Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5371/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5371/2024, promossa con ricorso depositato il 20/12/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] in data [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Alberto Caleffi
e
2) Parte_2
nata a [...] in data [...]
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_2
residente in Malnate, via Silvio Pellico,
con l'Avv. Alberto Caleffi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Porto Ceresio il giorno 23 aprile 1994,
(anno 1994 atto n. 1 parte I )
separati consensualmente con verbale in data 25/02/2003 omologato con decreto del
14/03/2003 depositato il 14/03/2003
pagina1 di 3
nato il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20/12/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Parte_1
- il giorno 23/04/1994 trascritto presso i registri dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Porto Ceresio in data 23/04/1994 dell'anno 1994, parte I, serie I, nr. 1 alle seguenti condizioni:
A) le parti danno atto di essere attualmente economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare ad ogni reciproco assegno di mantenimento;
B) il figlio , seppur maggiorenne ed economicamente autosufficiente, permane a Per_1 vivere con il padre . Parte_1
C) le parti danno atto di avere già da tempo regolato ogni loro rapporto economico- patrimoniale.
2) Ordinare al competente Ufficiale dello stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
23.04.1994, in Porto Ceresio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Porto Ceresio (VA) (anno 1994, atto n. 1, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI pagina2 di 3 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3