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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/08/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1043/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Alessandro Ancarani (c.f. del C.F._2
Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Modena, via Scarpa 6
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Bologna
convenuto contumace
OGGETTO: riconoscimento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio (C.I.A.) in relazione a periodi di supplenze brevi e saltuarie eseguite da personale A.T.A. (con qualifica di collaboratore scolastico).
Conclusioni
Per la ricorrente: “Nel merito: Accertare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il
convenuto alla corresponsione delle somme di euro lordi fiscale, CP_1 netto previdenziale di euro 673,17 A titolo di Compenso Individuale Accessorio non percepita, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo
Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
è dipendente del , Parte_1 Controparte_1
con la qualifica di collaboratrice scolastica – personale A.T.A.
Con atto di ricorso depositato il 28.10.2024, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio in relazione ai periodi di supplenze temporanee prestate a favore del per i periodi indicati in ricorso, Controparte_1
unitamente alla condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma al lordo, netto previdenziale di € 673,17 oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
In particolare, la ricorrente allega di avere svolto supplenze temporanee, con la qualifica di “collaboratrice scolastica”, sulla base di contratti brevi e saltuari, senza percepire il compenso individuale accessorio.
Secondo parte ricorrente tale omissione è illegittima e contraria al divieto di trattamenti discriminatori di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del
28.6.1999.
Stante la ritualità della notifica, il resistente non si costituisce e CP_1
viene dichiarato formalmente contumace. all'udienza cartolare.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta.
Pag. 2 di 6 Il ricorso è fondato.
Va ricordato che l'art. 82 del CCNL 2006-2009 prevede il Compenso individuale accessorio per il personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di CP_2 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana).
Pag. 3 di 6 2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 il quale prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Pag. 4 di 6 I richiamati principi sono applicabili anche al personale A.T.A. a tempo determinato, che presta attività di docenza per supplenze brevi e saltuarie con diritto al compenso di cui si discute.
Nei fatti, la ricorrente ha fornito prova di avere svolto attività di supplenza con la qualifica di “collaboratrice scolastica” per periodi brevi, così come indicati in atto di ricorso.
Per i predetti periodi di supplenze brevi, la ricorrente produce i relativi cedolini stipendiali, da cui risulta che non è stato corrisposto il compenso accessorio di cui si tratta (deposito autorizzato del 10.06.2025).
Il dovuto, a titolo di C.I.A., deve essere determinato al lordo fiscale netto previdenziale, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 23 della legge n. 218/1952 al caso di specie. L'amministrazione ha corrisposto la retribuzione in conformità a quanto disposto dal CCNL.
Per i motivi sopra esposti, parte resistente deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente, in relazione ai periodi indicati e documentati in ricorso, il compenso individuale accessorio (C.I.A.), calcolato al lordo fiscale e netto previdenziale, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€
105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione del Giudice del Lavoro dott.ssa
Elena Vezzosi, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 1043/2024 R.G.L.:
1) Condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere a la somma lorda, Parte_1
al netto previdenziale pari ad € 673,17 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) Condanna il a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente le spese di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che liquida in euro 21,50 per esborsi e in euro 258,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 6/8/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 6 di 6
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1043/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Alessandro Ancarani (c.f. del C.F._2
Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Modena, via Scarpa 6
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Bologna
convenuto contumace
OGGETTO: riconoscimento del diritto a percepire il compenso individuale accessorio (C.I.A.) in relazione a periodi di supplenze brevi e saltuarie eseguite da personale A.T.A. (con qualifica di collaboratore scolastico).
Conclusioni
Per la ricorrente: “Nel merito: Accertare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il
convenuto alla corresponsione delle somme di euro lordi fiscale, CP_1 netto previdenziale di euro 673,17 A titolo di Compenso Individuale Accessorio non percepita, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo
Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
è dipendente del , Parte_1 Controparte_1
con la qualifica di collaboratrice scolastica – personale A.T.A.
Con atto di ricorso depositato il 28.10.2024, la ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio in relazione ai periodi di supplenze temporanee prestate a favore del per i periodi indicati in ricorso, Controparte_1
unitamente alla condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma al lordo, netto previdenziale di € 673,17 oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
In particolare, la ricorrente allega di avere svolto supplenze temporanee, con la qualifica di “collaboratrice scolastica”, sulla base di contratti brevi e saltuari, senza percepire il compenso individuale accessorio.
Secondo parte ricorrente tale omissione è illegittima e contraria al divieto di trattamenti discriminatori di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del
28.6.1999.
Stante la ritualità della notifica, il resistente non si costituisce e CP_1
viene dichiarato formalmente contumace. all'udienza cartolare.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta.
Pag. 2 di 6 Il ricorso è fondato.
Va ricordato che l'art. 82 del CCNL 2006-2009 prevede il Compenso individuale accessorio per il personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di CP_2 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana).
Pag. 3 di 6 2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 il quale prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Pag. 4 di 6 I richiamati principi sono applicabili anche al personale A.T.A. a tempo determinato, che presta attività di docenza per supplenze brevi e saltuarie con diritto al compenso di cui si discute.
Nei fatti, la ricorrente ha fornito prova di avere svolto attività di supplenza con la qualifica di “collaboratrice scolastica” per periodi brevi, così come indicati in atto di ricorso.
Per i predetti periodi di supplenze brevi, la ricorrente produce i relativi cedolini stipendiali, da cui risulta che non è stato corrisposto il compenso accessorio di cui si tratta (deposito autorizzato del 10.06.2025).
Il dovuto, a titolo di C.I.A., deve essere determinato al lordo fiscale netto previdenziale, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 23 della legge n. 218/1952 al caso di specie. L'amministrazione ha corrisposto la retribuzione in conformità a quanto disposto dal CCNL.
Per i motivi sopra esposti, parte resistente deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente, in relazione ai periodi indicati e documentati in ricorso, il compenso individuale accessorio (C.I.A.), calcolato al lordo fiscale e netto previdenziale, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€
105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione del Giudice del Lavoro dott.ssa
Elena Vezzosi, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 1043/2024 R.G.L.:
1) Condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere a la somma lorda, Parte_1
al netto previdenziale pari ad € 673,17 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) Condanna il a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente le spese di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che liquida in euro 21,50 per esborsi e in euro 258,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 6/8/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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