Art. 3.
A decorrere dall'anno 1976, l'indennita' integrativa speciale mensile e' corrisposta, al personale in attivita' ed in quiescenza, anche in aggiunta alla tredicesima mensilita' per un importo lordo pari alla differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e quella fissata al 1 gennaio 1975 in L. 48.400 per il personale in attivita' di servizio ed in L. ((38.720)) per quello in quiescenza.
Per l'anno 1975, l'importo dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilita' e' di L. 4.650 per il personale in attivita' e di L. ((3.720)) per quello in quiescenza.
Il beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi e' proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilita' non competa in misura intera.
A decorrere dall'anno 1976, l'indennita' integrativa speciale mensile e' corrisposta, al personale in attivita' ed in quiescenza, anche in aggiunta alla tredicesima mensilita' per un importo lordo pari alla differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e quella fissata al 1 gennaio 1975 in L. 48.400 per il personale in attivita' di servizio ed in L. ((38.720)) per quello in quiescenza.
Per l'anno 1975, l'importo dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilita' e' di L. 4.650 per il personale in attivita' e di L. ((3.720)) per quello in quiescenza.
Il beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi e' proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilita' non competa in misura intera.