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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EURO-
PEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 8536/2024 R.G. introdotto ex art. 281 decies c.p.c. da:
(nata ANN-MARIE GILL) Parte_1
Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Sardi e dall'avv. Roberta Moretti, entrambi del Foro di Cassino contro
, resistente contumace Controparte_1
e con l'intervento del
PPUUBBBBLLIICCOO MMIINNIISSTTEERROO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
La presente causa è introdotta avanti l'intestato Tribunale, dai ricorrenti Parte_3
[... e in riassunzione del procedimento instaurato avanti al Tribunale Parte_2
Ordinario di Padova per il riconoscimento della propria cittadinanza italiana iure sanguinis ed a seguito della dichiarazione da parte dello stesso della propria incompetenza funzio- nale in favore della competenza della Sezione Specializzata in materia di immigrazione,
1 protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Venezia.
I ricorrenti fondano la loro domanda sulla circostanza di essere discendenti in linea retta di nata l' 08/09/1926 a Saonara (PD) che in data 07/10/1946, a Dolo Persona_1
(VE), contraeva matrimonio con il cittadino britannico per poi trasferirsi sta- Per_2 bilmente col medesimo nel Regno Unito.
Deduce la difesa, come meglio in atti, che: entrambi gli istanti discendono da CP_2
, figlia di e , deceduta nel Regno Unito il 26 giugno
[...] Parte_4 Persona_3
2014; che la capostipite in seguito al matrimonio con cittadino britannico, conforme- mente alla normativa in vigore nel Regno Unito, aveva acquisito il cognome del marito e quindi assunto il nome di che, sempre in conseguenza del predetto matrimo- Parte_5 nio, la dante causa aveva perso la cittadinanza italiana in ragione delle disposizioni di cui alla L. 555/1912 ed in particolare del disposto di cui all'art.10 (secondo cui “la donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”), acquisen- do automaticamente ed a prescindere dalla sua volontà la cittadinanza del marito;
che, in ogni caso, non ebbe mai a volontariamente acquistare la cittadinanza bri- Persona_1 tannica ed espressamente rinunciare alla cittadinanza Italiana, come comprovato dal cer- tificato di non naturalizzazione del giorno 08.02.2023; che dalla unione tra la sig.ra
[...]
Per_
ed il sig. nasceva in data 14/02/1961 la sig.ra che in data Per_1 Parte_6
22 gennaio 1984 contraeva matrimonio con il sig. Parte_6 Persona_4 del quale, conformemente alle norme in vigore nel Regno Unito, acquisiva il
[...] cognome assumendo così il nome di che dalla unione tra Parte_7 Pt_8
e nasceva in data 10/11/2000 il sig.
[...] Persona_5 Parte_2
La difesa attorea si diffonde quindi nell'argomentare in ordine alle ragioni giuri-
[...] diche a fondamento dell'odierna azione, chiedendo l'accertamento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis in capo ai ricorrenti.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo sta- to delle persone, ha formulato la propria presa d'atto con apposizione del visto.
La causa, istruita documentalmente, è passata in decisione all'udienza del 27/05/2025 sulle conclusioni precisate da parte ricorrente e viene decisa come segue.
2 Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
3 Tutto ciò premesso, va osservato che l'antenata capostipite nacque a Sao- Persona_1 nara (PD) l' 08/09/1926 e fu dunque cittadina italiana.
La difesa attorea ha altresì comprovato in giudizio come la signora mai abbia Per_1 volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana, né abbia mai volontariamente fatto richiesta per ottenere la naturalizzazione come cittadina britannica, né vi sia stato alcun evento tale da rendere definitiva la perdita della predetta cittadinanza: ciò risulta dal cer- tificato rilasciato dall'Archivio Nazionale del Regno Unito dimesso agli atti.
Questo resta dirimente ai fini dell'odierna valutazione, considerate le recenti pronunce della Corte di Cassazione ovvero le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n.
25317 e la n. 25318, con cui la Suprema Corte è intervenuta a dirimere i contrasti in me- rito alla naturalizzazione (seppur prendendo in esame la particolare vicenda della cd.
“grande naturalizzazione” brasiliana) e che ha riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da deci- sioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de- sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, por- tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinan- za straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
4 Fermo quanto sopra, va considerato tuttavia che per quanto , che pur aveva Persona_1 acquistato la cittadinanza britannica a seguito del matrimonio con non avesse Per_2 mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, sulla base della legislazione ita- liana in allora vigente la medesima si era trovata comunque a perderla per effetto di tale matrimonio.
L'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, infatti, al terzo comma che: “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. … (omissis)…”
In conseguenza di ciò, era rimasta altresì esclusa la trasmissione della cittadinanza italia- na da parte della capostipite alla figlia (sposata la quale, a sua Parte_6 Pt_2 volta, non aveva potuto trasmetterla al figlio come rilevato dalla dife- Parte_2 sa attorea.
Sono tuttavia dirimenti ai fini della decisione i fondamentali interventi della Corte Costi- tuzionale con le storiche sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 (cui ha fatto seguito nel
1992 l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disciplina della cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di Cassazione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009.
Nella fattispecie concreta operano in particolare gli effetti della sentenza n. 87 del
16.04.1975 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della
L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipenden- temente dalla volontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte ha infatti ritenuto che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, commi- nando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nascita…il fi- glio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, che ha abrogato espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma 1:
“…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene tuttavia disposizioni
"transitorie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20:
“Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
5 La giurisprudenza si è interrogata in merito alla retroattività (o meno) delle dichiarazioni di incostituzionalità della legge 555/1912 e sul tema si è pronunciata la Corte di Cassa- zione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per esse- re coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la per- dita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
E per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 Gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costitu- zione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto sen- za la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di citta- dino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò cor- rettamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, ori- ginarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o rico- nosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non aveva potuto tra- smetterla loro in quanto coniugatasi con cittadino straniero in data anteriore al 01 Gen- naio 1948, come nel caso di specie.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
6 La linea di discendenza ha infatti trovato esatto riscontro nella documentazione versata in atti nelle forme di legge.
Va inoltre rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'antenata capostipite italiana e ciò con la produzione dei certificati di nascita e ma- trimonio debitamente apostillati e muniti di traduzione con apostille, non risulta vicever- sa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento inter- Controparte_1 ruttivo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Quanto all'interesse all'azione qui proposta, va considerato il fatto in sé dirimente che nelle fattispecie quali quella in esame l'azione giudiziale si rende sostanzialmente obbli- gata non risultando in questo caso percorribile la via amministrativa, talché gli interessati non hanno alternativa per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sangui- nis.
La particolare natura del giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensa- zione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi-
7 zione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così de- cide: accoglie le domande e per l'effetto dichiara che:
(nata ), nata a [...] Parte_1 Persona_6 il 14 Febbraio 1961 (Regno Unito),
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi residenti al 5 di Church Path, Great Amwell, Ware, Hertfordshire C.F._1
(Regno Unito), sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 09 Giugno 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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