Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/04/2026, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00737/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01237/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2021, proposto da
IC EC, rappresentato e difeso dall'avvocato Josef Mottillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Poggibonsi, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pastorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 13/GPT del 20/07/2021, notificata all'odierno ricorrente in data 26/07/2021, avente ad oggetto: Accertamento di inottemperanza all'ordinanza n. 5/GPT per la demolizione e rimessa in pristino immobile Via dell'Acqua Ghiaccia,12.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 il dott. ID IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rileva in punto di fatto che:
- in data 15 aprile 2021 il Comune di Poggibonsi notificava al ricorrente l’ordinanza n. 5/GPT, con cui gli ingiungeva la demolizione di opere abusive, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
- in data 15 luglio 2021, cioè al novantunesimo giorno successivo alla notifica della predetta ordinanza, la Polizia Locale effettuava un sopralluogo da cui risultava inottemperata la misura ripristinatoria;
- in data 16 luglio 2021, il ricorrente comunicava al Comune l’esecuzione dell’ingiunzione a demolire, attraverso una dichiarazione con corredo fotografico;
- in data 20 luglio 2021, il Comune di Poggibonsi adottava l’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 13/GPT, disponendo l’acquisizione dell’opera abusiva e della corrispondente area di sedime al patrimonio comunale e ingiungendo il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001, nella misura di euro 4.000,00.
2. Avverso il prefato provvedimento di acquisizione e di irrogazione della sanzione pecuniaria, parte ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ 1) Violazione dell'art. 31 c. 3 e 4 DPR 380/2001 ”;
- “ 2) Eccesso di potere, difetto di istruttoria e di ponderazione ”;
- “ 3) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ”;
- “ 4) Violazione art. 3 L. 241/1990, difetto di motivazione ”.
2.1 In sintesi, con i motivi in esame parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di acquisizione e di irrogazione della sanzione pecuniaria in considerazione della ritenuta irrilevanza dell’ottemperanza spontanea, seppure tardiva, all’ordine di demolizione, ma comunque intervenuta prima dell’adozione del provvedimento gravato con il ricorso in scrutinio.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Poggibonsi.
3.1 La difesa comunale, ricostruita la scansione dei provvedimenti in senso adesivo a parte ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso attraverso il richiamo ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 11 ottobre 2023, n. 16.
4. All’udienza del 1 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
6. Premette il Collegio che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16/2023, richiamata dalla difesa del Comune resistente, ha avuto modo di precisare la distinzione tra la misura ripristinatoria e la sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale.
In particolare, il Giudice amministrativo apicale ha precisato che l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione al patrimonio comunale costituiscono due distinte sanzioni, che rappresentano « la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla » ( cfr. anche Corte cost., n. 140 del 2018, § 3.5.1.1.).
Tuttavia, mentre la sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura di sanzione in senso ampio a contenuto ripristinatorio dell’ordine giuridico violato e ha per oggetto le opere abusive, per cui l’individuazione del suo destinatario comporta l’accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire ed essa prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene; invece, l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva, così come la correlata sanzione pecuniaria.
Sulla base della prefata premessa concettuale, l’Adunanza plenaria ha così di seguito sintetizzato le scansioni procedurali in subiecta materia : «[…] il responsabile dell’illecito, il proprietario ed i suoi aventi causa hanno sempre il dovere di rimuoverne le conseguenze, sicché vanno distinte le seguenti fasi temporali:
a) fino a quando scade il termine fissato nell’ordinanza di demolizione, questi hanno il dovere di effettuare la demolizione, che, se viene posta in essere, evita il trasferimento della proprietà al patrimonio pubblico;
b) qualora il termine per demolire scada infruttuosamente, i destinatari dell’ordinanza di demolizione commettono un secondo illecito di natura omissiva, che comporta, da un lato, la perdita ipso iure della proprietà del bene con la conseguente e connessa irrogazione della sanzione pecuniaria e, dall’altro, la novazione oggettiva dell’obbligo propter rem, perché all’obbligo di demolire il bene si sostituisce l’obbligo di rimborsare l’Amministrazione, per le spese da essa anticipate per demolire le opere abusive entrate nel suo patrimonio, risultanti contra ius (qualora essa non abbia inteso eccezionalmente utilizzare il bene ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R.n. 380 del 2001);
c) decorso il termine per demolire, qualora l’Amministrazione non decida di conservare il bene, resta la possibilità di un’ulteriore interlocuzione con il privato per un adempimento tardivo dell’ordine di demolire, che non comporta il sorgere di un diritto di quest’ultimo alla ‘retrocessione’ del bene, né fa venire meno la sanzione pecuniaria irrogata, ma può evitargli, da un lato, la perdita dell’ulteriore proprietà sino a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita se non è già stata individuata in sede di ordinanza di demolizione, nonché gli eventuali maggiori costi derivanti dalla demolizione in danno ».
6.1 La giurisprudenza successiva ha tuttavia condivisibilmente affermato che i predetti principi espressi dalla Adunanza plenaria richiedono dei temperamenti nei casi, come quello di specie, in cui il proprietario provveda alla demolizione delle opere abusive dopo l’inutile decorso del termine previsto per il ripristino, ma prima della adozione dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale.
In particolare, è stato affermato che: “ se il privato ottempera anche tardivamente ma comunque prima che il Comune abbia adottato il provvedimento di acquisizione che deve essere trascritto nei registri immobiliari, non si procede all'acquisizione poiché lo scopo principale cui l'acquisizione è finalizzata, cioè la demolizione delle opere abusive, è stato comunque raggiunto (Consiglio di Stato, sez. II, 24/01/2025, n. 558). ” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 24 settembre 2025, n. 7516; e, di recente, in senso adesivo: Tar Brescia, II Sezione, sentenza del 8 aprile 2026, n. 487).
In sostanza, l’adempimento spontaneo tardivo all’ordine di ripristino, ma antecedente al formale spossessamento del bene conseguente alla adozione del provvedimento dichiarativo della acquisizione al patrimonio comunale, non può essere derubricato ad un mero post factum privo di rilevanza effettuale sulla complessa fattispecie acquisitiva come descritta dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
In detta prospettiva, deve infatti rilevarsi che la previsione della sanzione ablatoria è pur sempre prevista nell’ottica dell’esecuzione della demolizione delle opere abusive e, pertanto, laddove essa fosse disposta successivamente al ripristino spontaneo del proprietario risulterebbe svuotata sul piano finalistico.
6.2 Peraltro, deve anche osservarsi che l’orientamento a cui il Collegio intende prestare adesione appare anche conforme all’inquadramento del provvedimento di acquisizione nell’ambito delle sanzioni in senso stretto, che, in quanto tale, costituisce sanzione penale in senso sostanziale sulla base dei noti criteri Engel enunciati dalla Corte Europea dei Diritti Umani nel 1976 e successivamente consolidatasi ( cfr. CEDU, sentenza del 4 marzo 2014, Grande Stevens).
Da ciò consegue che una sanzione ablatoria della proprietà irrogata successivamente all’adempimento spontaneo da parte dell’obbligato determinerebbe una frizione con il principio di necessaria offensività delle condotte illecite, con conseguente violazione dei principi affermati dalla CEDU, in un ambito coperto dalle garanzie convenzionali previste dall’art. 8 CEDU e dall’art. 1 del primo protocollo addizionale della medesima Convenzione.
Va, pertanto, riconosciuta valenza di ravvedimento operoso all’adempimento spontaneo, seppur tardivo, all’ordine di demolizione intervenuto nel tempo antecedente allo spossessamento determinato dall’adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale.
7. Infine, si rileva che il ricorso non attinge la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui esso ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis , dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Da un lato, infatti, il ricorso non reca censure specifiche avverso detta determinazione provvedimentale e, d’altro lato, la predetta sanzione consegue all’acclarato inutile decorso del tempo previsto per demolire e, pertanto, essa risulta legittimamente irrogata nei confronti del ricorrente.
8. In definitiva, nei sensi e nei limiti precisati, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
9. La novità della questione costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto l’acquisizione dell’opera abusiva e della corrispondente area di sedime al patrimonio comunale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RI CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
ID IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID IE | ER RI CH |
IL SEGRETARIO