CASS
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/09/2025, n. 30069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30069 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE PIERLUIGI DI STEFANO Sent. n. sez. 736/2025 UP - 23/05/2025 R.G.N. 4343/2025 IA IO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d'appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
2. Il difensore, avv. Gianluca Currò, ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di lesioni personali di cui al capo 2). Penale Sent. Sez. 6 Num. 30069 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: IO IA Data Udienza: 23/05/2025 3.Il Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo di ricorso. Richiamato il Considerando n. 35 della Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in forza del quale: «Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, autorizzatamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile», ha evidenziato che, in assenza di prova di anticipata consapevolezza della nullità, l'eccezione sollevata con il ricorso appare tempestiva, in quanto la sentenza è l'atto da cui si trae la legale conoscenza del rigetto dell'istanza di discussione in presenza e il ricorso per cassazione è il "primo atto successivo", ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., tranne che non risultano dagli atti la anteriore, compiuta conoscenza della mancata fissazione della trattazione orale in capo al difensore.
1.Il rimedio è fondato in relazione al primo motivo, che ha rilievo assorbente dell'ulteriore doglianza.
4. Si registrano, in ordine alla patologia che si radica per effetto della mancata celebrazione della udienza partecipata, pur ritualmente richiesta, divergenti indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di questa Corte.
P.Q.M.
3 Il Presidente PIERLUIGI DI STEFANO
2. Il difensore, avv. Gianluca Currò, ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di lesioni personali di cui al capo 2). Penale Sent. Sez. 6 Num. 30069 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: IO IA Data Udienza: 23/05/2025 3.Il Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo di ricorso. Richiamato il Considerando n. 35 della Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in forza del quale: «Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, autorizzatamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile», ha evidenziato che, in assenza di prova di anticipata consapevolezza della nullità, l'eccezione sollevata con il ricorso appare tempestiva, in quanto la sentenza è l'atto da cui si trae la legale conoscenza del rigetto dell'istanza di discussione in presenza e il ricorso per cassazione è il "primo atto successivo", ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., tranne che non risultano dagli atti la anteriore, compiuta conoscenza della mancata fissazione della trattazione orale in capo al difensore.
1.Il rimedio è fondato in relazione al primo motivo, che ha rilievo assorbente dell'ulteriore doglianza.
4. Si registrano, in ordine alla patologia che si radica per effetto della mancata celebrazione della udienza partecipata, pur ritualmente richiesta, divergenti indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di questa Corte.
P.Q.M.
3 Il Presidente PIERLUIGI DI STEFANO