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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/09/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Merluzzi - Presidente dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel. dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5106 DE Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione DEl'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento DE matrimonio, promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Udine alla via Percoto n. 15, presso C.F._2 lo studio DEl'avv. Lavinia Visintini, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento DE P.M. presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 5.9.2925 e 31.7.2025, di seguito riportate: dichiarare lo scioglimento DE matrimonio contratto con cerimonia civile tra le parti in data
19/11/1994, con Atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio DE Comune di NA DE
UL (UD), atto n. 24, parte I, anno 1994, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di
NA DE UL (UD) di procedere all'annotazione DEl'emananda sentenza, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate:
1) assegnare la casa familiare di Gradisca d'Isonzo (GO), via Eulambio n. 14/D, con il mobilio che l'arreda e la compone (ad eccezione dei beni ed effetti personali DEla sig.ra oggetto di separato Pt_2 accordo tra le parti) al sig. che vi abiterà con i figli. La moglie ha lasciato la casa Parte_1 familiare e ha trasferito la propria residenza nelle more DE procedimento di separazione tra i coniugi;
2) i due figli maggiorenni di 23 anni e di 20 anni, Persona_1 Persona_2 entrambi avendo raggiunto un'adeguata capacità lavorativa, nonché la capacità di rendersi economicamente indipendenti, al fine DEla propria autosufficienza economica, rimarranno a vivere con il padre che si farà da solo carico DE loro mantenimento, sia per quanto attiene Parte_1 ad eventuali spese ordinarie e straordinarie dei figli, cui questi ultimi non riuscissero a far fronte autonomamente;
3) gli assegni familiari (ora assegno unico universale), verranno percepiti per intero dal sig. Parte_1
quale genitore collocatario DE figlio , finché sussisteranno i
[...] Persona_2 presupposti;
anche le eventuali detrazioni e deduzioni per figli a carico spetteranno al sig. Parte_1 nella misura DE 100%. A tale fine la sig.ra si impegna a sottoscrivere la documentazione
[...] Pt_2 necessaria affinché il sig. possa inoltrare la relativa richiesta e fruirne in via Parte_1 esclusiva;
4) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
5) in sede di separazione consensuale le Parti hanno già perfezionato l'accordo di trasferimento immobiliare DEla proprietà DEla casa adibita a residenza familiare, regolamentando le relative condizioni patrimoniali;
6) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale, avendo regolato i reciproci conti di dare/avere;
7) il sig. si farà carico DEle spese legali DE presente procedimento;
Parte_1
8) i coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di divorzio prestandovi fin d'ora acquiescenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 17/10/2024, i ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale di Gorizia per la pronuncia DEla loro separazione personale, chiedendo, altresì, dichiararsi lo scioglimento DE matrimonio, contratto a NA DE UL (UD) il 19/11/1994, nel corso DE quale sono nati i figli (il 5.9.2001) e (il 2/11/2004), alle Persona_1 Persona_2 condizioni concordate.
Sostituita l'udienza con il deposito DEle note scritte, i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato di non volersi riconciliare.
Orbene, la domanda di scioglimento DE matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione consensuale dei coniugi, omologata, dal Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 143/2024, pubblicata il 18/12/2024, passata in giudicato, a seguito DEla loro comparizione personale, dinanzi al Giudice relatore, all'udienza DE
10.12.2024. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei sei mesi anteriori alla pronuncia DEla sentenza di omologa DEla separazione, non essendo stata l'interruzione DEla separazione eccepita da alcuno.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) DEla L.
1.12.1970 n. 898, così come successivamente modificata, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, in epigrafe riportati, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa, pertanto, gli stessi possono essere posti alla base DEla presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura DE presente procedimento, su domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, alle condizioni in epigrafe riportate, di cui prende atto, lo scioglimento DE matrimonio contratto dai ricorrenti a NA DE UL (UD), il 19/11/1994 (atto n.24 parte I, reg. Atti
Matrimonio anno 1994 DE Comune di NA DE UL);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di NA DE UL (UD) per gli incombenti di legge;
c) compensa le spese DE presente procedimento.
Così deciso in Gorizia in camera di consiglio il 25/09/2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Merluzzi - Presidente dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel. dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5106 DE Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione DEl'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento DE matrimonio, promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Udine alla via Percoto n. 15, presso C.F._2 lo studio DEl'avv. Lavinia Visintini, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento DE P.M. presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 5.9.2925 e 31.7.2025, di seguito riportate: dichiarare lo scioglimento DE matrimonio contratto con cerimonia civile tra le parti in data
19/11/1994, con Atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio DE Comune di NA DE
UL (UD), atto n. 24, parte I, anno 1994, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di
NA DE UL (UD) di procedere all'annotazione DEl'emananda sentenza, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate:
1) assegnare la casa familiare di Gradisca d'Isonzo (GO), via Eulambio n. 14/D, con il mobilio che l'arreda e la compone (ad eccezione dei beni ed effetti personali DEla sig.ra oggetto di separato Pt_2 accordo tra le parti) al sig. che vi abiterà con i figli. La moglie ha lasciato la casa Parte_1 familiare e ha trasferito la propria residenza nelle more DE procedimento di separazione tra i coniugi;
2) i due figli maggiorenni di 23 anni e di 20 anni, Persona_1 Persona_2 entrambi avendo raggiunto un'adeguata capacità lavorativa, nonché la capacità di rendersi economicamente indipendenti, al fine DEla propria autosufficienza economica, rimarranno a vivere con il padre che si farà da solo carico DE loro mantenimento, sia per quanto attiene Parte_1 ad eventuali spese ordinarie e straordinarie dei figli, cui questi ultimi non riuscissero a far fronte autonomamente;
3) gli assegni familiari (ora assegno unico universale), verranno percepiti per intero dal sig. Parte_1
quale genitore collocatario DE figlio , finché sussisteranno i
[...] Persona_2 presupposti;
anche le eventuali detrazioni e deduzioni per figli a carico spetteranno al sig. Parte_1 nella misura DE 100%. A tale fine la sig.ra si impegna a sottoscrivere la documentazione
[...] Pt_2 necessaria affinché il sig. possa inoltrare la relativa richiesta e fruirne in via Parte_1 esclusiva;
4) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
5) in sede di separazione consensuale le Parti hanno già perfezionato l'accordo di trasferimento immobiliare DEla proprietà DEla casa adibita a residenza familiare, regolamentando le relative condizioni patrimoniali;
6) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale, avendo regolato i reciproci conti di dare/avere;
7) il sig. si farà carico DEle spese legali DE presente procedimento;
Parte_1
8) i coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di divorzio prestandovi fin d'ora acquiescenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 17/10/2024, i ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale di Gorizia per la pronuncia DEla loro separazione personale, chiedendo, altresì, dichiararsi lo scioglimento DE matrimonio, contratto a NA DE UL (UD) il 19/11/1994, nel corso DE quale sono nati i figli (il 5.9.2001) e (il 2/11/2004), alle Persona_1 Persona_2 condizioni concordate.
Sostituita l'udienza con il deposito DEle note scritte, i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato di non volersi riconciliare.
Orbene, la domanda di scioglimento DE matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione consensuale dei coniugi, omologata, dal Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 143/2024, pubblicata il 18/12/2024, passata in giudicato, a seguito DEla loro comparizione personale, dinanzi al Giudice relatore, all'udienza DE
10.12.2024. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei sei mesi anteriori alla pronuncia DEla sentenza di omologa DEla separazione, non essendo stata l'interruzione DEla separazione eccepita da alcuno.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) DEla L.
1.12.1970 n. 898, così come successivamente modificata, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, in epigrafe riportati, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa, pertanto, gli stessi possono essere posti alla base DEla presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura DE presente procedimento, su domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, alle condizioni in epigrafe riportate, di cui prende atto, lo scioglimento DE matrimonio contratto dai ricorrenti a NA DE UL (UD), il 19/11/1994 (atto n.24 parte I, reg. Atti
Matrimonio anno 1994 DE Comune di NA DE UL);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di NA DE UL (UD) per gli incombenti di legge;
c) compensa le spese DE presente procedimento.
Così deciso in Gorizia in camera di consiglio il 25/09/2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi