Ordinanza cautelare 13 gennaio 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00946/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02603/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2603 del 2025, proposto da
GI IN, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Piovesan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Spresiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Vidali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 132 del 27 ottobre 2025 con la quale il Comune di Spresiano ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere abusivamente realizzate sull’immobile sito in via Ferraressa, catastalmente identificato alla sezione C, foglio 3, mappale 841, e il rispristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, stabilendo che in difetto si sarebbe proceduto all’acquisizione dell’area al patrimonio del Comune;
- nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente ed in particolare, ove occorrer possa, del provvedimento del 27 ottobre 2025 con cui è stata dichiarata l’inefficacia della SCIA presentata in data 25 agosto 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spresiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. EA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Con ricorso notificato in data 18 dicembre 2025 il ricorrente ha impugnato l’ordinanza 27 ottobre 2025, n. 132, con la quale il Comune di Spresiano aveva ordinato al medesimo ricorrente di demolire le opere abusivamente realizzate sull’immobile catastalmente identificato alla sezione C, foglio 3, mappale 841, e di provvedere al rispristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, con l’avvertenza che, in difetto, si sarebbe proceduto all’acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
L’Ente locale si è costituito in giudizio in data 31 dicembre 2025 contestando quanto esposto nel ricorso ed indicando con precisione le opere da demolire per ricondurre l’immobile allo stato legittimo.
2. All’esito della camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, questo Tribunale ha adottato l’ordinanza n. 10 pubblicata in data 13 gennaio 2026 con la quale ha accolto l’istanza cautelare formulata nell’atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e, per l’effetto, ha fissato l’udienza pubblica del 16 aprile 2026 per la trattazione di merito del ricorso.
3. Successivamente, il ricorrente ha provveduto alla demolizione delle strutture abusive ed al rispristino dell’uso legittimo come da CILA del 16 febbraio 2026 e il Comune – con determinazione 5 marzo 2026, n. 126 – ha accertato l’intervenuta ottemperanza alla gravata ordinanza di demolizione.
In data 13 marzo 2026, il ricorrente ha depositato una sintetica memoria ove ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, di avere raggiunto con l’amministrazione un accordo per la parziale rifusione delle spese di lite e di volere rinunciare al ricorso; ha, infine, concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità senza provvedere sulle spese di lite.
In data 16 marzo 2026, la difesa del Comune ha depositato la stessa memoria del ricorrente dopo averla controfirmata per accettazione ai fini della “ rinuncia al ricorso a spese compensate nei limiti di quanto sopradescritto ”.
4. Tanto premesso, tenuto conto delle modalità con le quali è stata formulata la predetta istanza e dell’adesione alla stessa da parte dell’amministrazione nonché del principio dispositivo che regge anche il processo amministrativo – principio in base al quale la scelta di chiedere o meno la tutela giurisdizionale di una propria situazione giuridica sostanziale violata è interamente rimessa alla scelta della parte – il Collegio rileva il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso e, conseguentemente, ne dichiara l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
5. In relazione a quanto dichiarato circa l’intesa raggiunta tra le parti, il Collegio dispone altresì l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA AL, Presidente FF
Elena Garbari, Consigliere
EA RI, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| EA RI | MA AL |
IL SEGRETARIO