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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 496/2021
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 496/2021; promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_2
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2
sui figli minori , nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
, e , nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._3 Parte_3
, nonché il Sig. , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
09.01.1957, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di procura in C.F._4 calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Mancuso, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catanzaro alla via Bruno Chimirri n. 19;
PARTE ATTOREA contro in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Controparte_1
, con sede in CI MA (KR) alla Piazza Kennedy n. 20 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Parte attorea ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., esponendo che: - in data Controparte_1
08.09.2018, il Sig. acquistava in suo favore e di Parte_1 Parte_2
e (rispettivamente coniuge e figli minori) e del sig. Persona_1 Parte_3 [...]
(suocero), un “pacchetto turistico”, avente ad oggetto n. 5 biglietti aerei con la Pt_4
Compagnia con tratte Roma e nr. 5 biglietti per una CP_2 Controparte_3
crociera con la compagnia in Oman e negli Emirati Arabi Uniti, da effettuarsi CP_4
dal 26.01.2019 al 02.02.2019; - l'acquisto del predetto pacchetto turistico avveniva attraverso l'intermediario dell'Agenzia “Viaggiare che piacere”, con sede in Persona_2
Cropani MA (CZ) alla Via Nazionale S.S. 106, ma contrattualizzato e gestito dall'Agenzia , in persona del l.r.p.t., con sede a CI MA CP_1 Controparte_1
(KR), il tutto a mezzo email e previo versamento da parte del sig. della Parte_1 somma di € 4.000.00, versati a mezzo di bonifico bancario: - il sig. , al fine di Pt_1
trascorrere un piacevole soggiorno, decideva di acquistare anche i biglietti per partecipare al
Ferrari World Abu Dhabi per la somma di € 277,91, oltre ad assicurarsi per una intera settimana il parcheggio al coperto a Roma Fiumicino per la propria autovettura, sostenendo un costo di € 39,60; - il personale addetto al check-in, espletati i necessari controlli, imbarcava tutta la famiglia, eccetto il Sig. adducendo che il suo Parte_1
passaporto non fosse regolare per fare ingresso negli Emirati Arabi Uniti, in quanto doveva avere una scadenza non inferiore a 3 mesi, mentre quello in suo possesso aveva una scadenza prevista per il 05.04.2019;- la sig.ra con i figli e il suocero, seguendo le Pt_2
Contr indicazioni del referente della accettavano di imbarcarsi a Roma Fiumicino per Dubai, con la speranza che l'indomani sarebbero stati raggiunti da - Parte_1 quest'ultimo, pur attivandosi per il rinnovo del nuovo passaporto, previo versamento della somma di € 122,50, non riusciva ad ottenere il nulla osta da parte della Questura di
Catanzaro, poiché l'ufficio competente era sprovvisto di personale trattandosi di sabato;
- solo in tale circostanza, il sig. capiva che non avrebbe potuto raggiungere la Pt_1
propria famiglia per la vacanza tanto attesa;
- nel frattempo, la situazione del proprio nucleo familiare sulla nave diveniva sempre più drammatica, in quanto nella confusione la sig.ra si accorgeva di essere sprovvista di carte di credito e contanti, rimasti in Parte_2
2 possesso del marito bloccato a Roma, e pertanto di non poter provvedere al minimo indispensabile per i propri figli minori di 3 e 5 anni;
- stante il susseguirsi degli eventi spiacevoli e inaspettati, il sig. rappresentava quanto accaduto alla Parte_1 convenuta , in persona del l.r.p.t., la quale inviava allo Controparte_1
stesso, a proprie spese ed a mezzo email, i biglietti aerei con tratta Dubai-Roma Fiumicino al fine di far rientrare in Italia la sig.ra i figli minori e il sig. , Parte_2 Parte_4
oltre a sostenere i costi di pernottamento a Roma per il sig. ma Parte_1
relativamente ad un solo pernottamento;
- in data 27.01.2019 la sig.ra , unitamente ai Pt_2
due figli minori e al Sig. , facevano rientro a Roma Fiumicino, ove vi era il Parte_4
sig. ad accoglierli, per fare immediatamente rientro in Calabria;
- i figli Parte_1
minori e a causa del forte stress, manifestavano febbre Persona_1 Parte_3
molto alta;
- nei giorni seguenti il sig. iniziò ad accusare una forte forma Parte_1
di ansia e depressione, oltre a tensione e problemi quali palpitazioni e difficoltà respiratorie, con evidente disagio fisico, psicologico e morale, che incidevano notevolmente sulla vita lavorativa e sociale nonché sulle abitudini di vita quotidiana;
- per tale stato era costretto a rivolgersi a uno psicologo medico specialista con un esborso di € 960,00; - veniva inutilmente richiesto, in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni e non sortiva esito positivo l'invito alla negoziazione assistita;
sulla base di tali premesse, parte attorea chiedeva, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell' CP_5 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., la condanna della convenuta a corrispondere in favore
[...] degli attori la complessiva somma di € 4.000,00, a titolo di risarcimento danno patrimoniale per i costi sostenuti per l'acquisto del “pacchetto turistico”, oltre alla somma di € 986,01 per le spese sostenute dal sig. e meglio specificati al punto 33) della narrativa Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio, derivanti dall'inadempimento contrattuale, o la diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali da vacanza rovinata, subiti e subendi dagli attori, derivanti dall'inadempimento contrattuale e quantificati in € 5.000,00, o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
chiedeva, infine, la condanna della convenuta al pagamento in favore di della la somma di € 960,00, a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
ed esistenziale, come meglio specificato al punto 34) della narrativa dell'atto di citazione, o
3 la diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, o in via equitativa dal
Giudice, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo.
2.
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si costitutiva la convenuta Controparte_1
e, pertanto, all'udienza del 18.03.2022. ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
3.
All'esito dell'assunzione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.
La domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione.
5.
Il rapporto contrattuale che intercorre fra l'agente di viaggio ed il proprio cliente, nonché il regime di responsabilità del primo, non è stato tipizzato dalla legge fino alla riforma del
Codice del Turismo, entrata in vigore con il D.Lgs. n. 62/2018, nonostante la giurisprudenza avesse già fatto rientrare il rapporto fra agente di viaggio e cliente nello schema del mandato.
Con la riforma del 2018 il legislatore, nell'art. 50 del Codice del Turismo, ha finalmente fatto espresso riferimento al contratto di mandato.
La norma citata dispone, infatti, che il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio e, dunque, in merito al profilo di responsabilità, per costui esiste, ora, una lex specialis (Codice del
Turismo) oltre alla lex generalis contenuta, in tema di mandato, nel codice civile.
Il mandatario/agente di viaggio ha l'obbligo, in esecuzione del contratto stipulato, di acquisire il prodotto turistico e di mettere il proprio mandante nelle condizioni di poter fruire della prestazione in oggetto del successivo contratto che verrà stipulato in virtù del mandato, ed in ragione di tale disciplina, all'esatto adempimento della prestazione
“viaggio”, “vacanza”, “pacchetto”, “singolo servizio turistico” non sarà dunque, obbligato il mandatario/agente di viaggio, ma il fornitore o il tour operator/organizzatore che, tramite l'intermediazione del mandatario/agente di viaggio, verrà a stipulare con il cliente/viaggiatore un contratto di appalto di servizi.
Diversamente da quanto previsto dall'art. 43 della formulazione del Codice del Turismo, la nuova disciplina ha abbandonato la norma unica per tracciare le responsabilità differenziate di tali soggetti in norme separate: l'art. 42 per la responsabilità dell'organizzatore, e gli artt.
4 50 e ss. per la responsabilità dell'intermediario-venditore.
Ai sensi della norma da ultimo citata “il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale”.
La medesima norma in esame precisa, altresì, che il venditore, nell'espletamento del proprio mandato, deve usare la diligenza richiesta per l'esercizio della sua attività professionale. Il richiamo al contratto di mandato rende applicabile, in particolare, l'art. 1708, comma 1, c.c., il quale dispone che “il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento”.
Proprio in virtù dei predetti principi, il Supremo Collegio, ancora prima dell'entrata in vigore della riforma del Codice del Turismo, aveva ritenuto responsabile l'agente di viaggio che aveva omesso di fornire informazioni su visti e passaporti ad un proprio cliente in occasione dell'acquisto di un biglietto aereo (Cass. n. 25410/2013).
La giurisprudenza aveva pertanto già mostrato una notevole attenzione al mandante in un contratto avente ad oggetto il semplice acquisto di biglietti aerei (e non solo per il pacchetto, contratto sottoposto ad una tutela maggiore) e, interpretando correttamente l'art. 1708, comma 1, c.c., aveva individuato, nella “prassi corrente”, gli “atti necessari al compimento del mandato”, anche quando questi non risultassero pattuiti in uno specifico incarico scritto.
Il ragionamento seguito dalla Corte di legittimità trova fondamento sia negli artt. 3 e 22 della
Convenzione internazionale di Bruxelles del 1970, sia nell'art. 1708 c.c., ravvisando un dovere di diligenza “non scritto”, ma presente nel sistema, a carico del venditore, il quale, forte e responsabilizzato per la sua professionalità, non può non conoscere alcune circostanze e prassi, “ facendo uso dell'ordinaria diligenza e delle competenze tipiche degli operatori del settore”.
Il venditore adempie al proprio dovere di diligenza non scritto attraverso la conoscenza delle norme di legge e delle prassi del settore che, pertanto, ne determineranno il relativo contenuto.
La nuova disciplina contenuta nel Codice del Turismo prevede, inoltre, a carico dell'organizzatore come del venditore, l'obbligo di fornire le informazioni precontrattuali che sono dettagliate nell'art. 34, prevedendo che esse, ai sensi dell'art. 35, debbano essere fornite in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di cui devono far
5 parte integrante.
L'intermediario di viaggio, per la stessa natura della sua professione, è normalmente tenuto a dare tutte le informazioni utili ai fini del viaggio.
Giova precisare che il viaggiatore, contraente debole nel contratto di pacchetto turistico, si rivolge sovente alle agenzie di viaggi per ottenere tutte quelle informazioni, quei supporti e quei servizi che solo l'esercente tale specifica attività può possedere.
Si tratta di quelle necessarie informazioni suppletive che una persona comune non può possedere e che non sempre sono agevolmente desumibili dal materiale pubblicitario e dai cataloghi resi disponibili dal tour operator, a nulla valendo altrimenti la previsione di tali figure professionali, alle quali si richiede un livello di diligenza qualificata.
L'azione proposta è diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale della società convenuta con applicazione del regime di responsabilità di cui agli articoli 1218 e 1176 c.c.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c.“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante a causa a lui non imputabile”.
Alla stregua dei principi generali posti dalla norma citata, all'attore che agisce per il risarcimento da inesatto adempimento incombe provare il contratto, il danno ed il nesso causale con l'allegato inadempimento, mentre incombe al debitore provare di avere esattamente adempiuto (cfr., ex multis, Cass., Sez. un., n. 13533/2001).
Conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell'organizzatore/intermediario, salva la prova della non imputabilità dell'inadempimento, derivante (ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. e dalla normativa speciale) da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore;
ne consegue, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, che al viaggiatore spetta “allegare” il titolo del viaggio e i relativi inadempimenti di controparte e all'organizzatore spetta dimostrare di aver agito con normale diligenza, di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni e, eventualmente, la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore a sua scriminante.
Nel caso di specie parte attorea ha provato l'acquisto di pacchetto turistico attraverso l'intermediario dell'Agenzia “ Viaggiare che piacere”, ma contrattualizzato e Persona_2 gestito dall'agenzia , in persona del legale rappresentante, Controparte_1
(cfr. doc. 1, 2, 3 atto di citazione), allegando l'inadempimento contrattuale di parte convenuta.
6 In particolare, parte attorea deduce che il personale addetto al check-in, espletati i necessari controlli, imbarcava tutta la famiglia, eccetto il sig. in quanto il suo Parte_1 passaporto non era idoneo a consentire l'ingresso negli Emirati Arabi Uniti, poiché non avente una scadenza non inferiore a tre mesi (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 18.01.2023); afferma, inoltre, di non essere stata informata da parte dell'agenzia convenuta, all'atto di emissione dei biglietti, dei requisiti di validità del passaporto, previsti dalle nazioni dell'E.A.U. per fare ingresso nel Paese (scadenza non inferiore a tre mesi), e di non aver ricevuto da parte della medesima agenzia opuscoli informativi.
La è rimasta contumace, non adducendo alcun elemento Controparte_1 atto a comprovare l'avvenuto esatto adempimento o comunque la non imputabilità dell'inadempimento.
Deve, pertanto, ritenersi acclarata la responsabilità per mancato esatto adempimento della prestazione contrattuale da parte della società convenuta.
In ordine al profilo del danno conseguente all'affermata responsabilità contrattuale, giova osservare che l'agevolazione probatoria, prevista dalla norma citata in favore di colui che sia creditore sulla base di un titolo contrattuale, non incide sul profilo del danno, la cui dimostrazione incombe sempre su chi azioni la relativa pretesa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratta di accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 21140/2007; Cass. n. 3042/2015).
Nella fattispecie in esame, oltre al danno patrimoniale conseguente agli esborsi effettuati, viene in considerazione anche il danno da vacanza rovinata.
Dopo l'entrata in vigore del Codice del Turismo, la risarcibilità del danno da vacanza rovinata, quale componente non patrimoniale del danno, ha trovato pieno riconoscimento sul piano normativo.
Quanto all'onere della prova, in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale vige la regola generale per cui il danno deve essere provato ed allegato.
Tuttavia, nel caso di danno da vacanza rovinata, ricorrendo un inadempimento del tour operator/intermediario, secondo la giurisprudenza, il turista sarebbe tenuto a provare il solo contratto di viaggio, allegando le circostanze dell'inadempimento di controparte, col conseguente diritto del consumatore ad ottenere anche il risarcimento del danno diverso ed
7 ulteriore rispetto a quello patrimoniale, giacché è già insito nella stipulazione stessa del contratto che esso risponda ad un'utilità quale il riposo, lo svago e la fuga dalla realtà quotidiana.
Il tour operator/intermediario, a sua volta, per considerarsi esonerato da responsabilità, deve provare l'avvenuto adempimento del contratto.
Pertanto, in tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta la prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero (cfr. Cass. n. 7256/2012).
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, infine, deve essere integrale, equa, ed accertata dal giudice alla consistenza del pregiudizio allegato.
Il giudizio avviene secondo il criterio di equità. Infatti, ai sensi dell'art. 1226 c.c., la quantificazione del danno non patrimoniale è rimessa in via equitativa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche qualora la stessa si presenti particolarmente difficoltosa in relazione alla peculiarità del caso concreto.
Ebbene, alla luce delle emergenze processuali, il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattale può quantificarsi nella somma di euro 4.000,00, quale danno patrimoniale conseguente ai costi sostenuti per l'acquisto del pacchetto turistico (cfr. doc.
1,2,3 atto di citazione) oltre la somma, equitativamente determinata in euro 2.000,00, per danno da vacanza rovinata.
Va, invece, rigettata la richiesta risarcitoria relativa agli ulteriori importi di euro 986,01 per spese varie (meglio specificate al punto 33 della narrativa dell'atto di citazione) ed il costo di euro 960,00 per attività terapeutica, che sarebbe stata necessaria per placare gli stati d'ansia e depressivi, in quanto non risulta provato il necessario rapporto causale con l'evento lesivo.
E' appena il caso di aggiungere che nella fase della causalità giuridica sia per accertare l'an che il quantum, il criterio da applicare è quello previsto dall'art. 1223 c.c., secondo cui deve sussistere una relazione da causa ad effetto, in forza della quale la perdita patrimoniale risarcibile appaia riconducibile all'evento; la perdita patrimoniale deve, pertanto, essere
8 “conseguenza immediata e diretta dell'evento” (cfr. art. 1223 c.c.).
Con particolare riferimento al danno non patrimoniale ed esistenziale lamentato, si evidenzia che non risulta provato e neppure asserito un effettivo danno alla salute dell'attore.
Né risulta provata un'effettiva incidenza sullo stato psicofisico dell'attore a causa del mancato adempimento dell'obbligo di informazione, non assumendo valenza probatoria in tal senso le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
Ancora, non può affatto presumersi l'inadempimento contrattuale abbia potuto comportare una lesione apprezzabile di valori costituzionalmente protetti, in particolare un'effettiva ed apprezzabile incidenza sulle condizioni di esistenza dell'attore sulle sue Parte_1
abitudini di vita e sulle modalità attraverso le quali manifesta nel mondo esterno la propria personalità.
Si osserva che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e degli interessi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa, in quello di riferimento per gli interessi legali con decorrenza dal momento della verificazione dell'evento dannoso ( Cass. n. 1267/2022; Cass. 37798/2022).
Va pertanto riconosciuta a titolo risarcitorio la complessiva somma di euro 6.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato annualmente, a partire dalla data del 26.01.2019.
6.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
7.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al DM
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi, previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale di parte convenuta, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Controparte_1
9 danni patrimoniali e da vacanza rovinata in favore di parte attorea, quantificati nella complessiva somma di euro 6.000,00, oltre interessi e rivalutazione, come indicati in parte motiva.
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 2.802,50 di cui € 264,00 per spese ed € 2.538,50, per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 04.04.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
10
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 496/2021; promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_2
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2
sui figli minori , nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
, e , nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._3 Parte_3
, nonché il Sig. , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
09.01.1957, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di procura in C.F._4 calce all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Mancuso, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catanzaro alla via Bruno Chimirri n. 19;
PARTE ATTOREA contro in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Controparte_1
, con sede in CI MA (KR) alla Piazza Kennedy n. 20 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Parte attorea ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., esponendo che: - in data Controparte_1
08.09.2018, il Sig. acquistava in suo favore e di Parte_1 Parte_2
e (rispettivamente coniuge e figli minori) e del sig. Persona_1 Parte_3 [...]
(suocero), un “pacchetto turistico”, avente ad oggetto n. 5 biglietti aerei con la Pt_4
Compagnia con tratte Roma e nr. 5 biglietti per una CP_2 Controparte_3
crociera con la compagnia in Oman e negli Emirati Arabi Uniti, da effettuarsi CP_4
dal 26.01.2019 al 02.02.2019; - l'acquisto del predetto pacchetto turistico avveniva attraverso l'intermediario dell'Agenzia “Viaggiare che piacere”, con sede in Persona_2
Cropani MA (CZ) alla Via Nazionale S.S. 106, ma contrattualizzato e gestito dall'Agenzia , in persona del l.r.p.t., con sede a CI MA CP_1 Controparte_1
(KR), il tutto a mezzo email e previo versamento da parte del sig. della Parte_1 somma di € 4.000.00, versati a mezzo di bonifico bancario: - il sig. , al fine di Pt_1
trascorrere un piacevole soggiorno, decideva di acquistare anche i biglietti per partecipare al
Ferrari World Abu Dhabi per la somma di € 277,91, oltre ad assicurarsi per una intera settimana il parcheggio al coperto a Roma Fiumicino per la propria autovettura, sostenendo un costo di € 39,60; - il personale addetto al check-in, espletati i necessari controlli, imbarcava tutta la famiglia, eccetto il Sig. adducendo che il suo Parte_1
passaporto non fosse regolare per fare ingresso negli Emirati Arabi Uniti, in quanto doveva avere una scadenza non inferiore a 3 mesi, mentre quello in suo possesso aveva una scadenza prevista per il 05.04.2019;- la sig.ra con i figli e il suocero, seguendo le Pt_2
Contr indicazioni del referente della accettavano di imbarcarsi a Roma Fiumicino per Dubai, con la speranza che l'indomani sarebbero stati raggiunti da - Parte_1 quest'ultimo, pur attivandosi per il rinnovo del nuovo passaporto, previo versamento della somma di € 122,50, non riusciva ad ottenere il nulla osta da parte della Questura di
Catanzaro, poiché l'ufficio competente era sprovvisto di personale trattandosi di sabato;
- solo in tale circostanza, il sig. capiva che non avrebbe potuto raggiungere la Pt_1
propria famiglia per la vacanza tanto attesa;
- nel frattempo, la situazione del proprio nucleo familiare sulla nave diveniva sempre più drammatica, in quanto nella confusione la sig.ra si accorgeva di essere sprovvista di carte di credito e contanti, rimasti in Parte_2
2 possesso del marito bloccato a Roma, e pertanto di non poter provvedere al minimo indispensabile per i propri figli minori di 3 e 5 anni;
- stante il susseguirsi degli eventi spiacevoli e inaspettati, il sig. rappresentava quanto accaduto alla Parte_1 convenuta , in persona del l.r.p.t., la quale inviava allo Controparte_1
stesso, a proprie spese ed a mezzo email, i biglietti aerei con tratta Dubai-Roma Fiumicino al fine di far rientrare in Italia la sig.ra i figli minori e il sig. , Parte_2 Parte_4
oltre a sostenere i costi di pernottamento a Roma per il sig. ma Parte_1
relativamente ad un solo pernottamento;
- in data 27.01.2019 la sig.ra , unitamente ai Pt_2
due figli minori e al Sig. , facevano rientro a Roma Fiumicino, ove vi era il Parte_4
sig. ad accoglierli, per fare immediatamente rientro in Calabria;
- i figli Parte_1
minori e a causa del forte stress, manifestavano febbre Persona_1 Parte_3
molto alta;
- nei giorni seguenti il sig. iniziò ad accusare una forte forma Parte_1
di ansia e depressione, oltre a tensione e problemi quali palpitazioni e difficoltà respiratorie, con evidente disagio fisico, psicologico e morale, che incidevano notevolmente sulla vita lavorativa e sociale nonché sulle abitudini di vita quotidiana;
- per tale stato era costretto a rivolgersi a uno psicologo medico specialista con un esborso di € 960,00; - veniva inutilmente richiesto, in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni e non sortiva esito positivo l'invito alla negoziazione assistita;
sulla base di tali premesse, parte attorea chiedeva, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell' CP_5 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., la condanna della convenuta a corrispondere in favore
[...] degli attori la complessiva somma di € 4.000,00, a titolo di risarcimento danno patrimoniale per i costi sostenuti per l'acquisto del “pacchetto turistico”, oltre alla somma di € 986,01 per le spese sostenute dal sig. e meglio specificati al punto 33) della narrativa Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio, derivanti dall'inadempimento contrattuale, o la diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali da vacanza rovinata, subiti e subendi dagli attori, derivanti dall'inadempimento contrattuale e quantificati in € 5.000,00, o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo;
chiedeva, infine, la condanna della convenuta al pagamento in favore di della la somma di € 960,00, a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
ed esistenziale, come meglio specificato al punto 34) della narrativa dell'atto di citazione, o
3 la diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, o in via equitativa dal
Giudice, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo.
2.
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si costitutiva la convenuta Controparte_1
e, pertanto, all'udienza del 18.03.2022. ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
3.
All'esito dell'assunzione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.
La domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione.
5.
Il rapporto contrattuale che intercorre fra l'agente di viaggio ed il proprio cliente, nonché il regime di responsabilità del primo, non è stato tipizzato dalla legge fino alla riforma del
Codice del Turismo, entrata in vigore con il D.Lgs. n. 62/2018, nonostante la giurisprudenza avesse già fatto rientrare il rapporto fra agente di viaggio e cliente nello schema del mandato.
Con la riforma del 2018 il legislatore, nell'art. 50 del Codice del Turismo, ha finalmente fatto espresso riferimento al contratto di mandato.
La norma citata dispone, infatti, che il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio e, dunque, in merito al profilo di responsabilità, per costui esiste, ora, una lex specialis (Codice del
Turismo) oltre alla lex generalis contenuta, in tema di mandato, nel codice civile.
Il mandatario/agente di viaggio ha l'obbligo, in esecuzione del contratto stipulato, di acquisire il prodotto turistico e di mettere il proprio mandante nelle condizioni di poter fruire della prestazione in oggetto del successivo contratto che verrà stipulato in virtù del mandato, ed in ragione di tale disciplina, all'esatto adempimento della prestazione
“viaggio”, “vacanza”, “pacchetto”, “singolo servizio turistico” non sarà dunque, obbligato il mandatario/agente di viaggio, ma il fornitore o il tour operator/organizzatore che, tramite l'intermediazione del mandatario/agente di viaggio, verrà a stipulare con il cliente/viaggiatore un contratto di appalto di servizi.
Diversamente da quanto previsto dall'art. 43 della formulazione del Codice del Turismo, la nuova disciplina ha abbandonato la norma unica per tracciare le responsabilità differenziate di tali soggetti in norme separate: l'art. 42 per la responsabilità dell'organizzatore, e gli artt.
4 50 e ss. per la responsabilità dell'intermediario-venditore.
Ai sensi della norma da ultimo citata “il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale”.
La medesima norma in esame precisa, altresì, che il venditore, nell'espletamento del proprio mandato, deve usare la diligenza richiesta per l'esercizio della sua attività professionale. Il richiamo al contratto di mandato rende applicabile, in particolare, l'art. 1708, comma 1, c.c., il quale dispone che “il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento”.
Proprio in virtù dei predetti principi, il Supremo Collegio, ancora prima dell'entrata in vigore della riforma del Codice del Turismo, aveva ritenuto responsabile l'agente di viaggio che aveva omesso di fornire informazioni su visti e passaporti ad un proprio cliente in occasione dell'acquisto di un biglietto aereo (Cass. n. 25410/2013).
La giurisprudenza aveva pertanto già mostrato una notevole attenzione al mandante in un contratto avente ad oggetto il semplice acquisto di biglietti aerei (e non solo per il pacchetto, contratto sottoposto ad una tutela maggiore) e, interpretando correttamente l'art. 1708, comma 1, c.c., aveva individuato, nella “prassi corrente”, gli “atti necessari al compimento del mandato”, anche quando questi non risultassero pattuiti in uno specifico incarico scritto.
Il ragionamento seguito dalla Corte di legittimità trova fondamento sia negli artt. 3 e 22 della
Convenzione internazionale di Bruxelles del 1970, sia nell'art. 1708 c.c., ravvisando un dovere di diligenza “non scritto”, ma presente nel sistema, a carico del venditore, il quale, forte e responsabilizzato per la sua professionalità, non può non conoscere alcune circostanze e prassi, “ facendo uso dell'ordinaria diligenza e delle competenze tipiche degli operatori del settore”.
Il venditore adempie al proprio dovere di diligenza non scritto attraverso la conoscenza delle norme di legge e delle prassi del settore che, pertanto, ne determineranno il relativo contenuto.
La nuova disciplina contenuta nel Codice del Turismo prevede, inoltre, a carico dell'organizzatore come del venditore, l'obbligo di fornire le informazioni precontrattuali che sono dettagliate nell'art. 34, prevedendo che esse, ai sensi dell'art. 35, debbano essere fornite in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di cui devono far
5 parte integrante.
L'intermediario di viaggio, per la stessa natura della sua professione, è normalmente tenuto a dare tutte le informazioni utili ai fini del viaggio.
Giova precisare che il viaggiatore, contraente debole nel contratto di pacchetto turistico, si rivolge sovente alle agenzie di viaggi per ottenere tutte quelle informazioni, quei supporti e quei servizi che solo l'esercente tale specifica attività può possedere.
Si tratta di quelle necessarie informazioni suppletive che una persona comune non può possedere e che non sempre sono agevolmente desumibili dal materiale pubblicitario e dai cataloghi resi disponibili dal tour operator, a nulla valendo altrimenti la previsione di tali figure professionali, alle quali si richiede un livello di diligenza qualificata.
L'azione proposta è diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale della società convenuta con applicazione del regime di responsabilità di cui agli articoli 1218 e 1176 c.c.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c.“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante a causa a lui non imputabile”.
Alla stregua dei principi generali posti dalla norma citata, all'attore che agisce per il risarcimento da inesatto adempimento incombe provare il contratto, il danno ed il nesso causale con l'allegato inadempimento, mentre incombe al debitore provare di avere esattamente adempiuto (cfr., ex multis, Cass., Sez. un., n. 13533/2001).
Conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell'organizzatore/intermediario, salva la prova della non imputabilità dell'inadempimento, derivante (ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. e dalla normativa speciale) da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore;
ne consegue, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, che al viaggiatore spetta “allegare” il titolo del viaggio e i relativi inadempimenti di controparte e all'organizzatore spetta dimostrare di aver agito con normale diligenza, di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni e, eventualmente, la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore a sua scriminante.
Nel caso di specie parte attorea ha provato l'acquisto di pacchetto turistico attraverso l'intermediario dell'Agenzia “ Viaggiare che piacere”, ma contrattualizzato e Persona_2 gestito dall'agenzia , in persona del legale rappresentante, Controparte_1
(cfr. doc. 1, 2, 3 atto di citazione), allegando l'inadempimento contrattuale di parte convenuta.
6 In particolare, parte attorea deduce che il personale addetto al check-in, espletati i necessari controlli, imbarcava tutta la famiglia, eccetto il sig. in quanto il suo Parte_1 passaporto non era idoneo a consentire l'ingresso negli Emirati Arabi Uniti, poiché non avente una scadenza non inferiore a tre mesi (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 18.01.2023); afferma, inoltre, di non essere stata informata da parte dell'agenzia convenuta, all'atto di emissione dei biglietti, dei requisiti di validità del passaporto, previsti dalle nazioni dell'E.A.U. per fare ingresso nel Paese (scadenza non inferiore a tre mesi), e di non aver ricevuto da parte della medesima agenzia opuscoli informativi.
La è rimasta contumace, non adducendo alcun elemento Controparte_1 atto a comprovare l'avvenuto esatto adempimento o comunque la non imputabilità dell'inadempimento.
Deve, pertanto, ritenersi acclarata la responsabilità per mancato esatto adempimento della prestazione contrattuale da parte della società convenuta.
In ordine al profilo del danno conseguente all'affermata responsabilità contrattuale, giova osservare che l'agevolazione probatoria, prevista dalla norma citata in favore di colui che sia creditore sulla base di un titolo contrattuale, non incide sul profilo del danno, la cui dimostrazione incombe sempre su chi azioni la relativa pretesa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratta di accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 21140/2007; Cass. n. 3042/2015).
Nella fattispecie in esame, oltre al danno patrimoniale conseguente agli esborsi effettuati, viene in considerazione anche il danno da vacanza rovinata.
Dopo l'entrata in vigore del Codice del Turismo, la risarcibilità del danno da vacanza rovinata, quale componente non patrimoniale del danno, ha trovato pieno riconoscimento sul piano normativo.
Quanto all'onere della prova, in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale vige la regola generale per cui il danno deve essere provato ed allegato.
Tuttavia, nel caso di danno da vacanza rovinata, ricorrendo un inadempimento del tour operator/intermediario, secondo la giurisprudenza, il turista sarebbe tenuto a provare il solo contratto di viaggio, allegando le circostanze dell'inadempimento di controparte, col conseguente diritto del consumatore ad ottenere anche il risarcimento del danno diverso ed
7 ulteriore rispetto a quello patrimoniale, giacché è già insito nella stipulazione stessa del contratto che esso risponda ad un'utilità quale il riposo, lo svago e la fuga dalla realtà quotidiana.
Il tour operator/intermediario, a sua volta, per considerarsi esonerato da responsabilità, deve provare l'avvenuto adempimento del contratto.
Pertanto, in tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta la prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero (cfr. Cass. n. 7256/2012).
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, infine, deve essere integrale, equa, ed accertata dal giudice alla consistenza del pregiudizio allegato.
Il giudizio avviene secondo il criterio di equità. Infatti, ai sensi dell'art. 1226 c.c., la quantificazione del danno non patrimoniale è rimessa in via equitativa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche qualora la stessa si presenti particolarmente difficoltosa in relazione alla peculiarità del caso concreto.
Ebbene, alla luce delle emergenze processuali, il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattale può quantificarsi nella somma di euro 4.000,00, quale danno patrimoniale conseguente ai costi sostenuti per l'acquisto del pacchetto turistico (cfr. doc.
1,2,3 atto di citazione) oltre la somma, equitativamente determinata in euro 2.000,00, per danno da vacanza rovinata.
Va, invece, rigettata la richiesta risarcitoria relativa agli ulteriori importi di euro 986,01 per spese varie (meglio specificate al punto 33 della narrativa dell'atto di citazione) ed il costo di euro 960,00 per attività terapeutica, che sarebbe stata necessaria per placare gli stati d'ansia e depressivi, in quanto non risulta provato il necessario rapporto causale con l'evento lesivo.
E' appena il caso di aggiungere che nella fase della causalità giuridica sia per accertare l'an che il quantum, il criterio da applicare è quello previsto dall'art. 1223 c.c., secondo cui deve sussistere una relazione da causa ad effetto, in forza della quale la perdita patrimoniale risarcibile appaia riconducibile all'evento; la perdita patrimoniale deve, pertanto, essere
8 “conseguenza immediata e diretta dell'evento” (cfr. art. 1223 c.c.).
Con particolare riferimento al danno non patrimoniale ed esistenziale lamentato, si evidenzia che non risulta provato e neppure asserito un effettivo danno alla salute dell'attore.
Né risulta provata un'effettiva incidenza sullo stato psicofisico dell'attore a causa del mancato adempimento dell'obbligo di informazione, non assumendo valenza probatoria in tal senso le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio.
Ancora, non può affatto presumersi l'inadempimento contrattuale abbia potuto comportare una lesione apprezzabile di valori costituzionalmente protetti, in particolare un'effettiva ed apprezzabile incidenza sulle condizioni di esistenza dell'attore sulle sue Parte_1
abitudini di vita e sulle modalità attraverso le quali manifesta nel mondo esterno la propria personalità.
Si osserva che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e degli interessi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa, in quello di riferimento per gli interessi legali con decorrenza dal momento della verificazione dell'evento dannoso ( Cass. n. 1267/2022; Cass. 37798/2022).
Va pertanto riconosciuta a titolo risarcitorio la complessiva somma di euro 6.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato annualmente, a partire dalla data del 26.01.2019.
6.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
7.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al DM
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi, previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale di parte convenuta, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Controparte_1
9 danni patrimoniali e da vacanza rovinata in favore di parte attorea, quantificati nella complessiva somma di euro 6.000,00, oltre interessi e rivalutazione, come indicati in parte motiva.
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 2.802,50 di cui € 264,00 per spese ed € 2.538,50, per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 04.04.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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