Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/12/2025, n. 22348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22348 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05830/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5830 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana Fiormonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 emessa in data 22.1.2025, notificata il 5.3.2025, con la quale è stata disposta la revoca della delibera adottata il 7.9.2022 con la quale era stato concesso a -OMISSIS-, nella qualità di collaboratore di giustizia, il beneficio della capitalizzazione nella massima estensione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. AN ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 3.5.2025 e depositato il 14.5.2025, è stato impugnato l’atto con il quale la Commissione Centrale, ex art. 10 D.L. 8/91, il 22.1.2025, ha disposto la revoca della precedente delibera adottata il 7.9.2022, con la quale era stato concesso a -OMISSIS-, nella qualità di collaboratore di giustizia, il beneficio della capitalizzazione nella massima estensione (ossia cinque anni).
In particolare, il provvedimento è dipeso dalla circostanza che, dopo una prima sospensione della capitalizzazione concessa (avvenuta in data 26.7.2023 e giustificata dal fatto che la parte venditrice dell’immobile individuato dal ricorrente era risultata condannata per associazione a delinquere ed altri reati contro il patrimonio), il -OMISSIS-ha presentato al SCP un preliminare di compravendita equivalente a quello già oggetto di valutazione sfavorevole, poiché il venditore era risultato soggetto straniero e con permesso di soggiorno in scadenza. Inoltre, il preliminare non era stato registrato e conteneva una data per il rogito a breve, tanto da essere già scaduta al momento della valutazione operata dal SCP. Infine, non era stato individuato alcun notaio per il perfezionamento del rogito e l’unità immobiliare in questione era stata reperita sul libero mercato senza l’intermediazione di alcun professionista.
Dunque, in mancanza di un concreto e documentato progetto di reinserimento socio-lavorativo, era stato adottato l’atto di revoca.
2. Avverso tale provvedimento veniva mossa un’unica censura: “ Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 13, co. 5, l. 82/91, e art. 10 D.M. n. 161/2004; eccesso di potere, difetto dei presupposti, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione di legge, illogicità della motivazione, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta ”, poiché, secondo parte ricorrente, l’amministrazione non avrebbe potuto procedere con la revoca o meglio, conclusasi la fase di fuoriuscita dal programma di protezione e concessa, peraltro, la prima quota della capitalizzazione (euro 36.400,00), le era precluso incidere sul beneficio concesso; inoltre, la revoca in questione è avvenuta in ragione di un mancato gradimento della parte venditrice, senza che ciò, però, abbia alcuna incidenza sulla finalità di reinserimento sociale per la quale in origine è stata concessa al -OMISSIS-la capitalizzazione nella massima portata.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso.
4. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- veniva fissata l’udienza pubblica.
5. Alla pubblica udienza del 9.12.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il gravame deve essere respinto in quanto infondato.
La procedura di capitalizzazione è dettagliatamente disciplinata dall’art. 10, co. 14, e 15, D.M. n. 161/2004, i quali dispongono: “ Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza nell’entità e con le modalità indicate nel comma successivo, con l’eventuale prosecuzione delle misure di protezione ... la capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori di giustizia, mediante l’erogazione di una somma di denaro pari all’importo dell’assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l’importo forfettario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa... I predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione... ” .
La c.d. capitalizzazione, dunque:
- costituisce un beneficio che la Commissione centrale ha la facoltà di riconoscere, all’atto della fuoriuscita dal circuito tutorio, allo scopo di favorire il reinserimento sociale, economico e lavorativo di chi è stato sottoposto al programma speciale di protezione; peraltro, per il consolidato orientamento giurisprudenziale, si tratta di una discrezionalità sia nell’ an che nel quantum (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 11412/2022 ed altre);
- altresì, per quanto di interesse, la Commissione può disporne la revoca quando emergono fatti o comportamenti incompatibili con il reinserimento sociale, oppure quando il progetto si presenta, in sede di attuazione, differente da quello autorizzato dalla Commissione; la revoca, detto altrimenti, costituisce, una volta venuto meno il fine primario della concessione del beneficio economico, un atto dovuto; invero, costituisce regola generale in materia la disposizione dell’art. 11 D.M. n. 161/2004 recante “ Cessazione delle misure di protezione: 1. Le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio ai sensi dell'articolo 13, co. 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono revocate o non sono prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno l'attualità e la gravità del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate. Le misure speciali di protezione possono altresì essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti in relazione a quanto disposto all'art. 13 quater, co. 1 e 2, legge n. 82/1991 e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente l'obbligatorietà della revoca ” (cfr. in questi termini TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 20071/2024 e la giurisprudenza ivi citata).
7. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non si ritiene che l’atto impugnato sia affetto da alcuna illegittimità, posto che, in fase esecutiva, il progetto presentato dal collaboratore non si è rivelato affidabile. Nello specifico, come indicato, dopo una prima sospensione della capitalizzazione concessa (avvenuta in data 26.7.2023 e giustificata dal fatto che la parte venditrice dell’immobile individuato dal ricorrente era risultata condannata per associazione a delinquere ed altri reati contro il patrimonio), il -OMISSIS-ha presentato al SCP un preliminare di compravendita oggetto di un’ulteriore valutazione sfavorevole. Ciò è dipeso non soltanto dal fatto che il venditore è risultato soggetto straniero e con permesso di soggiorno in scadenza, ma, altresì, dalla circostanza che il preliminare non era stato registrato e conteneva una data per il rogito a breve, tanto da essere scaduta al momento della valutazione operata dal SCP. Infine, non era stato neppure individuato un notaio per il rogito. Elementi che hanno indotto la Commissione Centrale, in modo non irragionevole, a considerare che il progetto originario fosse ormai divenuto sospetto.
Si segnali, peraltro, che anche la DDA competente con nota del 22.5.2025 ha ritenuto di condividere le conclusioni dalle Commissione Centrale.
8. Il ricorso va, quindi, respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero resistente che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE NN, Presidente
AN ME, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ME | IE NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.