Articolo 74 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 73Articolo 75
Versione
4 aprile 1941
Art. 74.

Ciascun Regio Provveditorato tiene un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante della provincia iscritto al Monte-pensioni, e' presa nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti l'abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti di stipendio, le sospensioni, le riassunzioni in servizio, i licenziamenti od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.

Nel registro stesso e' presa nota altresi' delle sentenze di condanna passate in giudicato, nonche' delle assegnazioni delle pensioni e delle indennita'.

Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conservano in apposito fascicolo per ciascun insegnante.

Il registro generale ed il fascicolo personale di ciascuno degli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana sono tenuti rispettivamente dai Ministeri medesimi.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941