Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, in persona dei Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott. Gabriele Sordi Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1610/2024 del Ruolo V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. avv. Giuliano Migliorati, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Viterbo, Via Saragat n. 22
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lepri, presso il cui studio
[...]
elettivamente domicilia, in Viterbo alla Via Monte Bianco. n. 14
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENTORE NECESSARIO
avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 190/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo il 5 febbraio 2024, pubblicata l'8 febbraio 2024 e notificata a Pt_1
[...
il 13 febbraio 2024, nella causa civile iscritta al n. 1117/2020 R.G., di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
Conclusioni: per l'appellante:
“previa riforma “in toto” per le ragioni di cui in premessa, della sentenza n.
190/2024, emessa dal Tribunale di Viterbo, pubblicata il l'8.02.2024, nell'ambito del procedimento n. 1117/2023 r.g. notificata il 13.02.2024 annullarla e, per
l'effetto, accogliere le conclusioni già spiegate nel procedimento di primo grado così da stabilire che:
a) il signor verserà alla signora , a titolo di assegno di divorzio, la Pt_1 CP_1 somma di importo complessivo pari ad € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
b) contestualmente il signor verserà direttamente sui conti correnti Pt_1
intestati ai signori e , oramai divenuti maggiorenni, una Pt_2 Parte_3 somma mensile di € 150,00 cadauno, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e cosi come sopra determinate, facendo per le medesime richiamo al Protocollo sottoscritto in materia dal Tribunale di Viterbo ed i rappresentanti di categoria in data 11 Settembre 2018”
Per l'appellato:
“- in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello in quanto proposto tardivamente;
- sempre in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione proposta;
- in via principale respingere i motivi di appello proposti da in quanto Parte_1
inammissibili ed infondati in fatto e in diritto e, comunque non provati e, quindi, confermare la sentenza del Tribunale di Viterbo, oggetto di impugnazione, in ogni sua parte;
- nel solo caso di mancato accoglimento della questione preliminare/pregiudiziale relativa all'inammissibilità dell'appello, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza n. 190/2024 del Tribunale di Viterbo condannare a corrispondere a i compensi e le spese Parte_1 CP_1
legali per il primo grado di giudizio nella misura che sarà liquidata facendo R.G. 1610/2024
applicazione delle vigente tariffe forensi avendo come riferimento lo scaglione di riferimento all'uopo previsto, il tutto con applicazione dell'articolo 133 DPR
115/2002;.
- in ogni caso con vittoria dei compensi e delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: Si insiste nell'ammissione dei mezzi di prova richiesti nella memoria 183 comma VI cpc n. 2 ovvero
A) Si chiede sin da ora che sia ordinata la produzione degli estratti conto correnti bancari e/o postali intesti al sig. , o cointestati o con firma di delega Parte_1
B) Si chiede che siano disposte indagini di Polizia Tributaria ai sensi di legge, anche presso terzi e più precisamente presso il padre ed il fratello _1
.” Persona_2
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2024 ha appellato la sentenza Parte_1
indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di Viterbo, provvedendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
aveva così testualmente disposto: CP_1
“1) Determina in euro 500,00 l'assegno divorzile a favore di , CP_1
somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
2) Dispone che verserà a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 CP_1
la somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , fino a quando Pt_2 Pt_3 raggiungeranno l'autosufficienza economica, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
3) Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo
Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite” .
L'appellante ha formulato i seguenti testuali motivi di gravame:
I. MOTIVAZIONE ERRONEA E INCONGRUENTE DELLA DECISIONE DI
CUI ALLA SENTENZA N. 190/2024 DEL TRIBUNALE DI VITERBO.
INESATTA RICOSTRUZIONE FATTUALE E GIURIDICA DELLA
VICENDA. FONDATEZZA DELLE RICHEISTE DEL SIG. . Pt_1 R.G. 1610/2024
ECCESSIVITÀ DELLA SANZIONE IRROGATA NONOSTANE LA
RIDUZIONE.
II. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ
DELLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI VITERBO IN
COMPOSIZIONE COLLEGIALE, N. 190/2024, PUBBLICATA IL L'8.02.2024,
NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 1117/2023 R.G. NOTIFICATA IL
13.02.2024.
L'appellante ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 15 aprile 2024 il Presidente di Sezione ha fissato per la comparizione delle parti in Camera di Consiglio l'udienza del 13 marzo 2025.
L'appellata si è costituita in data 10 ottobre 2024 mediante deposito di memoria, eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame, in quanto tardivamente proposto. Sempre in via preliminare, la ha rilevato che CP_1 nell'atto di appello erano state esposte circostanze e/o fatti mai allegati in primo grado (nota n. 2 e a pagina 16 in merito al risarcimento per € 40.000,00) e non suffragati da alcun dato documentale e/o testimoniale, sui quali, ferma l'eccezione di inammissibilità, la suddetta ha espressamente dichiarato di non accettare il contradditorio.
Nel merito, ha contestato punto per punto i motivi di appello, chiedendone il rigetto. In via di appello incidentale e subordinatamente al rigetto dell'eccezione di inammissibilità del gravame, ha chiesto di liquidare in favore della le CP_1
spese di lite del primo grado secondo le vigenti tariffe forensi.
Con decreto del 12 febbraio 2024 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in Camera di Consiglio.
In data 12 febbraio 2025 la Cancelleria ha provveduto a trasmettere gi atti al P.G. per la formulazione del parere.
L'appello è tardivo, in quanto proposto oltre il termine di cui all'articolo 325 c.p.c.
e, pertanto, in accoglimento dell'eccezione sul punto specificamente formulata dall'appellata, deve essere dichiarato inammissibile.
Giova sottolineare che per costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema
Corte, In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra R.G. 1610/2024
coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt.325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno
e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio.
Nondimeno, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass. 10 gennaio 2019, n. 403; Cass.,
13/10/2011, n. 21161; Cass. 10/08/2007, n. 17645; Cass., 17/11/2006, n. 24502;
Cass. 22/07/2004, n. 13660).
Nel caso in esame, la sentenza n. 190/2024 del Tribunale di Viterbo è stata emessa nell'ambito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto al rito camerale anche in grado di appello.
ha provveduto a notificare la suddetta sentenza, come documentato CP_1 in atti, all'avv. Giuliano Migliorati, difensore della , a mezzo pec, in data 13 CP_1
febbraio 2024 (all. 1 del ricorso in appello).
La scadenza del termine per la proposizione dell'appello da parte dello , ai Pt_1 sensi dell'articolo 325 c.p.c., deve essere pertanto individuata nel giorno 14 marzo
2024 (il 2024 era anno bisestile).
ha proposto appello con atto di citazione notificato il 13 marzo 2024, e Parte_1
ha iscritto a ruolo la causa il successivo 21 marzo 2024.
L'appello è dunque inammissibile, in quanto il deposito in cancelleria del relativo atto introduttivo, mediante l'iscrizione a ruolo della causa, è avvenuto oltre il termine perentorio di cui all'articolo 325 c.p.c. (nel caso specifico individuato nel giorno 14 marzo 2024). R.G. 1610/2024
Il mutamento del rito disposto dal Presidente di questa Sezione con decreto del 15 aprile 2024 non può essere considerato come una sorta di rimessione in termini del ricorrente per la proposizione del gravame, essendosi ormai irrimediabilmente consumato, con l'impugnazione irritualmente proposta, il termine decadenziale all'uopo fissato dalla legge.
Va pertanto dichiarata la inammissibilità dell'appello.
Tale pronuncia in rito inibisce inevitabilmente qualsivoglia ulteriore statuizione, sia in ordine all'altra eccezione formulata sempre in via preliminare dall'appellata, sia relativamente all'appello incidentale proposto in via subordinata dall'appellata.
Le spese del presente grado del giudizio devono essere poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell'ER, ai sensi dell'articolo 133 D.P.R.
155/2002, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, a carico dell'appellante, il raddoppio del contributo già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato il 13 marzo 2024, avverso la sentenza n. 190/2024 emessa il 5 febbraio 2024 dal Tribunale di Viterbo, pubblicata l'8 febbraio 2024 e notificata il 13 febbraio 2024, nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e iscritta al n. 1117/2020 R.G., così dispone: Parte_1 CP_1
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna alla rifusione, in favore dell'ER (essendo Parte_1 [...]
ammessa al patrocinio a spese dello Stato) delle spese del presente grado CP_1
del giudizio, che liquida per compensi professionali in € 5.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo,
a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno) R.G. 1610/2024