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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10733/2024 promossa da: il Fall. n. 62/2021 del 7 Maggio 2021 dichiarato Parte_1 dal Tribunale di Napoli), rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Pietro Paganini con studio in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 45,
ATTORE contro la Società (già , con sede in Manerbio (Bs), alla Via Piemonte CP_1 Controparte_2
n°13/17,
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in revocatoria ex art.67 L.F., la Controparte_3 adiva innanzi al Tribunale di Napoli la al fine di sentire accertare e dichiarare CP_1
l'inefficacia, ai sensi degli artt. 67 L.F. e ss, dei seguenti i pagamenti effettuati in favore della parte convenuta:
1. pagamento effettuato in data 12 Aprile 2021 di Euro 4.375,00,
2. pagamento eseguito in data 12 Aprile 2021, di Euro 1.251,00;
3. pagamento eseguito in data 2 Febbraio 2021, di Euro 1.251,00;
4. pagamento eseguito in data 6 Maggio 2021, di Euro 1.251,00;
5. pagamento eseguito in data 6 Maggio 2021, di Euro 4.912,88; per complessivi Euro 13.040,88. Deduceva che i pagamenti sopra indicati dal n. 2 al n. 5 erano riferibili, stante la documentazione acquisita nel fascicolo, ad un piano di rientro stipulato tra la società di poi pagina 1 di 4 fallita e la ed erano stati eseguiti nel periodo sospetto ex art. 67 l.f.. CP_1
A sostegno della propria domanda la EL del affermava che, con sentenza Parte_1
n. 62/2021, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il vista la Controparte_4 rilevante situazione debitoria accumulata nel tempo nei confronti del ceto creditorio, nel suo complesso superiore ad Euro 200.000,00, sicché l'effettuazione dei pagamenti suddetti, rappresentava senza dubbio un danno nei confronti della par condicio creditorum ed erano stati disposti con la consapevolezza da parte della attuale convenuta della situazione di insolvenza della società che di lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita. Parte_1
Non si è costituita la CP_1
La causa, dopo breve discussione orale, veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino al 14 Gennaio 2025 per il deposito di eventuali memorie. All'udienza del 18 Febbraio 2025 la causa veniva riservata in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI DELLE PARTI
“A. ACCERTARE E DICHIARARE l'inefficacia, ai sensi degli artt. 67 L.F. e ss, i seguenti pagamenti effettuati in favore della - pagamento effettuato in data 12.04.2021 di CP_1
€.=4.375,00=(quattromilatrecentosettantacinque/00) (cfr. all.3 – estratti conto pag.28) - pagamento eseguito in data 12.03.2021, di €.=1.251,00=, in favore della ( cfr. all.4a pag.10 degli estratti) – CP_1 causale piano di rientro-; - pagamento eseguito in data 2.02.2021, di €.=1.251,00=, in favore della CP_1
( cfr. all.4a pag.15 degli estratti) – causale piano di rientro-; - pagamento eseguito in data 6.05.2021, di
€.=1.251,00=, in favore della ( cfr. all.4a pag.10 degli estratti) – causale piano di rientro-; - CP_1 pagamento eseguito in data 6.05.2021, di €.=4.912,88=, in favore della ( cfr. all.4a pag.10 degli CP_1 estratti) – causale piano di rientro-; B. PER L'EFFETTO, condannare la a restituire al CP_1 la somma di €.=13.040,88= (trecicimilazeroquaranta/88), oltre interessi di Parte_1 mora da liquidarsi ex art.1284 cc, dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo e oltre rivalutazione. C. REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE: condannare il convenuto alla refusione delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, dunque, accolta, ricadendo la fattispecie nel perimetro applicativo dell'art. 67, comma 2, L.F. In primo luogo, sotto il profilo temporale, si tratta di pagamenti, imputabili ad un piano di rientro, effettuati nel periodo c.d. “sospetto” di cui all'art. 67 l.f. (i pagamenti furono disposti nel periodo compreso tra il 7 Novembre 2020 e il 7 Maggio 2021, data della declaratoria di fallimento). Sussiste invero l'eventus damni: infatti, nel suddetto periodo, così come nella fase antecedente, le difficoltà economiche della si erano già fortemente palesate;
essa infatti Parte_1
pagina 2 di 4 aveva ricevuto la notifica di un D.I., poi divenuto definitivo per il mancato pagamento di crediti di lavoro e registrava un'esposizione di circa duecentomila euro per fornitura merci non pagata. Pertanto, in tale contesto di evidente crisi, poi sfociata nella declaratoria di insolvenza, si collocano i pagamenti ricevuti dalla convenuta (eseguiti tra Febbraio e Maggio 2021, in relazione ad un credito del 2018), che hanno diminuito l'attivo patrimoniale della società in bonis riducendo le disponibilità di cassa, con conseguente danno per i creditori, per violazione della par condicio creditorum. Quanto alla consapevolezza da parte della convenuta dello stato di insolvenza del debitore e quindi del danno al complesso dei creditori (c.d. scientia damni), sussistono validi indici sintomatici di tale requisito soggettivo, da ricercarsi nelle seguenti circostanze: pagamento, nel 2021, di un debito già ampiamente scaduto (in quanto risalente al 2018); presenza di un accordo di rientro tra le parti;
tempistica “serrata” dei pagamenti stessi, compiuti nel breve volgere di pochi mesi (il che dimostra la consapevolezza della difficile situazione del debitore e quindi del pericolo che la stessa, come poi avvenne, sarebbe stata dichiarata fallita); circostanza decisiva, inoltre, è, come dedotto specificamente da parte attrice, il dato della sussistenza di rapporti di parentela tra , legale rappresentante della Parte_2
e la compagine sociale della (ovvero e CP_1 Parte_1 Parte_3 [...]
, quest'ultimo legale rappresentante della società fallita, e Parte_4 Parte_5 Per_1
), nella quale lo stesso era titolare di una partecipazione (in sostanza
[...] Parte_2 le due società rispondevano alle dinamiche di un unico gruppo familiare). Sulla base di tutto quanto testé argomentato, sussistono quindi validi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da fondare la prova anche del requisito soggettivo;
la domanda va dunque accolta e la convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile nella persona del Giudice, Dottor Francesco Paolo Feo così provvede:
- dichiara l'inefficacia nei confronti della EL, ai sensi degli artt. 67 L.F. e ss, dei seguenti pagamenti effettuati dalla in favore della 1. pagamento Parte_1 CP_1 effettuato in data 12 Aprile 2021, di Euro 4.375,00, 2. pagamento eseguito in data 12 Aprile 2021, di Euro 1.251,00; 3. pagamento eseguito in data 2 Febbraio 2021, di Euro 1.251,00; 4. pagamento eseguito in data 6 Maggio 2021, di Euro 1.251,00; 5. pagamento eseguito in data 6 Maggio 2021, di Euro 4.912,88 e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in CP_1 favore della EL, dell'importo complessivo dei suddetti pagamenti, pari ad euro 13.040,88, oltre interessi al tasso di legge a decorrere dalla domanda;
- condanna la convenuta al pagamento in favore della EL attrice delle spese di questo giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00 per compenso, oltre spese generali nella misura pagina 3 di 4 del 15%, iva e cpa come per legge. Napoli, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Feo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10733/2024 promossa da: il Fall. n. 62/2021 del 7 Maggio 2021 dichiarato Parte_1 dal Tribunale di Napoli), rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Pietro Paganini con studio in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 45,
ATTORE contro la Società (già , con sede in Manerbio (Bs), alla Via Piemonte CP_1 Controparte_2
n°13/17,
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in revocatoria ex art.67 L.F., la Controparte_3 adiva innanzi al Tribunale di Napoli la al fine di sentire accertare e dichiarare CP_1
l'inefficacia, ai sensi degli artt. 67 L.F. e ss, dei seguenti i pagamenti effettuati in favore della parte convenuta:
1. pagamento effettuato in data 12 Aprile 2021 di Euro 4.375,00,
2. pagamento eseguito in data 12 Aprile 2021, di Euro 1.251,00;
3. pagamento eseguito in data 2 Febbraio 2021, di Euro 1.251,00;
4. pagamento eseguito in data 6 Maggio 2021, di Euro 1.251,00;
5. pagamento eseguito in data 6 Maggio 2021, di Euro 4.912,88; per complessivi Euro 13.040,88. Deduceva che i pagamenti sopra indicati dal n. 2 al n. 5 erano riferibili, stante la documentazione acquisita nel fascicolo, ad un piano di rientro stipulato tra la società di poi pagina 1 di 4 fallita e la ed erano stati eseguiti nel periodo sospetto ex art. 67 l.f.. CP_1
A sostegno della propria domanda la EL del affermava che, con sentenza Parte_1
n. 62/2021, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il vista la Controparte_4 rilevante situazione debitoria accumulata nel tempo nei confronti del ceto creditorio, nel suo complesso superiore ad Euro 200.000,00, sicché l'effettuazione dei pagamenti suddetti, rappresentava senza dubbio un danno nei confronti della par condicio creditorum ed erano stati disposti con la consapevolezza da parte della attuale convenuta della situazione di insolvenza della società che di lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita. Parte_1
Non si è costituita la CP_1
La causa, dopo breve discussione orale, veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino al 14 Gennaio 2025 per il deposito di eventuali memorie. All'udienza del 18 Febbraio 2025 la causa veniva riservata in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI DELLE PARTI
“A. ACCERTARE E DICHIARARE l'inefficacia, ai sensi degli artt. 67 L.F. e ss, i seguenti pagamenti effettuati in favore della - pagamento effettuato in data 12.04.2021 di CP_1
€.=4.375,00=(quattromilatrecentosettantacinque/00) (cfr. all.3 – estratti conto pag.28) - pagamento eseguito in data 12.03.2021, di €.=1.251,00=, in favore della ( cfr. all.4a pag.10 degli estratti) – CP_1 causale piano di rientro-; - pagamento eseguito in data 2.02.2021, di €.=1.251,00=, in favore della CP_1
( cfr. all.4a pag.15 degli estratti) – causale piano di rientro-; - pagamento eseguito in data 6.05.2021, di
€.=1.251,00=, in favore della ( cfr. all.4a pag.10 degli estratti) – causale piano di rientro-; - CP_1 pagamento eseguito in data 6.05.2021, di €.=4.912,88=, in favore della ( cfr. all.4a pag.10 degli CP_1 estratti) – causale piano di rientro-; B. PER L'EFFETTO, condannare la a restituire al CP_1 la somma di €.=13.040,88= (trecicimilazeroquaranta/88), oltre interessi di Parte_1 mora da liquidarsi ex art.1284 cc, dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo e oltre rivalutazione. C. REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE: condannare il convenuto alla refusione delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, dunque, accolta, ricadendo la fattispecie nel perimetro applicativo dell'art. 67, comma 2, L.F. In primo luogo, sotto il profilo temporale, si tratta di pagamenti, imputabili ad un piano di rientro, effettuati nel periodo c.d. “sospetto” di cui all'art. 67 l.f. (i pagamenti furono disposti nel periodo compreso tra il 7 Novembre 2020 e il 7 Maggio 2021, data della declaratoria di fallimento). Sussiste invero l'eventus damni: infatti, nel suddetto periodo, così come nella fase antecedente, le difficoltà economiche della si erano già fortemente palesate;
essa infatti Parte_1
pagina 2 di 4 aveva ricevuto la notifica di un D.I., poi divenuto definitivo per il mancato pagamento di crediti di lavoro e registrava un'esposizione di circa duecentomila euro per fornitura merci non pagata. Pertanto, in tale contesto di evidente crisi, poi sfociata nella declaratoria di insolvenza, si collocano i pagamenti ricevuti dalla convenuta (eseguiti tra Febbraio e Maggio 2021, in relazione ad un credito del 2018), che hanno diminuito l'attivo patrimoniale della società in bonis riducendo le disponibilità di cassa, con conseguente danno per i creditori, per violazione della par condicio creditorum. Quanto alla consapevolezza da parte della convenuta dello stato di insolvenza del debitore e quindi del danno al complesso dei creditori (c.d. scientia damni), sussistono validi indici sintomatici di tale requisito soggettivo, da ricercarsi nelle seguenti circostanze: pagamento, nel 2021, di un debito già ampiamente scaduto (in quanto risalente al 2018); presenza di un accordo di rientro tra le parti;
tempistica “serrata” dei pagamenti stessi, compiuti nel breve volgere di pochi mesi (il che dimostra la consapevolezza della difficile situazione del debitore e quindi del pericolo che la stessa, come poi avvenne, sarebbe stata dichiarata fallita); circostanza decisiva, inoltre, è, come dedotto specificamente da parte attrice, il dato della sussistenza di rapporti di parentela tra , legale rappresentante della Parte_2
e la compagine sociale della (ovvero e CP_1 Parte_1 Parte_3 [...]
, quest'ultimo legale rappresentante della società fallita, e Parte_4 Parte_5 Per_1
), nella quale lo stesso era titolare di una partecipazione (in sostanza
[...] Parte_2 le due società rispondevano alle dinamiche di un unico gruppo familiare). Sulla base di tutto quanto testé argomentato, sussistono quindi validi elementi gravi, precisi e concordanti, tali da fondare la prova anche del requisito soggettivo;
la domanda va dunque accolta e la convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione settima civile nella persona del Giudice, Dottor Francesco Paolo Feo così provvede:
- dichiara l'inefficacia nei confronti della EL, ai sensi degli artt. 67 L.F. e ss, dei seguenti pagamenti effettuati dalla in favore della 1. pagamento Parte_1 CP_1 effettuato in data 12 Aprile 2021, di Euro 4.375,00, 2. pagamento eseguito in data 12 Aprile 2021, di Euro 1.251,00; 3. pagamento eseguito in data 2 Febbraio 2021, di Euro 1.251,00; 4. pagamento eseguito in data 6 Maggio 2021, di Euro 1.251,00; 5. pagamento eseguito in data 6 Maggio 2021, di Euro 4.912,88 e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in CP_1 favore della EL, dell'importo complessivo dei suddetti pagamenti, pari ad euro 13.040,88, oltre interessi al tasso di legge a decorrere dalla domanda;
- condanna la convenuta al pagamento in favore della EL attrice delle spese di questo giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00 per compenso, oltre spese generali nella misura pagina 3 di 4 del 15%, iva e cpa come per legge. Napoli, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Feo
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