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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/12/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1128/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE CIVILE Nella persona del Giudice Onorario, Dott. Vincenzo Alfio Filippello, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA
, nato a [...], il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), via Fisicara n. 14 presso lo studio professionale dell'Avv. Salvatore Barone ( che lo rappresenta Email_1 e difende giusta procura in atti; OPPONENTE CONTRO on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 c.f. Controparte_1
, p. iva e per essa quale mandataria la mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 [...] già denominata , c.f. e p.iva , con Controparte_2 CP_3 P.IVA_3 P.IVA_2 sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via San Pietro n. 149, presso lo studio professionale dell'Avv. Graziella Randazzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti ( giusta procura in atti Email_2 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 10.12.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., c.p.c., le parti le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.09.2021 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 173/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 21.05.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.290,09 in favore della Controparte_1 quale cessionaria del credito di per il mancato pagamento delle somme Controparte_4 complessivamente dovute in forza del contratto di finanziamento e contestuale apertura di credito n. 37651216445921 stipulato con la cedente Agos Ducato S.p.A.
A sostegno della spiegata opposizione l'attore ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ex art.5 d.lgs. n. 28/2010, nonché la nullità del contratto stipulato per difetto di forma scritta ab substantiam ex art. 117 tub poiché “il contratto di finanziamento prodotto nel giudizio monitorio è stato firmato solo dal cliente e non anche dal funzionario”. Nel merito ha dedotto: i) l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, per aver l'istituto di credito previsto interessi aleatori assumendo un comportamento “antigiuridico che contrasta con il
1 principio di buona fede e correttezza, nonché di trasparenza”; ii) l'erroneo calcolo delle somme effettivamente dovute dal correntista. Alla luce delle spiegate eccezioni, ha chiesto dunque “revocare il decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti richiesti per la sua concessione, in violazione dell'art. 634 c.p.c., (…) revocare il decreto ingiuntivo n. 173/21 poiché concesso in violazione delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c.; (…) accogliere l'opposizione revocando, dichiarando nullo, annullando e dichiarando inefficace con qualsiasi formula il decreto ingiuntivo opposto” , con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2022 si è costituita in giudizio la
[...] e per essa quale mandataria la la quale ha Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente rilevato che l'opponente non ha contestato né di aver stipulato il predetto contratto, di aver ricevuto la somma finanziata, di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali, né le modalità o i tempi pattuiti per la restituzione delle somme, i quali, pertanto, dovevano intendersi pacifici ex art. 115 c.p.c. Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto, in quanto in parte generico e in parte smentito dalla documentazione già prodotta in sede monitoria. La opposta CP_4 ha, inoltre, rivendicato la correttezza e la conformità a buona fede del proprio operato. Ha chiesto, pertanto, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda attorea, nonché in subordine “nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 10.290,02, oltre Controparte_1 interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”. Con ordinanza del 08.02.2022 il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e disposto l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria (conclusosi con verbale negativo del 31.03.2022). La causa è stata istruita mediante produzione documentale. Successivamente, con decreto del giorno 11.11.2024, è stata rigettata la richiesta consulenza tecnica d'ufficio e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordinanza del 17.10.2025 è stata rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento del precedente assegnatario del fascicolo, avvenuta con provvedimento del 24.09.2025 del Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 2 D.L. 117/2025. Assegnata, all'odierno decidente, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
******* L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di Parte_1 seguito esposte. Giova al riguardo osservare , in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533 del 2001). Questo principio non viene derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere
2 dall'ingiungente opposto – che ha posizione sostanziale di attore – e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente – che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass., n. 22123 del 2009). Una volta instaurato il giudizio di opposizione sono irrilevanti, dunque, le contestazioni dell'opponente circa la idoneità o meno della documentazione allegata in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo dovendosi, invece, esclusivamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce della documentazione offerta dal creditore e delle difese del debitore (si vedano in tal senso, tra le altre, Cass., n. 15026 del 20005; Cass., n.15186 del 2003; Cass. civ., n. 6663 del 2002). Nella fattispecie in esame, l'opposta ha fornito prova dell'esistenza del rapporto dal quale deriva il diritto vantato producendo, a tal uopo, già in sede monitoria: contratto di finanziamento;
estratto conto;
prospetto interessi applicato. A fronte di tale produzione, parte opponente – che non ha, invero, contestato né la sussistenza del rapporto contrattuale, né l'avvenuta erogazione delle somme finanziate, né il proprio inadempimento – ha fondato la propria opposizione sulle contestazioni sopra ricordate che si rilevano infondate per le motivazioni di seguito esplicate. Ciò posto, in disparte l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da
[...]
, in quanto, risulta agli atti l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex Parte_1 art. 5 D.lgs. n.28/20210, conclusosi come da verbale negativo del 31.03.2022, quanto all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per carenza del requisito della forma scritta ad subastantiam ex art. 117 tub, deve essere rigettata. Ebbene, dalla documentazione posta a corredo del giudizio monitorio (cfr. doc. 3 “contratto”, del fascicolo monitorio), il contratto di finanziamento risulta firmato dal funzionario preposto, come da evidente sottoscrizione apposta in alto a destra;
nel corpo del contratto vi è, altresì, l'indicazione, riferita al soggetto finanziato che dichiara “di aver preso visione e ricevuto copia al primo contatto della documentazione (…)”. Invero, pur a voler ritenere – circostanza non ricorrente nella fattispecie – che manchi la sottoscrizione del funzionario bancario, per giurisprudenza unanime sul punto il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità ed azionabile dal solo cliente, deve ritenersi rispettato quando il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al correntista. Ai fini della validità del negozio giuridico è, pertanto, sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente e non anche quella della Banca, la cui accettazione può essere desunta alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. Sez. Un. 898/2018), come l'erogazione della somma finanziata. Dal compendio probatorio, non contestato dall'opponente, si evince con chiarezza l'erogazione della somma a favore del cliente e quindi, il materiale esborso economico sopportato dall'istituto di credito (cfr. estratto conto, doc. 7 fascicolo monitorio) Devono essere, altresì, rigettate le eccezioni sull'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato e sull'errato conteggio degli stessi. All'uopo va precisato che le contestazioni delle singole poste indicate e presenti nell'estratto conto relative alle movimentazioni finanziarie avrebbero dovuto essere specifiche e non generiche. Ed invero, quando il documento prodotto in giudizio contenga, come nel caso in esame (cfr. estratto conto, doc.7 del fascicolo monitorio), l'indicazione delle singole partite/voci che hanno concorso a determinare il saldo, in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle poste dalle quali discende quel saldo, il correntista deve provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione non potendosi limitare ad una generica critica sul punto non corroborata da calcoli o indicazioni puntuali sulla veridicità degli addebiti. Né può supplire, a tale carenza probatoria, l'invocata richiesta di CTU, la quale assumerebbe, come occorso nella fattispecie, caratteri meramente esplorativi. Il cliente che si dolga dell'applicazione di un tasso usurario è, invero, tenuto ad indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in
3 applicazione degli interessi ritenuti usurari, specificando il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i tassi soglia rilevati nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, allegando, a tale fine, i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi in contestazione. A ciò si aggiunga che, anche a voler ritenere che i predetti decreti siano acquisibili d'ufficio, l'esercizio di siffatto potere officioso è comunque subordinato alla compiuta allegazione della violazione, nei termini sopra prospettati (cfr., ex multis, Trib. Roma, n. 3869 del 2019). Ebbene, nel caso di specie, non è stato fornito alcun elemento in tal senso, essendosi l'opponente limitato a rilevare la mancata specificazione circa i tassi di interesse applicati dalla banca opposta, ed affidando le proprie difese, anche sotto tale profilo, esclusivamente alla consulenza tecnica d'ufficio sollecitata. Per tutte le ragioni sin qui esposte, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti, l'opposizione proposta da deve essere rigettata e deve pertanto Parte_1 essere confermato il decreto ingiuntivo n. 173/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 21.05.2021
******* La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e, pertanto,
va condannato al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle allegate, in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto, CONFERMA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 173/2021 reso da questo Tribunale in data 21.05.2021, che DICHIARA definitivamente esecutivo;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta Parte_1 che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Caltagirone, li 18.12.2026 Il GOP Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE CIVILE Nella persona del Giudice Onorario, Dott. Vincenzo Alfio Filippello, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA
, nato a [...], il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), via Fisicara n. 14 presso lo studio professionale dell'Avv. Salvatore Barone ( che lo rappresenta Email_1 e difende giusta procura in atti; OPPONENTE CONTRO on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 c.f. Controparte_1
, p. iva e per essa quale mandataria la mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 [...] già denominata , c.f. e p.iva , con Controparte_2 CP_3 P.IVA_3 P.IVA_2 sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via San Pietro n. 149, presso lo studio professionale dell'Avv. Graziella Randazzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti ( giusta procura in atti Email_2 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 10.12.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., c.p.c., le parti le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24.09.2021 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 173/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 21.05.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.290,09 in favore della Controparte_1 quale cessionaria del credito di per il mancato pagamento delle somme Controparte_4 complessivamente dovute in forza del contratto di finanziamento e contestuale apertura di credito n. 37651216445921 stipulato con la cedente Agos Ducato S.p.A.
A sostegno della spiegata opposizione l'attore ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ex art.5 d.lgs. n. 28/2010, nonché la nullità del contratto stipulato per difetto di forma scritta ab substantiam ex art. 117 tub poiché “il contratto di finanziamento prodotto nel giudizio monitorio è stato firmato solo dal cliente e non anche dal funzionario”. Nel merito ha dedotto: i) l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, per aver l'istituto di credito previsto interessi aleatori assumendo un comportamento “antigiuridico che contrasta con il
1 principio di buona fede e correttezza, nonché di trasparenza”; ii) l'erroneo calcolo delle somme effettivamente dovute dal correntista. Alla luce delle spiegate eccezioni, ha chiesto dunque “revocare il decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti richiesti per la sua concessione, in violazione dell'art. 634 c.p.c., (…) revocare il decreto ingiuntivo n. 173/21 poiché concesso in violazione delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c.; (…) accogliere l'opposizione revocando, dichiarando nullo, annullando e dichiarando inefficace con qualsiasi formula il decreto ingiuntivo opposto” , con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2022 si è costituita in giudizio la
[...] e per essa quale mandataria la la quale ha Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente rilevato che l'opponente non ha contestato né di aver stipulato il predetto contratto, di aver ricevuto la somma finanziata, di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali, né le modalità o i tempi pattuiti per la restituzione delle somme, i quali, pertanto, dovevano intendersi pacifici ex art. 115 c.p.c. Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto, in quanto in parte generico e in parte smentito dalla documentazione già prodotta in sede monitoria. La opposta CP_4 ha, inoltre, rivendicato la correttezza e la conformità a buona fede del proprio operato. Ha chiesto, pertanto, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda attorea, nonché in subordine “nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 10.290,02, oltre Controparte_1 interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”. Con ordinanza del 08.02.2022 il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e disposto l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria (conclusosi con verbale negativo del 31.03.2022). La causa è stata istruita mediante produzione documentale. Successivamente, con decreto del giorno 11.11.2024, è stata rigettata la richiesta consulenza tecnica d'ufficio e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordinanza del 17.10.2025 è stata rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento del precedente assegnatario del fascicolo, avvenuta con provvedimento del 24.09.2025 del Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 2 D.L. 117/2025. Assegnata, all'odierno decidente, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
******* L'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di Parte_1 seguito esposte. Giova al riguardo osservare , in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533 del 2001). Questo principio non viene derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere
2 dall'ingiungente opposto – che ha posizione sostanziale di attore – e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente – che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass., n. 22123 del 2009). Una volta instaurato il giudizio di opposizione sono irrilevanti, dunque, le contestazioni dell'opponente circa la idoneità o meno della documentazione allegata in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo dovendosi, invece, esclusivamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce della documentazione offerta dal creditore e delle difese del debitore (si vedano in tal senso, tra le altre, Cass., n. 15026 del 20005; Cass., n.15186 del 2003; Cass. civ., n. 6663 del 2002). Nella fattispecie in esame, l'opposta ha fornito prova dell'esistenza del rapporto dal quale deriva il diritto vantato producendo, a tal uopo, già in sede monitoria: contratto di finanziamento;
estratto conto;
prospetto interessi applicato. A fronte di tale produzione, parte opponente – che non ha, invero, contestato né la sussistenza del rapporto contrattuale, né l'avvenuta erogazione delle somme finanziate, né il proprio inadempimento – ha fondato la propria opposizione sulle contestazioni sopra ricordate che si rilevano infondate per le motivazioni di seguito esplicate. Ciò posto, in disparte l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da
[...]
, in quanto, risulta agli atti l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex Parte_1 art. 5 D.lgs. n.28/20210, conclusosi come da verbale negativo del 31.03.2022, quanto all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per carenza del requisito della forma scritta ad subastantiam ex art. 117 tub, deve essere rigettata. Ebbene, dalla documentazione posta a corredo del giudizio monitorio (cfr. doc. 3 “contratto”, del fascicolo monitorio), il contratto di finanziamento risulta firmato dal funzionario preposto, come da evidente sottoscrizione apposta in alto a destra;
nel corpo del contratto vi è, altresì, l'indicazione, riferita al soggetto finanziato che dichiara “di aver preso visione e ricevuto copia al primo contatto della documentazione (…)”. Invero, pur a voler ritenere – circostanza non ricorrente nella fattispecie – che manchi la sottoscrizione del funzionario bancario, per giurisprudenza unanime sul punto il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità ed azionabile dal solo cliente, deve ritenersi rispettato quando il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al correntista. Ai fini della validità del negozio giuridico è, pertanto, sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente e non anche quella della Banca, la cui accettazione può essere desunta alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. Sez. Un. 898/2018), come l'erogazione della somma finanziata. Dal compendio probatorio, non contestato dall'opponente, si evince con chiarezza l'erogazione della somma a favore del cliente e quindi, il materiale esborso economico sopportato dall'istituto di credito (cfr. estratto conto, doc. 7 fascicolo monitorio) Devono essere, altresì, rigettate le eccezioni sull'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato e sull'errato conteggio degli stessi. All'uopo va precisato che le contestazioni delle singole poste indicate e presenti nell'estratto conto relative alle movimentazioni finanziarie avrebbero dovuto essere specifiche e non generiche. Ed invero, quando il documento prodotto in giudizio contenga, come nel caso in esame (cfr. estratto conto, doc.7 del fascicolo monitorio), l'indicazione delle singole partite/voci che hanno concorso a determinare il saldo, in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle poste dalle quali discende quel saldo, il correntista deve provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione non potendosi limitare ad una generica critica sul punto non corroborata da calcoli o indicazioni puntuali sulla veridicità degli addebiti. Né può supplire, a tale carenza probatoria, l'invocata richiesta di CTU, la quale assumerebbe, come occorso nella fattispecie, caratteri meramente esplorativi. Il cliente che si dolga dell'applicazione di un tasso usurario è, invero, tenuto ad indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in
3 applicazione degli interessi ritenuti usurari, specificando il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i tassi soglia rilevati nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, allegando, a tale fine, i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi in contestazione. A ciò si aggiunga che, anche a voler ritenere che i predetti decreti siano acquisibili d'ufficio, l'esercizio di siffatto potere officioso è comunque subordinato alla compiuta allegazione della violazione, nei termini sopra prospettati (cfr., ex multis, Trib. Roma, n. 3869 del 2019). Ebbene, nel caso di specie, non è stato fornito alcun elemento in tal senso, essendosi l'opponente limitato a rilevare la mancata specificazione circa i tassi di interesse applicati dalla banca opposta, ed affidando le proprie difese, anche sotto tale profilo, esclusivamente alla consulenza tecnica d'ufficio sollecitata. Per tutte le ragioni sin qui esposte, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti, l'opposizione proposta da deve essere rigettata e deve pertanto Parte_1 essere confermato il decreto ingiuntivo n. 173/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 21.05.2021
******* La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e, pertanto,
va condannato al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle allegate, in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto, CONFERMA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 173/2021 reso da questo Tribunale in data 21.05.2021, che DICHIARA definitivamente esecutivo;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta Parte_1 che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Caltagirone, li 18.12.2026 Il GOP Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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