Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5967/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 25.3.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causain in testazione Sono presenti: l'Avv. Fusaro Vincenzo per delega dell'Avv. Di Monda Raffaele, per parte ap- pellante l'Avv. Sullo Stefano per l'Avv. Augeri Erasmo, per parte appellata I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera d consiglio, all'esito della quale decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
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TRA
(c.f.: ), parte elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliato in VIA SEGGIO DEL POPOLO N. 22 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. RAFFAELE DI MONDA (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappresento e difeso in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
E
in qualità di F.G.V.S. per la Controparte_1 CP_2
(c.f.: ), parte elettivamente domiciliata in VIA G. MELISURGO P.IVA_1
N. 44, NAPOLI presso lo studio dell'Avv. ERASMO AUGERI, (c.f.:
) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procu- C.F._3
ra in atti
- APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 919/2011 del Giudice di Pace di
Pomigliano d'Arco.
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva- zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata
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all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco con la quale veniva rigettata la doman- da di risarcimento danni proposta dall'odierno appellante nei confronti delle in qualità di F.G.V.S. per la per mancanza di Controparte_1 CP_2
regolare denuncia querela contro ignoti.
L'appellante precisava di aver impugnato la sentenza di prime cure, chieden- done la riforma per violazione e falsa applicazione di legge, nella specie dell'art. 283 comma 1, lett. a del D. Lgs. 209/05. L'intestato Tribunale, tutta- via, con sentenza n. 2260/2018, trovando pregevoli le motivazioni del giudice di prime cure, rigettava l'appello e condannava alle spese di lite. Avverso tale decisione, l'odierno appellante proponeva ricorso per Cassazione con il quale
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lamentava come unico motivo di impugnazione la “Violazione e falsa applica- zione dell'art. 283 comma 1, lettera A d.lgs 209/05, art. 19 L. 990/1969 in re- lazione all'art. 360 c.p.c., nonché dell'art. 116 c.p.c. avendo il Giudice di Ap- pello configurato un inesistente automatismo tra la mancata proposizione del- la denuncia querela contro ignoti ed il rigetto della domanda, senza tener in conto alcuno la deposizione testimoniale ove emergeva con chiarezza il verifi- carsi del sinistro e la repentina fuga del veicolo investitore” (CFR atto di ap- pello)
La Suprema Corte, con ordinanza n. 18097/2020, emessa in data 16.06.2020 e depositata il 31.08.2020, in accoglimento dell'unico motivo di impugnazione cassava la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Nola, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato,
l'odierno appellante chiedeva all'intestato Tribunale, in accoglimento dell'appello, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte di Cassazione, dichiarare il conducente del veicolo pirata unico e solo responsabile del sinistro per cui è causa, con conseguente condanna delle in qualità di F.G.V.S per la al pagamento di Parte_2 CP_2
€.19.052,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre alle refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in tutti i giudizi di cui sopra e da ultimo nel presente giudizio la in qualità di F.G.V.S. per la la quale resisteva Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello proposto perché inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto vinte le spese.
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Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato in quanto i fatti posti a fondamento della domanda non risultano esaurientemente allegati e provati.
Infatti, valutando il reso istruttorio nel suo complesso, non può ritenersi ac- certato che si sia effettivamente verificato il fatto dedotto dall'attore in primo grado e che quindi lo stesso abbia provato la domanda così come prescritto nell' art. 2697 c.c.
L'attore, oggi appellante, deduceva che “in data 11.09.06, verso le ore 22:15, in
Casalnuovo di Napoli al C.so Umberto I, il sig. a bordo del ci- Parte_1
clomotore veniva tamponato da tergo da un autoveicolo tipo Controparte_4
Wolkswagen Golf non identificato che, dopo l'investimento, si dava alla fuga frettolosamente omettendo di prestare soccorso, come riferito dai passanti che ebbero modo di assistere all'incidente de quo”.
Appare opportuno, innanzitutto, sottolineare la estrema lacunosità dei fatti dedotti in citazione: nello specifico, l'attore omette di indicare in maniera pre- cisa la dinamica del sinistro, i punti d'urto tra i veicoli e le modalità della cadu- ta. Al riguardo, come affermato da condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli co- stitutivi del diritto azionato in giudizio, la successiva prova che pure attesti l'e- sistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum"
(cfr. Cass. Civ., n. 7115 del 21/03/2013).
Tale lacuna deduttiva di per sé sola è di una gravità tale da non poter essere colmata neppure in sede probatoria e, pur a voler diversamente argomentare, anche dall'analisi del complessivo materiale probatorio raccolto lacune e ca-
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renze insormontabili. Più nello specifico, analizzando la testimonianza resa dall'unico teste escusso nel giudizio di primo grado, ad avviso dello scrivente giudicante, la stessa è da ritenersi inattendibile ed in quanto tale non sufficien- te a superare l'onere probatorio gravante sull'attore ex art. 2697 c.c. Sul punto occorre precisare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Cor- te, l'attendibilità del teste “afferisce alla veridicità della deposizione che il giu- dice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggetti- va (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli ele- menti di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Civ. Sez. II,
Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Ciò in quanto “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore pas- sivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'e- scussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di son- dare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione” (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981). Ne consegue che ben può il giudice, sul- la base del proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., attribuire un diver- so “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad al- tri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, deve ritenersi che il teste abbia reso dichiarazioni generiche e lacunose inidonee a suffragare la doman-
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da attorea, intrinsecamente poco convincenti e sfornite di riscontro estrinseco, tanto da doversi ritenere assolutamente inattendibile. Questi, infatti, riferisce
“era il mese di settembre del 2006 verso le ore 22,30, ed io ero alla guida della mia auto, percorrevo il Corso Umberto I in Casalnuovo di Napoli con dire- zione La mia auto è una Peugeot 206 e con me vi era la madre del Per_1 [...]
. Seguivamo il che ci precedeva ad una decina di metri a Parte_3 Pt_1
bordo del suo motoveicolo Piaggio Liberty. ADR Fui superato da una Volk- swagen di colore bianco che tentò di rientrare tra la mia auto e il ciclomotore del per poi superare anche lui, ma nel compiere tale manovra lo urta- Pt_1
va con la propria parte anteriore sulla ruota posteriore. ADR Il si sbi- Pt_1
lanciava e cadeva al suolo alla sua destra mentre la Golf si allontanava senza fermarsi” (Cfr. verbale udienza del 30/04/2010 giudizio di I grado).
Pur a voler trascurare che la testimonianza risulta del tutto generica e priva di dettagli utili a corroborare la veridicità dell'accadimento del sinistro per cui è lite (non avendo dettagli in ordine ad aspetti fondamentali della dinamica del sinistro, delle condizioni del traffico veicolare, e della via di fuga presa dal veicolo pirata, circostanze queste comunque rilevanti nella ricostruzione dell'incidente), appare assai poco credibile che il suddetto, -compagno della madre dell'istante- non solo viaggiasse con la compagna a bordo della propria vettura seguendo il motoveicolo su cui viaggiava il di lei figlio, ma che addirit- tura abbia potuto vedere (nelle condizioni di tempo e di spazio indicate) la di- namica del sinistro nella sua effettiva verificazione. È evidente, infatti, che il punto di osservazione del teste non era tale da permettergli una compiuta vi- sione di quanto riferito;
lo stesso, infatti, secondo la sua stessa prospettazione, al momento dell'urto, si trovava posteriormente al presunto veicolo investito-
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re e pertanto, giammai avrebbe potuto vedere l'urto tra la parte anteriore del veicolo e la ruota posteriore del ciclomotore.
In disparte a quanto testé illustrato, va ulteriormente evidenziato che alla ca- renza deduttiva e all'inattendibilità della prova testimoniale, si aggiunge l'incompletezza della documentazione medica in quanto, in atti risulta essere stato prodotto esclusivamente il referto di P.S. della Casa di Cura di Villa dei
Fiori di Acerra e null'altro. Inoltre, nel referto di pronto soccorso, l'appellante genericamente riferisce di incidente stradale e non fa alcun riferimento al fatto che il veicolo investitore si fosse dato alla fuga senza prestare soccorso. La cir- costanza che il danneggiato non ritenga opportuno denunciare una condotta che integra una fattispecie di reato né nell'immediatezza del fatto al Pronto
Soccorso, né successivamente tramite la presentazione di una denuncia- querela contro ignoti, costituisce un'ulteriore carenza che fa seriamente dubi- tare che il sinistro sia verificato o quanto meno che lo stesso sia da addebitarsi alle cause addotte.
Per le sopra esposte considerazioni, in presenza di un quadro probatorio as- solutamente flebile e lacunoso, non essendo stata provata la domanda attorea,
l'appello deve essere rigettato con conferma della pronunzia di primo grado.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, della soccombenza recipro- ca nei diversi gradi di giudizio, le spese del presente e di tutti i gradi di giudizio celebrati devono essere integralmente compensate tra le parti.
L'appellante va, infine, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.228 del 2012, il quale testualmente sancisce
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che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- to per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del de- posito dello stesso."
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nella qualità di F.G.V.S. per la Regione Campania, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e dei precedenti giudizi definiti;
3) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
È verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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