TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/02/2026, n. 3162
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insensibilità del rapporto concessorio alla disciplina sopravvenuta

    La giurisprudenza ha chiarito che l'opzione ermeneutica dell'insensibilità dei rapporti giuridici di durata in corso allo ius superveniens di matrice eurounitaria contrasta con il principio dell'effetto utile e vanifica gli obiettivi del legislatore comunitario. Le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente, rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva Servizi al momento del loro rinnovo. Il diritto di insistenza è in contrasto con la libertà di stabilimento e i principi proconcorrenziali.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, l. n. 118/2022

    La riduzione della durata della concessione discende dalla disapplicazione della normativa primaria italiana contrastante con il diritto europeo, i cui principi derivano dal diritto europeo e dall'applicazione fattane dalla Corte di Giustizia UE. Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono irrilevanti.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento e dei diritti fondamentali UE

    La prassi di uno Stato membro non conforme alla normativa eurounitaria non può ingenerare un legittimo affidamento. Il convincimento soggettivo che l'assentimento della concessione prima della soppressione del diritto di insistenza comportasse il godimento sempiterno di una porzione del demanio marittimo era il frutto di un errore di diritto, in quanto tale insuscettibile di fondare un affidamento meritevole di protezione.

  • Rigettato
    Violazione libertà di stabilimento e prestazione servizi (TFUE)

    Il diritto di insistenza è in contrasto con la libertà di stabilimento e, più in generale, con i principi proconcorrenziali di matrice eurounitaria. L'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 ha previsto la soppressione del secondo comma dell’art. 37 cod. nav., nella parte in cui stabiliva la preferenza al concessionario uscente, proprio per evitare ogni diritto di insistenza a favore dello stesso concessionario uscente, avendo l’intervento normativo fatto seguito alla procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908.

  • Rigettato
    Incidenza sulla libertà di circolazione dei capitali (TFUE)

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte delle argomentazioni generali respinte.

  • Rigettato
    Tutela del "frutto del lavoro" e del compendio aziendale

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte delle argomentazioni generali respinte.

  • Rigettato
    Necessità di ripristinare il quadro regolatorio antecedente al d.l. n. 194/2009

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte delle argomentazioni generali respinte.

  • Rigettato
    Illegittimità della deliberazione n. 132/2023 e nota rif. DEM/U/18/2024

    La riduzione della durata della concessione discende dalla disapplicazione della normativa primaria italiana contrastante con il diritto europeo. I provvedimenti adottati dal Comune di Anzio per dare seguito alle sentenze del Consiglio di Stato non sono atti di autotutela, ma disapplicano la norma contrastante con il diritto euro-unitario.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 21-nonies, l. n. 241/1990

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte delle argomentazioni generali respinte.

  • Rigettato
    Contrasto con il giudicato della sentenza Tar Lazio, I, 10 gennaio 2022, n. 140

    La sentenza Tar Lazio, I, n. 140/2022 si è pronunciata sull'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e per divieto di cui all'art. 34 comma 2 del c.p.a. L'osservazione incidentale in ordine al prolungamento del rapporto fino al 2033 era priva di portata decisoria e non idonea a formare giudicato sostanziale.

  • Rigettato
    Lesione del diritto a permanere nella concessione e dell'aspettativa legittima

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte delle argomentazioni generali respinte.

  • Rigettato
    Illegittimità della determinazione dirigenziale n. 22 del 6 marzo 2025 e nota prot. n. 37355/2025

    La riduzione della durata della concessione discende dalla disapplicazione della normativa primaria italiana contrastante con il diritto europeo. I provvedimenti adottati dal Comune di Anzio per dare seguito alle sentenze del Consiglio di Stato non sono atti di autotutela, ma disapplicano la norma contrastante con il diritto euro-unitario.

  • Rigettato
    Illegittimità della scadenza della concessione oltre il 30 settembre 2027

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto parte delle argomentazioni generali respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/02/2026, n. 3162
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3162
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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