Art. 4.
Le indennita' previste dalla presente legge non sono cumulabili con i compensi e le indennita' di cui all'articolo 260 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, agli articoli 3 , 4 e 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, all'articolo 1 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, e agli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e successive modificazioni.
Sono abrogati i regi decreti 6 giugno 1940, n. 773 , e 27 giugno 1942, n. 909 .
Le indennita' previste dalla presente legge non sono cumulabili con i compensi e le indennita' di cui all'articolo 260 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, agli articoli 3 , 4 e 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, all'articolo 1 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, e agli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e successive modificazioni.
Sono abrogati i regi decreti 6 giugno 1940, n. 773 , e 27 giugno 1942, n. 909 .