Articolo 241 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 240Articolo 242
Versione
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
>
Versione
29 novembre 2000
Art. 241.
(Attrezzature delle imprese e dei consorzi
abilitati alla revisione dei veicoli)
1. Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.
(( 2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. )) 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.
Entrata in vigore il 29 novembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente