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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/05/2024, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1892/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Gianluigi Morlini Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LANOSA KATIA con domicilio eletto in VIA RIVA DI
RENO N. 54 40122 BOLOGNA ricorrente e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. SUZZI NERINA con domicilio eletto in GALLERIA
ULTOLLER N. 6 47521 CESENA resistente PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 12.6.2018,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 25.9.2005 e che dall'unione coniugale erano Parte_1
nati i figli (8.8.2003) e (13.4.2008) ed era in attesa della Per_1 Per_2
terzogenita, chiedeva disporsi l'addebito della separazione al marito,
l'affido congiunto dei figli minori, con collocazione e residenza anagrafica presso sé nella casa familiare sita in Cesena, via Pisignano n. 5794, con regolamentazione delle visite paterne;
l'affido esclusivo della figlia nascitura;
l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
la statuizione in capo al padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante assegno mensile di € 1.000,00, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Nelle more del giudizio nasceva la terzogenita mentre il Per_3
primogenito diveniva maggiorenne. Per_1
Si costituiva con comparsa del 5.9.2018 il , concordando con la Parte_1
domanda di separazione, ma opponendosi alle altre richieste e chiedendo l'addebito reciproco della crisi coniugale. In sede conclusionale, avanzava domanda di affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con idoneo calendario visite;
assegnazione della casa coniugale alla moglie, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e pag. 2/11 statuizione a suo carico di contribuire al mantenimento della prole con assegno mensile di complessivi € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza n.933/2022 del 20.10.2022, il Tribunale di Forlì definitivamente pronunciando così provvedeva: dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito al;
Parte_1
disponeva l'affido delle figlie minori e ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori, con collocamento stabile presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla CP_1
disponeva che il padre potesse vedere le figlie minori nel rispetto di modalità, tempi e luoghi stabiliti dai Servizi Sociali, incaricati di supportare e monitorare il nucleo familiare, e per la predisposizione di un calendario di incontri prestabilito e concordato dai genitori e il servizio;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla la Parte_1 CP_1
somma mensile di € 900,00 quale contributo al mantenimento dei tre figli
(€ 300,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie;
confermava quanto disposto con le ordinanze emesse in data 08.11.2020 e
14.01.2022 con ordine a in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., e a titolare della Controparte_3 [...]
di versamento diretto ad Organizzazione_1
della somma mensile di € 900,00, nei limiti di quanto Controparte_1
dovuto a qualunque titolo ad;
Parte_1
condannava il resistente a rifondere alla le spese di lite. CP_1
pag. 3/11 2.- ha impugnato detta sentenza nella parte in punto Parte_1
di addebito, assegno di mantenimento, versamento diretto da parte del datore di lavoro e delega ai Servizi di statuizione di un calendario di visita.
Chiedeva, dunque, che in riforma della sentenza impugnata, fosse: pronunciata la separazione senza addebito o con addebito reciproco;
disposto l'affido condiviso delle figlie minori con idoneo calendario visite e permanenza presso ciascun genitore, stabilendo in particolare che il padre possa vedere la figlia per tre giorni a settimana, una settimana il Per_3
martedì, il giovedì e la domenica, la successiva il lunedì, mercoledì e sabato, con possibilità di pernottare a settimane alterne presso di lui;
posto a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con assegno di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
revocato o limitato l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento ai terzi committenti;
con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Con il primo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza inerente l'addebito della separazione, ritenendo non provata l'incidenza causale dell'infedeltà coniugale rispetto alla crisi del matrimonio, essendo state raccolte dai testi escussi solo suggestioni e generiche impressioni, principalmente riportate da un'amica della ricorrente, né comunque rispettata la “tesi soggettivistica” recepita dalla Cassazione che riconosce come possibile causa della frattura coniugale una condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti capace di rendere intollerabile la convivenza.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la decisione di delegare ai
Servizi Sociali la determinazione del calendario visite padre/figlie, con la pag. 4/11 conseguenza che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in merito all'aspetto più importante dell'intero giudizio, la tutela delle figlie minori, limitandosi a richiamare le pregresse difficoltà nell'instaurazione di stabili rapporti di frequentazione - difficoltà che, a suo dire, erano originate dal comportamento della CP_1
Con il terzo motivo, censura il quantum dell'assegno di mantenimento dei figli posto a suo carico, ritenendolo eccessivo rispetto alle sue possibilità economiche. Precisa che il suo reddito mensile quale socio della
[...]
è di € 2.000,00; che ha ricevuto la liquidazione della quota Org_2
sociale con rate mensili di € 3.500,00 solo fino a ottobre 2019 e che le indagini compiute a mezzo Guardia di Finanza hanno confermato un tenore di vita basso. In particolare, precisa di essere proprietario della casa coniugale e di un'auto acquistata usata;
di aver iniziato a gennaio 2020 un'attività artigianale fruendo del bonus di € 1.000,00 del decreto rilancio;
di aver ricevuto una piccola eredità del 1998; di aver contratto un mutuo coi familiari per la ristrutturazione delle due abitazioni adiacenti di famiglia;
di percepire un reddito annuo da artigiano di € 7.902,00 lordi. Di contro, la è lavoratrice a tempo indeterminato, con saldo nel c/c CP_1
assai maggiore rispetto al proprio.
3.- Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, la conferma della sentenza del Tribunale di Forlì e la condanna dell'appellante alla spese dei due gradi di giudizio.
Quanto all'addebito della separazione, la rileva la correttezza e la CP_1
congruità dell'approfondita istruttoria che ha provato, oltre la stabilità della relazione matrimoniale fino a dicembre 2017, il suo deterioramento per le pag. 5/11 condotte gravemente lesive dei doveri coniugali ascrivibili al a Parte_1
partire da gennaio 2018, mentre, dal canto suo, l'appellante non ha fornito prova dell'intollerabilità della convivenza antecedente a quella data.
Con riguardo al calendario delle visite paterne, la resistente deduce che il non frequenta i figli da diversi anni, disinteressandosi dei loro Parte_1
bisogni. Rileva dunque che è indispensabile per il recuperare Parte_1
gradualmente il rapporto con i figli, riconquistare la fiducia dei più grandi e instaurare un rapporto con che non è mai uscita di casa con lui, Per_3
rilevando come a tal fine un sostegno da parte dei Servizi Sociali sia assolutamente necessario.
Con riguardo all'assegno di mantenimento, la rileva che la CP_1
ricostruzione da parte del della propria situazione economica e Parte_1
del progressivo impoverimento subito sia strumentale, contraddittoria e non provata. Di contro, i suoi redditi al momento della separazione e il suo attuale tenore di vita - che tenta di nascondere mediante intestazioni fittizie e atti simulati - sono indici della sua ampia possibilità rispetto al mantenimento dei figli. Rileva, inoltre, che l'entità dell'assegno disposta dal primo giudicante sia congrua anche considerando le esigenze e l'età figli ( frequenta l'ultimo anno scuola superiore, il primo Per_1 Per_2
liceo e aveva 4 anni) oltreché per i tempi di permanenza presso la Per_3
madre che ha sempre avuto il carico esclusivo dei compiti domestici e di cura, precisando che il proprio reddito mensile in quanto OSS alle dipendenze dell' è di circa € 1.250,00. Parte_2
Quanto alle modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento, la rileva l'infondatezza del timore espresso dal che CP_1 Parte_1
l'ordine di pagamento diretto rivolto a due diversi committenti possa pag. 6/11 comportare una duplicazione di versamenti, non essendosi mai verificata una tale situazione.
Rileva infine l'infondatezza della censura della condanna alle spese di lite, precisando che il è da tempo inadempiente rispetto all'obbligo di Parte_1
mantenimento dei figli (con una morosità di circa € 20.00,00 per il mantenimento ordinario e di circa € 4.000,00 per spese extra).
4.- Il Procuratore Generale è regolarmente intervenuto.
5.- L'appello va parzialmente accolto.
In ordine all'addebito la Corte ritiene di confermare la sentenza di primo grado sulla base delle testimonianze univoche a sostegno della prova della riconducibilità della crisi alla violazione dell'obbligo di fedeltà e di assistenza da parte del marito.
Con riguardo all'addebito della separazione, il Collegio ha ritenuto adeguatamente assolto dalla l'onere probatorio in ordine CP_1
all'infedeltà del marito e alla sua incidenza causale rispetto all'insorgenza della crisi coniugale.
Come già rilevato nella sentenza impugnata le dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 22.09.2021 hanno confermato che la relazione sentimentale tra il e la signora sia stata instaurata Parte_1 Parte_3
nei primi mesi del 2018, comprovando l'infedeltà del marito, lì dove anche il figlio ha riferito che l'atteggiamento del padre nei confronti di Per_1
tutta la famiglia è repentinamente mutato proprio da gennaio 2018; il ha cambiato domicilio presso l'abitazione della nel Parte_1 Pt_3
luglio 2018. pag. 7/11 I testi hanno peraltro confermato una situazione di abbandono della moglie anche in ordine al mantenimento dei figli. Indicativa la pressione esercitata sulla moglie, con il coinvolgimento anche dei figli poco più che adolescenti, sulla necessità di abortire con riferimento all'ultima gravidanza anche con toni “arroganti” (cfr. testimonianza del figlio all'udienza Per_4
del 3.11.2021), oltre la testimonianza del figlio sulla difficoltà della madre di fare la spesa per l'improvviso blocco della carta di credito da parte del marito, oltre che sulla circostanza della sottrazione di alcuni beni dalla casa coniugale.
Il non ha invece provato che il rapporto coniugale fosse già Parte_1
irrimediabilmente deteriorato prima della richiesta di separazione o che sussistessero i presupposti per un addebito reciproco. Non risulta provata una crisi pregressa all'inizio della relazione extraconiugale riconducibile al gennaio 2018 (il concepimento dell'ultimo figlio è di poco antecedente) e gli episodi di contrasto tra la moglie e i parenti del marito non risultano avere efficacia causale diretta sulle cause della crisi considerato anche che la conflittualità familiare interna era presente ab initio e si manifestava reciprocamente fra le parti in disaccordo.
Passando poi al calendario delle visite questa Corte ritiene che allo stato non sussistano i presupposti per disciplinare in questa sede un ordinario calendario di visita, a fronte della mancata concreta frequentazione del padre da diversi anni di tutti i figli, sia dei figli più grandi sia della figlia più piccola - che non ha mai avuto una frequentazione con il padre uscito di casa prima della sua nascita - ragion per cui allo stato si ritiene di dover confermare l'affidamento ai servizi sociali del delicato compito di un pag. 8/11 graduale corretto ripristino del rapporto dei figli con entrambi i genitori anche con l'ausilio di esperti qualora necessario.
Quanto ai restanti profili controversi – inerenti le condizioni economiche della separazione – il Tribunale ha ritenuto che il dedotto peggioramento delle disponibilità patrimoniali del non rispecchiasse la sua reale Parte_1
situazione, atteso che lo stesso, dall'atto della separazione in poi, risultava avere posto in essere una serie di attività ragionevolmente finalizzate a dissimulare la sua reale situazione patrimoniale. Ha inoltre osservato che il resistente non è più gravato dal canone locatizio, convivendo stabilmente con la nuova compagna in un'abitazione in comproprietà tra Parte_3
la stessa e la madre del , mentre la sig.ra percepisce uno Parte_1 Pt_3
stipendio di circa € 1.700,00; che, alla luce dei documenti prodotti e delle risultanze dell'istruttoria tributaria, sussistono fondati motivi per ritenere presenti altre fonti di reddito del oltre a quanto dichiarato, che Parte_1
gli consentono di mantenere un tenore di vita compatibile con il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Questa Corte, ritiene tuttavia che sulla base dei redditi dichiarati dalle parti, in mancanza di elementi certi su presunte fonti diverse di reddito occulte, considerata l'età dei figli e i tempi di permanenza presso i genitori, il contributo paterno vada parzialmente ridotto ad € 250,00 per figlio oltre il
50% delle spese straordinarie.
Va comunque rigettata la domanda di revoca dell'ordine di pagamento diretto, lì dove è incontestato l'inadempimento del padre protratto nel tempo ai suoi obblighi e i numerosi procedimenti esecutivi intrapresi dall'altro genitore.
pag. 9/11 L'esito definitivo della controversia e la valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado induce alla compensazione delle spese di lite per un quinto e alla condanna del ricorrente per i restanti quattro quinti come in dispositivo per la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
costituita, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Forlì n. 933/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: fissa in € 250,00 mensili per ogni figlio il contributo dovuto dal padre per il loro mantenimento (per € 750,00 mensili complessivi) oltre il 50% delle spese straordinarie;
compensa per un quarto le spese di lite e condanna il ricorrente alla refusione dei restanti tre quarti che liquida in € 5.712,00 per compensi del primo grado ed € 5.209,50 per compensi del secondo grado oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 9.4.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1892/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Gianluigi Morlini Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LANOSA KATIA con domicilio eletto in VIA RIVA DI
RENO N. 54 40122 BOLOGNA ricorrente e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. SUZZI NERINA con domicilio eletto in GALLERIA
ULTOLLER N. 6 47521 CESENA resistente PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 12.6.2018,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 25.9.2005 e che dall'unione coniugale erano Parte_1
nati i figli (8.8.2003) e (13.4.2008) ed era in attesa della Per_1 Per_2
terzogenita, chiedeva disporsi l'addebito della separazione al marito,
l'affido congiunto dei figli minori, con collocazione e residenza anagrafica presso sé nella casa familiare sita in Cesena, via Pisignano n. 5794, con regolamentazione delle visite paterne;
l'affido esclusivo della figlia nascitura;
l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
la statuizione in capo al padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante assegno mensile di € 1.000,00, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Nelle more del giudizio nasceva la terzogenita mentre il Per_3
primogenito diveniva maggiorenne. Per_1
Si costituiva con comparsa del 5.9.2018 il , concordando con la Parte_1
domanda di separazione, ma opponendosi alle altre richieste e chiedendo l'addebito reciproco della crisi coniugale. In sede conclusionale, avanzava domanda di affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con idoneo calendario visite;
assegnazione della casa coniugale alla moglie, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e pag. 2/11 statuizione a suo carico di contribuire al mantenimento della prole con assegno mensile di complessivi € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza n.933/2022 del 20.10.2022, il Tribunale di Forlì definitivamente pronunciando così provvedeva: dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito al;
Parte_1
disponeva l'affido delle figlie minori e ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori, con collocamento stabile presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla CP_1
disponeva che il padre potesse vedere le figlie minori nel rispetto di modalità, tempi e luoghi stabiliti dai Servizi Sociali, incaricati di supportare e monitorare il nucleo familiare, e per la predisposizione di un calendario di incontri prestabilito e concordato dai genitori e il servizio;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla la Parte_1 CP_1
somma mensile di € 900,00 quale contributo al mantenimento dei tre figli
(€ 300,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie;
confermava quanto disposto con le ordinanze emesse in data 08.11.2020 e
14.01.2022 con ordine a in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., e a titolare della Controparte_3 [...]
di versamento diretto ad Organizzazione_1
della somma mensile di € 900,00, nei limiti di quanto Controparte_1
dovuto a qualunque titolo ad;
Parte_1
condannava il resistente a rifondere alla le spese di lite. CP_1
pag. 3/11 2.- ha impugnato detta sentenza nella parte in punto Parte_1
di addebito, assegno di mantenimento, versamento diretto da parte del datore di lavoro e delega ai Servizi di statuizione di un calendario di visita.
Chiedeva, dunque, che in riforma della sentenza impugnata, fosse: pronunciata la separazione senza addebito o con addebito reciproco;
disposto l'affido condiviso delle figlie minori con idoneo calendario visite e permanenza presso ciascun genitore, stabilendo in particolare che il padre possa vedere la figlia per tre giorni a settimana, una settimana il Per_3
martedì, il giovedì e la domenica, la successiva il lunedì, mercoledì e sabato, con possibilità di pernottare a settimane alterne presso di lui;
posto a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con assegno di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
revocato o limitato l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento ai terzi committenti;
con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Con il primo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza inerente l'addebito della separazione, ritenendo non provata l'incidenza causale dell'infedeltà coniugale rispetto alla crisi del matrimonio, essendo state raccolte dai testi escussi solo suggestioni e generiche impressioni, principalmente riportate da un'amica della ricorrente, né comunque rispettata la “tesi soggettivistica” recepita dalla Cassazione che riconosce come possibile causa della frattura coniugale una condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti capace di rendere intollerabile la convivenza.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la decisione di delegare ai
Servizi Sociali la determinazione del calendario visite padre/figlie, con la pag. 4/11 conseguenza che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in merito all'aspetto più importante dell'intero giudizio, la tutela delle figlie minori, limitandosi a richiamare le pregresse difficoltà nell'instaurazione di stabili rapporti di frequentazione - difficoltà che, a suo dire, erano originate dal comportamento della CP_1
Con il terzo motivo, censura il quantum dell'assegno di mantenimento dei figli posto a suo carico, ritenendolo eccessivo rispetto alle sue possibilità economiche. Precisa che il suo reddito mensile quale socio della
[...]
è di € 2.000,00; che ha ricevuto la liquidazione della quota Org_2
sociale con rate mensili di € 3.500,00 solo fino a ottobre 2019 e che le indagini compiute a mezzo Guardia di Finanza hanno confermato un tenore di vita basso. In particolare, precisa di essere proprietario della casa coniugale e di un'auto acquistata usata;
di aver iniziato a gennaio 2020 un'attività artigianale fruendo del bonus di € 1.000,00 del decreto rilancio;
di aver ricevuto una piccola eredità del 1998; di aver contratto un mutuo coi familiari per la ristrutturazione delle due abitazioni adiacenti di famiglia;
di percepire un reddito annuo da artigiano di € 7.902,00 lordi. Di contro, la è lavoratrice a tempo indeterminato, con saldo nel c/c CP_1
assai maggiore rispetto al proprio.
3.- Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, la conferma della sentenza del Tribunale di Forlì e la condanna dell'appellante alla spese dei due gradi di giudizio.
Quanto all'addebito della separazione, la rileva la correttezza e la CP_1
congruità dell'approfondita istruttoria che ha provato, oltre la stabilità della relazione matrimoniale fino a dicembre 2017, il suo deterioramento per le pag. 5/11 condotte gravemente lesive dei doveri coniugali ascrivibili al a Parte_1
partire da gennaio 2018, mentre, dal canto suo, l'appellante non ha fornito prova dell'intollerabilità della convivenza antecedente a quella data.
Con riguardo al calendario delle visite paterne, la resistente deduce che il non frequenta i figli da diversi anni, disinteressandosi dei loro Parte_1
bisogni. Rileva dunque che è indispensabile per il recuperare Parte_1
gradualmente il rapporto con i figli, riconquistare la fiducia dei più grandi e instaurare un rapporto con che non è mai uscita di casa con lui, Per_3
rilevando come a tal fine un sostegno da parte dei Servizi Sociali sia assolutamente necessario.
Con riguardo all'assegno di mantenimento, la rileva che la CP_1
ricostruzione da parte del della propria situazione economica e Parte_1
del progressivo impoverimento subito sia strumentale, contraddittoria e non provata. Di contro, i suoi redditi al momento della separazione e il suo attuale tenore di vita - che tenta di nascondere mediante intestazioni fittizie e atti simulati - sono indici della sua ampia possibilità rispetto al mantenimento dei figli. Rileva, inoltre, che l'entità dell'assegno disposta dal primo giudicante sia congrua anche considerando le esigenze e l'età figli ( frequenta l'ultimo anno scuola superiore, il primo Per_1 Per_2
liceo e aveva 4 anni) oltreché per i tempi di permanenza presso la Per_3
madre che ha sempre avuto il carico esclusivo dei compiti domestici e di cura, precisando che il proprio reddito mensile in quanto OSS alle dipendenze dell' è di circa € 1.250,00. Parte_2
Quanto alle modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento, la rileva l'infondatezza del timore espresso dal che CP_1 Parte_1
l'ordine di pagamento diretto rivolto a due diversi committenti possa pag. 6/11 comportare una duplicazione di versamenti, non essendosi mai verificata una tale situazione.
Rileva infine l'infondatezza della censura della condanna alle spese di lite, precisando che il è da tempo inadempiente rispetto all'obbligo di Parte_1
mantenimento dei figli (con una morosità di circa € 20.00,00 per il mantenimento ordinario e di circa € 4.000,00 per spese extra).
4.- Il Procuratore Generale è regolarmente intervenuto.
5.- L'appello va parzialmente accolto.
In ordine all'addebito la Corte ritiene di confermare la sentenza di primo grado sulla base delle testimonianze univoche a sostegno della prova della riconducibilità della crisi alla violazione dell'obbligo di fedeltà e di assistenza da parte del marito.
Con riguardo all'addebito della separazione, il Collegio ha ritenuto adeguatamente assolto dalla l'onere probatorio in ordine CP_1
all'infedeltà del marito e alla sua incidenza causale rispetto all'insorgenza della crisi coniugale.
Come già rilevato nella sentenza impugnata le dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 22.09.2021 hanno confermato che la relazione sentimentale tra il e la signora sia stata instaurata Parte_1 Parte_3
nei primi mesi del 2018, comprovando l'infedeltà del marito, lì dove anche il figlio ha riferito che l'atteggiamento del padre nei confronti di Per_1
tutta la famiglia è repentinamente mutato proprio da gennaio 2018; il ha cambiato domicilio presso l'abitazione della nel Parte_1 Pt_3
luglio 2018. pag. 7/11 I testi hanno peraltro confermato una situazione di abbandono della moglie anche in ordine al mantenimento dei figli. Indicativa la pressione esercitata sulla moglie, con il coinvolgimento anche dei figli poco più che adolescenti, sulla necessità di abortire con riferimento all'ultima gravidanza anche con toni “arroganti” (cfr. testimonianza del figlio all'udienza Per_4
del 3.11.2021), oltre la testimonianza del figlio sulla difficoltà della madre di fare la spesa per l'improvviso blocco della carta di credito da parte del marito, oltre che sulla circostanza della sottrazione di alcuni beni dalla casa coniugale.
Il non ha invece provato che il rapporto coniugale fosse già Parte_1
irrimediabilmente deteriorato prima della richiesta di separazione o che sussistessero i presupposti per un addebito reciproco. Non risulta provata una crisi pregressa all'inizio della relazione extraconiugale riconducibile al gennaio 2018 (il concepimento dell'ultimo figlio è di poco antecedente) e gli episodi di contrasto tra la moglie e i parenti del marito non risultano avere efficacia causale diretta sulle cause della crisi considerato anche che la conflittualità familiare interna era presente ab initio e si manifestava reciprocamente fra le parti in disaccordo.
Passando poi al calendario delle visite questa Corte ritiene che allo stato non sussistano i presupposti per disciplinare in questa sede un ordinario calendario di visita, a fronte della mancata concreta frequentazione del padre da diversi anni di tutti i figli, sia dei figli più grandi sia della figlia più piccola - che non ha mai avuto una frequentazione con il padre uscito di casa prima della sua nascita - ragion per cui allo stato si ritiene di dover confermare l'affidamento ai servizi sociali del delicato compito di un pag. 8/11 graduale corretto ripristino del rapporto dei figli con entrambi i genitori anche con l'ausilio di esperti qualora necessario.
Quanto ai restanti profili controversi – inerenti le condizioni economiche della separazione – il Tribunale ha ritenuto che il dedotto peggioramento delle disponibilità patrimoniali del non rispecchiasse la sua reale Parte_1
situazione, atteso che lo stesso, dall'atto della separazione in poi, risultava avere posto in essere una serie di attività ragionevolmente finalizzate a dissimulare la sua reale situazione patrimoniale. Ha inoltre osservato che il resistente non è più gravato dal canone locatizio, convivendo stabilmente con la nuova compagna in un'abitazione in comproprietà tra Parte_3
la stessa e la madre del , mentre la sig.ra percepisce uno Parte_1 Pt_3
stipendio di circa € 1.700,00; che, alla luce dei documenti prodotti e delle risultanze dell'istruttoria tributaria, sussistono fondati motivi per ritenere presenti altre fonti di reddito del oltre a quanto dichiarato, che Parte_1
gli consentono di mantenere un tenore di vita compatibile con il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Questa Corte, ritiene tuttavia che sulla base dei redditi dichiarati dalle parti, in mancanza di elementi certi su presunte fonti diverse di reddito occulte, considerata l'età dei figli e i tempi di permanenza presso i genitori, il contributo paterno vada parzialmente ridotto ad € 250,00 per figlio oltre il
50% delle spese straordinarie.
Va comunque rigettata la domanda di revoca dell'ordine di pagamento diretto, lì dove è incontestato l'inadempimento del padre protratto nel tempo ai suoi obblighi e i numerosi procedimenti esecutivi intrapresi dall'altro genitore.
pag. 9/11 L'esito definitivo della controversia e la valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado induce alla compensazione delle spese di lite per un quinto e alla condanna del ricorrente per i restanti quattro quinti come in dispositivo per la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
costituita, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Forlì n. 933/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: fissa in € 250,00 mensili per ogni figlio il contributo dovuto dal padre per il loro mantenimento (per € 750,00 mensili complessivi) oltre il 50% delle spese straordinarie;
compensa per un quarto le spese di lite e condanna il ricorrente alla refusione dei restanti tre quarti che liquida in € 5.712,00 per compensi del primo grado ed € 5.209,50 per compensi del secondo grado oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 9.4.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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