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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Natalia IMARISIO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3477/2024 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 5 dicembre 2024 a mezzo PEC da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lissone (MI) alla Piazza G. La Pira, 6 presso lo studio dell'avv. Giacomo Bonazza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
pagina 1 di 15 P.IV , in persona del proprio legale RO P.IV_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza, Via Modorati n. 1 presso lo studio dell'Avv. Francesca Scioscia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA nonché contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Osnago (LC), Via Statale n. 8 presso lo studio dell'avv. Antonino Crea che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2641/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 4 novembre 2024 e notificata in data 5 novembre 2024
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e dinanzi al Tribunale di Monza al fine di Controparte_2 RO
sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito del sinistro occorso in data 22 ottobre 2016. Più precisamente, l'attore deduceva di essere stato schiacciato dalla ruota anteriore destra dell'autocarro Renault tg. BX359BR - assicurato con CP_1
pagina 2 di 15 di proprietà del proprio datore di lavoro e da questi CP_1 Controparte_2
condotto - mentre scendeva dallo stesso, poiché il veicolo, accidentalmente arretrando, lo schiacciava e gli fratturava il piede destro. Per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal sinistro, avanzava domanda risarcitoria nei confronti Parte_1
delle parti convenute in solido di complessivi euro 64.604,10.
- Si costituiva confermando le circostanze esposte dall'attore e Controparte_2
chiedendo di essere manlevato dalla propria società di assicurazioni in caso di condanna al risarcimento dei danni lamentati dal danneggiato.
- Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree in RO
quanto prive di riscontro. Infatti, a detta della società, il non avrebbe Parte_1 provato l'effettiva dinamica del sinistro, avendo riferito dapprima ai medici del Pronto
Soccorso di essere caduto da una scala, salvo poi sottoscrivere un CAI unitamente al riportando che le lesioni sarebbero state causate dall'autocarro condotto dal CP_2
proprio datore di lavoro.
- Il Tribunale di Monza istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale e, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico-legale sul Parte_1
- Con la sentenza n. 2641/2024, il giudice di prime cure rigettava tutte le domande risarcitorie, ritenendo non provata la dinamica del sinistro;
condannava Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] RO
quantificate in euro 2.600,00, compensando le spese fra l'attore e . Controparte_2
- Avverso la suddetta sentenza proponeva appello lamentando in Parte_1
particolare:
1. Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.;
2. Errata / omessa valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
pagina 3 di 15 - In data 17 gennaio 2025, si costituiva chiedendo il rigetto RO
dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- In data 10 marzo 2025, si costituiva anche deducendo l'infondatezza Controparte_2
delle allegazioni del e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Parte_1
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 1° aprile 2025, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 20 maggio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
− l'appello non è fondato.
− I motivi d'appello possono essere trattati unitariamente, perché entrambi relativi all'erronea valutazione dell'esito dell'istruttoria che ha portato al rigetto della domanda risarcitoria.
− Nello specifico, chiede la riforma della sentenza di primo grado, Parte_1
lamentando l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non provato il fatto storico. Secondo il giudice di prime cure, vi sarebbe una contraddittorietà insanabile fra quanto dichiarato dal danneggiato ai medici del Pronto Soccorso della ASST di Vimercate (cfr. doc. n. 004 fascicolo di primo grado), da cui emergerebbe che la caduta sia avvenuta mentre il si trovava su una scala e le circostanze riferite Parte_1
pagina 4 di 15 successivamente riportate da cui, invece, risulterebbe che i danni siano stati causati dallo schiacciamento del piede da parte del furgone condotto dal Contestando tale CP_2
conclusione, pertanto, l'appellante ha dedotto che la dinamica del sinistro non solo emergerebbe chiaramente dalla documentazione in atti (in primis, dalla CAI compilata e sottoscritta dalle parti) ma sarebbe stata altresì confermata anche in sede di escussione testimoniale dal teste oculare (cfr. verbale d'udienza del 21 febbraio Testimone_1
2023). Specifica l'appellante, poi, che la diversa ricostruzione dei fatti riferita ai medici del
Pronto Soccorso immediatamente dopo il sinistro troverebbe ragione nel timore “che potesse esserci qualche conseguenza per il suo Datore di Lavoro e, indirettamente, per il proprio posto di lavoro”.
− Ebbene, nonostante la decisione di primo grado risulti gravemente carente sul piano motivazionale, avendo il Tribunale racchiuso l'intera valutazione della controversia in poche righe, ritenendo che il contrasto fra le dichiarazioni del in riferimento Parte_1
alla dinamica del sinistro (ai medici del pronto soccorso prima, e successivamente nella
CAI sottoscritta con il appaia “insanabile e non spiegabile alla luce del CP_2
possibile timore di ritorsioni da parte del datore di lavoro posto che anche la versione avente ad oggetto la caduta da una scala risulta comunque idonea a coinvolgere possibili responsabilità del datore stesso. Non essendo chiara la causa dell'incidente, deve ritenersi non provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria che va pertanto respinta”, le prospettazioni dell'appellante non sono idonee a far emergere un contrasto fra la conclusione di prime cure e le risultanze istruttorie, dalle quali non è possibile ritenere provata né la dinamica del sinistro di cui si discute né una stima del danno subito.
− In generale, stando alla prospettazione dell'appellante relativa allo schiacciamento del piede destro del da parte del veicolo condotto da e assicurato Parte_1 Controparte_2
presso i fatti dedotti rientrano nella disciplina di cui all'art. 2054 RO
pagina 5 di 15 c.c.. Di conseguenza, in merito al riparto probatorio in caso di azione risarcitoria per danni derivanti dall'investimento di un pedone, grava sul convenuto l'onere di vincere la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. Questo principio, tuttavia, trova applicazione solo se è ritenuta provata la verificazione dell'investimento. La dimostrazione del fatto storico del sinistro rimane, dunque, a carico del danneggiato (ex multis, Cass. ord. n. 22844/2024).
− Nel caso di specie, dal compendio istruttorio emerge che:
▪ in data 22 ottobre 2016, alle ore 11.30 circa, veniva Parte_1
visitato dai medici del Pronto Soccorso di Vimercate che nel foglio di dimissione indicavano “motivo dell'arrivo: riferita caduta accidentale” e ancora, nel referto “caduta da una scala con trauma caviglia piede dx”
(cfr. doc. n. 004);
▪ il medico ortopedico della ASST di Vimercate così refertava il
“trauma caviglia destra con importante edema ed Parte_1
impotenza funzionale. venne sottoposto a rx caviglia destra (irregolarità delle basi del secondo, terzo e quarto metatarso con piccoli frammenti ossei a tale livello, reperti di possibile significato traumatico attuale) e a tac caviglia e piede destro (frattura pluriframmentaria dell'astragalo, con rime di frattura estese dalla sua porzione supero mediale fino a quella inferiore e anteriore. frattura della porzione antero – laterale e anteriore del calcagno. frattura della base di ii, iii e iv metatarso. frattura composta della base della falange prossimale del iv dito. piccoli distacchi corticali in corrispondenza del profilo postero – laterale dello scafoide di quello antero laterale del cuboide. esiti di pregressa osteosintesi a livello della tibia distale. marcata imbibizione edematosa dei tessuti molli). venne visitato da ortopedico “clinicamente edema e tumefazione caviglia piede pagina 6 di 15 destro con sofferenza cutanea mediale, limitazione funzionale caviglia destra per dolore;
▪ successivamente, in data 25 ottobre 2016, e Parte_1
compilavano e sottoscrivevano una constatazione Controparte_2 amichevole di incidente così riportando per iscritto “mi sono fermato per far scendere dall'automezzo il mio dipendente sig. e Parte_1 inavvertitamente l'autocarro andava indietro e con lo pneumatico anteriore destro toccavo il piede dx del sig. provocandogli Parte_1 un trauma” (cfr. doc. n. 002);
▪ in sede di denuncia del sinistro alla propria assicurazione, odierna appellata, venivano riportate le dichiarazioni del RO teste , presente al momento dell'incidente che così Testimone_1
riferiva “in data 22.10.2016 alle ore 11.00 circa, mi trovavo a Cornate
D'Adda in via P.Stucchi e vedevo l'autocarro Renault tg. BX359BR che era condotto dal mio datore di lavoro sig. fermarsi per Controparte_2
far scendere il mio collega Sig. Questi appena Parte_1
sceso veniva urtato sul piede destro dalla ruota anteriore destra del mezzo che improvvisamente tornava indietro” (cfr. doc. n. 003);
▪ le medesime dichiarazioni sono state raccolte in sede di escussione testimoniale del all'udienza del 21 febbraio 2023, che Testimone_1
ha confermato la ricostruzione delle circostanze già riferita immediatamente dopo il sinistro, precisando che lo schiacciamento era stato causato dalla ruota anteriore destra del furgone;
▪ in data 2 dicembre 2016, la - per conto della Controparte_3
- concludeva le proprie indagini in merito alla RO dinamica del sinistro denunciato dall'odierno appellante, recandosi sul pagina 7 di 15 luogo dell'incidente nonché interrogando il teste , Testimone_2
e, in diversa sede, anche il Le tre Controparte_2 Parte_1
dichiarazioni raccolte separatamente riportano la medesima descrizione delle circostanze e in particolare che i danni subiti dall'odierno appellante sarebbero stati riconducibili allo schiacciamento del piede destro da parte del furgone bianco condotto dal titolare che inaspettatamente CP_2
retrocedeva (cfr. doc. n. 2 parte appellata);
▪ recandosi sul luogo del sinistro, rilevava altresì la Controparte_3
che “dagli accertamenti lo stato dei luoghi non era stato modificato dalla data del sinistro (…) e che non si trovavano dislivelli particolari che potessero causare uno spostamento del mezzo assicurato” (cfr. doc. n. 2 parte appellata);
▪ il CTP di parte appellante, dott. ricostruita la storia clinica del Per_1
e valutato le condizioni dello stesso, forniva parere Parte_1
valutativo medico-legale, evidenziando la presenza di “un trauma contusivo da schiacciamento della caviglia e del piede destro con lesioni cutanee e sottocutanee”;
▪ allo stesso modo la CTP di parte appellata dott.ssa RO
analizzata la documentazione medica e visitato il danneggiato così Per_2
concludeva “circa la dinamica: lesioni compatibili sia con caduta dall'alto, sia con trauma da schiacciamento da parte di ruota di camion. più probabile - a mio avviso - la seconda modalità poiché il distretto piede/caviglia risulta l'unico distretto interessato da lesioni;
▪ il CTU nominato in primo grado, dott. in risposta al Persona_3
quesito “determini il CTU l'invalidità permanente e temporanea riportata dalla parte attrice in diretta conseguenza del sinistro oggetto di causa pagina 8 di 15 verificando altresì, presa visione delle risultanze dell'istruttoria, se le lesioni subite siano compatibili con la versione dei fatti emersa in sede processuale”, così concludeva “dalla documentazione agli atti e dal racconto del periziando si evince che in data 22/10/16, cadeva accidentalmente sul lavoro procurandosi lesioni;
(…)Nel sinistro per cui è causa il periziando ha riportato: trauma plurifratturativo cavigliapiede destro. Le lesioni riportate appaiono in nesso causale con l'incidente per cui è causa. Risulta pregresso sinistro del 30/03/2007 coinvolgente il medesimo arto e sedi anatomiche vicine. Si ritiene che la menomazione derivante dalle pregresse lesioni, in ambito di RC, possa essere valutata nella misura del 5% (…); l'invalidità permanente (danno biologico) è pari al 13% (…)” (cfr. CTU pagg. 5-6).
− Tanto premesso, l'attento esame delle risultanze istruttorie non consente di evidenziare un quadro indiziario univoco e coerente, fondato su diversi elementi “gravi, precisi e concordanti”, alla luce dei quali possa risultare, con il notorio criterio del più probabile che non, che le lesioni subite dall'appellante fossero state provocate dall'urto con un'autovettura condotta da piuttosto che da una caduta accidentale, come invece Controparte_4
inizialmente riferito dal ai medici del Pronto Soccorso. Parte_1
− È noto, infatti, che il criterio del “più probabile che non”, costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità, mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità, effettuato dalla
Corte mediante l'esame degli indizi sopra enucleati (cfr. Cass. n. 26304/2021).
pagina 9 di 15 − E dunque, l'applicazione dei suddetti principi al caso di specie porta a ritenere non verosimile la ricostruzione dell'appellante.
− A tale conclusione è possibile giungere valorizzando le ricostruzioni della dinamica del sinistro riportate dalle parti e dal teste oculare che, sentiti senza preavviso dalla
[...]
in sede di indagini per conto di hanno riferito una CP_3 RO
versione dei fatti parzialmente differente o comunque incompleta.
− Nello specifico, sentito dal perito alla presenza del Testimone_2 Persona_4 datore di lavoro riferiva di aver assistito all'incidente trovandosi “sul Controparte_2
tratto di marciapiede adiacente e a pochi metri dal civico 56 della via Primo Stucchi nella località di Cornate D'Adda”; di aver notato che “ad un certo punto la portiera anteriore lato passeggero si apriva” e di aver visto il collega scendere dal mezzo “ Parte_1 lasciando la portiera lato passeggero aperta”. Secondo il teste, quindi, l'appellante “veniva schiacciato al piede destro dalla ruota posteriore lato passeggero”. Il perito, nella relazione rilasciata a in data 22 dicembre 2016 precisava “durante RO
l'accertamento non ci è stato possibile sentire il teste lontano dall'ass.t come se il contraente volesse nascondere qualcosa”. Tale ricostruzione delle circostanze, inoltre, è parzialmente incoerente con quanto invece riferito dal in sede di indagini, il Parte_1
quale riferiva di essere sceso dal mezzo che indietreggiando lo schiacciava con la ruota sì sinistra, ma anteriore.
− Ed ancora, gli stessi grafici del sinistro allegati alla perizia a firma del sottoscritti Per_4
dal teste e dal danneggiato collocano nel luogo teatro dell'incidente il mezzo condotto dal in maniera diversa (in un caso fermo in posizione obliqua rispetto al cancello di CP_2
accesso al deposito;
nell'altro esattamente difronte all'ingresso stesso), risultando incongruenti anche rispetto alla posizione del teste, collocato davanti al furgone nella pagina 10 di 15 rappresentazione grafica da lui sottoscritto, spostato lateralmente rispetto al veicolo in quella del Parte_1
− In ogni caso, anche ammettendo l'ipotesi in cui il teste sia incorso in un lapsus Tes_1
riferendo della ruota posteriore anziché di quella anteriore quale causa dello schiacciamento, la dinamica descritta risulta inverosimile. Ed infatti, il teste ha precisato che il sarebbe sceso dal furgone lasciando la portiera anteriore, lato Parte_1
passeggero, aperta. Ebbene, se così fosse, vi sarebbe stato un impedimento oggettivo allo schiacciamento del piede del che, qualora il mezzo avesse improvvisamente Parte_1
indietreggiato, sarebbe stato dapprima spostato indietro dalla stessa portiera, senza entrare in contatto con la ruota del mezzo.
− Ed ancora, alla medesima conclusione – relativa alla scarsa attendibilità della ricostruzione dei fatti di cui si discute - può giungersi anche valorizzando le ulteriori circostanze riferite dalle parti e prive di riscontro quali la presenza di un dislivello sul marciapiede ove si era arrestato il furgone (cfr. il “Presumibilmente il fatto è stato scaturito dal Parte_1
dislivello del posto”; e il : “Presumibilmente il fatto veniva causato da un lieve Tes_1 dislivello del luogo”). Invero, dalle riproduzioni fotografiche allegate alla perizia nonché dagli estratti satellitari relativi al tratto di strada teatro del sinistro non è visibile alcun apprezzabile dislivello, trattandosi una careggiata pianeggiante delimitata da marciapiedi sopraelevati sui lati esterni. Tanto è stato poi espressamente confermato anche dallo stesso perito della che nella relazione delle indagini ha riferito “sul tratto RO
adiacente al passo carraio indicato dal contraente il Sig. e dal teste il Controparte_2
Sig. non si trovavano dislivelli particolari che potessero causare uno Testimone_1 spostamento del Mezzo ass.to” (cfr. perizia pag. 1). RO
− Né le sole dichiarazioni del teste sentito all'udienza del 21 febbraio Testimone_1
2023 risultano esse sole idonee a fondare diverso convincimento ove si consideri che le pagina 11 di 15 stesse sono state rilasciate a distanza di ben sette anni dal sinistro e che, la versione originaria del teste riportata per iscritto nella denuncia di sinistro risultò parzialmente in contraddizione con quanto riferito quale giorno dopo al perito dell'assicurazione. Del resto, occorre rilevare che anche la qualità dell'unico testimone oculare - collega dell'appellante al momento del sinistro ed anch'egli dipendente di – è idonea a Controparte_2
compromettere la sua attendibilità, stante il rapporto di lavoro con le parti e in particolare di subordinazione con quest'ultimo. In tal senso è opportuno richiamare anche – per quanto mere valutazioni soggettive – l'osservazione riferita dal perito nella relazione fornita alla società assicurativa e precisamente “durante l'accertamento non ci è stato possibile sentire il teste lontano dall'ass.to (ndr. ) come se il contraente volesse Controparte_2 nascondere qualcosa”. La circostanza, infatti, assume valore se si considera che lo stesso per giustificare quanto inizialmente riferito ai medici dell'ASST che lo Parte_1
avevano soccorso, ha riferito di aver mentito per timore “che potesse esserci qualche conseguenza per il suo Datore di Lavoro e, indirettamente, per il proprio posto di lavoro”.
− Ed ancora, ai fini della prova del fatto storico, le prospettazioni dell'appellante risultano del tutto carenti anche in merito alle circostanze che lo avrebbero indotto a sottoscrivere, unitamente al proprio datore di lavoro, una constatazione amichevole d'incidente e a denunciare il sinistro alla società presso cui il veicolo del era assicurato. CP_2
L'appellante che – come già detto - in più occasioni ha specificato di aver riferito ai medici del pronto soccorso di essere caduto da una scala per timore di ripercussioni sul piano lavorativo, ha poi omesso ogni altra informazione utile ad una ricostruzione verosimile delle circostanze di cui si discute. Del resto, come si legge nel doc. n. 019 “autocertificazione”,
l'appellante in data 24 ottobre 2016 sottoscriveva un'autocertificazione destinata all'azienda ospedaliera di Desio e Vimercate con cui dichiarava – in aggiunta a quanto riportato nella propria cartella clinica – che l'evento fosse avvenuto durante il lavoro. Di talché,
avrebbe potuto, già in tal sede - specificare anche la diversa dinamica Parte_1 pagina 12 di 15 del sinistro. Non emergono – a questo punto - idonee ragioni (diverse dal timore di ripercussioni da parte del datore di lavoro) che giustifichino una falsa ricostruzione delle circostanze di cui si discute.
− Infine, le prospettazioni dell'appellante in merito alla reale dinamica dell'incidente appaiono contraddittorie ove si consideri che né egli, né il proprio CTP hanno sollevato alcuna osservazione alla CTU espletata in primo grado. Ed infatti, il consulente tecnico dott.
concludendo la propria perizia, ha ritenuto compatibili le lesioni riportate da Per_3
con la circostanza inizialmente riferita relativa all'accidentale caduta Parte_1 da una scala (cfr. CTU “dalla documentazione agli atti e dal racconto del periziando si evince che in data 22/10/16, cadeva accidentalmente sul lavoro procurandosi lesioni”).
− La bozza dell'elaborato, pur sottoporta all'esame dei CTP, non ha ricevuto alcuna osservazione ed è stata depositata in data 29 gennaio 2024.
− Tutto quanto sopra considerato, sulla base del quadro probatorio emerso, la Corte ritiene non sussistente alcuna responsabilità addebitabile a per i danni lamentati Controparte_2
da non emergendo con chiarezza la dinamica del sinistro avvenuto in Parte_1
data 22 ottobre 2016.
− Ad abundatiam, anche qualora si ritenessero provati la dinamica del sinistro e il nesso di causalità fra la ruota del furgone condotto dall'odierno appellante e i danni subiti dal a quest'ultimo nulla potrebbe essere riconosciuto a titolo di risarcimento in Parte_1
quanto – per espressa ammissione del danneggiato – risulta pacificamente in atti (cfr. doc. n.
012) ch'egli si sia vista riconosciuta da parte dell'INAIL, a titolo di rendita di inabilità, la somma complessiva di euro 77.902,39. Tale importo deve ritenersi pienamente satisfattivo di ogni pretesa risarcitoria dell'appellante, onde evitare un indebito arricchimento del danneggiato stesso. È noto, infatti, che “in tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla pagina 13 di 15 vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito” (cfr. da ultimo Cass.n. 30293/2023).
− Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 2641/2024 del Tribunale di
Monza, pubblicata il 4 novembre 2024 integralmente confermata.
− L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014
(aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficolta delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
− Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 2641/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 4 novembre 2024;
pagina 14 di 15 - condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
liquidate in euro 4.997,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IV, CPA, come per legge;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5
liquidate in euro 4.997,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IV, CPA, come
[...]
per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Natalia IMARISIO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3477/2024 R.G. e promossa con atto di appello notificato il 5 dicembre 2024 a mezzo PEC da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lissone (MI) alla Piazza G. La Pira, 6 presso lo studio dell'avv. Giacomo Bonazza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
pagina 1 di 15 P.IV , in persona del proprio legale RO P.IV_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza, Via Modorati n. 1 presso lo studio dell'Avv. Francesca Scioscia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA nonché contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Osnago (LC), Via Statale n. 8 presso lo studio dell'avv. Antonino Crea che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2641/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 4 novembre 2024 e notificata in data 5 novembre 2024
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e dinanzi al Tribunale di Monza al fine di Controparte_2 RO
sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito del sinistro occorso in data 22 ottobre 2016. Più precisamente, l'attore deduceva di essere stato schiacciato dalla ruota anteriore destra dell'autocarro Renault tg. BX359BR - assicurato con CP_1
pagina 2 di 15 di proprietà del proprio datore di lavoro e da questi CP_1 Controparte_2
condotto - mentre scendeva dallo stesso, poiché il veicolo, accidentalmente arretrando, lo schiacciava e gli fratturava il piede destro. Per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal sinistro, avanzava domanda risarcitoria nei confronti Parte_1
delle parti convenute in solido di complessivi euro 64.604,10.
- Si costituiva confermando le circostanze esposte dall'attore e Controparte_2
chiedendo di essere manlevato dalla propria società di assicurazioni in caso di condanna al risarcimento dei danni lamentati dal danneggiato.
- Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree in RO
quanto prive di riscontro. Infatti, a detta della società, il non avrebbe Parte_1 provato l'effettiva dinamica del sinistro, avendo riferito dapprima ai medici del Pronto
Soccorso di essere caduto da una scala, salvo poi sottoscrivere un CAI unitamente al riportando che le lesioni sarebbero state causate dall'autocarro condotto dal CP_2
proprio datore di lavoro.
- Il Tribunale di Monza istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale e, ritenutane l'opportunità, disponeva CTU medico-legale sul Parte_1
- Con la sentenza n. 2641/2024, il giudice di prime cure rigettava tutte le domande risarcitorie, ritenendo non provata la dinamica del sinistro;
condannava Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] RO
quantificate in euro 2.600,00, compensando le spese fra l'attore e . Controparte_2
- Avverso la suddetta sentenza proponeva appello lamentando in Parte_1
particolare:
1. Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.;
2. Errata / omessa valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
pagina 3 di 15 - In data 17 gennaio 2025, si costituiva chiedendo il rigetto RO
dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- In data 10 marzo 2025, si costituiva anche deducendo l'infondatezza Controparte_2
delle allegazioni del e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Parte_1
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 1° aprile 2025, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 20 maggio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
− l'appello non è fondato.
− I motivi d'appello possono essere trattati unitariamente, perché entrambi relativi all'erronea valutazione dell'esito dell'istruttoria che ha portato al rigetto della domanda risarcitoria.
− Nello specifico, chiede la riforma della sentenza di primo grado, Parte_1
lamentando l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non provato il fatto storico. Secondo il giudice di prime cure, vi sarebbe una contraddittorietà insanabile fra quanto dichiarato dal danneggiato ai medici del Pronto Soccorso della ASST di Vimercate (cfr. doc. n. 004 fascicolo di primo grado), da cui emergerebbe che la caduta sia avvenuta mentre il si trovava su una scala e le circostanze riferite Parte_1
pagina 4 di 15 successivamente riportate da cui, invece, risulterebbe che i danni siano stati causati dallo schiacciamento del piede da parte del furgone condotto dal Contestando tale CP_2
conclusione, pertanto, l'appellante ha dedotto che la dinamica del sinistro non solo emergerebbe chiaramente dalla documentazione in atti (in primis, dalla CAI compilata e sottoscritta dalle parti) ma sarebbe stata altresì confermata anche in sede di escussione testimoniale dal teste oculare (cfr. verbale d'udienza del 21 febbraio Testimone_1
2023). Specifica l'appellante, poi, che la diversa ricostruzione dei fatti riferita ai medici del
Pronto Soccorso immediatamente dopo il sinistro troverebbe ragione nel timore “che potesse esserci qualche conseguenza per il suo Datore di Lavoro e, indirettamente, per il proprio posto di lavoro”.
− Ebbene, nonostante la decisione di primo grado risulti gravemente carente sul piano motivazionale, avendo il Tribunale racchiuso l'intera valutazione della controversia in poche righe, ritenendo che il contrasto fra le dichiarazioni del in riferimento Parte_1
alla dinamica del sinistro (ai medici del pronto soccorso prima, e successivamente nella
CAI sottoscritta con il appaia “insanabile e non spiegabile alla luce del CP_2
possibile timore di ritorsioni da parte del datore di lavoro posto che anche la versione avente ad oggetto la caduta da una scala risulta comunque idonea a coinvolgere possibili responsabilità del datore stesso. Non essendo chiara la causa dell'incidente, deve ritenersi non provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria che va pertanto respinta”, le prospettazioni dell'appellante non sono idonee a far emergere un contrasto fra la conclusione di prime cure e le risultanze istruttorie, dalle quali non è possibile ritenere provata né la dinamica del sinistro di cui si discute né una stima del danno subito.
− In generale, stando alla prospettazione dell'appellante relativa allo schiacciamento del piede destro del da parte del veicolo condotto da e assicurato Parte_1 Controparte_2
presso i fatti dedotti rientrano nella disciplina di cui all'art. 2054 RO
pagina 5 di 15 c.c.. Di conseguenza, in merito al riparto probatorio in caso di azione risarcitoria per danni derivanti dall'investimento di un pedone, grava sul convenuto l'onere di vincere la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. Questo principio, tuttavia, trova applicazione solo se è ritenuta provata la verificazione dell'investimento. La dimostrazione del fatto storico del sinistro rimane, dunque, a carico del danneggiato (ex multis, Cass. ord. n. 22844/2024).
− Nel caso di specie, dal compendio istruttorio emerge che:
▪ in data 22 ottobre 2016, alle ore 11.30 circa, veniva Parte_1
visitato dai medici del Pronto Soccorso di Vimercate che nel foglio di dimissione indicavano “motivo dell'arrivo: riferita caduta accidentale” e ancora, nel referto “caduta da una scala con trauma caviglia piede dx”
(cfr. doc. n. 004);
▪ il medico ortopedico della ASST di Vimercate così refertava il
“trauma caviglia destra con importante edema ed Parte_1
impotenza funzionale. venne sottoposto a rx caviglia destra (irregolarità delle basi del secondo, terzo e quarto metatarso con piccoli frammenti ossei a tale livello, reperti di possibile significato traumatico attuale) e a tac caviglia e piede destro (frattura pluriframmentaria dell'astragalo, con rime di frattura estese dalla sua porzione supero mediale fino a quella inferiore e anteriore. frattura della porzione antero – laterale e anteriore del calcagno. frattura della base di ii, iii e iv metatarso. frattura composta della base della falange prossimale del iv dito. piccoli distacchi corticali in corrispondenza del profilo postero – laterale dello scafoide di quello antero laterale del cuboide. esiti di pregressa osteosintesi a livello della tibia distale. marcata imbibizione edematosa dei tessuti molli). venne visitato da ortopedico “clinicamente edema e tumefazione caviglia piede pagina 6 di 15 destro con sofferenza cutanea mediale, limitazione funzionale caviglia destra per dolore;
▪ successivamente, in data 25 ottobre 2016, e Parte_1
compilavano e sottoscrivevano una constatazione Controparte_2 amichevole di incidente così riportando per iscritto “mi sono fermato per far scendere dall'automezzo il mio dipendente sig. e Parte_1 inavvertitamente l'autocarro andava indietro e con lo pneumatico anteriore destro toccavo il piede dx del sig. provocandogli Parte_1 un trauma” (cfr. doc. n. 002);
▪ in sede di denuncia del sinistro alla propria assicurazione, odierna appellata, venivano riportate le dichiarazioni del RO teste , presente al momento dell'incidente che così Testimone_1
riferiva “in data 22.10.2016 alle ore 11.00 circa, mi trovavo a Cornate
D'Adda in via P.Stucchi e vedevo l'autocarro Renault tg. BX359BR che era condotto dal mio datore di lavoro sig. fermarsi per Controparte_2
far scendere il mio collega Sig. Questi appena Parte_1
sceso veniva urtato sul piede destro dalla ruota anteriore destra del mezzo che improvvisamente tornava indietro” (cfr. doc. n. 003);
▪ le medesime dichiarazioni sono state raccolte in sede di escussione testimoniale del all'udienza del 21 febbraio 2023, che Testimone_1
ha confermato la ricostruzione delle circostanze già riferita immediatamente dopo il sinistro, precisando che lo schiacciamento era stato causato dalla ruota anteriore destra del furgone;
▪ in data 2 dicembre 2016, la - per conto della Controparte_3
- concludeva le proprie indagini in merito alla RO dinamica del sinistro denunciato dall'odierno appellante, recandosi sul pagina 7 di 15 luogo dell'incidente nonché interrogando il teste , Testimone_2
e, in diversa sede, anche il Le tre Controparte_2 Parte_1
dichiarazioni raccolte separatamente riportano la medesima descrizione delle circostanze e in particolare che i danni subiti dall'odierno appellante sarebbero stati riconducibili allo schiacciamento del piede destro da parte del furgone bianco condotto dal titolare che inaspettatamente CP_2
retrocedeva (cfr. doc. n. 2 parte appellata);
▪ recandosi sul luogo del sinistro, rilevava altresì la Controparte_3
che “dagli accertamenti lo stato dei luoghi non era stato modificato dalla data del sinistro (…) e che non si trovavano dislivelli particolari che potessero causare uno spostamento del mezzo assicurato” (cfr. doc. n. 2 parte appellata);
▪ il CTP di parte appellante, dott. ricostruita la storia clinica del Per_1
e valutato le condizioni dello stesso, forniva parere Parte_1
valutativo medico-legale, evidenziando la presenza di “un trauma contusivo da schiacciamento della caviglia e del piede destro con lesioni cutanee e sottocutanee”;
▪ allo stesso modo la CTP di parte appellata dott.ssa RO
analizzata la documentazione medica e visitato il danneggiato così Per_2
concludeva “circa la dinamica: lesioni compatibili sia con caduta dall'alto, sia con trauma da schiacciamento da parte di ruota di camion. più probabile - a mio avviso - la seconda modalità poiché il distretto piede/caviglia risulta l'unico distretto interessato da lesioni;
▪ il CTU nominato in primo grado, dott. in risposta al Persona_3
quesito “determini il CTU l'invalidità permanente e temporanea riportata dalla parte attrice in diretta conseguenza del sinistro oggetto di causa pagina 8 di 15 verificando altresì, presa visione delle risultanze dell'istruttoria, se le lesioni subite siano compatibili con la versione dei fatti emersa in sede processuale”, così concludeva “dalla documentazione agli atti e dal racconto del periziando si evince che in data 22/10/16, cadeva accidentalmente sul lavoro procurandosi lesioni;
(…)Nel sinistro per cui è causa il periziando ha riportato: trauma plurifratturativo cavigliapiede destro. Le lesioni riportate appaiono in nesso causale con l'incidente per cui è causa. Risulta pregresso sinistro del 30/03/2007 coinvolgente il medesimo arto e sedi anatomiche vicine. Si ritiene che la menomazione derivante dalle pregresse lesioni, in ambito di RC, possa essere valutata nella misura del 5% (…); l'invalidità permanente (danno biologico) è pari al 13% (…)” (cfr. CTU pagg. 5-6).
− Tanto premesso, l'attento esame delle risultanze istruttorie non consente di evidenziare un quadro indiziario univoco e coerente, fondato su diversi elementi “gravi, precisi e concordanti”, alla luce dei quali possa risultare, con il notorio criterio del più probabile che non, che le lesioni subite dall'appellante fossero state provocate dall'urto con un'autovettura condotta da piuttosto che da una caduta accidentale, come invece Controparte_4
inizialmente riferito dal ai medici del Pronto Soccorso. Parte_1
− È noto, infatti, che il criterio del “più probabile che non”, costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità, mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità, effettuato dalla
Corte mediante l'esame degli indizi sopra enucleati (cfr. Cass. n. 26304/2021).
pagina 9 di 15 − E dunque, l'applicazione dei suddetti principi al caso di specie porta a ritenere non verosimile la ricostruzione dell'appellante.
− A tale conclusione è possibile giungere valorizzando le ricostruzioni della dinamica del sinistro riportate dalle parti e dal teste oculare che, sentiti senza preavviso dalla
[...]
in sede di indagini per conto di hanno riferito una CP_3 RO
versione dei fatti parzialmente differente o comunque incompleta.
− Nello specifico, sentito dal perito alla presenza del Testimone_2 Persona_4 datore di lavoro riferiva di aver assistito all'incidente trovandosi “sul Controparte_2
tratto di marciapiede adiacente e a pochi metri dal civico 56 della via Primo Stucchi nella località di Cornate D'Adda”; di aver notato che “ad un certo punto la portiera anteriore lato passeggero si apriva” e di aver visto il collega scendere dal mezzo “ Parte_1 lasciando la portiera lato passeggero aperta”. Secondo il teste, quindi, l'appellante “veniva schiacciato al piede destro dalla ruota posteriore lato passeggero”. Il perito, nella relazione rilasciata a in data 22 dicembre 2016 precisava “durante RO
l'accertamento non ci è stato possibile sentire il teste lontano dall'ass.t come se il contraente volesse nascondere qualcosa”. Tale ricostruzione delle circostanze, inoltre, è parzialmente incoerente con quanto invece riferito dal in sede di indagini, il Parte_1
quale riferiva di essere sceso dal mezzo che indietreggiando lo schiacciava con la ruota sì sinistra, ma anteriore.
− Ed ancora, gli stessi grafici del sinistro allegati alla perizia a firma del sottoscritti Per_4
dal teste e dal danneggiato collocano nel luogo teatro dell'incidente il mezzo condotto dal in maniera diversa (in un caso fermo in posizione obliqua rispetto al cancello di CP_2
accesso al deposito;
nell'altro esattamente difronte all'ingresso stesso), risultando incongruenti anche rispetto alla posizione del teste, collocato davanti al furgone nella pagina 10 di 15 rappresentazione grafica da lui sottoscritto, spostato lateralmente rispetto al veicolo in quella del Parte_1
− In ogni caso, anche ammettendo l'ipotesi in cui il teste sia incorso in un lapsus Tes_1
riferendo della ruota posteriore anziché di quella anteriore quale causa dello schiacciamento, la dinamica descritta risulta inverosimile. Ed infatti, il teste ha precisato che il sarebbe sceso dal furgone lasciando la portiera anteriore, lato Parte_1
passeggero, aperta. Ebbene, se così fosse, vi sarebbe stato un impedimento oggettivo allo schiacciamento del piede del che, qualora il mezzo avesse improvvisamente Parte_1
indietreggiato, sarebbe stato dapprima spostato indietro dalla stessa portiera, senza entrare in contatto con la ruota del mezzo.
− Ed ancora, alla medesima conclusione – relativa alla scarsa attendibilità della ricostruzione dei fatti di cui si discute - può giungersi anche valorizzando le ulteriori circostanze riferite dalle parti e prive di riscontro quali la presenza di un dislivello sul marciapiede ove si era arrestato il furgone (cfr. il “Presumibilmente il fatto è stato scaturito dal Parte_1
dislivello del posto”; e il : “Presumibilmente il fatto veniva causato da un lieve Tes_1 dislivello del luogo”). Invero, dalle riproduzioni fotografiche allegate alla perizia nonché dagli estratti satellitari relativi al tratto di strada teatro del sinistro non è visibile alcun apprezzabile dislivello, trattandosi una careggiata pianeggiante delimitata da marciapiedi sopraelevati sui lati esterni. Tanto è stato poi espressamente confermato anche dallo stesso perito della che nella relazione delle indagini ha riferito “sul tratto RO
adiacente al passo carraio indicato dal contraente il Sig. e dal teste il Controparte_2
Sig. non si trovavano dislivelli particolari che potessero causare uno Testimone_1 spostamento del Mezzo ass.to” (cfr. perizia pag. 1). RO
− Né le sole dichiarazioni del teste sentito all'udienza del 21 febbraio Testimone_1
2023 risultano esse sole idonee a fondare diverso convincimento ove si consideri che le pagina 11 di 15 stesse sono state rilasciate a distanza di ben sette anni dal sinistro e che, la versione originaria del teste riportata per iscritto nella denuncia di sinistro risultò parzialmente in contraddizione con quanto riferito quale giorno dopo al perito dell'assicurazione. Del resto, occorre rilevare che anche la qualità dell'unico testimone oculare - collega dell'appellante al momento del sinistro ed anch'egli dipendente di – è idonea a Controparte_2
compromettere la sua attendibilità, stante il rapporto di lavoro con le parti e in particolare di subordinazione con quest'ultimo. In tal senso è opportuno richiamare anche – per quanto mere valutazioni soggettive – l'osservazione riferita dal perito nella relazione fornita alla società assicurativa e precisamente “durante l'accertamento non ci è stato possibile sentire il teste lontano dall'ass.to (ndr. ) come se il contraente volesse Controparte_2 nascondere qualcosa”. La circostanza, infatti, assume valore se si considera che lo stesso per giustificare quanto inizialmente riferito ai medici dell'ASST che lo Parte_1
avevano soccorso, ha riferito di aver mentito per timore “che potesse esserci qualche conseguenza per il suo Datore di Lavoro e, indirettamente, per il proprio posto di lavoro”.
− Ed ancora, ai fini della prova del fatto storico, le prospettazioni dell'appellante risultano del tutto carenti anche in merito alle circostanze che lo avrebbero indotto a sottoscrivere, unitamente al proprio datore di lavoro, una constatazione amichevole d'incidente e a denunciare il sinistro alla società presso cui il veicolo del era assicurato. CP_2
L'appellante che – come già detto - in più occasioni ha specificato di aver riferito ai medici del pronto soccorso di essere caduto da una scala per timore di ripercussioni sul piano lavorativo, ha poi omesso ogni altra informazione utile ad una ricostruzione verosimile delle circostanze di cui si discute. Del resto, come si legge nel doc. n. 019 “autocertificazione”,
l'appellante in data 24 ottobre 2016 sottoscriveva un'autocertificazione destinata all'azienda ospedaliera di Desio e Vimercate con cui dichiarava – in aggiunta a quanto riportato nella propria cartella clinica – che l'evento fosse avvenuto durante il lavoro. Di talché,
avrebbe potuto, già in tal sede - specificare anche la diversa dinamica Parte_1 pagina 12 di 15 del sinistro. Non emergono – a questo punto - idonee ragioni (diverse dal timore di ripercussioni da parte del datore di lavoro) che giustifichino una falsa ricostruzione delle circostanze di cui si discute.
− Infine, le prospettazioni dell'appellante in merito alla reale dinamica dell'incidente appaiono contraddittorie ove si consideri che né egli, né il proprio CTP hanno sollevato alcuna osservazione alla CTU espletata in primo grado. Ed infatti, il consulente tecnico dott.
concludendo la propria perizia, ha ritenuto compatibili le lesioni riportate da Per_3
con la circostanza inizialmente riferita relativa all'accidentale caduta Parte_1 da una scala (cfr. CTU “dalla documentazione agli atti e dal racconto del periziando si evince che in data 22/10/16, cadeva accidentalmente sul lavoro procurandosi lesioni”).
− La bozza dell'elaborato, pur sottoporta all'esame dei CTP, non ha ricevuto alcuna osservazione ed è stata depositata in data 29 gennaio 2024.
− Tutto quanto sopra considerato, sulla base del quadro probatorio emerso, la Corte ritiene non sussistente alcuna responsabilità addebitabile a per i danni lamentati Controparte_2
da non emergendo con chiarezza la dinamica del sinistro avvenuto in Parte_1
data 22 ottobre 2016.
− Ad abundatiam, anche qualora si ritenessero provati la dinamica del sinistro e il nesso di causalità fra la ruota del furgone condotto dall'odierno appellante e i danni subiti dal a quest'ultimo nulla potrebbe essere riconosciuto a titolo di risarcimento in Parte_1
quanto – per espressa ammissione del danneggiato – risulta pacificamente in atti (cfr. doc. n.
012) ch'egli si sia vista riconosciuta da parte dell'INAIL, a titolo di rendita di inabilità, la somma complessiva di euro 77.902,39. Tale importo deve ritenersi pienamente satisfattivo di ogni pretesa risarcitoria dell'appellante, onde evitare un indebito arricchimento del danneggiato stesso. È noto, infatti, che “in tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla pagina 13 di 15 vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito” (cfr. da ultimo Cass.n. 30293/2023).
− Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 2641/2024 del Tribunale di
Monza, pubblicata il 4 novembre 2024 integralmente confermata.
− L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_1
quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014
(aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficolta delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
− Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 2641/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 4 novembre 2024;
pagina 14 di 15 - condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
liquidate in euro 4.997,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IV, CPA, come per legge;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5
liquidate in euro 4.997,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, IV, CPA, come
[...]
per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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