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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 876/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via A. Parte_1
o lo studio dell'Avv. Francesco Mobilio (PEC:
che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 cura generale in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: I procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-00132101, ricevuta l'11.04.2023, pretesa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016, in ragione della inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 2202.20/09/2018.0019738 prodromico all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90
1 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ai sensi degli artt. 415 c.p.c., 22 L. 689/81 e 6, co. 8, D.lgs. 150/2011, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa davanti a sé, da notificarsi alla controparte a cura della cancelleria, nonché previo ordine all'autorità resistente di depositare in cancelleria, entro 10 gg. prima dell'udienza, copia di tutti gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione, accogliere la presente domanda e così provvedere: 1) annullare l'ordinanza ingiunzione n OI-001321011 notificata in data 11.04.2023, in quanto l'ente resistente è decaduto dal potere sanzionatorio e la relativa sanzione si è prescritta;
2) in via subordinata rimodulare la sanzione secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 48/2023, con applicazione della sanzione pari ad una volta e mezzo l'importo omesso. 3) con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 contestando le avverse pretese, rimodulando la sanzione imputata e chie rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa agricola) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza-ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto prodromico, ossia l'atto di accertamento n. 2202.20/09/2018.0019738, il 9.10.2018, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
2 territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016 contestato con l'atto di accertamento n. 2202.20/09/2018.0019738, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2017. 5.2. La notifica dell'atto di accertamento predetto, invece, è stata eseguita solo il 9.10.2018, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, dalla tardività dell'attività posta in essere dall previdenziale, la CP_2 nullità dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale impugnata.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza d'ingiunzione n. OI- 00132101;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 06/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via A. Parte_1
o lo studio dell'Avv. Francesco Mobilio (PEC:
che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, con gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 cura generale in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: I procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-00132101, ricevuta l'11.04.2023, pretesa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2016, in ragione della inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 2202.20/09/2018.0019738 prodromico all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90
1 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ai sensi degli artt. 415 c.p.c., 22 L. 689/81 e 6, co. 8, D.lgs. 150/2011, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa davanti a sé, da notificarsi alla controparte a cura della cancelleria, nonché previo ordine all'autorità resistente di depositare in cancelleria, entro 10 gg. prima dell'udienza, copia di tutti gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione, accogliere la presente domanda e così provvedere: 1) annullare l'ordinanza ingiunzione n OI-001321011 notificata in data 11.04.2023, in quanto l'ente resistente è decaduto dal potere sanzionatorio e la relativa sanzione si è prescritta;
2) in via subordinata rimodulare la sanzione secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.L. 48/2023, con applicazione della sanzione pari ad una volta e mezzo l'importo omesso. 3) con vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 contestando le avverse pretese, rimodulando la sanzione imputata e chie rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa agricola) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza-ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato l'atto prodromico, ossia l'atto di accertamento n. 2202.20/09/2018.0019738, il 9.10.2018, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
2 territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016 contestato con l'atto di accertamento n. 2202.20/09/2018.0019738, poi riportato dall'ordinanza ingiunzione impugnata, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2017. 5.2. La notifica dell'atto di accertamento predetto, invece, è stata eseguita solo il 9.10.2018, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, dalla tardività dell'attività posta in essere dall previdenziale, la CP_2 nullità dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale impugnata.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza d'ingiunzione n. OI- 00132101;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 06/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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