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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 1239/2018 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1239 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Parte_1 C.F._1
Maddalena n. 18, presso e nello studio dell'Avv. Antonella BRANCATI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'avv. Peppino MARIANO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-parte appellata-
e
, residente in [...] e Controparte_2 CP_3
, residente in [...]frazione Lalex n. 32;
[...]
-parti appellate contumaci-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 73/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 23.1.2018 e depositata il successivo 25.1.2018 - Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
21.10.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, la al fine di ottenere Controparte_4 2
l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_3 sinistro avvenuto in data 31.7.2010 nel Comune di Lamezia Terme, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti di € 19.500,00.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva: che, in data 31.7.2010, mentre si trovava nei pressi della propria abitazione su una scala a pioli poggiata sul muro, veniva investito dall'autovettura Alfa 147 tg DM391YW, ma circolante con targa prova AXO96764, cadendo rovinosamente in terra;
che si rendeva necessario il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme;
che la responsabilità era da ascriversi esclusivamente a CP_3 conducente dell'autovettura.
Si costituiva in giudizio la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione e carenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2 CP_3 rispettivamente proprietaria e conducente del veicolo;
nel merito, affermava l'inoperatività della copertura assicurativa, impugnando e contestando tutte le avverse difese, infondate in fatto e diritto;
chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della CP_2 CP_3 documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale di e l'espletamento CP_3 della prova testimoniale ammessa, nonché di c.t.u. medico-legale (effettuata dal dott. ). Per_1
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme con la sentenza n. 73/2018, oggetto del presente gravame, rigettava la domanda attorea, in quanto infondata e non provata, compensando le spese di lite.
1.1 Avverso la sentenza citata, proponeva appello, affermando l'avvenuto Parte_1 assolvimento dell'onere probatorio che gli incombeva e contestando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché il difetto di motivazione in ordine alla c.t.u. medico-legale; chiedeva, quindi, la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento della domanda avanzata in primo grado e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva, preliminarmente, la carenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di e nonché Controparte_2 CP_3
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art 358 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame, infondato in fatto e diritto, e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Integrato il contraddittorio nei confronti di e gli stessi Controparte_2 CP_3 decidevano di non costituirsi, rimanendo contumaci alla lite.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, il Giudice Istruttore - diversamente personificato – sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: 3
“rinuncia all'appello; spese legali del presente grado di giudizio compensate”; tuttavia, detta proposta veniva rifiutata dalla parte appellante.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21.10.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ante omnia, occorre dichiarare la contumacia di e i quali, Controparte_2 CP_3 seppur ritualmente evocati in giudizio, decidevano di non costituirsi nel procedimento.
2.1 Deve preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.2 Nel merito, il gravame è infondato, risultando, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 73/2018 del Giudice di Pace di Lamezia
Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure.
Detta censura, che costituisce sostanzialmente l'unico motivo di gravame formulato dal , è Pt_1 infondata e, dunque, non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
Il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” è un principio fondamentale del diritto, che stabilisce che chi afferma qualcosa ha l'obbligo di fornire le prove per dimostrare che ciò che afferma
è vero. 4
In particolare, l'art. 2697 c.c. esplicitamente prevede che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; dunque, chi invoca un diritto deve provare i fatti che giustificano tale diritto.
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito dei sinistri stradali, ove, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è preventivamente necessario dimostrare l'an, ovvero l'effettivo verificarsi e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso.
Nel caso in esame, il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale verificatosi in data 31.7.2010, mentre l'odierno appellante si trovava nei pressi della propria abitazione su una scala a pioli poggiata sul muro, quando - in tesi - veniva investito dall'autovettura Alfa 147 condotta da CP_3
Tuttavia, non vi è prova in atti di quanto affermato.
A parere di questo Tribunale, nel caso di specie, l'attore non solo non ha fornito prova dell'esatta dinamica del sinistro, ma soprattutto non ha fornito alcun riscontro certo in merito all'accadimento descritto.
Deve, infatti, farsi riferimento alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e, segnatamente, alla documentazione prodotta e presente nel fascicolo di primo grado di parte attrice (in particolare al verbale del pronto soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme), nonché a quanto riferito dal convenuto e dall'unico testimone di parte attrice. CP_3
Quanto al verbale di pronto soccorso, va osservato che sullo stesso risulta la dicitura “è scivolato da una scala a forbice ferita alla gamba e dolore alle braccia”; da ciò si deduce che il ha Pt_1 dichiarato di essere “scivolato” dalla scala e non di esser stato vittima di un incidente stradale.
Ebbene, è principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata
e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi
o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. Civ. n. 20879 del 26 luglio 2024; Cass. Civ. n. 16030 del 28 luglio 2020).
Dunque, il valore di prova legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare.
Ne consegue che le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735 comma 1 c.c. ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo. 5
In atti non risulta che abbia proposta querela di falso;
dunque, le sue dichiarazioni Parte_1 hanno efficacia di confessione stragiudiziale.
Oltre ciò, va aggiunto che l'attore - oggi appellante - nei propri scritti difensivi non riporta la descrizione della dinamica del sinistro e neppure dall'interrogatorio formale di e CP_3 dell'escussione dell'unico teste di parte attrice (entrambi ascoltati all'udienza del Testimone_1
20.12.2016), è emersa l'esatta dinamica del presunto sinistro;
non si è compreso, difatti, se la scala a pioli fosse posta sulla carreggiata (con eventuale responsabilità anche in capo allo stesso danneggiato)
o se, diversamente, fosse l'auto ed essere fuoriuscita dalla carreggiata prima di colpire la scala;
dalle risultanze istruttorie è emerso semplicemente che la scala era poggiata sul muro dell'abitazione del
, ma in atti non risulta neppure presente documentazione fotografica relativa ai luoghi Pt_1 in cui il sinistro si sarebbe verificato, che poteva essere utile al fine di comprendere la dinamica del sinistro.
Di conseguenza, il Giudice di prime cure ha correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria ed ha giustamente rigettato la domanda attorea.
Segue il rigetto del gravame.
3. Quanto alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Nel caso che ci occupa, stante il rigetto del gravame e la mancata espressa impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese di lite, il Tribunale non è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – stante l'attività difensiva prestata - nei valori minimi dello scaglione di riferimento
(valore € 19.500,00 – da € 5.201 a € 26.000) in € 1.778,00 per compensi professionali (importo ottenuto con applicazione della riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
(art. 4, comma 4), oltre accessori come per legge.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
3.2 Nulla sulle spese di lite di e non costituitasi nel presente Controparte_2 CP_3 giudizio. 6
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) DICHIARA la contumacia di e Controparte_2 CP_3
2) RIGETA l'appello e - per l'effetto - conferma la Sentenza n. 73/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Lamezia Terme il 23.1.2018 e depositata il successivo 25.1.2018;
3) NN la parte appellante alla rifusione, in favore della società appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.778,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
4) NULLA in merito alle spese di lite di e rimasti Controparte_2 CP_3 contumaci alla lite;
5) DÀ ATTO della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di , di un Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 19.12.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO
n. 1239/2018 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1239 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Parte_1 C.F._1
Maddalena n. 18, presso e nello studio dell'Avv. Antonella BRANCATI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'avv. Peppino MARIANO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-parte appellata-
e
, residente in [...] e Controparte_2 CP_3
, residente in [...]frazione Lalex n. 32;
[...]
-parti appellate contumaci-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 73/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 23.1.2018 e depositata il successivo 25.1.2018 - Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
21.10.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, la al fine di ottenere Controparte_4 2
l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_3 sinistro avvenuto in data 31.7.2010 nel Comune di Lamezia Terme, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti di € 19.500,00.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva: che, in data 31.7.2010, mentre si trovava nei pressi della propria abitazione su una scala a pioli poggiata sul muro, veniva investito dall'autovettura Alfa 147 tg DM391YW, ma circolante con targa prova AXO96764, cadendo rovinosamente in terra;
che si rendeva necessario il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme;
che la responsabilità era da ascriversi esclusivamente a CP_3 conducente dell'autovettura.
Si costituiva in giudizio la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione e carenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2 CP_3 rispettivamente proprietaria e conducente del veicolo;
nel merito, affermava l'inoperatività della copertura assicurativa, impugnando e contestando tutte le avverse difese, infondate in fatto e diritto;
chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della CP_2 CP_3 documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale di e l'espletamento CP_3 della prova testimoniale ammessa, nonché di c.t.u. medico-legale (effettuata dal dott. ). Per_1
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme con la sentenza n. 73/2018, oggetto del presente gravame, rigettava la domanda attorea, in quanto infondata e non provata, compensando le spese di lite.
1.1 Avverso la sentenza citata, proponeva appello, affermando l'avvenuto Parte_1 assolvimento dell'onere probatorio che gli incombeva e contestando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché il difetto di motivazione in ordine alla c.t.u. medico-legale; chiedeva, quindi, la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento della domanda avanzata in primo grado e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva, preliminarmente, la carenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di e nonché Controparte_2 CP_3
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art 358 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame, infondato in fatto e diritto, e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Integrato il contraddittorio nei confronti di e gli stessi Controparte_2 CP_3 decidevano di non costituirsi, rimanendo contumaci alla lite.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, il Giudice Istruttore - diversamente personificato – sottoponeva alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: 3
“rinuncia all'appello; spese legali del presente grado di giudizio compensate”; tuttavia, detta proposta veniva rifiutata dalla parte appellante.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21.10.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ante omnia, occorre dichiarare la contumacia di e i quali, Controparte_2 CP_3 seppur ritualmente evocati in giudizio, decidevano di non costituirsi nel procedimento.
2.1 Deve preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.2 Nel merito, il gravame è infondato, risultando, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 73/2018 del Giudice di Pace di Lamezia
Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure.
Detta censura, che costituisce sostanzialmente l'unico motivo di gravame formulato dal , è Pt_1 infondata e, dunque, non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
Il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” è un principio fondamentale del diritto, che stabilisce che chi afferma qualcosa ha l'obbligo di fornire le prove per dimostrare che ciò che afferma
è vero. 4
In particolare, l'art. 2697 c.c. esplicitamente prevede che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; dunque, chi invoca un diritto deve provare i fatti che giustificano tale diritto.
Tale principio trova applicazione anche nell'ambito dei sinistri stradali, ove, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, è preventivamente necessario dimostrare l'an, ovvero l'effettivo verificarsi e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso.
Nel caso in esame, il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale verificatosi in data 31.7.2010, mentre l'odierno appellante si trovava nei pressi della propria abitazione su una scala a pioli poggiata sul muro, quando - in tesi - veniva investito dall'autovettura Alfa 147 condotta da CP_3
Tuttavia, non vi è prova in atti di quanto affermato.
A parere di questo Tribunale, nel caso di specie, l'attore non solo non ha fornito prova dell'esatta dinamica del sinistro, ma soprattutto non ha fornito alcun riscontro certo in merito all'accadimento descritto.
Deve, infatti, farsi riferimento alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e, segnatamente, alla documentazione prodotta e presente nel fascicolo di primo grado di parte attrice (in particolare al verbale del pronto soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme), nonché a quanto riferito dal convenuto e dall'unico testimone di parte attrice. CP_3
Quanto al verbale di pronto soccorso, va osservato che sullo stesso risulta la dicitura “è scivolato da una scala a forbice ferita alla gamba e dolore alle braccia”; da ciò si deduce che il ha Pt_1 dichiarato di essere “scivolato” dalla scala e non di esser stato vittima di un incidente stradale.
Ebbene, è principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata
e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi
o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. Civ. n. 20879 del 26 luglio 2024; Cass. Civ. n. 16030 del 28 luglio 2020).
Dunque, il valore di prova legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare.
Ne consegue che le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735 comma 1 c.c. ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo. 5
In atti non risulta che abbia proposta querela di falso;
dunque, le sue dichiarazioni Parte_1 hanno efficacia di confessione stragiudiziale.
Oltre ciò, va aggiunto che l'attore - oggi appellante - nei propri scritti difensivi non riporta la descrizione della dinamica del sinistro e neppure dall'interrogatorio formale di e CP_3 dell'escussione dell'unico teste di parte attrice (entrambi ascoltati all'udienza del Testimone_1
20.12.2016), è emersa l'esatta dinamica del presunto sinistro;
non si è compreso, difatti, se la scala a pioli fosse posta sulla carreggiata (con eventuale responsabilità anche in capo allo stesso danneggiato)
o se, diversamente, fosse l'auto ed essere fuoriuscita dalla carreggiata prima di colpire la scala;
dalle risultanze istruttorie è emerso semplicemente che la scala era poggiata sul muro dell'abitazione del
, ma in atti non risulta neppure presente documentazione fotografica relativa ai luoghi Pt_1 in cui il sinistro si sarebbe verificato, che poteva essere utile al fine di comprendere la dinamica del sinistro.
Di conseguenza, il Giudice di prime cure ha correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria ed ha giustamente rigettato la domanda attorea.
Segue il rigetto del gravame.
3. Quanto alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Nel caso che ci occupa, stante il rigetto del gravame e la mancata espressa impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese di lite, il Tribunale non è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate – stante l'attività difensiva prestata - nei valori minimi dello scaglione di riferimento
(valore € 19.500,00 – da € 5.201 a € 26.000) in € 1.778,00 per compensi professionali (importo ottenuto con applicazione della riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
(art. 4, comma 4), oltre accessori come per legge.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle 2022 di cui al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
3.2 Nulla sulle spese di lite di e non costituitasi nel presente Controparte_2 CP_3 giudizio. 6
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) DICHIARA la contumacia di e Controparte_2 CP_3
2) RIGETA l'appello e - per l'effetto - conferma la Sentenza n. 73/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Lamezia Terme il 23.1.2018 e depositata il successivo 25.1.2018;
3) NN la parte appellante alla rifusione, in favore della società appellata costituita, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.778,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
4) NULLA in merito alle spese di lite di e rimasti Controparte_2 CP_3 contumaci alla lite;
5) DÀ ATTO della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di , di un Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 19.12.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO