impugnata della individuazione dell'epoca in cui i gravi difetti riscontrati potessero essere ricollegati alla responsabilità dei costruttori: è invero evidente che, data la natura di essi, consistenti in estese fessurazioni della pavimentazione dei singoli appartamenti, ovvero in un fenomeno verificatosi in diverse abitazioni ricomprese nello stesso edificio costruito dal AS e dal SA, il giudice di appello ha logicamente concluso che non fossero necessari ulteriori accertamenti di carattere tecnico per ricondurre causalmente tali gravi difetti ad una imperfetta esecuzione dell'opera.
Al riguardo è opportuno segnalare la non corretta lettura offerta dai ricorrenti della giurisprudenza di questa Corte in tema del conseguimento di quell'apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti tale da legittimare la loro denuncia: come si è già chiarito, infatti, si è in presenza di un accertamento di fatto, collegato quindi di volta in volta alla natura dei gravi difetti riscontrati, accertamento quindi che può anche prescindere dalla necessità di indagini tecniche (vedi in tal senso da ultimo la sentenza di questa Corte 1.8.2003 n. 11740 menzionata dagli stessi ricorrenti nella memoria illustrativa che, nell'affermare che la conoscenza completa dei gravi difetti idonea a pronunciare la decorrenza del doppio termine, decadenziale e prescrizionale, di cui all'art. 1669 c.c. deve ritenersi raggiunta solo all'atto acquisizione di apposite relazioni peritali, fa salva la ricorrenza di "anteriori esaustivi elementi").
Infine è appena il caso di rilevare l'inammissibilità del profilo di censura relativo alla mancata ammissione della prova per testi dedotta in grado di appello, non essendo stati riportati i relativi capitoli nel ricorso, precludendo in tal modo a questa Corte il controllo sulla decisività dei fatti da provare, controllo che per il principio dell'autosufficienza del ricorso deve essere compiuto sulla base del ricorso stesso;
senza possibilità di integrazione con altri atti.
Il ricorso deve quindi essere rigettato;
ricorrano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte ricetta il ricorso e compensa interamente tra le parti. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004