Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/02/2026, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11443/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11443 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. La Boa S.n.c. di OT M. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi e Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anzio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio di Ministri, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
della qualificazione del rapporto concessorio di cui è titolare la Società ricorrente come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo rispetto al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione:
a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, ST Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva;
b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
c. l’art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022 sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge n. 145/2018;
d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
nonché per la condanna ex art. 34, primo comma, lett. c) ed e) c.p.a.,
del Comune di Anzio a rilasciare a favore della società ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del d.l.. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto che, allo scadere della durata convenzionale o legale del rapporto in essere, esso sia rinnovato senza soluzione di continuità;
nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 marzo 2024 , per l’annullamento
- della deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale del Comune di Anzio n. 132 del 29 dicembre 2023;
- della nota del Comune di Anzio, RIF. DEM/U/18/2024;
nonché, ancora, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2024 , per l’annullamento
- della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta del Comune di Anzio n. 78 del 1° agosto 2024;
nonché infine, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16 giugno 2025 , per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale del Comune di Anzio n. 22 del 6 marzo 2025, nella parte in cui dispone di approvare l’allegato disciplinare per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive nel Comune di Anzio, ed i criteri/sottocriteri al medesimo allegati;
- della nota del Comune di Anzio prot. n. 37355/2025 del 8 aprile 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. TI PE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la società La Boa s.n.c. di UL M. C. – titolare dello stabilimento balneare "La Boa", sito in zona demaniale marittima in località Lido dei Pini del Comune di Anzio – ha chiesto a questo Tar di accertare che « il rapporto concessorio di cui è titolare la Società ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, ST Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022 sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge n. 145/2018; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato », nonché di condannare ex art. 34, comma 1, lett. c) ed e) c.p.a. il Comune di Anzio a rilasciare a suo favore « titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto che, allo scadere della durata convenzionale o legale del rapporto in essere, esso sia rinnovato senza soluzione di continuità ».
1.1. A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha innanzitutto sostenuto:
- di essere « titolare dello stabilimento balneare "La Boa", il quale occupa zona demaniale marittima in località Lido dei Pini del Comune di Anzio da epoca remota », in ragione di una concessione da ultimo prorogata – ai sensi dell’art. 1, comma 682, l. n. 145/2018 – con atto prot. n. 42756 del 24 luglio 2020, con il quale « il rapporto concessorio [era] stato esteso sino al 31 dicembre 2033 previa pubblicazione della domanda di rilascio ai sensi dell’art. 18 reg. esec. cod. nav. »;
- che a seguito delle sentenze Consiglio di Stato, AP, 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, « l’art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118 aveva disposto la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022 sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della l. n. 145/2018 »;
- che le decisioni dell’Adunanza Plenaria e il citato art. 3 l. n. 118/2022 avevano fatto sorgere il suo interesse « a far valere in questa sede la “insensibilità” della propria concessione demaniale alla disciplina sopravvenuta recata dalla direttiva 123/2006 », e ciò anche alla luce del fatto che il suo rapporto concessorio era « in corso alla data del 7 dicembre 2000 e cioè all’epoca in cui la Corte di Giustizia [aveva] affermato la necessaria osservanza del principio di trasparenza nelle procedure di affidamento di contratti pubblici ».
1.2. Tanto premesso, la ricorrente ha articolato otto motivi di diritto a fondamento delle proprie domande.
1.2.1. Nell’ambito del primo motivo, rubricato « violazione artt. 2, 3, 24, 51, 97, 103, 111 e 113 Cost; violazione art. 117 Cost. in relazione all’art 13 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo adottata il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 ; violazione art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea », ha evidenziato:
- che la sentenza Tar Lazio, I, 10 gennaio 2022, n. 140 aveva accertato il suo diritto a permanere nella concessione fino al 2033;
- che i principi affermati dalle sentenze Consiglio di Stato, AP, 9 novembre 2021, nn. 17 e 18 non potevano ritenersi applicabili nei suoi confronti in quanto il suo rapporto concessorio era stato prorogato dalla p.a. non mediante l’applicazione automatica della proroga ex lege ma con una procedura trasparente ai sensi dell’art. 18 reg. esec. cod. nav.;
- che l’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 – ove ritenuto applicabile a tutte le ipotesi in cui la p.a. concedente avesse rilasciato un titolo ex l. n. 145/2018, ivi comprese quelle in cui lo stesso era stato rilasciato all’esito di una procedura rispettosa del principio di trasparenza ex art. 18 reg. esec. cod. nav. – doveva ritenersi costituzionalmente illegittimo per contrasto « con gli artt. 2, 3, 24, 51, 97, 103 e 111 Cost. ».
1.2.2. Con il secondo motivo, rubricato « violazione del protocollo n. 1 CEDU; violazione dei diritti fondamentali dell’unione europea e, segnatamente, del principio di rispetto del legittimo affidamento », ha argomentato in ordine alla « necessità di un trattamento differenziato delle concessioni balneari sorte 13 anteriormente all'anno 2000 (sent. ST) rispetto a quelle rilasciate successivamente », evidenziando che « dalle concessioni, affidate nel vigore dell'art. 37 cod. nav. anteriormente all'affermazione del principio della c.d. evidenza pubblica comunitaria (sent. ST), fosse scaturito un rapporto concessorio pluriennale di durata indeterminata o infinita », di talché « l’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 s.m.i., nell’abrogare il diritto di insistenza, [aveva] vulnerato l’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in quanto in modo imprevisto e imprevedibile [aveva] caducato una situazione giuridica sostanziale il cui titolare, legittimamente, confidava di conservare senza limiti di tempo, il tutto senza la minima previsione di un giusto indennizzo », oltre a violare « i principi eurounitari di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento ».
1.2.3. Con il terzo motivo, a mezzo del quale è stata lamentata la « violazione art. 44 direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; [nonché] l’ulteriore violazione degli artt. 46 e 49 TFUE, nonché dei principi eurounitari di certezza del diritto, di rispetto del legittimo affidamento, nonché di proporzionalità », la società ricorrente ha sottolineato che la necessita di garantire la stabilità dei rapporti di durata sorti anteriormente alla sentenza ST non poteva essere messa in dubbio « nemmeno a cagione del fatto che, a far data dal 28 dicembre 2009, [fosse] scaduto il termine di trasposizione della direttiva servizi … in quanto … tale direttiva non aveva efficacia retroattiva »
1.2.4. Con il quarto motivo, volto a far valere una « ulteriore violazione del protocollo n. 1 CEDU [e] una ulteriore violazione art. 17 Carta di Nizza », ha argomentato ancora sulla sussistenza di una « espérance légitime, avente base legale, alla conservazione del rapporto concessorio e quindi al diritto di sfruttare il bene demaniale per una durata di tempo indefinita, mantenendovi stabilmente la propria impresa balneare » meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1 Primo Protocollo CEDU e dell’art. 17 CDFUE.
1.2.5. Con il quinto motivo, rubricato « violazione artt. 49 e 56 TFUE », ha sostenuto che « il combinato disposto dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 s.m.i., art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 e art. 49 cod. nav. si [poneva] in contrasto anche con la libertà di stabilimento desumibile (art. 49 TFUE) e la libertà di prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) ».
1.2.6 Nell’ambito del sesto motivo, rubricato « violazione art. 63 TFUE », ha osservato che « la cessazione del diritto di insistenza [aveva] finito per incidere sulla libertà di circolazione dei capitali, che è sancita dall’art. 63 TFUE, impedendo alla società ricorrente di sfruttare il bene demaniale per un tempo potenzialmente infinito ».
1.2.7. Con il settimo motivo ha ulteriormente censurato l’abrogazione del diritto di insistenza ad opera dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 e dell’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 per « violazione protocollo n. 1 CEDU [e] ulteriore violazione art. 17 Carta di Nizza », osservando che le stesse contrastano con l’esigenza di tutelare « il c.d. “frutto del lavoro” dell’operatore economico che si sia stabilito sul demanio marittimo confidando sulla conservazione per un periodo di tempo indefinito del rapporto concessorio e del relativo compendio aziendale ».
1.2.8. Con l’ottavo motivo ha argomentato « sulla necessità “eurounitaria” di eliminare il regime legale sopravvenuto violativo dei diritti fondamentali della ricorrente, ripristinando il quadro regolatorio antecedente al d.l. n. 194/2009 s.m.i ».
2. Con motivi aggiunti depositati il 28 marzo 2024, la società ricorrente ha gravato la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale del Comune di Anzio n. 132 del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto « disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione. Adempimento degli obblighi posti in capo alle autorità concedenti. avvio delle procedure di gara. atto di indirizzo» e la nota del Comune di Anzio, rif. dem/u/18/2024, recante a oggetto « informativa ai concessionari a seguito delibera commissione straordinaria num. 132/2023 », osservando che attraverso tali atti il Comune aveva disposto « l’anticipata cessazione del rapporto al 31 dicembre 2024, secondo quanto stabilito dell’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 e in ossequio ai principi desumibili dalle decisioni dell’Ad. Plen. n. 17 e 18 del 2021 » e lamentando l’illegittimità degli stessi attraverso tredici distinti motivi di ricorso, nei quali ha osservato:
- che il Comune resistente aveva erroneamente applicato i principi desumibili dalla sentenza Consiglio di Stato, AP, 17/2021 , omettendo di considerare che il rinnovo dello specifico rapporto concessorio della ricorrente ai sensi dell’art. 1, commi 682-683, l. n. 145/2018 era « avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio » e che quindi lo stesso doveva ritenersi valido fino al 2033 ai sensi dell’art. 3, comma 2, l n. 118/2022 ( motivi aggiunti sub I);
- che dal momento che il rinnovo del rapporto concessorio era avvenuto nel rispetto dei principi di concorrenza la decisione del Comune costituiva un illegittimo atto di autotutela , adottato in violazione delle norme che regolano l’esercizio di tale potere ( motivi aggiunti sub II);
- che a ritenere che anche alla ricorrente si applichino le disposizioni dell’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 tale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 51, 97, 103, 111 e 113 Cost; nonché per violazione dell’art. 117 cost. in relazione all’art 13 CEDU e violazione dell’art. 47 CDFUE per le ragioni già spiegate nel ricorso introduttivo ( motivi aggiunti sub III);
- che parimenti sarebbe costituzionalmente illegittimo l’art. 21- nonies , l. n. 241/1990 ove questo Tribunale ritenesse che lo stesso non si applichi agli atti amministrativi assunti sulla base di leggi-provvedimento contrastanti con il diritto dell’UE ( motivi aggiunti sub IV);
- che il provvedimento gravato si poneva in ogni caso in contrasto con il giudicato scaturito dalla sentenza Tar Lazio, I, 10 gennaio 2022, n. 140 ( motivi aggiunti sub V);
- che gli atti impugnati erano lesivi del suo diritto a permanere nella concessione in quanto titolare di rapporto titolare di un rapporto pluriennale di durata indefinita sorto anteriormente all'entrata in vigore della direttiva servizi, sulla sua espérance légitime al rinnovo del rapporto concessorio, meritevole di protezione sulla base di numerose disposizioni di diritto eurounitario ( motivi aggiunti sub VI-XII);
- che in ogni caso l’amministrazione avrebbe dovuto prevedere la scadenza della concessione non al 31 dicembre 2024 ma al 31 dicembre 2025, come consentito dalla normativa primaria ( motivi aggiunti sub XIII).
3. In data 16 aprile 2024 il Comune di Anzio si è costituito in giudizio.
4. Con successiva memoria depositata il 7 luglio 2024 lo stesso Comune ha svolto le sue difese, insistendo per il rigetto delle domande della ricorrente.
5. Con motivi aggiunti depositati in data 28 novembre 2024, la società ricorrente ha esteso l’impugnazione alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 78 del 1° agosto 2024, recante ad oggetto « indirizzi relativi al procedimento di affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative », notando che tale atto indicava una « serie di criteri generali di affidamento delle concessioni demaniali marittime da applicare nelle procedure selettive di nuova indizione » e rilevando tuttavia che lo stesso doveva ritenersi illegittimo – in via derivata – per le ragioni già illustrate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti .
6. Con ulteriore atto di motivi aggiunti depositato in data 16 giugno 2025, la società ricorrente ha esteso l’impugnazione alla determinazione dirigenziale n. 22 del 6 marzo 2025, nella parte in cui la stessa aveva disposto l’approvazione del disciplinare uniforme di gara per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime; nonché alla successiva nota prot. n. 37355/2025 del 8 aprile 2025 con cui il Comune di Anzio le aveva comunicato che la sua concessione era « ope legis estesa sino alla definizione dei procedimenti amministrativi [volti all’affidamento mediante procedura competitiva delle concessioni demaniali marittime di competenza del Comune] e, comunque, non oltre il 30 settembre 2027 » sostenendo l’illegittimità di tali atti mediante dieci motivi di ricorso, nei quali ha osservato:
- che il Comune resistente aveva erroneamente applicato i principi desumibili dalla sentenza Consiglio di Stato, AP, 17/2021 , omettendo di considerare che il rinnovo dello specifico rapporto concessorio della ricorrente ai sensi dell’art. 1, commi 682-683, l. n. 145/2018 « avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio » e che quindi lo stesso doveva ritenersi valido fino al 2033 ai sensi dell’art. 3, comma 2, l n. 118/2022 ( motivi aggiunti sub I e II);
- che a ritenere che anche alla ricorrente si applichino le disposizioni dell’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 tale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima per contestato con gli artt. 2, 3, 24, 51, 97, 103, 111 e 113 Cost; nonché per violazione dell’art. 117 cost. in relazione all’art 13 CEDU e violazione dell’art. 47 CDFUE per le ragioni già spiegate nel ricorso introduttivo ( motivi aggiunti sub III);
- che gli atti impugnati erano lesivi del suo diritto a permanere nella concessione in quanto titolare di rapporto titolare di un rapporto pluriennale di durata indefinita sorto anteriormente all'entrata in vigore della direttiva servizi, sulla sua espérance légitime al rinnovo del rapporto concessorio, meritevole di protezione sulla base di numerose disposizioni di diritto eurounitario ( motivi aggiunti sub IV-IX);
- che in nessun caso quindi l’amministrazione avrebbe potuto ritenere che la vigenza del rapporto concessorio della ricorrente non potesse estendersi oltre il 30 settembre 2027 ( motivi aggiunti sub X).
7. Con memoria depositata il 20 ottobre 2025 il Comune di Anzio ha evidenziato l’infondatezza del ricorso, richiamando quanto di recente affermato – in relazione a ricorsi sovrapponibili – da Tar Lazio, V- ter , 29 agosto 2025, n. 15880 e 10 ottobre 2025, n. 17381.
8. Con memoria depositata in data 21 ottobre 2025 la ricorrente ha ulteriormente argomentato sulla fondatezza delle sue doglianze e ha insistito in tutte le domande spiegate nel ricorso e nei motivi aggiunti .
9. Con repliche depositate in data 30 ottobre 2025 l’ente locale ha insistito nelle sue difese.
10. Con memoria di replica del 31 ottobre 2025 la società ricorrente ha replicato alle difese del Comune e in particolare ha insistito nel sostenere che il rinnovo del 2020 le era stato concesso all’esito di una procedura competitiva in quanto « all’epoca, la pubblicazione della domanda di rinnovo [aveva] in astratto consentito la partecipazione al procedimento di operatori terzi, i quali avrebbero perciò potuto formulare domande in concorrenza », concludendo quindi che « ancorché la procedura di rinnovo [fosse] avvenuta in esecuzione della legge n. 145/2018, la pubblicazione della domanda configura un quid pluris che [ostava] alla disapplicazione dell’atto amministrativo » in quanto « la pubblicazione della domanda di rinnovo [aveva] infatti raggiunto lo scopo di garantire il confronto concorrenziale, seppure nelle forme speciali del codice della navigazione e del suo regolamento attuativo ».
11. All’udienza straordinaria del 21 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
12. Il ricorso è infondato e va respinto, in coerenza con le decisioni assunte da questo Tribunale in relazione a ricorsi sovrapponibili dalle quali questo Collegio non ritiene di doversi discostare (Tar Lazio, V- ter , 29 agosto 2025, n. 15880 e 10 ottobre 2025, n. 17381), con conseguente possibilità di prescindere da ogni valutazione in rito.
13. Deve innanzitutto notarsi l’infondatezza dei motivi di ricorso (v. ricorso sub II-VIII, v. primo atto di motivi aggiunti sub VI-XII e terzo atto di motivi aggiunti sub IV-IX) volti a sostenere che il rapporto concessorio della ricorrente – in quanto venuto in essere prima dello scadere del termine di recepimento della direttiva 2006/123/CE e anche prima della sentenza CGUE 7 dicembre 2000 “ST Verlags GmbH” – sarebbe sottratto alla disciplina posta da tale direttiva, ai principi dettati dalla sentenza della CGUE menzionata e a quelli espressi dalle sentenze Consiglio di Stato, AP, nn. 17 e 18 del 2021, caratterizzandosi come rapporto senza limiti temporali, in base al c.d. diritto di insistenza ex art. 37, co. 2, cod. nav., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, convertito con l. n. 25/2010 (cioè nel testo vigente all’epoca dell’instaurazione del predetto rapporto concessorio).
A tal riguardo, infatti, la sentenza Tar Lazio, V- ter , 10 ottobre 2025, n. 17381 ha condivisibilmente evidenziato:
- che « l’opzione ermeneutica dell’insensibilità dei rapporti giuridici di durata in corso, non esauriti, allo ius superveniens di matrice eurounitaria, da una parte contrasta con il principio del c.d. effetto utile (che prescrive un’interpretazione degli atti dell’Unione funzionale al raggiungimento della finalità perseguita: cfr. Corte di Giustizia UE 19 ottobre 2004 in C-200/02, ‘Zhu e Chen’; id., 14 ottobre 1999 in C-223/98, ‘Adidas’; id., 22 settembre 1988, in C-187/87, ‘Land de Sarre’); dall’altra parte, comporta una deroga permanente a favore dell’operatore già in attività, che vanifica gli obiettivi avuti di mira dal legislatore comunitario, sottraendo tale operatore, con un singolare privilegio, all’applicazione della disciplina proconcorrenziale di matrice unionale (arg. ex C.d.S., Sez. IV, n. 1059/2025, cit.) e avvantaggiandolo rispetto agli altri operatori, tenuti invece alla suddetta disciplina” (Cons. Stato, sez. VII, 9 maggio 2025, n. 4014) »;
- che anche la sentenza CGUE, VII, 4 giugno 2025, in C-464/24 aveva confermato che le « concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva al momento del loro rinnovo, essendo irrilevante, al riguardo, la data in cui tali concessioni sono state inizialmente rilasciate »;
- che neppure poteva essere accolta « la prospettiva secondo cui osterebbe [ro] all’applicazione del suddetto principio di trasparenza » i principi sanciti dall’art. 1 Primo Protocollo CEDU (invocati a tutela dell’affidamento riposto nella conservazione – per un periodo di tempo indefinito – del rapporto concessorio e del relativo compendio aziendale) in quanto la sentenza Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2024, resa in C-598/22 (“ S.I.I.B. S.r.l. ”) « nell’affrontare la questione della contrarietà al diritto unionale della disciplina dell’art. 49 cod. nav., secondo cui, alla scadenza della concessione per l’occupazione del demanio (e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione), il concessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza un indennizzo, le opere non amovibili da lui realizzate nell’area in concessione, anche in caso di rinnovo di questa [aveva] affermato il carattere temporalmente limitato delle concessioni demaniali, rilevando che “il principio di inalienabilità [dell’area] implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili” , con il corollario che nessun privato concessionario può ignorare, sin dalla stipula dell’atto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione dell’area è temporanea ed è “revocabile” » ;
- che era rilevante al fine di evidenziare l’infondatezza della tesi del ricorrente quanto notato dal Consiglio di Stato in ordine al fatto che la CGUE – nella stessa sentenza S.I.I.B. s.r.l. – aveva evidenziato « l’irrilevanza, ai fini della valutazione dell’art. 49 cod. nav., della questione se ci si trovi dinanzi ad un rinnovo o ad una prima attribuzione della concessione demaniale, poiché ‘il rinnovo di una concessione di occupazione del demanio pubblico si traduce nella successione di due titoli di occupazione di tale demanio e non nella perpetuazione o nella proroga del primo » e « la necessità di distinguere il caso della concessione di beni del demanio pubblico (marittimo) da quello relativo alle concessioni per i giochi d’azzardo (su cui si è pronunciata Corte di Giust., 28 gennaio 2016, in C-375/14, ‘Laezza’), poiché nel settore dei giochi d’azzardo i concessionari utilizzano, per esercitare la loro attività economica, beni di cui essi sono proprietari: per i concessionari del demanio marittimo, invece, l’autorizzazione all’occupazione del demanio conferisce loro ‘soltanto un semplice diritto di superficie a carattere transitorio’ sulle opere non amovibili dagli stessi costruite sul demanio medesimo” (Cons. Stato, n. 4014/2025, cit.) »;
- che « l’art. 12, parr. 1 e 2, della direttiva serviz i deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo » (CGUE, III, 20 aprile 2023, C-348/22) e che le sentenze nn. 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024 della Sezione VII del Consiglio di Stato avevano evidenziato « l’applicabilità alle fattispecie come quella in esame della direttiva 2006/123/CE, sia per quanto concerne la scarsità della risorsa che per quanto riguarda la presenza dell’interesse transfrontaliero »;
- che con la già richiamata sentenza del 4 giugno 2025 C-464/24 la CGUE aveva ribadito che « rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, il cui titolare non effettua una prestazione di servizi determinata dall’ente aggiudicatore, ma esercita un’attività economica in un’area demaniale statale sulla base di un accordo che gli conferisce il diritto di gestire taluni beni o risorse pubblici, nell’ambito di un regime di diritto privato o pubblico, di cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d’uso, una volta che tali concessioni riguardano risorse naturali, ai sensi di tale disposizione e posto che il numero di autorizzazioni disponibili per le attività turistico-ricreative è limitato per via della scarsità delle risorse naturali »;
- che il diritto di insistenza invocato dalla ricorrente era « in contrasto con la libertà di stabilimento e, più in generale, con i principi proconcorrenziali di matrice eurounitaria (cfr. Cons. Stato, n. 4014/2025, cit.) », e che al riguardo la giurisprudenza aveva osservato che « l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 [aveva] previsto la soppressione del secondo comma dell’art. 37 cod. nav., nella parte in cui stabiliva la preferenza al concessionario uscente, proprio per evitare ogni diritto di insistenza a favore dello stesso concessionario uscente, avendo l’intervento normativo fatto seguito ‘alla procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento all’art. 12, comma 2, della direttiva n. 2006/123/CE, in virtù del quale è vietata qualsiasi forma di automatismo che favorisca il precedente concessionario alla scadenza del rapporto concessorio’ (Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 40)” (Cons. Stato, sez. VII, 11 febbraio 2025, n. 1128) »;
- che « la prassi di uno Stato membro non conforme alla normativa eurounitaria non può ingenerare un legittimo affidamento nell’operatore economico che benefici della situazione così creatasi (cfr. CGUE, 26 aprile 1988, in C-316/86, “Hauptzollamt”; id., 16 novembre 1983, in C-188/82, “Thyssen”; id., 15 dicembre 1982, in C-5/82, “Maizena”) »;
- che « il convincimento soggettivo di un [operatore] che l’assentimento della concessione prima della soppressione del diritto di insistenza [gli] consegnasse il godimento sempiterno di una porzione del demanio marittimo era il frutto di un errore di diritto, in quanto tale insuscettibile di fondare un affidamento meritevole di protezione ».
Ragioni, queste, che appaiono al Collegio sufficienti a dimostrare l’infondatezza delle doglianze spiegate nel ricorso sub II-VIII, nel primo atto di motivi aggiunti sub VI-XII e nel terzo atto di motivi aggiunti sub IV-IX.
14. Tanto chiarito, va poi evidenziata l’infondatezza delle doglianze che muovono dal presupposto che il rinnovo della concessione della ricorrente disposto nel 2020 non sarebbe avvenuto in maniera automatica ai sensi della l. n. 145/2018 ma all’esito di una procedura aperta ex art. 18 reg. es. cod. nav. (cfr. in particolare ricorso sub I, primo atto di motivi aggiunti sub I e III, terzo atto di motivi aggiunti sub I-III).
Con riferimento a tale questione deve infatti notarsi che la sentenza Tar Lazio, V- ter , 29 agosto 2025, n. 15880 ha motivatamente ritenuto che i provvedimenti adottati nel 2020 dal Comune di Anzio per il rinnovo delle concessioni ai sensi della l. n. 145/2018 devono « essere correttamente qualificat [i] come vera e propria proroga e non già come nuova procedura selettiva avente i caratteri dell’imparzialità, come invece asserito dal ricorrente [in quanto] il formale riferimento al procedimento previsto dall’art. 18 reg. es. cod. nav. (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) contenuto nell’avviso … pubblicato a seguito dell’istanza di proroga presentata dal ricorrente, non trova poi un sostanziale riscontro nel contenuto dispositivo di tale atto, con il quale l’amministrazione si è limitata a disporre la suddetta pubblicazione ‘ai soli fini della trasparenza’, nonché alla raccolta di eventuali ‘osservazioni’ da parte di chiunque ne abbia interesse, ma non anche per la raccolta di eventuali ‘domande concorrenti’ ai fini di una selezione comparativa delle stesse, come invece previsto dal suddetto art. 18 reg. es. cod. nav., senza considerare che sia l’istanza di proroga …, sia il suddetto avviso pubblico … e sia l’atto di proroga … fanno tutti espresso riferimento alla proroga ex lege (art. 1, commi 682-683, legge n. 145/2018)», evidenziando che gli stessi si configuravano « quale atto ricognitivo di un effetto, la proroga, già prodotto da una previsione normativa – quella dei commi 682 e ss. dell’art. 1 della l. n. 145/2018 – in contrasto con il diritto dell’Unione europea (art. 49 TFUE e art. 12 direttiva n. 123/2006) e, dunque, da disapplicare » (v. Tar Lazio, V- ter , n. 15880/2025 sub 3.2 e 3.3.) . Conclusioni che deve ritenersi valgano anche nel caso di specie, non avendo peraltro parte ricorrente fornito neppure un principio di prova in ordine a quanto affermato circa il fatto che la specifica proroga dalla stessa ottenuta nel 2020 sia stata disposta all’esito di una procedura effettivamente aperta ad altri concorrenti.
15. Va poi notato che non appaiono apprezzabili le argomentazioni volte a sostenere l’illegittimità della riduzione della durata del rapporto concessorio in essere (prima al 31 dicembre 2024 e poi al 31 dicembre 2027) rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2033 fissato nella proroga del 2020, sulla base della pretesa illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, l. n. 118/2022 (diffusamente articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti , specialmente nel primo atto di motivi aggiunti sub III) e della pretesa natura di autotutela dei provvedimenti del Comune di Anzio impugnati con i motivi aggiunti (cfr. primo atto di motivi aggiunti sub II e IV).
Al riguardo, va condiviso quanto evidenziato dalla già richiamata sentenza Tar Lazio, V- ter , 29 agosto 2025, n. 15880 in ordine al fatto che:
- per un verso, la riduzione dell’estensione della concessione fissata al 2033 con la proroga del 2020 « discende direttamente dalla (obbligatoria) disapplicazione della norma contenuta nella l. n. 145/2018 », sicché va esclusa la rilevanza « di questioni di legittimità costituzionale della legislazione italiana che disciplina la scadenza delle concessioni demaniali marittime e prevede l’obbligo delle gare », in quanto « i principi in materia derivano dal diritto europeo e dall’applicazione fattane con sentenza della Corte di Giustizia UE, 20 aprile 2023, in causa C-348/22 » (Consiglio di Stato, VII, 1° agosto 2024, n. 6913);
- per altro verso, i provvedimenti adottati dal Comune di Anzio per dare seguito alle sentenze Consiglio di Stato, AP, n. 17 e 18 del 2021 non possono essere qualificati come atti di autotutela, in quanto « la proroga dell’efficacia della concessione su cui gli stessi intervengono è stata a suo tempo disposta direttamente da una norma di legge (cfr. art. 1, co. 682 e ss. l. n. 145/2018) » e con gli atti gravati la p.a. « si è limitata a disapplicare la stessa norma, contrastante con il diritto euro-unitario ».
16. Non sono poi apprezzabili neppure le argomentazioni con cui la ricorrente ha sostenuto la formazione di un giudicato in ordine al suo diritto a permanere nella concessione fino al 2033 (cfr. ricorso sub I e primo atto di motivi aggiunti sub V).
Al riguardo la sentenza Tar Lazio, V- ter , 29 agosto 2025, n. 15880 ha, infatti, notato:
- che con la sentenza Tar Lazio, I, n. 140/2022 questo Tribunale si era pronunciato su un’azione specificamente proposta per l’accertamento « della perdurante efficacia delle clausole di rinnovo delle concessioni demaniali marittime […] con finalità turistico-ricreative che hanno beneficiato di rinnovi prima ai sensi dell’art. 37 cod. nav. e poi ai sensi dell’art. 10 legge 16 marzo 2001, n. 88 » , asseritamente « qualificabili come rapporti pluriennali a durata infinita o indeterminata » , limitandosi a dichiarare l’inammissibilità della stessa sia perché proposta in difetto della condizione dell’azione rappresentata dall’interesse ad agire, che deve essere attuale ex art. 100 c.p.c. sia perché impedita dal divieto di cui all’art. 34 comma 2 del codice di rito, giacché una sentenza di accertamento del diritto alla stabilità e permanenza della concessione (tout court ed in via generale) toccherebbe e conformerebbe, in maniera del tutto inammissibile, il futuro potere di ritiro dei titoli (ovvero di riacquisizione sub specie di messa a gara delle concessioni), come intestato all’amministrazione »;
- che l’osservazione incidentale contenuta, ad abundantiam , nella predetta sentenza in ordine fatto che la società non poteva in ogni caso ritenersi avere interesse attuale al ricorso « all’esito dell’ulteriore prolungamento del rapporto (sino al dicembre 2033), come disposto dall’articolo 1, commi 682 683, della Legge di stabilità per l’anno 2018, nonché all’esito dei consequenziali provvedimenti adottati dal Comune di Anzio in coerenza con la riferita normativa, volta a mantenere l’efficacia delle concessioni, in attesa di una riforma organica del settore », era « priva di portata decisoria» e non era idonea a formare giudicato sostanziale in ordine alla sussistenza di un diritto della ricorrente a permanere nella concessione fino al 2033.
17. Per tutte le ragioni sopra illustrate, tutte le doglianze spiegate nel ricorso e nei motivi aggiunti (ivi comprese quelle volte a sostenere genericamente l’illegittimità dei termini individuati dalla p.a. come limite massimo alla permanenza della ricorrente nel bene demaniale, v. primo atto di motivi aggiunti sub XIII e terzo atto di motivi aggiunti sub X) sono infondate e, conseguentemente, tutte le domande della ricorrente devono essere respinte.
18. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Anzio nella misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE SI, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
TI PE AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI PE AM | LE SI |
IL SEGRETARIO