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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3033 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione al precetto, riservata a sentenza all'udienza del 26.06.2025 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FERDINANDO VITIELLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato allegato all'atto di opposizione;
opponente
E
P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO CP_1 P.IVA_1
ACTIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione opposta
FATTO
Con atto di opposizione citava in giudizio la società Parte_1 CP_1
nella qualità di mandataria di al fine di vedere accertare e
[...] Controparte_2 dichiarare la nullità, l'inefficacia e, comunque, l'improduttività dell'atto di precetto, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di €
124.619,42 (di cui € 25.711,58 per sorte capitale ed € 98.907,84 per interessi) in virtù del decreto ingiuntivo n. 189/96 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riferendo di esserne venuto a conoscenza soltanto in data 04.08.2022, attraverso il germano, , a cui era stata notificata la stessa intimazione, quale Parte_2
1 condebitore in solido. In particolare, l'opponente eccepiva l'invalidità dell'atto per omessa menzione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'opposta (non risultando provato il contratto di cessione di crediti in blocco), chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato nel precetto.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della avversa CP_1 opposizione sia per la avvenuta menzione - nel corpo del precetto - sia della data di pubblicazione del decreto ingiuntivo che della formula esecutiva (trattandosi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non necessitante di successivo decreto di esecutorietà) sia per la regolarità dell'avvenuta acquisizione del credito (pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica Italiana G.U. n. n.300 – serie II - del 27-12-2005 80 dell'08.07.2014).
L'istanza di sospensione veniva rigettata con ordinanza del 25.9.2023 resa nel subprocedimento, nel corso del quale (alla seconda udienza celebrata il 9.3.2023) parte opponente eccepiva anche l'intervenuta prescrizione e la mancata indicazione del saggio di interesse applicato.
Assegnati i termini istruttori, parte opponente insisteva sulla mancata indicazione del saggio di interessi, nonché del metodo di calcolo e di decorrenza degli interessi, domanda ritenuta inammissibile dalla società opposta, in quanto tardivamente spiegata.
All'udienza del 26.06.2025, quindi, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Come già riportato, infatti, l'opposizione si fondava su tre motivi: nullità dell'impugnato atto di precetto per violazione dell'art. 654 co.2 c.p.c., difetto di legittimazione attiva e carenza di titolarità attiva del rapporto giuridico controverso, nonchè mancata indicazione del saggio di interessi applicato alla sorte capitale (non essendo stata più coltivata l'eccezione di prescrizione tardivamente spiegata solo alla seconda udienza celebrata nell'ambito del subprocedimento).
In merito alla prima eccezione, appare in questa sede necessario e sufficiente richiamare quanto già argomentato nell'ordinanza del 25.09.2023 (relativa al proc.
2 3033-1/2022), non specificamente contestata: “il titolo portato nel precetto era un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. (cfr. copia allegata alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), di talchè non era necessario che nel precetto si facesse menzione del provvedimento che aveva disposto
l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione (cfr.
Cass. civ. n. 8870 del 18-03-20221)”.
Del pari infondata è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva e carenza di titolarità attiva della Al riguardo, giova ricordare quanto disposto CP_1 dall'art. 58 del d.lgs. 385/1993, ove si prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità” (co. 2) e che rispetto ai debitori ceduti tali adempimenti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (co.4). La norma in questione, come noto, ha come intento quello di agevolare la cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo come sufficiente, al fine di rendere efficace la cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione nei confronti di tutti i singoli debitori (cfr. Cass. civ., sent. del 16 giugno
2006, n. 139542). Per giurisprudenza di legittimità che si condivide, inoltre, “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in
3 considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. civ., sez. I, sent. del
20.02.2020 n. 4334; cfr. Cass. civ., sent. del 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. civ., sez. II, sent. del 28.02.2020, n. 5617).
Orbene, nel caso di specie, con l'atto di fusione dell'11.12.2000 parte opposta dimostrava che era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e Controparte_3 passivi facenti capo alla RO RD SP (di Controparte_4 talchè succedeva ex art. 111 c.p.c. al credito portato nel decreto ingiuntivo n. 189/96 ottenuto dalla Cassa di RiSPrmio delle RO RD il 2.4.1996), alle pagg. 3 e ss della cessione del 06.12.2005 (allegata alla comparsa di costituzione di parte opposta) vengono compiutamente indicati i criteri dei portafogli acquistati dalla CP_3
e si evince la sussumibilità negli stessi del credito azionato;
con la Controparte_2 procura notarile del 14.1.2009, infine, la conferiva alla Controparte_2 Pt_3
(ora la gestione del recupero crediti, di talchè deve essere rigettata
[...] CP_1 anche questa seconda eccezione.
Riguardo alla terza censura sollevata dall'attore, infine, si condivide l'eccezione di inammissibilità come argomentata da parte opposta. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide, infatti,: “Sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice "emendatio libelli", ravvisabile quando non si incide nè sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) nè sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono "mutatio libelli", ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, e di un particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo” (SS.UU., sent. del 15 giugno 2015, n. 12310).
Nel caso in esame – come già evidenziato – solo alla seconda udienza celebrata nel
4 subprocedimento per la prima volta veniva eccepita la nullità del precetto, anche per la mancata indicazione del saggio d'interesse applicato, del criterio di calcolo utilizzato e della decorrenza degli interessi, eccezione che – chiaramente - costituisce un ampliamento della pretesa originaria non ammissibile in quanto tardivamente spiegata.
Non ci si può esimere dall'evidenziare – in ogni caso - che con la prima memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. la depositava anche tutta la documentazione CP_1 attestante la legittimità del credito, con l'indicazione del saggio d'interesse applicato
(saggio convenzionale), il criterio di calcolo (semplice, stante l'assenza di capitalizzazione) e la decorrenza degli interessi (dal 09.03.1996 al 06.04.22) (all. doc.
1 conteggio – prod. parte opposta). Pt_1
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata con condanna di parte opponente anche al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rimborsare direttamente in favore dell'Avv. Parte_1
AN AC (dichiaratosi antistatario) le spese relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi € 9.180,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
3) condanna a rimborsare direttamente in favore dell'Avv. Parte_1
AN AC (dichiaratosi antistatario) le spese relative al sub procedimento, che si liquidano in complessivi € 5.453,00 (di cui € 2.251,00 per la fase di studio, € 1.202,00 per la fase introduttiva ed € 2.000,00 per la trattazione), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
Benevento, 17/12/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario CP_5
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio. 2 “La pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità”.