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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 03.12.2024 al n. 4437 dell'anno 2024 del Ruolo Generale da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
PRIVITERA, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VALENTINA DI STASIO, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalla coppia geni- toriale a mezzo delle note scritte depositate in data 07.04.2025 qui di seguito riportate per esteso.
Per le parti private:
“Voglia l'Ill.mo Collegio del Tribunale di Busto Arsizio,
• Affidare il minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1
su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamen- te. Le decisioni di maggiore interesse dovranno essere assunte di comune accordo;
• avrà residenza abituale con la madre con collocamento prevalente presso la stessa;
Per_1 • Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento, alla Sig.ra Pt_1 Per_1 Pt_2
della somma mensile di euro 250,00, per 12 mensilità annue, da versarsi in via anticipata entro e
[...]
non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Busto Arsizio;
• La Sig.ra percepirà per intero (100%) l'assegno unico;
CP_1
• Quanto ai diritti di visita, la calendarizzazione è la seguente:
LUNEDI': il padre prenderà alle ore 16:30 all'uscita da scuola e/o Campus estivo e lo porte- Per_1
rà presso la sua dimora ove provvederà a cenare insieme al figlio. La madre, all'uscita dal lavoro, e co- munque entro e non oltre le ore 20:00, andrà a prendere dal padre e lo porterà a casa della stes- Per_1
sa;
MARTEDI': il padre prenderà alle ore 16:30 all'uscita da scuola e/o Campus estivo, lo ac- Per_1
compagnerà a e andrà a riprenderlo al termine, e lo riaccompagnerà presso la casa materna CP_2
dove si tratterrà fino alle 18:00, oppure accompagnerà il bambino in piscina o ad altra attività sportiva
e lo riaccompagnerà dalla mamma al termine della stessa.
MERCOLEDI': rimarrà con la madre;
Per_1
GIOVEDI': rimarrà con la madre;
Per_1
VENERDI': la giornata del venerdì subirà variazioni a seconda che sia il weekend di spettanza della madre o del padre. Nel primo caso, il padre prenderà alle ore 16:30 all'uscita da scuola e/o Per_1
Campus estivo e lo riaccompagnerà dalla madre entro le 19:00, prima di cena. Nel secondo caso, wee- kend di spettanza del padre, lo stesso prenderà alle ore 16:30 all'uscita da scuola e/o Campus Per_1
estivo, trascorrerà con lui tutto il weekend e lo riaccompagnerà, dopo aver provveduto alla cena, a casa della madre entro e non oltre le ore 19:30/20:00. Qualora, nella giornata del venerdì, il minore dovesse essere impegnato in qualche attività sportiva, il padre, nel weekend non di sua competenza, lo accompa- gnerà e lo riporterà al termine della stessa presso l'abitazione materna.
• Le parti si impegnano a comunicare tra loro per via telefonica o tramite messaggio per tutte le tematiche riguardanti il figlio;
• Le parti si impegnano a richiedere ed ottenere nell'interesse del figlio l'indennità di frequenza eventual- mente riconosciuta dagli Enti Preposti. Gli importi erogati dovranno essere versati su un libretto postale intestato ad entrambi i genitori, i quali dovranno approvare congiuntamente le spese per le quali verran- no utilizzati.
• Autorizzazione reciproca delle parti al rilascio dei passaporti.
• Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno intrattenuto una relazione affettiva nell'ambito della quale è nato a [...]- rate (VA) il 27/03/2015 il figlio (C.F. ), riconosciuto da Per_1 C.F._3
entrambi i genitori. In costanza di convivenza la famiglia ha avuto residenza abituale in
Samarate (VA), Via Luciano Manara 31, in un'abitazione concessa in comodato gratuito.
La relazione affettiva e la convivenza delle parti è cessata.
Il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della società Tigros S.p.a. e presta la sua attività lavorativa presso il centro logistico Tigros di Cassano Magnago. Nel 2023 ha percepito una retribuzione annua lorda di euro 30.452,00 (doc.3), nel 2022 una retribu- zione annua lorda di euro 29.781,83 (doc.4), nel 2021 una retribuzione annua lorda di eu- ro 29.763,65 (doc.5). La sua retribuzione media mensile netta è di circa euro 1.600,00.
Dopo aver lasciato la casa familiare si è trasferito a vivere dalla madre (nell'immobile sito in Castronno, Via Cavour 66/C) contribuendo alle spese fisse di casa versandole l'importo mensile di euro 300,00 (doc.6). Non è proprietario né comproprietario di beni immobili, è proprietario dell'autovettura Nuovo Captur TG GW 591 AS, acquistata con un finanziamento dell'importo di euro 21.331,09, con una rata mensile di euro 286,02, della durata di 36 mesi a decorrere da ottobre 2024 (doc.7). Da quando è cessata la con- vivenza ha contribuito al mantenimento del figlio versando alla resistente l'importo men- sile di euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Ha dichiarato di essere disponi- bile a riconoscere alla resistente il diritto di percepire dall' l'intero importo CP_3
dell'assegno unico e universale spettante per il minore che ammonta a complessivi euro
233,50.
La resistente si è trasferita a vivere con il minore, da circa 3 anni, presso la casa materna, di proprietà della madre, sita in Samarate, Via Silvio Pellico n. 7. È dipendente del
[...]
[...] [...]
” con sede in Lonate Ceppino, Piazza Matteotti n. 5, in Parte_3
forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'01.03.2024 part time, ha dichiarato di percepire una retribuzione dell'importo mensile medio di € 980,00 (Doc. n. 5), non è proprietaria di beni immobili ed è proprietaria dell'autovettura Ford Fiesta targata
EB429B2, una vettura di quindici anni in condizioni di vetustà avanzata (Doc. n. 6).
Alla prima udienza celebrata in data 11.03.2025 le parti hanno chiesto concedere un bre- ve rinvio per formalizzare l'accordo che hanno poi depositato in data 07.04.2025.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti che non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e appare conforme al superiore interesse morale e materiale del figlio minorenne e idoneo a ga- rantirgli il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata (e/o a contenere i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti in epigrafe richiamato.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 08/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 03.12.2024 al n. 4437 dell'anno 2024 del Ruolo Generale da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
PRIVITERA, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VALENTINA DI STASIO, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalla coppia geni- toriale a mezzo delle note scritte depositate in data 07.04.2025 qui di seguito riportate per esteso.
Per le parti private:
“Voglia l'Ill.mo Collegio del Tribunale di Busto Arsizio,
• Affidare il minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1
su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamen- te. Le decisioni di maggiore interesse dovranno essere assunte di comune accordo;
• avrà residenza abituale con la madre con collocamento prevalente presso la stessa;
Per_1 • Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento, alla Sig.ra Pt_1 Per_1 Pt_2
della somma mensile di euro 250,00, per 12 mensilità annue, da versarsi in via anticipata entro e
[...]
non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Busto Arsizio;
• La Sig.ra percepirà per intero (100%) l'assegno unico;
CP_1
• Quanto ai diritti di visita, la calendarizzazione è la seguente:
LUNEDI': il padre prenderà alle ore 16:30 all'uscita da scuola e/o Campus estivo e lo porte- Per_1
rà presso la sua dimora ove provvederà a cenare insieme al figlio. La madre, all'uscita dal lavoro, e co- munque entro e non oltre le ore 20:00, andrà a prendere dal padre e lo porterà a casa della stes- Per_1
sa;
MARTEDI': il padre prenderà alle ore 16:30 all'uscita da scuola e/o Campus estivo, lo ac- Per_1
compagnerà a e andrà a riprenderlo al termine, e lo riaccompagnerà presso la casa materna CP_2
dove si tratterrà fino alle 18:00, oppure accompagnerà il bambino in piscina o ad altra attività sportiva
e lo riaccompagnerà dalla mamma al termine della stessa.
MERCOLEDI': rimarrà con la madre;
Per_1
GIOVEDI': rimarrà con la madre;
Per_1
VENERDI': la giornata del venerdì subirà variazioni a seconda che sia il weekend di spettanza della madre o del padre. Nel primo caso, il padre prenderà alle ore 16:30 all'uscita da scuola e/o Per_1
Campus estivo e lo riaccompagnerà dalla madre entro le 19:00, prima di cena. Nel secondo caso, wee- kend di spettanza del padre, lo stesso prenderà alle ore 16:30 all'uscita da scuola e/o Campus Per_1
estivo, trascorrerà con lui tutto il weekend e lo riaccompagnerà, dopo aver provveduto alla cena, a casa della madre entro e non oltre le ore 19:30/20:00. Qualora, nella giornata del venerdì, il minore dovesse essere impegnato in qualche attività sportiva, il padre, nel weekend non di sua competenza, lo accompa- gnerà e lo riporterà al termine della stessa presso l'abitazione materna.
• Le parti si impegnano a comunicare tra loro per via telefonica o tramite messaggio per tutte le tematiche riguardanti il figlio;
• Le parti si impegnano a richiedere ed ottenere nell'interesse del figlio l'indennità di frequenza eventual- mente riconosciuta dagli Enti Preposti. Gli importi erogati dovranno essere versati su un libretto postale intestato ad entrambi i genitori, i quali dovranno approvare congiuntamente le spese per le quali verran- no utilizzati.
• Autorizzazione reciproca delle parti al rilascio dei passaporti.
• Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno intrattenuto una relazione affettiva nell'ambito della quale è nato a [...]- rate (VA) il 27/03/2015 il figlio (C.F. ), riconosciuto da Per_1 C.F._3
entrambi i genitori. In costanza di convivenza la famiglia ha avuto residenza abituale in
Samarate (VA), Via Luciano Manara 31, in un'abitazione concessa in comodato gratuito.
La relazione affettiva e la convivenza delle parti è cessata.
Il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della società Tigros S.p.a. e presta la sua attività lavorativa presso il centro logistico Tigros di Cassano Magnago. Nel 2023 ha percepito una retribuzione annua lorda di euro 30.452,00 (doc.3), nel 2022 una retribu- zione annua lorda di euro 29.781,83 (doc.4), nel 2021 una retribuzione annua lorda di eu- ro 29.763,65 (doc.5). La sua retribuzione media mensile netta è di circa euro 1.600,00.
Dopo aver lasciato la casa familiare si è trasferito a vivere dalla madre (nell'immobile sito in Castronno, Via Cavour 66/C) contribuendo alle spese fisse di casa versandole l'importo mensile di euro 300,00 (doc.6). Non è proprietario né comproprietario di beni immobili, è proprietario dell'autovettura Nuovo Captur TG GW 591 AS, acquistata con un finanziamento dell'importo di euro 21.331,09, con una rata mensile di euro 286,02, della durata di 36 mesi a decorrere da ottobre 2024 (doc.7). Da quando è cessata la con- vivenza ha contribuito al mantenimento del figlio versando alla resistente l'importo men- sile di euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Ha dichiarato di essere disponi- bile a riconoscere alla resistente il diritto di percepire dall' l'intero importo CP_3
dell'assegno unico e universale spettante per il minore che ammonta a complessivi euro
233,50.
La resistente si è trasferita a vivere con il minore, da circa 3 anni, presso la casa materna, di proprietà della madre, sita in Samarate, Via Silvio Pellico n. 7. È dipendente del
[...]
[...] [...]
” con sede in Lonate Ceppino, Piazza Matteotti n. 5, in Parte_3
forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'01.03.2024 part time, ha dichiarato di percepire una retribuzione dell'importo mensile medio di € 980,00 (Doc. n. 5), non è proprietaria di beni immobili ed è proprietaria dell'autovettura Ford Fiesta targata
EB429B2, una vettura di quindici anni in condizioni di vetustà avanzata (Doc. n. 6).
Alla prima udienza celebrata in data 11.03.2025 le parti hanno chiesto concedere un bre- ve rinvio per formalizzare l'accordo che hanno poi depositato in data 07.04.2025.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti che non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e appare conforme al superiore interesse morale e materiale del figlio minorenne e idoneo a ga- rantirgli il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata (e/o a contenere i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti in epigrafe richiamato.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 08/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa