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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8921 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro in persona della Dr.ssa Clara
Ruggiero, all'udienza del 02.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 24572/2024 R.G.L. promossa
TRA
, nato a [...] il [...] – C.F.: , ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Gemito n. 16 ed elettivamente dom.to in Napoli alla via Mario Morgantini n. 3 presso l'Avv. Vincenzo Federico del Foro di Napoli come in atti
Ricorrente
CONTRO
Il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.:
ADS80030620639), presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domicilia come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14.11.2024 il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo
Giudice del lavoro il l fine di ottenere il pagamento delle Controparte_1
differenze retributive o di risarcimento danno, da mancata erogazione dei buoni pasto nel periodo feriale. In particolare, il ricorrente, deduceva che in data 20/10/2022 era stato assunto a tempo determinato, alle dipendenze del in virtù di reclutamento Controparte_1 avvenuto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 80/2021 ed era stato immesso in servizio presso il Tribunale di Napoli, con la qualifica di “operatore data entry”. Rappresentava di aver osservato un orario di lavoro settimanale di 36 ore articolato su 5 giorni, con pausa pranzo di minimo 30 minuti in virtù di quanto disciplinato nella lettera C del contratto individuale di lavoro, e aveva diritto a un periodo di ferie di 26 giorni all'anno. Deduceva che nel triennio 2022/2024 aveva goduto, di 49 giorni di ferie, di cui 3 giorni afferenti alle ferie dell'anno 2022, ventisei giorni a quelle dell'anno 2023 e 20 gg. relativi a quelle del 2024.
Dichiarava, sempre nel triennio 2022/2024 durante le ore di presenza, di aver regolarmente usufruito del ticket mensa introdotto dall'art. 2, comma 11 della legge n. 550 del 1995, come interpretato dall'art. 3, comma 1 della L. 2 ottobre 1997, n. 334. Dal prospetto analitico dei buoni pasto fruiti dal ricorrente dal 21/11/2022 al 12/11/2024, eccepiva come invece, allo stesso non era stato erogato alcun ticket mensa durante i 49 giorni di ferie. Rilevava il ricorrente che la Corte di Cassazione, sulla scia dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, aveva recentemente affermato che la retribuzione percepita durante le giornate di riposo feriali doveva essere equivalente a quella dei giorni lavorativi ordinari (Cass., ordinanza n. 25840/2024).
Riteneva, anche alla luce della predetta statuizione, che il diritto alla fruizione del buono pasto costituiva una componente della retribuzione. Ciò premesso chiedeva: buoni pasto anche durante le ferie, condannare in via principale il convenuto datore di lavoro, in persona del Ministro della Giustizia pro tempore, a pagare in favore del ricorrente la somma di € 343,00 a titolo di differenza retributiva maturata e non percepita dallo stesso nel periodo feriale degli anni 2022/2024, o in ragione della diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla singola maturazione al soddisfo. Condannare in via subordinata la citata parte datoriale, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento del danno ex artt.
1226 e 2056 c.c. in favore del ricorrente in ragione della somma di € 343,00, corrispondente al controvalore dei ticket non erogati a esso dipendente in epigrafe nei giorni di ferie degli anni 2022, 2023 e 2024, o in ragione della diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla singola maturazione al soddisfo, Condannare la sopra indicata Amm.ne giudiziaria, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese processuali in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc>>. Il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli costituitosi con memoria del 22.05.2025, si opponeva alla domanda perché inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, deduceva la infondatezza della domanda, eccependo che la stessa Corte di cassazione, in più occasioni (ult. Cass, n. 21440 del 31.07.2024), aveva precisato che il diritto alla fruizione del buono pasto non aveva natura retributiva, ma costituiva una erogazione di carattere assistenziale nell'ambito della prestazione lavorativa, con il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore.
L'ordinanza citata dal ricorrente per sostenere l'erogazione dei buoni pasto durante l'assenza per ferie (Cass. 25840/2024) era stata resa in ambito contrattuale diverso da quello ministeriale. Mentre, ad avviso di parte resistente, in ambito ministeriale, la vigente normativa legale e contrattuale in tema di buoni pasto non ne consentiva l'erogazione nella giornata in cui il dipendente era assente per ferie, non dovendo l'amministrazione fornire al dipendente in ferie alcun servizio assistenziale di mensa per agevolare la prestazione lavorativa o, in sostituzione della mensa, erogare il buono pasto. Il buono pasto, precisava il convenuto, costituiva una agevolazione di CP_1 carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso occasionale: era finalizzato ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi sia costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, n.22985).
Pertanto, concludeva: punto di accertamento del diritto del ricorrente a percepire i buoni pasto anche durante le ferie. Parimenti, deve essere respinta la domanda risarcitoria formulata in via subordinata: non vi è alcun diritto a percepire i buoni pasto nel periodo di ferie – giusta quanto sin qui argomentato – e, quindi, non sussiste alcun danno risarcibile. In ogni caso la domanda risarcitoria è generica e non provata: la difesa avversaria non prova quale sia il danno subito dal ricorrente. Ci si oppone sia alla CTU contabile sia alla prova per testi richiesta ex adverso in quanto trattasi di causa documentale;
l'infondatezza del diritto preteso ex adverso deriva da una disamina organica e sistematica della normativa in materia. In ogni caso, qualora ammessa la prova per testi, si richiede la prova contraria. Si insiste nel rigetto integrale del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari.>>
All' odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note, la causa è stata decisa mediante sentenza contestuale telematica. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. 15/10/2020 n.22401 e più recentemente da Cass. 2023/19663) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, c.c. "Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali" nonché art. 31, nr. 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati - secondo cui "2.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite";
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_1 C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata) al quale non si può derogare;
3. che la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita "a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori";
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che "l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, -H e altri, punto 58)" e che "L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze
R.S. e altri, punto 58, nonché -H e altri, punto 60)";
4. che l'orientamento della Corte europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri, punto 21) essendo sempre più efficacemente affermato "che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione", cosicché "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" e che "vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore";
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che "non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro";
6. che "In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia".
Fatta tale premessa, come anche da recente orientamento della Corte di Appello di
Napoli al quale questo Tribunale intende prestare convinta adesione ( cfr. sentenza
Corte di Appello di Napoli sez. lav., 03/03/2025, ud. 04/02/2025, dep. 03/03/2025
n.342), la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando l' art. 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). Ha inoltre osservato che la Corte di merito, attenendosi all'osservanza del principio dell'efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, aveva correttamente proceduto ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. Ha quindi affermato che l'inclusione nella retribuzione feriale ad es. di emolumenti quali l' indennità compensativa e perequativa, oltre ad essere del tutto plausibile, è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Quanto invece alla questione della inclusione dei ticket mensa nella retribuzione feriale, oggetto precipuo della presente controversia, la Corte di Appello di Napoli ne ha escluso la natura retributiva analizzando gli accordi sindacali rilevanti nella fattispecie in quella sede valutata. In proposito poi sono stati altresì ribaditi i principi generali che devono trovare applicazione in materia.
In linea generale difatti, come osservato dai giudice di secondo grado, deve condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e li esclude dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto (cfr Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass.
Sez. Lav. n. 5547/2021, conf. altresì Cass. sez. Lav. n. 15629/2021).
A tal proposito la Cassazione ha sostenuto che i ticket mensa, a differenza dell'indennità di mensa regolarmente conteggiata nella base di calcolo della retribuzione feriale, sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. L'orientamento può dirsi ormai consolidato (cfr., da ultimo, le più recenti Cass. n.
22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui "in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato". ( c.f.r. Ordinanza 17 settembre
2025 n. 25525)
In altre parole, l' attribuzione del buono pasto presuppone una pausa di lavoro durante la quale il dipendente può consumare il pasto e, dunque, appare del tutto svincolata dalla struttura della prestazione lavorativa.
Ciò posto, ritiene pertanto il Tribunale nel caso sottoposto all' attenzione di questo giudice che né il tenore letterale dell'accordo che ha dato attuazione alla legislazione in materia di istituzione del buono pasto e neppure l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa così come prospettato dal ricorrente.
Trattasi dell'accordo sindacale sottoscritto in sede Aran il 30 aprile 1996 (G.U. 13.5.96,
n. 112), per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali.
L'articolo 4 – Condizioni di attribuzione - del citato accordo, prevede che:
“
1. Hanno titolo all' attribuzione del buono pasto i dipendenti di cui all' art. 1, 1° comma, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.
Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall' art. 19, comma 4, del CCNL, all' interno della quale va consumato il pasto.
Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall' art. 19, comma 4, del CCNL, all' interno della quale va consumato il pasto”.
Dal chiaro tenore letterale dell'accordo si coglie nella sua pienezza la natura indennitaria del buono pasto come del tutto svincolata dalla natura della prestazione lavorativa e, invece, strettamente connessa alla pausa di lavoro di cui il dipendente, impegnato per un orario superiore alle 6 ore giornaliere, ha diritto di godere per recuperare le proprie energie. Ne discende che tale indennità presuppone l'assoggettamento concreto del lavoratore ad un determinato turno di lavoro con conseguente fruizione di una pausa pranzo.
Ciò esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale proprio in omaggio alla nozione europea di retribuzione che, come sopra evidenziato, è al contrario correlata allo "status" personale e professionale del lavoratore includendo quelle indennità che qualificano la prestazione.
Il ricorso va conseguentemente rigettato ma, considerata la complessità delle questioni affrontate e le oscillazioni giurisprudenziali in materia, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 2.12.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro in persona della Dr.ssa Clara
Ruggiero, all'udienza del 02.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 24572/2024 R.G.L. promossa
TRA
, nato a [...] il [...] – C.F.: , ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Gemito n. 16 ed elettivamente dom.to in Napoli alla via Mario Morgantini n. 3 presso l'Avv. Vincenzo Federico del Foro di Napoli come in atti
Ricorrente
CONTRO
Il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.:
ADS80030620639), presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domicilia come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14.11.2024 il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo
Giudice del lavoro il l fine di ottenere il pagamento delle Controparte_1
differenze retributive o di risarcimento danno, da mancata erogazione dei buoni pasto nel periodo feriale. In particolare, il ricorrente, deduceva che in data 20/10/2022 era stato assunto a tempo determinato, alle dipendenze del in virtù di reclutamento Controparte_1 avvenuto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 80/2021 ed era stato immesso in servizio presso il Tribunale di Napoli, con la qualifica di “operatore data entry”. Rappresentava di aver osservato un orario di lavoro settimanale di 36 ore articolato su 5 giorni, con pausa pranzo di minimo 30 minuti in virtù di quanto disciplinato nella lettera C del contratto individuale di lavoro, e aveva diritto a un periodo di ferie di 26 giorni all'anno. Deduceva che nel triennio 2022/2024 aveva goduto, di 49 giorni di ferie, di cui 3 giorni afferenti alle ferie dell'anno 2022, ventisei giorni a quelle dell'anno 2023 e 20 gg. relativi a quelle del 2024.
Dichiarava, sempre nel triennio 2022/2024 durante le ore di presenza, di aver regolarmente usufruito del ticket mensa introdotto dall'art. 2, comma 11 della legge n. 550 del 1995, come interpretato dall'art. 3, comma 1 della L. 2 ottobre 1997, n. 334. Dal prospetto analitico dei buoni pasto fruiti dal ricorrente dal 21/11/2022 al 12/11/2024, eccepiva come invece, allo stesso non era stato erogato alcun ticket mensa durante i 49 giorni di ferie. Rilevava il ricorrente che la Corte di Cassazione, sulla scia dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, aveva recentemente affermato che la retribuzione percepita durante le giornate di riposo feriali doveva essere equivalente a quella dei giorni lavorativi ordinari (Cass., ordinanza n. 25840/2024).
Riteneva, anche alla luce della predetta statuizione, che il diritto alla fruizione del buono pasto costituiva una componente della retribuzione. Ciò premesso chiedeva: buoni pasto anche durante le ferie, condannare in via principale il convenuto datore di lavoro, in persona del Ministro della Giustizia pro tempore, a pagare in favore del ricorrente la somma di € 343,00 a titolo di differenza retributiva maturata e non percepita dallo stesso nel periodo feriale degli anni 2022/2024, o in ragione della diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla singola maturazione al soddisfo. Condannare in via subordinata la citata parte datoriale, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento del danno ex artt.
1226 e 2056 c.c. in favore del ricorrente in ragione della somma di € 343,00, corrispondente al controvalore dei ticket non erogati a esso dipendente in epigrafe nei giorni di ferie degli anni 2022, 2023 e 2024, o in ragione della diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla singola maturazione al soddisfo, Condannare la sopra indicata Amm.ne giudiziaria, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese processuali in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc>>. Il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli costituitosi con memoria del 22.05.2025, si opponeva alla domanda perché inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, deduceva la infondatezza della domanda, eccependo che la stessa Corte di cassazione, in più occasioni (ult. Cass, n. 21440 del 31.07.2024), aveva precisato che il diritto alla fruizione del buono pasto non aveva natura retributiva, ma costituiva una erogazione di carattere assistenziale nell'ambito della prestazione lavorativa, con il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore.
L'ordinanza citata dal ricorrente per sostenere l'erogazione dei buoni pasto durante l'assenza per ferie (Cass. 25840/2024) era stata resa in ambito contrattuale diverso da quello ministeriale. Mentre, ad avviso di parte resistente, in ambito ministeriale, la vigente normativa legale e contrattuale in tema di buoni pasto non ne consentiva l'erogazione nella giornata in cui il dipendente era assente per ferie, non dovendo l'amministrazione fornire al dipendente in ferie alcun servizio assistenziale di mensa per agevolare la prestazione lavorativa o, in sostituzione della mensa, erogare il buono pasto. Il buono pasto, precisava il convenuto, costituiva una agevolazione di CP_1 carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso occasionale: era finalizzato ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi sia costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, n.22985).
Pertanto, concludeva: punto di accertamento del diritto del ricorrente a percepire i buoni pasto anche durante le ferie. Parimenti, deve essere respinta la domanda risarcitoria formulata in via subordinata: non vi è alcun diritto a percepire i buoni pasto nel periodo di ferie – giusta quanto sin qui argomentato – e, quindi, non sussiste alcun danno risarcibile. In ogni caso la domanda risarcitoria è generica e non provata: la difesa avversaria non prova quale sia il danno subito dal ricorrente. Ci si oppone sia alla CTU contabile sia alla prova per testi richiesta ex adverso in quanto trattasi di causa documentale;
l'infondatezza del diritto preteso ex adverso deriva da una disamina organica e sistematica della normativa in materia. In ogni caso, qualora ammessa la prova per testi, si richiede la prova contraria. Si insiste nel rigetto integrale del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari.>>
All' odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note, la causa è stata decisa mediante sentenza contestuale telematica. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. 15/10/2020 n.22401 e più recentemente da Cass. 2023/19663) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, c.c. "Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali" nonché art. 31, nr. 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati - secondo cui "2.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite";
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_1 C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata) al quale non si può derogare;
3. che la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita "a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori";
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che "l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, -H e altri, punto 58)" e che "L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze
R.S. e altri, punto 58, nonché -H e altri, punto 60)";
4. che l'orientamento della Corte europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri, punto 21) essendo sempre più efficacemente affermato "che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione", cosicché "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" e che "vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore";
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che "non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro";
6. che "In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia".
Fatta tale premessa, come anche da recente orientamento della Corte di Appello di
Napoli al quale questo Tribunale intende prestare convinta adesione ( cfr. sentenza
Corte di Appello di Napoli sez. lav., 03/03/2025, ud. 04/02/2025, dep. 03/03/2025
n.342), la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando l' art. 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). Ha inoltre osservato che la Corte di merito, attenendosi all'osservanza del principio dell'efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, aveva correttamente proceduto ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. Ha quindi affermato che l'inclusione nella retribuzione feriale ad es. di emolumenti quali l' indennità compensativa e perequativa, oltre ad essere del tutto plausibile, è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Quanto invece alla questione della inclusione dei ticket mensa nella retribuzione feriale, oggetto precipuo della presente controversia, la Corte di Appello di Napoli ne ha escluso la natura retributiva analizzando gli accordi sindacali rilevanti nella fattispecie in quella sede valutata. In proposito poi sono stati altresì ribaditi i principi generali che devono trovare applicazione in materia.
In linea generale difatti, come osservato dai giudice di secondo grado, deve condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e li esclude dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto (cfr Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass.
Sez. Lav. n. 5547/2021, conf. altresì Cass. sez. Lav. n. 15629/2021).
A tal proposito la Cassazione ha sostenuto che i ticket mensa, a differenza dell'indennità di mensa regolarmente conteggiata nella base di calcolo della retribuzione feriale, sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. L'orientamento può dirsi ormai consolidato (cfr., da ultimo, le più recenti Cass. n.
22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui "in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato". ( c.f.r. Ordinanza 17 settembre
2025 n. 25525)
In altre parole, l' attribuzione del buono pasto presuppone una pausa di lavoro durante la quale il dipendente può consumare il pasto e, dunque, appare del tutto svincolata dalla struttura della prestazione lavorativa.
Ciò posto, ritiene pertanto il Tribunale nel caso sottoposto all' attenzione di questo giudice che né il tenore letterale dell'accordo che ha dato attuazione alla legislazione in materia di istituzione del buono pasto e neppure l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa così come prospettato dal ricorrente.
Trattasi dell'accordo sindacale sottoscritto in sede Aran il 30 aprile 1996 (G.U. 13.5.96,
n. 112), per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali.
L'articolo 4 – Condizioni di attribuzione - del citato accordo, prevede che:
“
1. Hanno titolo all' attribuzione del buono pasto i dipendenti di cui all' art. 1, 1° comma, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.
Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall' art. 19, comma 4, del CCNL, all' interno della quale va consumato il pasto.
Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall' art. 19, comma 4, del CCNL, all' interno della quale va consumato il pasto”.
Dal chiaro tenore letterale dell'accordo si coglie nella sua pienezza la natura indennitaria del buono pasto come del tutto svincolata dalla natura della prestazione lavorativa e, invece, strettamente connessa alla pausa di lavoro di cui il dipendente, impegnato per un orario superiore alle 6 ore giornaliere, ha diritto di godere per recuperare le proprie energie. Ne discende che tale indennità presuppone l'assoggettamento concreto del lavoratore ad un determinato turno di lavoro con conseguente fruizione di una pausa pranzo.
Ciò esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale proprio in omaggio alla nozione europea di retribuzione che, come sopra evidenziato, è al contrario correlata allo "status" personale e professionale del lavoratore includendo quelle indennità che qualificano la prestazione.
Il ricorso va conseguentemente rigettato ma, considerata la complessità delle questioni affrontate e le oscillazioni giurisprudenziali in materia, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 2.12.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero