CASS
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2024, n. 22618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22618 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH AB nato a [...] 1'08/12/1973; avverso la ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 16/11/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF IL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 22618 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 29/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda presentata nell'interesse di FA RO avente ad oggetto la opposizione ex art.667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento in data 29 giugno 2023, con il quale la locale Procura generale aveva respinto l'istanza del predetto, diretta ad ottenere la decurtazione dei giorni di liberazione anticipata in relazione alle pene da lui espiate fino al 2009. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza FA RO, per mezzo dell'avv. MM De LI, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 657 e 671 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione osservando che, a seguito del riconoscimento a suo favore della continuazione in sede esecutiva, la pena da lui espiata è divenuta unitaria e che, di conseguenza, dovevano trovare applicazione i benefici (come la riduzione di pena ex art.54 Ord. pen.) già concessigli con riferimento alle condanne riguardanti i reati posti tra loro in continuazione. In conclusione, a parere del ricorrente, l'intera pena (come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva) è ancora in espiazione, di talché - dalla pena come complessivamente fissata, trattandosi di un unicum non ancora interamente espiato - deve essere detratta la liberazione anticipata concessa con riferimento alle pene inflitte per i reati riconosciuti in continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della liberazione anticipata, già concessagli per le condanne espiate prima dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, rispetto alla pena come rideterminata a norma dell'art.671 del codice di rito. 3. Orbene, il giudice dell'esecuzione ha correttamente respinto la richiesta del condannato poiché egli, in sostanza, vorrebbe che lo stesso beneficio della liberazione anticipata - già concesso in relazione alla pena dei reati uniti in continuazione - venga riconosciuto anche con riferimento alla pena rideterminata ‘ 2 a norma degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., giungendosi in tal modo ad una non consentita duplicazione della relativa riduzione. Invero, il beneficio ex art.54 Ord. pen. rimane circoscritto alla pena per il quale è stato concesso e non può essere esteso, per le ragioni sopra illustrate, anche alla nuova pena a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, poiché ciò costituirebbe una illegittima duplicazione del medesimo beneficio che esaurisce i suoi effetti rispetto alla condanna in esecuzione per la quale era stato invocato. Deve aggiungersi che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (tra cui Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 26288601) risulta inconferente, dato che essa riguarda la differente ipotesi del cumulo giuridico, mentre nel caso di specie si verte in tema di reato continuato ex art.671 cod. proc. pen. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF IL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 22618 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 29/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda presentata nell'interesse di FA RO avente ad oggetto la opposizione ex art.667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento in data 29 giugno 2023, con il quale la locale Procura generale aveva respinto l'istanza del predetto, diretta ad ottenere la decurtazione dei giorni di liberazione anticipata in relazione alle pene da lui espiate fino al 2009. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza FA RO, per mezzo dell'avv. MM De LI, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 657 e 671 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione osservando che, a seguito del riconoscimento a suo favore della continuazione in sede esecutiva, la pena da lui espiata è divenuta unitaria e che, di conseguenza, dovevano trovare applicazione i benefici (come la riduzione di pena ex art.54 Ord. pen.) già concessigli con riferimento alle condanne riguardanti i reati posti tra loro in continuazione. In conclusione, a parere del ricorrente, l'intera pena (come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva) è ancora in espiazione, di talché - dalla pena come complessivamente fissata, trattandosi di un unicum non ancora interamente espiato - deve essere detratta la liberazione anticipata concessa con riferimento alle pene inflitte per i reati riconosciuti in continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della liberazione anticipata, già concessagli per le condanne espiate prima dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, rispetto alla pena come rideterminata a norma dell'art.671 del codice di rito. 3. Orbene, il giudice dell'esecuzione ha correttamente respinto la richiesta del condannato poiché egli, in sostanza, vorrebbe che lo stesso beneficio della liberazione anticipata - già concesso in relazione alla pena dei reati uniti in continuazione - venga riconosciuto anche con riferimento alla pena rideterminata ‘ 2 a norma degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., giungendosi in tal modo ad una non consentita duplicazione della relativa riduzione. Invero, il beneficio ex art.54 Ord. pen. rimane circoscritto alla pena per il quale è stato concesso e non può essere esteso, per le ragioni sopra illustrate, anche alla nuova pena a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, poiché ciò costituirebbe una illegittima duplicazione del medesimo beneficio che esaurisce i suoi effetti rispetto alla condanna in esecuzione per la quale era stato invocato. Deve aggiungersi che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (tra cui Sez. 1, n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 26288601) risulta inconferente, dato che essa riguarda la differente ipotesi del cumulo giuridico, mentre nel caso di specie si verte in tema di reato continuato ex art.671 cod. proc. pen. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024.