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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
IN QUALITA' DI RAPP. Parte_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGO MARZIA Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in VIA SS GERVASO E PROTASO 29 20015 PARABIAGO, presso e nello studio dell'avv. RIGO MARZIA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BERTELLI Controparte_1 P.IVA_2
ATTILIO con elezione di domicilio in VIA PADANA SUPERIORE, 19 20060 GESSATE presso e nello studio dell'avv. BERTELLI ATTILIO
APPELLATO
OGGETTO: Titoli di credito
Le parti all'udienza del 10.6.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per RAPP. Parte_3 Parte_2
[...]
IN PROPRIO: Email_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via preliminare/pregiudiziale: dichiarare prescritte tutte le richieste azionate relativamente alle fatture dalla data dall' 08/07/2011 alla data del 9 luglio 2012, compresa la richiesta di interessi moratori;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7838/2024 emessa dal Tribunale di Milano Quarta Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Antonella Cozzi nell'ambito del giudizio N.R.G. 39341/2022 depositata in cancelleria in data 3 settembre 2024, pubblicata il 03.09.2024, notificata il 04.09.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'infondatezza per tutti motivi in premessa e l'insussistenza per assenza di adeguato supporto probatorio della pretesa creditoria avanzata da e per l'effetto revocare e/o annullare e/o CP_1
dichiarare privo di effetti giuridici ovvero con qualsiasi forma dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo num. 12207/2022 del Tribunale di Milano, statuendo che nulla il sig. in Parte_1
proprio e già rappresentante legale della P.I. Controparte_2
deve a per i titoli di cui al ricorso monitorio, compresi gli interessi moratori;
P.IVA_3 CP_1
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e dedurre, nonché di capitolare ed indicare testi entro i termini e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
I. In via pregiudiziale e preliminare:
1) Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità non sanabile dell'appello proposto avverso la sentenza n. 7838/2024, R.G. 39341/2022 Tribunale di Milano da parte del Sig. in Parte_1
proprio e in qualità di rappresentante legale della cancellata, con ogni Parte_2
conseguente pronuncia in merito al relativo passaggio in giudicato;
pagina 2 di 11 2) Solo per il caso di previo rigetto di quanto richiesto al punto 1) delle presenti conclusioni, in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione formulata da controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
II. Nel merito:
1) In via principale, e solo nell'ipotesi di previo rigetto di quanto chiesto in via pregiudiziale e preliminare, respingere, poiché infondata in fatto ed in diritto, la complessiva impugnazione formulata da parte appellante e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata sentenza n.
7838/2024, R.G. 39341/2022 Tribunale di Milano, con ogni conseguente pronuncia in merito al relativo passaggio in giudicato;
2) In via subordinata, solo nella circostanza di previo rigetto di quanto chiesto in via pregiudiziale e preliminare e nel merito in via principale, condannare comunque il Sig. in proprio e Parte_1
quale socio accomandatario della cancellata, al pagamento a favore di Parte_2 [...] dell'importo oggetto della domanda azionata in via monitoria dalla odierna appellata CP_1 CP_1
nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Milano, R.G. 14388/2022, e del giudizio di opposizione a D.I. n. 39341/2022 Tribunale di Milano, per euro 18.584,12 oppure per il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto dovuto di giustizia, per i medesimi titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ed alle spese e competenze liquidate in decreto e nel giudizio di opposizione;
3) Condannare il Sig. in proprio e quale socio accomandatario della Parte_1 [...]
cancellata, al pagamento a favore di delle spese e competenze del presente Parte_2 CP_1
grado di giudizio, oltre alle spese generali del 15%, cpa 4% ed iva se ed in quanto dovuta, da liquidarsi, secondo il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 tabella 2 di cui all'allegato;
4) Condannare, inoltre, il Sig. in proprio e quale socio accomandatario della Parte_1
cancellata, al pagamento a favore di dell'ulteriore importo che Parte_2 CP_1
sarà ritenuto di giustizia ex art. 96 c.p.c.
5) Accertata e dichiarata la totale carenza di procura rilasciata all'Avv. Rigo Marzia da parte del legale rappresentante di una società cancellata e la conseguente non rappresentatività giuridica per il presente giudizio da parte del legale condannarlo, in proprio, alla corresponsione in favore di delle CP_1 competenze del presente giudizio nell' importo che verrà ritenuto di giustizia oltre alle spese generali del 15%, cpa 4% ed iva se ed in quanto dovuta, da liquidarsi, secondo il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 tabella 2 di cui all'allegato pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ in proprio e in qualità Parte_1
di legale rappresentante della proponeva Controparte_2
opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 12207/2022, R.G. 14388/2022 Tribunale di Milano, emesso su ricorso della nei confronti della CP_1 Controparte_2
e del Sig. quale socio illimitatamente responsabile, per il pagamento
[...] Parte_1 dell'importo complessivo di euro 18.584,12, relativo alle fatture emesse nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e rimaste impagate. L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano nonché l'estinzione del credito per il decorso del termine di prescrizione delle fatture azionate. Disconosceva inoltre il documento prodotto dalla controparte sub n 41 quale riconoscimento del debito, assumendo che la sottoscrizione del legale rappresentante della società – non disconosciuta – era apposta un foglio separato dai primi due e non era riferibile agli stessi ma a documenti di diverso contenuto. L'opposta si costituiva in giudizio e contestava, in via pregiudiziale e preliminare, l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni dell'opponente, nonché nel merito l'infondatezza delle contestazioni ed argomentazioni di parte opponente. Non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed erano concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.. Depositate le relative memorie, non venivano ammesse le prove orali dell'opposta e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 24.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche ”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 7838/2024 pubblicata in data 03/09/2024 con il seguente dispositivo:
“1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% spese for., c.p.a. e i.v.a. se dovuta”
Avverso tale sentenza proponeva appello , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della .con citazione Controparte_2
notificata il 4.10.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e Controparte_1
contestandolo nel merito, chiedendo quidni la conferma della sentenza. Alla prima udienza del
1.4.2025 il consigliere istruttore, con ordinanza riservata, rigettava l'istanza di sospensiva della esecutorietà della sentenza e, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del pagina 4 di 11 10.6.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 10.6.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 10.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del 18.6.2025.
, IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA Parte_1
ha impugnato la sentenza per i Pt_1 Controparte_2
seguenti motivi:
1) errata valutazione del documento 41 (d.i)
2) mancata valutazione della contestazione delle fatture e del credito
3) mancata valutazione delle ulteriori eccezioni proposte
Giova premettere che, decidendo la causa di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da nei confronti della , e di CP_1 Controparte_2
SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE, il tribunale ha Controparte_3
rigettato l'opposizione, rigettando preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale, nonché rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, dal momento che sussisteva, ad avviso del tribunale, un riconoscimento di debito. Il documento comprovante il riconoscimento di debito, era formato da due fogli contenenti un elenco di documenti contrattuali e sull'ultima pagina la firma del
Parte opponente ha disconosciuto tale documento, nel senso tuttavia che non è stata Pt_1
disconosciuta la firma del ma è stato disconosciuto che questo foglio con la sua firma facesse Pt_1
parte di tutto il documento, avendo l'opponente affermato che sono stati falsamente aggiunti i primi due fogli per formare ad arte un riconoscimento di debito per le fatture azionate col decreto ingiuntivo. Su tale disconoscimento il tribunale ha affermato che il documento avrebbe dovuto essere impugnato con la querela di falso, non proposta dall'opponente, che non aveva nemmeno chiesto alcuna prova in relazione alla contraffazione del documento, che restava quindi “una mera ipotesi” (pag 6 sentenza).
Rilevava infine come la sussistenza di un rapporto commerciale fra le parti era stata riconosciuta dallo stesso opponente, che non aveva specificamente contestato l'esistenza del credito, che trovava quindi conferma nella ricognizione di debito del 30 gennaio 2013, documento che aveva interrotto la prescrizione.
pagina 5 di 11 Con il primo motivo d'appello, osserva la Corte, è stata impugnata la statuizione con la quale il giudice di prime cure ha rilevato come il documento portante il riconoscimento di debito avrebbe dovuto essere impugnato con la querela di falso;
afferma infatti l'appellante che il documento avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che i primi due fogli non sono legati al terzo foglio e quindi il documento non può valere come riconoscimento di debito, poiché il foglio della firma non è riconducibile ai due fogli precedenti.
Con il secondo motivo si impugna l' affermazione del tribunale per cui non sarebbero state contestate le fatture, affermando l'opponente appellante che in primo grado sono state solo depositate le fatture senza bolle di accompagnamento o estratti notarili, e quindi che il creditore non ha fornito la prova del credito.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata valutazione delle ulteriori eccezioni ritenute assorbite.
Costituendosi in giudizio, ha sollevato una eccezione preliminare, con cui sono state rilevate CP_1
a) L'incapacità di stare in giudizio della società cancellata dal Registro delle Imprese e conseguenze per l'appello b) L'invalidità della procura alle liti conferita dal legale rappresentante di una società cancellata.
Rileva questa Corte che l'eccezione è fondata.
Osserva il Collegio che in prima udienza il consigliere istruttore ha espressamente invitato parte appellante a prendere posizione sull'eccezione sollevata da parte appellata.
Si riporta per completezza il verbale dell'udienza del 1 Aprile 2025:
“L'appellante dichiara che il sig. ha proposto appello in proprio e quale legale rappresentante Pt_1
della società; che per il principio di ultrattività del mandato, il mandato conferito anteriormente alla cancellazione determina il permanere degli effetti e che la stessa controparte ha notificato la sentenza ed il precetto alla società in persona del legale rappresentante e anche in proprio. Rileva quindi l'infondatezza dell'eccezione ed insiste sull'istanza di sospensiva riportandosi, quanto al fumus ed al periculum, a quanto articolato in citazione, precisando altresì che il sig. è un pensionato e Pt_1 deve sostenere la propria famiglia. Parte appellata insiste nell'eccezione rilevando che il principio di ultrattività del mandato opera nell'ipotesi in cui venga dichiarata dalla parte la cancellazione e l'estinzione della società, evento non dichiarato né negli atti conclusionali né in sentenza;
l'atto di appello è stato proposto da in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
senza alcuna menzione della cancellazione ed estinzione della medesima. La notifica della sentenza è avvenuta al domicilio eletto della parte costituita mentre la notifica del precetto è avvenuta, anche per la società, al Sig. dando atto della cancellazione ed estinzione della s.a.s. Chiede il rigetto Pt_1 dell'istanza di sospensiva riportandosi a quanto argomentato in comparsa. L'avv. di parte appellante si pagina 6 di 11 richiama alla Cassazione, Sez. Un. 15295/2014 e alla sentenza della Cassazione del 19.11.2024, n.
29812”.
L'eccezione, come detto, è fondata nella sua duplice esplicazione.
La societa' , pacificamente, e' stata Controparte_2
cancellata nel corso del giudizio di primo grado, fra la fase di chiusura dell'istruttoria e l'udienza di precisazione delle conclusioni. Parte appellata ha prodotto, in questa sede, al documento 4 la visura camerale aggiornata da cui risulta il provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle
Imprese ai sensi del DPR 247/2004, in data 11.09.2023.
Il difensore della società opponente non ha dichiarato l'evento in giudizio, e quindi sicuramente nella fase di primo grado, per il principio di ultrattività del mandato, la sentenza è stata regolarmente pronunciata nei confronti della società, dal momento che la procura al difensore era antecedente alla estinzione.
Tuttavia, come emerge dalla lettura della procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, venivano conferiti i poteri al difensore unicamente per il giudizio di primo grado e non anche per i gradi successivi, con la conseguenza che, pacificamente e documentalmente, per il grado di appello è stata rilasciata una nuova procura, allegata all'atto di appello e quindi rilasciata in pari data.
Nella procura, testualmente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
” delega a rappresentarlo nel giudizio di appello Controparte_2
l'avvocato Rigo.
Nella procura non si fa alcuna menzione alla qualità di socio della società estinta in capo a Pt_1
[...]
Non può quindi applicarsi al caso in esame il principio invocato in udienza dall'appellante, recentemente affermato dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 29812 del 19/11/2024 “in tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina
l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato”, dal momento che, come detto, il mandato conferito anteriormente all'evento interruttivo non si estendeva ai gradi successivi e, pacificamente, la nuova procura è stata rilasciata successivamente all'evento interruttivo, senza alcuna menzione dello stesso e quindi della specifica indicazione della qualità di socio della società estinta in capo al Pt_1
Oltre al profilo della carenza di procura, deve comunque rilevarsi che la Suprema Corte, con l'
Ordinanza n. 17192 del 21/06/2024, ha statuito che “in caso di cancellazione di una società dal
pagina 7 di 11 registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio”. La pronuncia è stata resa in un caso del tutto analogo, nel quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese”.
Nel caso di specie deve quindi rilevarsi la carenza della legittimazione ad impugnare la sentenza in
Parte capo a quale legale rappresentante della estinta con conseguente Parte_1
inammissibilità dell'appello proposto in tale qualità.
Al contrario sussiste la legittimazione alla impugnazione di “in proprio”, quale Parte_1
destinatario della ingiunzione di pagamento del decreto ingiuntivo come socio illimitatamente responsabile.
Tuttavia, rileva la Corte l'appello non è fondato.
Come sopra argomentato, col primo motivo di appello è stata impugnata la statuizione con la quale il giudice di prime cure ha rilevato come il documento 41 allegato al ricorso monitorio costituisce riconoscimento di debito ed avrebbe dovuto essere impugnato con la querela di falso. Argomenta il a pag 10 dell'appello che “L'iter interpretativo e la conseguente applicazione giuridica è Pt_1
errata per i motivi che qui di seguito si esplicano. Parte appellante ha contestato, disconosciuto e dichiarato privo di qualsiasi efficacia il documento 41 specificando che dello stesso documento prodotto veniva riconosciuta solo l'ultima pagina e non anche le precedenti. L'ultima pagina veniva sì riconosciuta, ma non come conseguenziale alle precedenti, ovvero come documento a sé stante. E non veniva riconosciuta come “riferibile a documenti di diversi contenuti” come riportato dal Giudice”.
Rileva la Corte che il documento 41, qui riprodotto coi documenti del fascicolo monitorio da parte appellata al doc “doc 2C doc 2”, si presenta comunque come un documento unitario, formato da tre fogli, il primo dei quali reca la seguente intestazione e dichiarazione pagina 8 di 11 Segue, nel primo foglio e nel secondo foglio una elencazione di documenti e nel terzo foglio si legge
La sua valenza probatoria non può che essere attribuita all'intero documento, e non solo alla prima o alla seconda pagina ed alla terza, valutate separatamente.
Pertanto la circostanza che il abbia riconosciuto la propria firma apposta sotto il timbro della Pt_1 società “per accettazione”, non può che essere attribuita a quanto risulta nelle due pagine precedenti.
La parte ha utilizzato uno strumento giuridico -il disconoscimento- con riferimento solo alle prime due pagine del documento, attribuendo una alterazione nella formazione dello stesso, per esservi stata aggiunta la terza pagina contenente l'accettazione e quindi la conferma che tutti gli importi portati nell'elencazione dei primi due fogli costituissero un debito nei confronti di CP_1
Tuttavia, come rilevato dal primo giudice, proprio perché veniva in realtà dedotta una falsità materiale nel documento, questo andava impugnato con la querela di falso, che non è stata proposta né in primo grado né in questo grado.
pagina 9 di 11 Conseguentemente il documento vale come prova di un riconoscimento del debito, anche con effetto interruttivo della prescrizione, con rigetto del primo motivo di gravame. Gli altri motivi restano assorbiti.
L'appello proposto da in proprio viene quindi rigettato, con conferma della Parte_1
impugnata sentenza.
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
[...]
contro Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.7838/2024 così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da in qualità di legale Parte_1
rappresentante della Controparte_4
2. Rigetta dell'appello proposto da in proprio e per l'effetto conferma
[...] Parte_1
l'impugnata sentenza;
3. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed €
1.911,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.6.2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
IN QUALITA' DI RAPP. Parte_1 Parte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGO MARZIA Parte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in VIA SS GERVASO E PROTASO 29 20015 PARABIAGO, presso e nello studio dell'avv. RIGO MARZIA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BERTELLI Controparte_1 P.IVA_2
ATTILIO con elezione di domicilio in VIA PADANA SUPERIORE, 19 20060 GESSATE presso e nello studio dell'avv. BERTELLI ATTILIO
APPELLATO
OGGETTO: Titoli di credito
Le parti all'udienza del 10.6.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per RAPP. Parte_3 Parte_2
[...]
IN PROPRIO: Email_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via preliminare/pregiudiziale: dichiarare prescritte tutte le richieste azionate relativamente alle fatture dalla data dall' 08/07/2011 alla data del 9 luglio 2012, compresa la richiesta di interessi moratori;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7838/2024 emessa dal Tribunale di Milano Quarta Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Antonella Cozzi nell'ambito del giudizio N.R.G. 39341/2022 depositata in cancelleria in data 3 settembre 2024, pubblicata il 03.09.2024, notificata il 04.09.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'infondatezza per tutti motivi in premessa e l'insussistenza per assenza di adeguato supporto probatorio della pretesa creditoria avanzata da e per l'effetto revocare e/o annullare e/o CP_1
dichiarare privo di effetti giuridici ovvero con qualsiasi forma dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo num. 12207/2022 del Tribunale di Milano, statuendo che nulla il sig. in Parte_1
proprio e già rappresentante legale della P.I. Controparte_2
deve a per i titoli di cui al ricorso monitorio, compresi gli interessi moratori;
P.IVA_3 CP_1
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente argomentare, eccepire, produrre e dedurre, nonché di capitolare ed indicare testi entro i termini e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
I. In via pregiudiziale e preliminare:
1) Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità non sanabile dell'appello proposto avverso la sentenza n. 7838/2024, R.G. 39341/2022 Tribunale di Milano da parte del Sig. in Parte_1
proprio e in qualità di rappresentante legale della cancellata, con ogni Parte_2
conseguente pronuncia in merito al relativo passaggio in giudicato;
pagina 2 di 11 2) Solo per il caso di previo rigetto di quanto richiesto al punto 1) delle presenti conclusioni, in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione formulata da controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
II. Nel merito:
1) In via principale, e solo nell'ipotesi di previo rigetto di quanto chiesto in via pregiudiziale e preliminare, respingere, poiché infondata in fatto ed in diritto, la complessiva impugnazione formulata da parte appellante e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata sentenza n.
7838/2024, R.G. 39341/2022 Tribunale di Milano, con ogni conseguente pronuncia in merito al relativo passaggio in giudicato;
2) In via subordinata, solo nella circostanza di previo rigetto di quanto chiesto in via pregiudiziale e preliminare e nel merito in via principale, condannare comunque il Sig. in proprio e Parte_1
quale socio accomandatario della cancellata, al pagamento a favore di Parte_2 [...] dell'importo oggetto della domanda azionata in via monitoria dalla odierna appellata CP_1 CP_1
nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Milano, R.G. 14388/2022, e del giudizio di opposizione a D.I. n. 39341/2022 Tribunale di Milano, per euro 18.584,12 oppure per il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto dovuto di giustizia, per i medesimi titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ed alle spese e competenze liquidate in decreto e nel giudizio di opposizione;
3) Condannare il Sig. in proprio e quale socio accomandatario della Parte_1 [...]
cancellata, al pagamento a favore di delle spese e competenze del presente Parte_2 CP_1
grado di giudizio, oltre alle spese generali del 15%, cpa 4% ed iva se ed in quanto dovuta, da liquidarsi, secondo il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 tabella 2 di cui all'allegato;
4) Condannare, inoltre, il Sig. in proprio e quale socio accomandatario della Parte_1
cancellata, al pagamento a favore di dell'ulteriore importo che Parte_2 CP_1
sarà ritenuto di giustizia ex art. 96 c.p.c.
5) Accertata e dichiarata la totale carenza di procura rilasciata all'Avv. Rigo Marzia da parte del legale rappresentante di una società cancellata e la conseguente non rappresentatività giuridica per il presente giudizio da parte del legale condannarlo, in proprio, alla corresponsione in favore di delle CP_1 competenze del presente giudizio nell' importo che verrà ritenuto di giustizia oltre alle spese generali del 15%, cpa 4% ed iva se ed in quanto dovuta, da liquidarsi, secondo il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 tabella 2 di cui all'allegato pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ in proprio e in qualità Parte_1
di legale rappresentante della proponeva Controparte_2
opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 12207/2022, R.G. 14388/2022 Tribunale di Milano, emesso su ricorso della nei confronti della CP_1 Controparte_2
e del Sig. quale socio illimitatamente responsabile, per il pagamento
[...] Parte_1 dell'importo complessivo di euro 18.584,12, relativo alle fatture emesse nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e rimaste impagate. L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano nonché l'estinzione del credito per il decorso del termine di prescrizione delle fatture azionate. Disconosceva inoltre il documento prodotto dalla controparte sub n 41 quale riconoscimento del debito, assumendo che la sottoscrizione del legale rappresentante della società – non disconosciuta – era apposta un foglio separato dai primi due e non era riferibile agli stessi ma a documenti di diverso contenuto. L'opposta si costituiva in giudizio e contestava, in via pregiudiziale e preliminare, l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni dell'opponente, nonché nel merito l'infondatezza delle contestazioni ed argomentazioni di parte opponente. Non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed erano concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.. Depositate le relative memorie, non venivano ammesse le prove orali dell'opposta e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 24.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche ”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 7838/2024 pubblicata in data 03/09/2024 con il seguente dispositivo:
“1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% spese for., c.p.a. e i.v.a. se dovuta”
Avverso tale sentenza proponeva appello , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della .con citazione Controparte_2
notificata il 4.10.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e Controparte_1
contestandolo nel merito, chiedendo quidni la conferma della sentenza. Alla prima udienza del
1.4.2025 il consigliere istruttore, con ordinanza riservata, rigettava l'istanza di sospensiva della esecutorietà della sentenza e, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del pagina 4 di 11 10.6.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 10.6.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 10.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del 18.6.2025.
, IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA Parte_1
ha impugnato la sentenza per i Pt_1 Controparte_2
seguenti motivi:
1) errata valutazione del documento 41 (d.i)
2) mancata valutazione della contestazione delle fatture e del credito
3) mancata valutazione delle ulteriori eccezioni proposte
Giova premettere che, decidendo la causa di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da nei confronti della , e di CP_1 Controparte_2
SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE, il tribunale ha Controparte_3
rigettato l'opposizione, rigettando preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale, nonché rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, dal momento che sussisteva, ad avviso del tribunale, un riconoscimento di debito. Il documento comprovante il riconoscimento di debito, era formato da due fogli contenenti un elenco di documenti contrattuali e sull'ultima pagina la firma del
Parte opponente ha disconosciuto tale documento, nel senso tuttavia che non è stata Pt_1
disconosciuta la firma del ma è stato disconosciuto che questo foglio con la sua firma facesse Pt_1
parte di tutto il documento, avendo l'opponente affermato che sono stati falsamente aggiunti i primi due fogli per formare ad arte un riconoscimento di debito per le fatture azionate col decreto ingiuntivo. Su tale disconoscimento il tribunale ha affermato che il documento avrebbe dovuto essere impugnato con la querela di falso, non proposta dall'opponente, che non aveva nemmeno chiesto alcuna prova in relazione alla contraffazione del documento, che restava quindi “una mera ipotesi” (pag 6 sentenza).
Rilevava infine come la sussistenza di un rapporto commerciale fra le parti era stata riconosciuta dallo stesso opponente, che non aveva specificamente contestato l'esistenza del credito, che trovava quindi conferma nella ricognizione di debito del 30 gennaio 2013, documento che aveva interrotto la prescrizione.
pagina 5 di 11 Con il primo motivo d'appello, osserva la Corte, è stata impugnata la statuizione con la quale il giudice di prime cure ha rilevato come il documento portante il riconoscimento di debito avrebbe dovuto essere impugnato con la querela di falso;
afferma infatti l'appellante che il documento avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che i primi due fogli non sono legati al terzo foglio e quindi il documento non può valere come riconoscimento di debito, poiché il foglio della firma non è riconducibile ai due fogli precedenti.
Con il secondo motivo si impugna l' affermazione del tribunale per cui non sarebbero state contestate le fatture, affermando l'opponente appellante che in primo grado sono state solo depositate le fatture senza bolle di accompagnamento o estratti notarili, e quindi che il creditore non ha fornito la prova del credito.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata valutazione delle ulteriori eccezioni ritenute assorbite.
Costituendosi in giudizio, ha sollevato una eccezione preliminare, con cui sono state rilevate CP_1
a) L'incapacità di stare in giudizio della società cancellata dal Registro delle Imprese e conseguenze per l'appello b) L'invalidità della procura alle liti conferita dal legale rappresentante di una società cancellata.
Rileva questa Corte che l'eccezione è fondata.
Osserva il Collegio che in prima udienza il consigliere istruttore ha espressamente invitato parte appellante a prendere posizione sull'eccezione sollevata da parte appellata.
Si riporta per completezza il verbale dell'udienza del 1 Aprile 2025:
“L'appellante dichiara che il sig. ha proposto appello in proprio e quale legale rappresentante Pt_1
della società; che per il principio di ultrattività del mandato, il mandato conferito anteriormente alla cancellazione determina il permanere degli effetti e che la stessa controparte ha notificato la sentenza ed il precetto alla società in persona del legale rappresentante e anche in proprio. Rileva quindi l'infondatezza dell'eccezione ed insiste sull'istanza di sospensiva riportandosi, quanto al fumus ed al periculum, a quanto articolato in citazione, precisando altresì che il sig. è un pensionato e Pt_1 deve sostenere la propria famiglia. Parte appellata insiste nell'eccezione rilevando che il principio di ultrattività del mandato opera nell'ipotesi in cui venga dichiarata dalla parte la cancellazione e l'estinzione della società, evento non dichiarato né negli atti conclusionali né in sentenza;
l'atto di appello è stato proposto da in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
senza alcuna menzione della cancellazione ed estinzione della medesima. La notifica della sentenza è avvenuta al domicilio eletto della parte costituita mentre la notifica del precetto è avvenuta, anche per la società, al Sig. dando atto della cancellazione ed estinzione della s.a.s. Chiede il rigetto Pt_1 dell'istanza di sospensiva riportandosi a quanto argomentato in comparsa. L'avv. di parte appellante si pagina 6 di 11 richiama alla Cassazione, Sez. Un. 15295/2014 e alla sentenza della Cassazione del 19.11.2024, n.
29812”.
L'eccezione, come detto, è fondata nella sua duplice esplicazione.
La societa' , pacificamente, e' stata Controparte_2
cancellata nel corso del giudizio di primo grado, fra la fase di chiusura dell'istruttoria e l'udienza di precisazione delle conclusioni. Parte appellata ha prodotto, in questa sede, al documento 4 la visura camerale aggiornata da cui risulta il provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle
Imprese ai sensi del DPR 247/2004, in data 11.09.2023.
Il difensore della società opponente non ha dichiarato l'evento in giudizio, e quindi sicuramente nella fase di primo grado, per il principio di ultrattività del mandato, la sentenza è stata regolarmente pronunciata nei confronti della società, dal momento che la procura al difensore era antecedente alla estinzione.
Tuttavia, come emerge dalla lettura della procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, venivano conferiti i poteri al difensore unicamente per il giudizio di primo grado e non anche per i gradi successivi, con la conseguenza che, pacificamente e documentalmente, per il grado di appello è stata rilasciata una nuova procura, allegata all'atto di appello e quindi rilasciata in pari data.
Nella procura, testualmente, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
” delega a rappresentarlo nel giudizio di appello Controparte_2
l'avvocato Rigo.
Nella procura non si fa alcuna menzione alla qualità di socio della società estinta in capo a Pt_1
[...]
Non può quindi applicarsi al caso in esame il principio invocato in udienza dall'appellante, recentemente affermato dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 29812 del 19/11/2024 “in tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina
l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato”, dal momento che, come detto, il mandato conferito anteriormente all'evento interruttivo non si estendeva ai gradi successivi e, pacificamente, la nuova procura è stata rilasciata successivamente all'evento interruttivo, senza alcuna menzione dello stesso e quindi della specifica indicazione della qualità di socio della società estinta in capo al Pt_1
Oltre al profilo della carenza di procura, deve comunque rilevarsi che la Suprema Corte, con l'
Ordinanza n. 17192 del 21/06/2024, ha statuito che “in caso di cancellazione di una società dal
pagina 7 di 11 registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio”. La pronuncia è stata resa in un caso del tutto analogo, nel quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese”.
Nel caso di specie deve quindi rilevarsi la carenza della legittimazione ad impugnare la sentenza in
Parte capo a quale legale rappresentante della estinta con conseguente Parte_1
inammissibilità dell'appello proposto in tale qualità.
Al contrario sussiste la legittimazione alla impugnazione di “in proprio”, quale Parte_1
destinatario della ingiunzione di pagamento del decreto ingiuntivo come socio illimitatamente responsabile.
Tuttavia, rileva la Corte l'appello non è fondato.
Come sopra argomentato, col primo motivo di appello è stata impugnata la statuizione con la quale il giudice di prime cure ha rilevato come il documento 41 allegato al ricorso monitorio costituisce riconoscimento di debito ed avrebbe dovuto essere impugnato con la querela di falso. Argomenta il a pag 10 dell'appello che “L'iter interpretativo e la conseguente applicazione giuridica è Pt_1
errata per i motivi che qui di seguito si esplicano. Parte appellante ha contestato, disconosciuto e dichiarato privo di qualsiasi efficacia il documento 41 specificando che dello stesso documento prodotto veniva riconosciuta solo l'ultima pagina e non anche le precedenti. L'ultima pagina veniva sì riconosciuta, ma non come conseguenziale alle precedenti, ovvero come documento a sé stante. E non veniva riconosciuta come “riferibile a documenti di diversi contenuti” come riportato dal Giudice”.
Rileva la Corte che il documento 41, qui riprodotto coi documenti del fascicolo monitorio da parte appellata al doc “doc 2C doc 2”, si presenta comunque come un documento unitario, formato da tre fogli, il primo dei quali reca la seguente intestazione e dichiarazione pagina 8 di 11 Segue, nel primo foglio e nel secondo foglio una elencazione di documenti e nel terzo foglio si legge
La sua valenza probatoria non può che essere attribuita all'intero documento, e non solo alla prima o alla seconda pagina ed alla terza, valutate separatamente.
Pertanto la circostanza che il abbia riconosciuto la propria firma apposta sotto il timbro della Pt_1 società “per accettazione”, non può che essere attribuita a quanto risulta nelle due pagine precedenti.
La parte ha utilizzato uno strumento giuridico -il disconoscimento- con riferimento solo alle prime due pagine del documento, attribuendo una alterazione nella formazione dello stesso, per esservi stata aggiunta la terza pagina contenente l'accettazione e quindi la conferma che tutti gli importi portati nell'elencazione dei primi due fogli costituissero un debito nei confronti di CP_1
Tuttavia, come rilevato dal primo giudice, proprio perché veniva in realtà dedotta una falsità materiale nel documento, questo andava impugnato con la querela di falso, che non è stata proposta né in primo grado né in questo grado.
pagina 9 di 11 Conseguentemente il documento vale come prova di un riconoscimento del debito, anche con effetto interruttivo della prescrizione, con rigetto del primo motivo di gravame. Gli altri motivi restano assorbiti.
L'appello proposto da in proprio viene quindi rigettato, con conferma della Parte_1
impugnata sentenza.
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
IN PROPRIO E IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
[...]
contro Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.7838/2024 così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da in qualità di legale Parte_1
rappresentante della Controparte_4
2. Rigetta dell'appello proposto da in proprio e per l'effetto conferma
[...] Parte_1
l'impugnata sentenza;
3. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed €
1.911,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.6.2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11